Cassazione Penale, Sez. 4, 01 aprile 2015, n. 13866 - Pressa idraulica non idonea e infortunio


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS VINCENZO - Presidente -
Dott. DELL'UTRI MARCO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:
P.N. n. il 15/3/1960
avverso la sentenza n. 551/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Perugia il 15/1/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 13/3/2015 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Policastro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv.to B. Panarito del foro di Roma che ha con-cluso per il rigetto del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l'avv.to R. Migno del foro di Terni che ha concluso per l'accoglimento del relativo ricorso.

Fatto


1. Con sentenza resa in data 15/1/2013, la corte d'appello di Perugia ha integralmente confermato la sentenza in data 29/2/2012 con la quale il tribunale di Terni ha condannato P.N. alla pena di tre mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni della lavoratrice A.P., in Arrone, il 6/10/2006.
All'imputato, in qualità di datore di lavoro della persona offesa, era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica indicate nel capo d'imputazione, per aver posto a disposizione della lavoratrice A.P. una pressa idraulica non idonea ad assicurare il sostegno dello stampo superiore in caso di perdita del circuito idraulico durante la fase di risalita, con la conseguenza che la stessa, nel corso delle lavorazioni in corrispondenza della ridetta pressa, si procurava lesioni personali con l'indebolimento permanente della mano, a causa della violenta ricaduta dello stampo superiore della macchina.
2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione il P.N., censurando la pronuncia della corte perugina per violazione di legge, avendo la corte territoriale omesso di rilevare la nullità della citazione in giudizio dell'imputato per il grado d'appello, siccome notificata, non già presso il proprio domicilio eletto, bensì presso il proprio difensore di fiducia; circostanza ripetutasi altresì in occasione della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello, non eseguita presso il domicilio eletto dell'imputato.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della violazione di legge, della mancata ammissione di una prova decisiva e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per avere la corte territoriale (così come il giudice di primo grado) illegittimamente omesso di disporre una perizia d'ufficio destinata a superare i vizi processuali della consulenza tecnica del pubblico ministero, eseguita in violazione del contraddittorio delle parti.

Diritto


3. Devono essere preliminarmente disattese le doglianze d'indole rituale illustrata nel primo motivo del ricorso proposto dall'imputato.
Con riguardo alla pretesa nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello - siccome nella specie eseguita presso il difensore di fiducia dell'imputato, ai sensi dell'art. 157, co. 8-bis, c.p.p., e non già presso il domicilio dallo stesso eletto -, osserva il collegio, in conformità al condiviso insegnamento di questa corte di legittimità, come la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore, invece che presso il domicilio eletto, è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (cfr., explurimis, Cass., Sez. 6, n. 1742/2013, Rv. 258131).
Nella specie, l'omessa sollevazione di alcuna eccezione sul punto nel corso del giudizio d'appello impone di ritenere definitivamente sanata detta nullità.
Parimenti priva di rilievo deve ritenersi l'eccepita nullità consistita nell'omessa notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado presso il domicilio eletto dall'imputato, tale nullità dovendo ritenersi sanata per effetto della proposizione dell'odierno ricorso per cassazione da parte del P.N., essendosi l'imputato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo era preordinato (cfr. l'art. 183 c.p.p.) (v. Sez. 3, Sentenza n. 7560 del 10/06/1994, Rv. 198389 e successive conformi).
4. Quanto alla pretesa omessa assunzione di una prova decisiva (tale essendo la perizia invocata dal ricorrente), in ragione dell'asserita nullità della consulenza tecnica del pubblico ministero, rileva il collegio come sia appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi 'prova decisiva', ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., quella sola prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cass., Sez. 2, n. 16354/2006, Rv. 234752; Cass., Sez. 6, n. 14916/2010, Rv. 246667), ovvero quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Cass., Sez. 3, n. 27581/2010, Rv. 248105).
Con particolare riguardo al procedimento peritale, peraltro, questa stessa corte di legittimità ha ripetutamente statuito il principio, consolidatosi nel tempo, in forza del quale la perizia non può farsi rientrare nel concetto di 'prova decisiva', giacché la sua disposizione, da parte del giudice, in quanto legata alla manifestazione di un giudizio di fatto, ove assistito da adeguata motivazione, è insindacabile ai sensi dell'articolo 606, lett. d) c.p.p. (v. Cass., Sez. 5, n. 12027/1999, Rv. 214873 e successive conformi fino a Cass., Sez. 4, n. 14130/2007, Rv. 236191).
Sotto altro profilo, del tutto correttamente la corte d'appello di Perugia ha richiamato l'orientamento di questa corte di cassazione, secondo cui, in tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove (v. Sez. 5, Sentenza n. 9047 del 15/06/1999, Rv. 214295).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha adeguatamente motivato, in termini di coerenza logica e congruità argomentativa, la decisione di non disporre la perizia invocata dalla difesa, avendo evidenziato come, nel caso di specie, il primo giudice fosse pervenuto alle valutazioni esposte in sentenza sulla base di elementi acquisiti in sede d'istruttoria dibattimentale (valutazioni tecniche e deposizioni testimoniali), e dunque nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, senza far ricorso ad alcuna personale (e come tale inammissibile) conoscenza scientifica; ed avendo altresì ricostruito le cause dell'incidente occorso alla persona offesa sulla base di un discorso giustificativo coerentemente elaborato e congruamente strutturato in termini argomentativi, senza che le censure dell'odierno ricorrente abbiano prospettato l'incidenza decisiva di eventuali interpretazioni tecniche alternative, di per sé sole idonee a disarticolare, o evidenziare la sicura fallacia, del percorso logico seguito dai giudici di merito.
5. L'accertata infondatezza dei motivi di ricorso in questa sede avanzati dall'imputato non esime peraltro il collegio dal rilievo dell'intervenuta prescrizione del reato per il quale l'odierno imputato è stato tratto a giudizio, trattandosi di un'ipotesi di reato di lesioni colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla data del 6/10/2006.
Al riguardo, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).
E invero il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi certamente non riscontrabile nel caso di specie, avendo questa Corte positivamente riscontrato l'infondatezza di tutte le doglianze avanzate dall'odierno ricorrente avverso la sentenza di condanna pronunciata nei propri confronti.
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione ai relativi effetti penali, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
6. La rilevata infondatezza dei motivi di ricorso avanzati dall'imputato con riguardo all'attestazione di responsabilità impone - al di là dell'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna penale pronunciata a carico del P.N. a causa dell'intervenuta prescrizione - la conferma delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, in conformità alle previsioni di cui all'art. 578 c.p.p..
Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2015.