Categoria: 2012
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Tipologia: Protocollo di attuazione
Data firma: 7 marzo 2012
Validità: 07.03.2012 - 31.12.2014
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil,Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Basilicata
Fonte: rlst.uil.it

Sommario:

Premessa
1. OPRA: costituzione, compiti e funzioni
2. OPTA; istituzione, compiti e funzioni
3. RLST: ruoli, compiti e funzioni
4. Le risorse
5. [Decorrenza e validità]

Protocollo di attuazione dell'Accordo Applicativo del D.lgs 81/2008 del 13.9.2011

Tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil,Cisl, Uil

Premesso che
• In data 5 novembre 1997 è stato sottoscritto a livello ragionale dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali un Accordo per l’applicazione del decreto legislativo n. 626/94 e dell’Accordo Interconfederale nazionale del 3 settembre 1996;
• In data 9 aprile 2008 è stato emanato, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 e smi che ha introdotto innovazioni in materia;
• In data 12 maggio 2010 è stata assunta la delibera del Comitato Esecutivo dell’EBNA la quale, alla lettera b), determina le risorse per l'RLST e per la formazione e la sicurezza;
• In data 13 settembre 2011 è stato sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali l’Accordo nazionale Applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi;
considerato
◦ la particolare importanza, in termini economici ed occupazionali, che il settore dell’artigianato rappresenta nel sistema produttivo della regione;
◦ la centralità che le politiche per la sicurezza hanno avuto in questi anni nell’attività svolta dalle parti sociali e dalla bilateralità nell’artigianato;
◦ il consolidato rapporto che si è sviluppato con le strutture pubbliche che operano sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ad iniziare dalla Regione Basilicata, dalle Province, dall’Inail regionale e dalle Università presenti nel territorio;
◦ l’esigenza di rafforzare ulteriormente ed estendere l’attività comune orientata a far crescere la cultura della prevenzione fra le imprese e fra i lavoratori e il rafforzamento delle reti di collaborazione e cooperazione fra i diversi soggetti interessati a queste politiche;
◦ che il D.Lgs 81/2008 e l’Accordo applicativo nazionale del 13 settembre 2011 forniscono ulteriori strumenti per consolidare, qualificare ed estendere l’azione di prevenzione e di supporto ai lavoratori ed alle imprese da parte delle parti sociali e della bilateralità artigiana nei luoghi di lavoro e sul territorio;
◦ che il punto 2.1.3 dell’Accordo nazionale prevede la definizione di un Protocollo di attuazione da stipularsi fra le parti a livello regionale;
si conviene quanto segue:

1. OPRA: costituzione, compiti e funzioni
1.1. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, viene costituito l'Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato (OPRA) in sostituzione dell'attuale Comitato Paritetico Regionale dell'Artigianato (CPRA).
1.2. L’OPRA avrà la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Le Parti entro 60 giorni dalla firma del presente protocollo, provvedono alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto.
1.3. L'OPRA ha sede presso l'EBAB e si avvarrà della collaborazione dello stesso per le funzioni di segreteria tecnica e attività operativa (amministrazione, gestione e inserimento dati, ecc.) regolato da apposita convenzione tra gli Enti.
1.4. L’OPRA può essere composto da 6 a 12 membri nominati in modo paritario dalle Organizzazioni datoriali (Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai) e dalle Organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil). In attuazione del primo mandato l'OPRA sarà composto da 6 membri, rispettivamente 3 in rappresentanza delle Associazioni Artigiane e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali, il mandato dell'OPRA è triennale e l'incarico dei componenti è rinnovabile.
L'organismo è presieduto da un Presidente e un Vicepresidente designati unitariamente, a rotazione, dalle rispettive parti sociali e durano in carica 3 anni. Nella sua prima riunione l'OPRA approverà il proprio regolamento.
1.5. L'OPRA sarà dotata di autonomia amministrativa nella gestione delle risorse di cui al successivo punto 4, destinate a garantire la funzionalità degli organismi paritetici, le attività formative, i programmi e le iniziative di tutela della salute. L'OPRA sarà dotato di un apposito conto corrente nel quale confluiranno le risorse trasferite dall'EBAB riferite alle quote di cui al punto b della delibera del Comitato Esecutivo di EBNA del 12/05/2010 (€.18,75). Le risorse previste per sostenere l'attività degli RLST saranno trasferite alle OO.SS., secondo le modalità che le stesse provvederanno a comunicare all'OPRA.
1.6. L'OPRA svolge i compiti e le funzioni previste dal paragrafo 3.2 dell’Accordo nazionale.
1.7. L'OPRA garantirà l'accesso al materiale ricevuto e ai dati elaborati, anche per via informatica, a tutti i soggetti che ne hanno titolo in base alla regolamentazione in essere.
1.8. Le Parti intendono consolidare e rafforzare la positiva collaborazione avviata con l'Inail, le Province e la Regione Basilicata, anche in materia formativa. Questa collaborazione consente l'utilizzo di risorse e competenze aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dalla bilateralità. In questa ottica è importante anche il rapporto con l'attività promossa e sostenuta da Fondartigianato. L'OPRA, anche in collaborazione con gli OPTA, promuove la formazione degli RLST che continuerà ad essere realizzata attraverso la partecipazione dell’Inail. L'OPRA provvederà a finanziare l'attività formativa degli RLST qualora si rendessero necessarie, risorse aggiuntive rispetto a quelle impiegate.

2. OPTA; istituzione, compiti e funzioni
2.1. Premesso che, al fine dell'istituzione degli OPTA, le parti si riservano la possibilità, in futuro e compatibilmente con la crescita significativa della quantità di disponibilità del fondo di decidere che, nelle 2 province della regione Basilicata, si proceda all'istituzione degli OPTA (Organismi Paritetici Territoriali dell'Artigianato), in questa prima fase i compiti e le funzioni degli OPTA saranno interamente demandati all'OPRA.
2.2. Gli OPTA saranno composti da 6 membri, rispettivamente fino 3 in rappresentanza delle Associazioni Artigiane e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali. Il mandato dell'OPTA sarà triennale e l'incarico dei componenti è rinnovabile. Nella sua prima riunione l’OPTA approverà il proprio regolamento nel quale verranno stabilite le modalità del proprio coordinamento,
2.3. I compiti e le funzioni dell'OPTA sono quelle previste dal paragrafo 3.3 dell'Accordo nazionale salvo le modalità applicative individuate dal presente Protocollo o da eventuali regolamenti attuativi dell'attività dell'OPTA stesso.

3. RLST: ruoli, compiti e funzioni
3.1.ln attuazione del punto 2.1 dell'Accordo nazionale, le parti istituiscono nella Regione Basilicata I Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza (RLST) del settore Artigiano.
3.2. Sulla base dei dati rilevati presso l'EBAB, relativi alle risorse direttamente afferenti alla quota di cui al punto b) della Delibera EBNA del 12 maggio 2010, al numero delle imprese versanti ed al numero dei lavoratori coinvolti, le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo individuano in 9 i Rappresentanti dei lavoratori territoriali per la sicurezza nella regione, così ripartiti:
° 6 RLST per la provincia di Potenza
° 3 RLST per la provincia di Matera
Al fine di una migliore e più organica utilizzazione degli RLST fermo restando le risorse ripartite e assegnate, le OO.SS. potranno attribuire, in una prima fase iniziale, l'incarico (RLST) ad un numero inferiore di unità operativa, dandone comunicazione all'OPRA
3.3. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto le OO.SS. regionali provvederanno a comunicare congiuntamente I nominativi degli RLST, il loro recapito e le rispettive aree/territori di competenza all'OPTA, all'OPRA e, per suo tramite, alle Associazioni Datoriali, prevedendo altresì la possibilità successivamente alla prima fase inizia le, che gli stessi RLST possano essere anche eletti direttamente dai lavoratori delle imprese artigiane, come previsto dalle normative vigenti.
3.4. Le OO.SS. provvederanno congiuntamente a comunicare all'OPRA e all'OPTA eventuali modifiche che dovessero intervenire nei nominativi degli RLST.
3.5. L'OPRA, provvederà a comunicare, all'atto dell'individuazione e in occasione di modifica, a ciascuna azienda (con le modalità definite dallo stesso organismo), all'Inail e agli organi di Vigilanza territorialmente competenti, i nominativi degli RLST. In occasione della suddetta comunicazione al datore di lavoro, l'OPRA provvederà a trasmettere la scheda, predisposta dall'OPNA, nella quale saranno riportati il nominativo, i recapiti e le attribuzioni dell'RLST. Tale scheda dovrà essere consegnata tempestivamente da parte del datore di lavoro a tutti ¡ lavoratori.
3.6. Alla fine di ogni anno l'OPRA rileverà dall'EBAB le eventuali variazioni nella quantità totale delle risorse e delle imprese versanti le quote.
3.7. 1 ruoli, compiti e funzioni degli RLST sono quelli previsti dal paragrafo 2 dell'Accordo nazionale.
3.8. Le informazioni, la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e allo malattie professionali nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, sono trasmessi presso la sede dell'OPRA, in attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro previsti dall'art. 50 del d.lgs. 81/2008 e smi.
3.9. Gli RLST eserciteranno il loro mandato in via continuativa ed esclusiva come da normative vigenti. Le OO.SS., con la comunicazione di cui al punto 3.3, preciseranno quali rappresentanti verranno utilizzati a tempo pieno e quali a tempo parziale.
3.10. Nell'ambito delle risorse disponibili, le OO.SS. regionali definiranno annualmente pii obiettivi minimi di attività degli RLST, con particolare riferimento al numero di aziende da visitare. Tali obiettivi verranno trasmessi agli OPTA e all'OPRA e l'attività effettivamente svolta in rapporti a detti obiettivi sarà oggetto di valutazione comune.

4. Le risorse
Preso atto che I attività organizzativa, formativa e informativa del sistema bilaterale della Sicurezza dell'artigianato nella regione Basilicata, concorrono anche risorse messe a disposizione da altri soggetti (EBAB, Inail, Province e la Regione Basilicata), le Parti tenendo conto di quanto previsto dal punto 4.4. dell'Accordo nazionale, concordano la seguente ripartizione delle risorse previste al punto 4 dell'Accordo stesso:
• €. 14,75 per il finanziamento dell'attività degli RLST
• €. 4,00 per la funzionalità degli organismi, la formazione, i programmi. Le Iniziative di tutela della salute, nonché per campagne finalizzate a nuove adesioni all'Ente Bilaterale.

5. Il presente Accordo decorre dalla data odierna ed avrà validità fino al 31 dicembre 2014 e si intende tacitamente rinnovato qualora una delle Associazioni Artigiane o una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo, non comunichi formale disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza. Per qualunque altro aspetto non richiamato nel presente Protocollo si fa riferimento all'Accordo nazionale del 13 settembre 2011 ed alle disposizioni di Legge.

Potenza lì 07.03.2012