SAF€RA accordo di collaborazione
TRADUZIONE IN ITALIANO DEL SAF€RA COOPERATION AGREEMENT VERSIONE DEL 16/03/2015


Programmazione congiunta e finanziamento iniziativa per rafforzare la ricerca sulla sicurezza industriale TRA Le organizzazioni menzionate come "firmatarie" nell'allegato 1, di seguito, congiuntamente o individualmente, denominati "Membri" o "Membro" relativamente alla Azione dal titolo: "SAF€RA Iniziativa di Programmazione Comune e Finanziamento per Rafforzare la Ricerca sulla Sicurezza Industriale", di seguito denominata "SAF€RA"

CONSIDERANDO:
Considerando che un Memorandum d'intesa comune è stata firmato nel marzo 2013, i partner del progetto SAF€RA (Coordinamento della Ricerca Europea sulla sicurezza industriale verso una Crescita Intelligente e Sostenibile), finanziato nel 2012-2015 nell'ambito del 7 ° Programma Quadro della Commissione Europea (Numero del contratto: 291812).
I partner hanno concordato una strategia comune, che include una visione, una missione e dei valori.

VISIONE
• la sicurezza e l'innovazione contribuiscono congiuntamente alla competitività e sostenibilità dell'industria europea, andando in contro alle sfide della società.
• I ricercatori di varie discipline scientifiche e gli stakeholder costituiscono una comunità, condividendo le conoscenze sulla sicurezza industriale.

MISSIONE
SAF€RA coordinerà gli investimenti nella ricerca in Europa in materia di sicurezza industriale, migliorando la coerenza tra le ricerche, contribuendo così allo sviluppo dell'Area Europea di Ricerca.
SAF€RA dovrà pertanto:
• incoraggiare la cooperazione tra ricercatori di diversi paesi e discipline scientifiche;
• creare nuove prospettive e opportunità per la ricerca sulla sicurezza per fornire all'industria soluzioni lungimiranti;
• condividere le preoccupazioni emergenti della società, le conoscenze e i risultati della ricerca in materia di sicurezza industriali in Europa;
• promuovere la ricerca sulla sicurezza industriale come un vantaggio competitivo e contribuire al processo decisionale della società sulle tecnologie innovative.

VALORI
Il consorzio SAF€RA condivide i seguenti valori:
• La sicurezza è la chiave di volta della competitività, la sostenibilità e il benessere sociale.
• Apertura, trasparenza e obiettività.
• La cooperazione basata sulla fiducia e collaborazione leale, nel rispetto degli interessi dei partner e della loro diversità.
Considerando che dopo la fine del progetto, i partner del progetto, costituito da ministeri, istituti di ricerca e agenzie di finanziamento hanno deciso di continuare la loro cooperazione come set-up durante il progetto SAF€RA, concentrandosi sulla programmazione della ricerca e su bandi congiunti per progetti di ricerca.
E 'stato convenuto quanto segue:

Articolo 1: Definizioni
1.1 Definizioni
Le parole che iniziano con la lettera maiuscola avranno il significato definito nel presente accordo.

1.2 Definizioni aggiuntive
"Sicurezza Industriale" si applica agli impianti, sistemi di produzione, costruzioni, sistemi di trasporto e
componenti strutturali legati alla sicurezza, e si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori dell'industria e della sicurezza ambientale (prevenzione degli incidenti rilevanti con off-site e on-site conseguenze e protezione dell'ambiente e della società).
"Call" indica la pubblicazione di un bando di gara, in cui i membri descrivono gli obiettivi e le priorità per assegnare i finanziamenti richiesti quando i consorzi presentano proposte di progetto. La pubblicazione indica i criteri di ammissibilità e la tempistica per presentare proposte di progetto.
E 'possibile presentare una sola proposta di progetto in risposta a ciascun bando pubblicato da SAF€RA. Documenti specifici della call saranno pubblicati per ogni bando, ed includono i dettagli e le istruzioni necessarie per preparare una proposta.
"Progetto finanziato" significa un progetto accettato per il finanziamento nel quadro di un bando.
"Accordo sulla call" significa un accordo tra i membri disposti a partecipare alla pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito SAF€RA. Si definirà in particolare:
- La natura della cooperazione e delle azioni,
- I rispettivi ruoli dei membri e le responsabilità,
- I mezzi attuati da ogni membro,
- I termini e le condizioni di organizzazione e di funzionamento,
- Le modalità tecniche di azioni,
- I rispettivi finanziamenti e contributi da parte dei membri SAF€RA
- La durata.

Articolo 2: Scopo e durata del contratto
Lo scopo del presente contratto è quello di stabilire una cooperazione a lungo termine ("SAF€RA") tra i Membri firmatari.
L'obiettivo del SAF€RA è quello di migliorare la cooperazione e il coordinamento dei programmi di ricerca nazionali e regionali che affrontano la sicurezza industriale, al fine di migliorare il livello di sicurezza nell'industria europea, e, allo stesso tempo, di realizzare una crescita sostenibile e una maggiore competitività.
SAF€RA include una migliore interazione con il programma quadro europeo, Orizzonte 2020, e con l'iniziativa transnazionale ETP sulla sicurezza industriale (ETPIS), che ha proposto SAF€RA, per attività quali la programmazione e divulgazione di attività di ricerca nel campo della sicurezza industriale.
L'accordo ha validità per una durata di 3 anni. Esso entrerà in vigore alla data della firma e potrà essere rinnovato da un accordo scritto tra i membri.
L'accordo può essere rescisso in qualsiasi momento da una decisione dell'Assemblea Generale con una maggioranza dei due terzi. Tuttavia, se questo è per accadere, il Comitato direttivo di chiamata continuerà le sue funzioni fino alla fine dell'ultima Progetto finanziato dalla chiamata data.

Articolo 3: Natura del partenariato
SAFERA è la collaborazione tra i membri firmatari che è definita da questo accordo di cooperazione
Nulla nello statuto costituisce un soggetto giuridico (ad esempio joint venture, agenzia, partnership legale, gruppo di interesse o qualsiasi altro tipo di raggruppamento formalizzato di attività) tra i membri firmatari di SAF€RA. I membri non hanno il diritto di agire o rendere dichiarazioni vincolanti a nome di un altro membro.
Questo accordo non impedisce ai membri di impegnarsi in qualsiasi tipo di collaborazione con le organizzazioni di terze parti.

Articolo 4: Obiettivi
SAF€RA coordina gli investimenti nella ricerca in Europa in materia di sicurezza industriale, migliora la complementarità delle ricerche intraprese in diversi Stati membri, contribuendo in tal modo allo sviluppo dello Area europea di ricerca.
In particolare SAF€RA organizzerà la programmazione della ricerca nel campo della sicurezza industriale (individuazione delle priorità di ricerca tra i membri) e il lancio di inviti congiunti a presentare proposte su argomenti selezionati.
SAF€RA pertanto attuerà il Memorandum di Intenti Comuni e:
• incoraggerà la cooperazione tra ricercatori di diversi paesi e discipline scientifiche;
• creerà nuove prospettive e opportunità per la ricerca sulla sicurezza per fornire all'industria soluzioni lungimiranti;
• condividerà le preoccupazioni emergenti della società, le conoscenze e i risultati della ricerca in materia di sicurezza industriali in Europa;
• promuoverà la ricerca sulla sicurezza industriale come vantaggio competitivo e contributo al processo decisionale della società su tecnologie innovative.

Articolo 5: Adesione
5.1 Condizioni di adesione
Le istituzioni regionali, nazionali ed europee di ricerca, istituti di ricerca e organismi di finanziamento, quali le fondazioni, agenzie e ministeri nazionali e regionali possono presentare domanda di adesione, così come le organizzazioni di settore.
Il numero e il tipo di membri deve consentire che la cooperazione sia un informale, non burocratica e praticabile.
Tutti i membri contribuiscono a sostenere le attività del gruppo ai sensi dell'art. 5.3 Disposizioni.
I nuovi membri vengono approvati da una decisione dell'Assemblea Generale realizzata con una maggioranza dei due terzi. Essi saranno tenuti a firmare l'accordo di cooperazione.

5.2 Cessazione di appartenenza
I membri hanno il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di tre (3) mesi con nota scritta al Presidente dell'Assemblea Generale di SAF€RA
I membri possono essere espulsi da SAF€RA per uno o tutto o seguenti casi:
• il membro in questione causa continuamente problemi per la reputazione del gruppo o di uno dei membri;
• il membro ostacola continuamente il raggiungimento degli obiettivi comuni del gruppo;
• il membro ripetutamente si rifiuta di contribuire alle attività del gruppo (ad esempio il finanziamento di progetti, contributi in kind ai progetti, il finanziamento delle attività di supporto).
La decisione di espellere un membro è adottata dall'Assemblea Generale con una maggioranza di due terzi, senza contare quello che è da escludere.

5.3 Partecipazione finanziaria
Non vi è alcuna quota di adesione per la partecipazione a SAF€RA.
Ogni membro sostiene i propri costi derivanti dalla sua partecipazione alle attività del SAF€RA, in particolare per le riunioni e le attività di programmazione.
La partecipazione con fondi o in natura è stabilita al momento del lancio e del finanziamento di bandi congiunti, vale a dire il finanziamento dei progetti. Inoltre, la specifica Segreteria tecnica per la call può essere remunerata per le sua attività. Il rimborso e il metodo per la remunerazione sono decisi dal comitato direttivo del bando.
Il finanziamento dei costi supplementari saranno discussi, se necessario, durante l'Assemblea Generale.

Articolo 6: Organizzazione del partenariato
6.1 Struttura generale

La struttura organizzativa di SAF€RA comprende i seguenti Enti:
• Assemblea Generale come organo decisionale finale del gruppo
• Comitati direttivi di bando come organismi di vigilanza per il lancio di inviti a presentare proposte finanziate dai membri di SAF€RA
• Segreteria tecnica del bando che cura la relativa attività di supporto ai bandi
• Segreteria SAF€RA che si prende cura di altre attività di supporto per il mantenimento di SAF€RA stesso
Concreti e specifici bandi saranno elaborati dai membri dopo la discussione delle loro priorità di ricerca e l'individuazione di sfide comuni. I temi del bando saranno selezionati dall'Assemblea Generale.
Ogni bando deciso dall'Assemblea generale sarà oggetto di uno speciale Accordo di Bando.

6.2 procedure operative generali per tutti gli Enti
6.2.1 Rappresentanza in incontri

Qualsiasi membro che partecipa ad un Organismo può essere rappresentato ad ogni riunione di tale Organismo;
• può nominare un sostituto o un incaricato per partecipare e votare alle assemblee;
• partecipa in modo cooperativo alle riunioni.

6.2.2 Preparazione e organizzazione delle riunioni
Il Presidente di un Ente convoca riunioni di questo Organismo nel modo seguente:

 

Incontro ordinario

Incontro straordinario

Assemblea Generale

Almeno una volta l'anno

In qualsiasi momento, su richiesta scritta del comitato direttivo di chiamata o 1/3 dei membri dell'Assemblea Generale

Comitato direttivo del bando

Almeno una volta l'anno

In qualsiasi momento, su richiesta scritta di qualsiasi membro del comitato direttivo di chiamata

Il Presidente di un Ente darà comunicazione scritta di una riunione a ciascun membro di quell'Organismo il prima possibile e comunque non oltre il numero minimo di giorni precedenti l'assemblea, come indicato di seguito.

 

Incontro ordinario

Incontro straordinario

Assemblea Generale

45 giorni di calendario

15 giorni di calendario

Comitato direttivo del bando

14 giorni di calendario

7 giorni di calendario


6.3 Assemblea generale
6.3.1 Composizione e funzionamento dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da un rappresentante di ogni membro (nel seguito: Rappresentante nell'Assemblea Generale).
Ogni Rappresentante nell'Assemblea Generale si considera essere debitamente autorizzato a deliberare, negoziare e decidere su tutte le questioni di cui alla sezione 6.3.2 del presente accordo di cooperazione.
I Membri si impegnano a rispettare tutte le decisioni dell'Assemblea Generale. Tuttavia, un Membro che può dimostrare che gli interessi legittimi siano gravemente colpiti da una decisione dell'Assemblea Generale può esercitare un diritto di veto rispetto alla decisione o ad una parte rilevante della decisione. Ciò non impedisce ai Membri di presentare una disputa per la risoluzione.
Il Presidente presiede tutte le riunioni dell'Assemblea generale, salvo decisione contraria presa in una riunione dell'Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale sarà incaricata di individuare le priorità per la ricerca nella sicurezza industriale, al fine di organizzare la programmazione delle ricerche. Questa attività sarà svolta in collaborazione con ETPIS e comunicata da ETPIS alla Commissione europea DG Ricerca e innovazione (DG RTD).

6.3.2 Decisioni
L'Assemblea Generale è libera di agire di propria iniziativa per formulare proposte e prendere decisioni in conformità con le procedure in essa stabilite.
Le seguenti decisioni sono adottate dall'Assemblea Generale:

Strategia e contenuti
- Attuazione degli obiettivi del SAF€RA
- Definizione delle attività di SAF€RA
- Preparazione di nuove iniziative quali ERA-NET Co-finanziate
- Definizione dei bandi, che sarà oggetto di specifici Accordi di bando comprese le questioni di bilancio

Evoluzione di SAF€RA
- Ingresso di un nuovo membro e approvazione della transazione sulle condizioni di adesione di tale nuovo membro
- Ritiro di un membro dal gruppo e approvazione della transazione sulle condizioni di ritiro
- Cessazione dalla partecipazione di un membro inadempiente nel gruppo e le misure ad esso relative
- Risoluzione di questo accordo

Appuntamenti
La nomina, se necessario, di:
- Membri del Comitato direttivo del bando
- Presidente e Vice-presidente dell'Assemblea Generale
Tutte le decisioni prese dall'Assemblea Generale sono soggette ad una maggioranza dei due terzi a favore quando almeno il 50% dei membri sono presenti o rappresentati (proxy).

6.3.3 presidente e vicepresidente
L'Assemblea Generale nomina tra i suoi membri un Presidente che presiede SAF€RA per due anni. La rielezione è ammissibile per un ulteriore periodo di due anni.
L'Assemblea Generale nomina un vicepresidente per assistere il presidente dell'Assemblea Generale. La rie- elezione a Vice-presidente è ammissibile per un ulteriore periodo di due anni. Al fine di garantire la continuità per la Presidenza, il vicepresidente può succedere in qualità di presidente al presidente in carica, ma il contrario non è permesso.
Il Presidente e il Vicepresidente hanno il diritto di recedere dal loro incarico dopo aver dato un (1) mese di preavviso per iscritto ai Rappresentanti nell'Assemblea Generale del SAF€RA.
Le nomine del Presidente e del Vicepresidente possono essere risolti da una decisione dell'Assemblea Generale realizzata con una maggioranza dei due terzi.

6.4 Comitato direttivo del bando (CallSteeringCommitte)
6.4.1 Composizione del Comitato Direttivo del bando

L'Assemblea Generale stabilisce un Comitato Direttivo per ogni bando deciso dall'Assemblea Generale. Il Comitato Direttivo del bando opererà durante la preparazione del bando e la sua attuazione, fino alla fine dell'ultima Progetto finanziato del bando in questione.
I membri del Comitato Direttivo del bando sono i rappresentanti dei membri disposti a partecipare al lancio e al finanziamento di un invito a presentare progetti (in denaro o in kind). Una persona membro del Comitato Direttivo del bando non può essere coinvolto in un progetto finanziato in quella specifica call SAF€RA per evitare conflitti di interessi.
I membri del Comitato Direttivo del bando nominano un Coordinatore del bando per tutta la durata della preparazione e implementazione del bando. Il Coordinatore del bando funge anche da Presidente del comitato direttivo di bando, salvo diversa decisione del Comitato Direttivo del bando. Il Presidente presiede tutte le riunioni del comitato direttivo di chiamata, salvo decisione contraria in una riunione del Comitato Direttivo del bando.
Dopo controllo di ammissibilità o di valutazione delle proposte, i membri non il finanziamento di progetti (direttamente o in natura) lascerà il comitato direttivo di chiamata.
Il Comitato direttivo chiamata Coordinatore Chiama e nomina o impegna una chiamata Hoc Segreteria annuncio.

6.4.2 Funzionamento del comitato direttivo di call
Il Comitato Direttivo di call ha il compito di:
Identificare i temi del bando
• Identificazione del bilancio complessivo per la chiamata
• Approvazione del bilancio da destinare a Ad Hoc chiamata Segreteria
• Stabilire il gruppo di valutazione e individuazione di esperti esterni
• Convalida l'invito a presentare proposte
• Avvio del bando
• Convalida della selezione delle proposte in base a criteri trasparenti
• Monitoraggio del progresso dei progetti selezionati
• Decidere su attività di diffusione relative alla chiamata.
Il comitato direttivo di chiamata definisce le regole di funzionamento che evitare qualsiasi irregolarità e conflitto di interessi. I membri del comitato direttivo chiamata firmeranno l'accordo di chiamata (secondo 6.1) che sarà scritto dal coordinatore di chiamata prima l'avvio della chiamata.

6.5 Segreteriato ad hoc della Call
Il Segreteriato ad hoc della Call è nominato tra i membri SAF€RA o essere una società esterna.
Il Segretariato ad hoc per ogni call è incaricata della gestione della call attraverso le seguenti attività:
• supporto amministrativo al comitato direttivo di Call (sito della Call e strumenti online per la presentazione delle proposte e processi di valutazione, di vita reale e sale riunioni on-line)
• partecipare alle riunioni del comitato direttivo di call
• redazione dei documenti (ad esempio per argomenti descrizione, le linee guida, moduli di proposta)
• interazioni con i coordinatori del progetto durante la presentazione della proposta e processi di valutazione
• interazioni con il comitato direttivo di call (Call_Steering_Committee), comitato di valutazione (Evaluation_Panel) e revisori durante il processo di valutazione
• stesura del processo di monitoraggio dei progetti finanziati e dei relativi documenti
• supporto giorno per giorno per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti finanziati.
• la raccolta di statistiche della call e dei progetti finanziati
Il Segretariato ad hoc può essere remunerato per la sua attività, come descritto in allegato 3. Per evitare ogni dubbio, la partecipazione a SAF€RA non crea per i membri firmatari un obbligo finanziario per remunerare la Segreteria ad hoc se non sono partecipando al lancio e il finanziamento di una call.
Il budget annuale per il funzionamento di una call verrà valutato e proposto dal Comitato Direttivo di call che approverà il bilancio. Il bilancio per il Segretariato Ad Hoc sarà specificato nell'accordo di call.
Il comitato direttivo (Call_Steering_Committee) e la Segreteria Ad Hoc della call possono operare come descritto negli esempi indicati previste in allegato 4 e 5.

6.6 SAF€RA Segreteria
Il segretariato SAF€RA è nominato tra i membri SAF€RA o essere un organismo esterno.
Il Segretariato SAF€RA sarà incaricato della gestione giorno per giorno di SAF€RA. Le attività comprendono:
• organizzazione delle riunioni SAF€RA e l'annuale Symposium SAF€RA
• diffusione della conoscenza ottenuta per esempio dai progetti di ricerca finanziati dalla SAF€RA tramite newsletter etc.
Le attività di segretariato SAF € RA possono essere gestiti come descritto nell'allegato 3.

Articolo 7: Obbligo per quanto riguarda forma
La disdetta dell'accordo, e le modifiche e le integrazioni dell'accordo deve essere fatta per iscritto per avere efficacia giuridica.

Articolo 8: Diritto applicabile ed obblighi della legislazione nazionale
Nessuna disposizione del presente accordo può richiedere ad un membro di violare qualsiasi legge o disposizione obbligatoria nei singoli Paesi di appartenenza.
Il presente accordo è interpretato in conformità con e governato dalle leggi del Belgio ad esclusione dei suoi conflitti di applicazione delle leggi. Il foro competente è Bruxelles, in Belgio.

Articolo 9: Lingua
Il presente accordo è redatto in inglese, la lingua che disciplina tutti i documenti, le comunicazioni, le riunioni, e processi rispetto ad esso.

Articolo 10: Riservatezza - non divulgazione delle informazioni
Sono definite "informazioni riservate" tutte le informazioni in qualsiasi forma o modo di comunicazione, che viene divulgata da un membro (il "membro comunicante") a qualsiasi altro membro (il "destinatario") in connessione con l'accordo di cooperazione durante la sua attuazione, e che sono state esplicitamente contrassegnate come " riservate "al momento della divulgazione, o quando divulgate oralmente sono state identificate come riservate al momento della comunicazione ed è stata confermata dal membro comunicante per iscritto entro 15 giorni di calendario dalla divulgazione orale.
I Destinatari per un periodo di 4 anni dopo la fine del contratto, in aggiunta agli obblighi di non divulgazione presenti nel quadro dell'accordo di cooperazione, si impegnano:
- a non utilizzare le informazioni riservate in modo diverso per lo scopo per cui sono state fornite;
- a non divulgare informazioni riservate a terzi senza il preventivo consenso scritto da parte del membro Rivelante;
- a garantire che la distribuzione interna delle informazioni riservate da parte di un destinatario viene limitata solo a quello che è strettamente necessario sapere;
- di tornare, su richiesta, al membro comunicante tutte le Informazioni riservate che sono state fornite o acquisite da parte dei Destinatari, tra cui tutte le copie dei documenti e di cancellare tutte le informazioni memorizzate in un formato macchina leggibile. I destinatari possono conservare una copia nella misura in cui è tenuto a conservare, archiviare o conservare tali informazioni riservate a causa del rispetto delle leggi e normative vigenti o per la prova degli obblighi in corso.
I Destinatari sono responsabili per l'adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dei loro dipendenti o terzi coinvolti nel progetto e garantire che restano così costretti, per quanto legalmente possibile, durante e dopo la fine del progetto e / o dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il dipendente o di terzi.
Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'uso di informazioni riservate, se e nella misura in cui il destinatario può dimostrare che:
- Le informazioni riservate diventano accessibili al pubblico con mezzi diversi da una violazione degli obblighi di riservatezza del destinatario;
- Il membro comunicante informa successivamente il destinatario che le informazioni riservate non è più riservata è;
- Le informazioni riservate sono comunicate al destinatario senza obbligo di riservatezza da un terzo che è la migliore conoscenza del destinatario le detiene legittimamente e non ha l'obbligo di fiducia al membro Rivelare;
- La divulgazione o la comunicazione delle informazioni riservate è prevista dalle disposizioni della convenzione di sovvenzione;
- Le informazioni riservate, in qualsiasi momento, è stato sviluppato dal destinatario del tutto indipendente di tale divulgazione da parte del membro Rivelare;
- Le informazioni riservate era già noto al destinatario prima della divulgazione
Il destinatario è tenuto a comunicare le Informazioni Riservate al fine di rispettare le leggi o regolamenti o con una decisione giudiziaria o amministrativa, previa costituzione di seguito
Il destinatario si applica lo stesso grado di attenzione per quanto riguarda l'informazione confidenziale nell'ambito dell'accordo di cooperazione, come con il proprio e / o informazioni proprietarie riservate, ma in nessun caso meno di ragionevole cura.
Ogni membro ne informa immediatamente l'altro membro per iscritto qualsiasi divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di informazioni riservate, dopo essere venuto a conoscenza di tale divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio.
Se un membro si rende conto che sarà necessario, o è probabile che sia necessario, divulgare le informazioni riservate al fine di rispettare le leggi o regolamenti vigenti o con una decisione giudiziaria o amministrativa, esso, nella misura in cui è legalmente in grado di farlo, prima di tale divulgazione esso si impegna
- Notificare il fatto al membro comunicante
- Attenersi alle istruzioni ragionevoli del membro comunicante finalizzate a proteggere la riservatezza delle informazioni.

Articolo 11: Firma
come testimoniato
I membri hanno stabilito che questo accordo di cooperazione debba essere debitamente firmato dai sottoscritti rappresentanti autorizzati in duplice pagine con firma separata nel giorno e l'anno prima sopra scritto.

Firma di ADESIONE
di un nuovo membro
SAF€RA, versione [..., anno-mese-giorno]
[NOME UFFICIALE DEI NUOVI MEMBRI]
acconsente a diventare un membro a SAF€RA identificato sopra e accetta tutti i diritti e gli obblighi di un membro di partenza [data].
Questo documento di adesione è stato fatto in due originali debitamente firmate dai rappresentanti autorizzati sottoscritti.
[Data e Luogo]
[NOME INSERIRE DEI NUOVI STATI]
Firma (s) Nome (s) Titolo (s)

Allegati


Versione originale

Fonte: inail.it