Tipologia: Ipotesi di accordo rinnovo CCNL
Data firma: 31 marzo 2015
Validità: 31.03.2015 - 31.12.2018
Parti: Abi e Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Imprese creditizie
Fonte: fabi.it
Sommario:
Premessa 1. Decorrenze e scadenze 2. Disposizioni di carattere sociale e a tutela dell’occupazione 3. Trattamento economico |
4. Trattamento di fine rapporto 5. Inquadramento del personale 6. Politiche commerciali 7. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 8. Impegno delle Parti |
Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
Il 31 marzo 2015, in Roma Abi e Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca, Unisin premesso che i1 contesto economico internazionale, con particolare riguardo all'area Euro, è connotato da una fase di marcata incertezza. L'economia italiana registra una situazione complessiva di fragilità che è caratterizzata da una contrazione dei livelli di reddito delle famiglie e delle imprese, da tassi di inflazione che si mantengono su livelli bassi e da una dinamica dell'occupazione da tempo sfavorevole.
Tale contesto macroeconomico si riflette sulla redditività delle banche italiane ed in particolare nel deterioramento della qualità degli attivi, nella contrazione della domanda di credito e dei margini di ricavo e le prospettive restano difficili.
Le richieste del Regolatore europeo per incrementare il patrimonio delle banche e i crescenti vincoli da ciò derivanti a carico delle imprese bancarie determinano ulteriori rigidità.
In tale situazione è indispensabile il rinnovato impegno di tutti gli attori sociali per contribuire, con il massimo senso di responsabilità, a favorire la crescita e lo sviluppo del Paese, cogliendo i segnali di ripresa in atto, in uno scenario di sostenibilità e di coesione sociale, a partire da una riflessione comune nelle aziende sul ruolo che le imprese di credito e il sistema bancario nel suo insieme possono assumere in riferimento al sostegno all'economia, nonché sull'innovazione dei processi e dei prodotti e sulla valorizzazione del personale e della sua professionalità. In tale contesto sarà posta particolare attenzione al tema della equità distributiva.
La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale si è sviluppata in una fase decisiva e storica del riassetto complessivo del sistema creditizio e finanziario italiano. Nello specifico, il confronto ha anche tenuto conto della razionalizzazione dei processi produttivi ed organizzativi, delle strutture distributive, in ragione delle modifiche del quadro normativo, dell’evoluzione dei comportamenti della clientela e delle innovazioni tecnologiche.
Il negoziato è stato, quindi, orientato a definire un accordo di rinnovo del contratto nazionale idoneo a fornire adeguate risposte agli interessi di carattere professionale ed occupazionale dei lavoratori e, nel contempo, alle esigenze di stabilità ed equilibrio delle imprese creditizie e finanziarie, che rappresentano requisiti necessari affinché l'industria bancaria continui a svolgere efficacemente il proprio ruolo di sostegno all'economia.
Si conferma, anzitutto, la centralità del contratto nazionale e si mira a valorizzare le relazioni industriali a livello aziendale e di gruppo: il primo, infatti, ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore, nonché di declinare i criteri ed i principi sulla base dei quali indirizzare la contrattazione di secondo livello; le seconde rappresentano le sedi più idonee a meglio rispondere alla progressiva diversificazione delle singole realtà, in funzione delle scelte strategiche ed organizzative, nel rapporto con la clientela e nell'offerta di prodotti e servizi, anche in funzione dei miglioramento della produttività e della redditività aziendale.
In un contesto caratterizzato dalle rilevanti ricadute sociali rivenienti dalla crisi, con particolare riferimento alla progressiva perdita di posti di lavoro ed alla disoccupazione giovanile che ha recentemente toccato i massimi livelli, le Parti hanno inteso definire un contratto connotato da una forte valenza sociale, introducendo e rafforzando strumenti utili per fronteggiare efficacemente l'attuale fase e, al tempo stesso, in grado di cogliere i segnali della ripresa.
In quest'ottica, rivestono particolare rilievo le misure che consentono la tutela delle retribuzioni, così come quelle volte a favorire l'occupazione e l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici, anche in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale.
Le Parti, consapevoli delle criticità che interessano soprattutto i giovani nella ricerca di un impiego, hanno previsto di implementare misure volte ad agevolare le possibilità di accesso al mondo del lavoro, intervenendo efficacemente in favore delle nuove generazioni.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono di rinnovare alle seguenti condizioni il CCNL 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
Le previsioni che seguono vanno considerate nel loro insieme, quali elementi di un disegno unitario ed inscindibile.
Nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 il trattamento di fine rapporto è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.
5. Inquadramento del personale
• Fungibilità nell'utilizzo del personale - Per il periodo di vigenza del presente contratto si conferma la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi, dal 1° al 4° livello retributivo.
• Cantiere di lavoro - È istituito fra le Parti un Cantiere di lavoro per la definizione di un nuovo sistema di classificazione del personale, delle connesse declaratorie e degli eventuali profili professionali esemplificativi, allo scopo di rendere più flessibile la disciplina attualmente contenuta nel CCNL 19 gennaio 2012, adeguandola ai mutati assetti tecnici, organizzativi e produttivi delle imprese del settore.
I lavori dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di stipulazione del presente accordo, ai fini del successivo rinnovo contrattuale.
• Intese aziendali o di gruppo - In relazione a quanto previsto dal CCNL 19 gennaio 2012 e fermo restando quanto stabilito all'art. 82, comma 6, e all'art. 90, comma 9, le Parti concordano che, su iniziativa dell'azienda o della capogruppo, possono essere definite intese in materia di inquadramenti del personale per rispondere a specifiche esigenze organizzative e/o produttive e/o al fine di realizzare gli opportuni adattamenti a diversi contesti di impresa.
7. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
In relazione a quanto previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a quanto contenuto nel Verbale di Accordo 19 aprile 2013, le Parti si incontreranno entro 30 giorni dell'entrata in vigore del decreto delegato in materia, per valutarne i criteri applicativi presso le aziende destinatarie del contratto, con particolare riguardo a possibili modalità innovative che favoriscano l'equilibrio di genere e all'attuazione della normativa sui congedi parentali ad ore.
Quando, ai sensi dell'art. 5 del citato Verbale di accordo 19 aprile 2013, l'azienda accordi i permessi per l'assistenza ai figli affetti da patologie legate all'apprendimento (DSA), la stessa ne consentirà la fruizione anche ad ore, nel massimo di 5 giorni l'anno con un preavviso minimo di 10 giorni.
In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell'intero trattamento economico di cui all'art. 58 del CCNL 19 gennaio 2012 sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.
8. Impegno delle Parti
Le Parti si impegnano a redigere, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo coordinato del CCNL.
In tale sede:
• si confermerà che quanto previsto dall’art. 77, comma 2, del CCNL 19 gennaio 2012 si riferisce ai lavoratori, in servizio alla data del 7 marzo 2015, delle imprese che occupavano complessivamente più di 15 dipendenti alla medesima data;
• si prevederà che tra le materie oggetto di studio, approfondimento e valutazione congiunta nell'ambito del l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 9 del CCNL 19 gennaio 2012 rientrano l’evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare banca, i nuovi mestieri e le connesse professionalità. I medesimi temi saranno oggetto di informativa e di valutazione fra le parti aziendali o di gruppo nel corso di un apposito incontro.