Tipologia: CIA
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Axa e Fiba Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia, Uilca Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Axa
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Sfera d'applicazione
Tutele
Art. 2 Diritto all'informazione
Art. 3 Istruzione e riqualificazione professionale
Art. 4 Funzionari
Art. 5 Pari opportunità
Art. 6 Tutela della privacy
Art. 7 Tutela sindacale
Orario di lavoro
Art. 8
Art. 9 Lavoro a tempo parziale
Art. 10 Aspettativa
Art. 11 Ferie
Art. 12 Ex festività
Art. 13 Chiusure aziendali
Art. 14 Permessi
Art. 15 Lavoro straordinario
Art. 16 Lavoratori studenti
Art. 17 Turni
Salute
Art. 18 Tutela della salute
Art. 19 Medicina preventiva
Art. 20 Tutela portatori di handicap
Art. 21 Altre forme previdenziali
Art. 22 Assenze prolungate per malattia
Assistenza
Art. 23 Polizza malattia
Art. 24 Garanzia IPM
Art. 25 Assistenza sanitaria per i funzionari
Art. 26 IPM per i funzionari
Art. 27 Cassa di previdenza
Rimborsi spese
Art. 28 Trattamento di trasferta
Altri benefici
Art. 29 Anticipazioni TFR
Art. 30 Alloggi aziendali
Art. 31 Mutui
Art. 32 Prestiti
Art. 33 Conti correnti del personale
Art. 34 Cessioni di beni di proprietà dell'impresa
Parte economica
Art. 35 Premio aziendale di produttività
Art. 36 Indennità varie
Art. 37 Buono pasto
Art. 38 Polizze varie stipulate da dipendenti
Altri istituti
Art. 39 Inquadramento
Art. 40 Famiglie di fatto
Art. 41 Mobbing
Art. 42 Rotazione delle mansioni
Art. 43 Manleva
Art. 44 Assunzione privilegiata
Art. 45 Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale - AXA Assicurazioni e Investimenti Anno 2001

Art. 1 Sfera d'applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale dipendente di Axa Assicurazioni spa regolato dal vigente CCNL in servizio alla data di stipula, ed a quello assunto successivamente, che abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed abbia favorevolmente superato il periodo di prova, nonché a quello assunto con contratto di formazione lavoro. Si applica inoltre ai contratti a tempo determinato, con esclusione dei seguenti articoli: 9, 10, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 (solo PAP variabile), 36, 38, 42, 43, 44.
Pertanto il presente contratto non si applica al personale Dirigente, ed ai dipendenti il cui rapporto di lavoro risulti già risolto alla data di stipula.

Tutele
Art. 2 Diritto all'informazione

Riguardo quanto definisce il vigente CCNL in materia di diritto all'informazione si stabilisce che istituzionalmente verranno fissati due incontri annuali da parte della Direzione Aziendale con la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Il primo incontro verrà fissato entro un mese dall'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, il secondo a sei mesi dal primo incontro, per la presentazione dei dati relativi alla semestrale.
L'Azienda fornirà una informazione preventiva su importanti innovazioni tecnologiche e/o rilevanti processi di riorganizzazione che possano impattare qualitativamente la prestazione lavorativa di gruppi di persone.
L'azienda fornirà trimestralmente le seguenti informazioni alle RSA:
1. L'elenco nominativo dello straordinario per settore comprensivo della banca ore.
2. Numero dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro interinale, contratti di lavoro a tempo parziale, contratti di formazione-lavoro, apprendistato, tutti suddivisi per sesso.
Verrà inoltre fornito il numero di consulenti per area organizzativa di impiego.
L'azienda fornirà annualmente le seguenti informazioni alle RSA:
1. Il Bilancio annuale con i relativi allegati e la relazione semestrale.
2. Portafoglio complessivo delle Agenzie Dirette
3. Informazioni sul tipo di contratto di lavoro applicato, il numero di dipendenti ed il portafoglio complessivo delle Società Controllate in Italia.
4. Il numero di dipendenti interessati da provvedimenti di passaggio di livello.
5. Numero delle visite effettuate per la medicina preventiva e per l'assistenza sanitaria.
6. Numero delle persone trasferite al di fuori della sede di lavoro d'appartenenza e numero delle persone cessate ed assunte, suddiviso per sesso.
7. Attività assegnate in appalto nel rispetto di leggi e normative vigenti in materia.
8. Il numero di anticipazioni del TFR erogate nell'anno.
9. Elenco dei periti fiduciari.
10. Elenco dei lavoratori/trici la cui permanenza nello stesso livello d'inquadramento sia pari, o superiore, a 10 anni al 31/12 del precedente anno e numero di lavoratori che dall'anno 2001 chiederanno formalmente il cambio di mansioni.
11. Numero di sinistri di competenza ed organici dell'organizzazione complessiva dei CLD e degli uffici sinistri di Direzione.
12. Elenco nominativo dei dipendenti e dei rispettivi livelli di inquadramento secondo la situazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché numero dei lavoratori di 6° livello riconosciuti appartenenti all'area quadri prevista dal CCNL.
13. Elenco delle posizioni Aziendali per i quali è stato emesso un bando di ricerca interna nell'arco dell'anno precedente.
14. Il costo del lavoro dei dipendenti regolati dal vigente CCNL secondo l'aggregazione di Bilancio.
15. Politica delle Risorse Umane relativamente agli aspetti di sviluppo e valorizzazione della performance ed articolazione per funzioni aziendali.

Art. 5 Pari opportunità
Entro sessanta giorni dalla stipula del CIA verrà istituita una Commissione Paritetica composta da quattro membri di cui due designati dalla Direzione e due dalle RSA.
Questa commissione dovrà incontrarsi ogni tre mesi, fatti salvo i casi di urgenza che dovranno essere definiti tali da almeno due membri, e dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
• Rilevare l'eventuale esistenza di ostacoli nei confronti del personale femminile nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
• Suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
• Individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;
• Impostare interventi su questi temi a livello aziendale.

Art. 7 Tutela sindacale
L'Azienda doterà i locali messi a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di:
• telefono con linea esterna urbana ed interurbana
• fax
• terminale con accesso ai programmi di microinformatica previsti dagli standard Aziendali
• collegamento limitato, appena tecnologicamente attuabile, ai siti internet inerenti le attività sindacali nazionali.
Alle RSA verrà messo a disposizione un sito Intranet per la diffusione delle informative sindacali, per cui si impegnano a non utilizzare di norma la posta informatica interna per tale fine. Le RSA potranno accedere ai dati generali del sito "Reportistica Aziendale".
Per il personale che si rechi in assemblea sindacale in sede diversa da quella di lavoro, l'Azienda concederà, definendolo volta per volta con le RSA, il tempo necessario per gli spostamenti.

Orario di lavoro
Art. 8

1. Rilevazione dell'orario di lavoro
Tutto il personale è tenuto, per motivi legati all'attenta gestione della Sicurezza in azienda, a segnalare, nelle modalità previste dalle procedure Aziendali, la propria entrata e la propria uscita dal luogo di lavoro.
La rilevazione viene acquisita al minuto primo.
Per le figure professionali per le quali non è prevista la rilevazione puntuale delle ore lavorate, l'azienda s'impegna ad organizzare le attività lavorative in modo tale da garantire un orario di lavoro pari alle 37 ore settimanali, come previsto dal CCNL.
2. Orario personale interno:
La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è la seguente.

 

Entrata

Intervallo

Uscita

Lun./Gio.

8.30

12.30-13.30

17.30

Venerdì

8.30

13.30

Semifestivi

8.30

12.00

La flessibilità prevista per chi effettua l'orario base è la seguente.

 

Entrata

Intervallo

Uscita

Lun./Gio.

8.30

12.30-13.30

17.00-18.30

Venerdì

8.30

13.30

Semifestivi

8.30

12.00

La frazione minima dell'intervallo è di 45 minuti a partire dalle ore 12.30.
Nota transitoria:
Per il personale della sede di Roma, sino al 31 dicembre 2001, è prevista la continuazione dell'attuale intervallo meridiano dalle 13.00 alle 14.00 con conseguente modifica della flessibilità dalle 14.00 alle 14.30.
È possibile utilizzare la flessibilità in entrata o in uscita tranne che nella giornata non si sia usufruito in concomitanza con l'inizio o la fine dell'orario di lavoro:
• di mezza giornata di ferie,
• di permessi,
• di sciopero,
• di malattia,
• di permessi per visite mediche.
Fatte salve le fasce di flessibilità non interessate dai casi sopra riportati.
L'orario flessibile si applica al personale operante nelle Sedi dei Dipartimenti (Torino, Milano e Roma) e della Direzione Generale di Milano (ivi compreso il personale dislocato a Torino, Roma e Genova).
Il recupero di debiti di flessibilità è consentito nella fascia di flessibilità giornaliera.
La compensazione di flessibilità può essere effettuata nell'arco del mese solare.
Entro il limite delle 9 ore sarà possibile riportare al mese successivo eventuali saldi positivi o negativi di flessibilità del mese.
Le ulteriori eccedenze positive verranno perse.
Le ulteriori eccedenze negative, purché non frequenti, verranno eccezionalmente considerate alla stregua di permessi non retribuiti e quindi detratte dal ruolo paga del mese successivo e contabilizzate al minuto primo.
3. Al personale che usufruisce, per disposizione di legge, di temporanee riduzioni dell'orario giornaliero (allattamento, assistenza familiari invalidi, …. ) verrà riconosciuta la flessibilità prevista per l'orario di entrata e di intervallo.
4. Lavoro Straordinario:
L'effettuazione di lavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di CCNL, è consentita unicamente su autorizzazione preventiva ed in assenza di debiti di flessibilità nella giornata lavorativa.
5. Visualizzazione: […]
6. Controversie:
Qualora dovessero sorgere problemi di interpretazione della normativa dell'orario flessibile o di disfunzioni inerenti il funzionamento del sistema, le Parti concordano di riunirsi per trovare una soluzione comune.
7. Attività Esterna:
In caso di attività svolta all'esterno della sede, che comporti entrata posticipata od uscita anticipata per motivi di servizio o l'assenza dell'intera giornata, l'orario di lavoro è convenzionalmente ripristinato nella formulazione rigida.
8. Registrazione presenze
Relativamente ai dipendenti inquadrati nel 6^ livello ''free'' la rilevazione della presenza dovrà avvenire mediante una timbratura giornaliera in entrata.
Nota:
Al personale che, per diritto individuale non riconducibile ad accordi Aziendali, ha un orario ridotto verrà accorciata la giornata lavorativa dal lunedì al giovedì; per tutto il resto la distribuzione dovrà essere in armonia con l'orario base personale interno.
Nota transitoria
Il personale che cambia il proprio orario di lavoro adeguandolo a 4 rientri e da 4 a 5 giorni lavorativi dovrà commutare questi orari in data 1/10/2001. A questo personale verrà riconosciuto, il mese successivo alla variazione, l'equivalente economico di uno scatto di anzianità sotto la forma di assegnazione speciale non assorbibile.
Il personale che attualmente ha la possibilità di iniziare la giornata lavorativa alle ore 7.30 avrà la possibilità di tempificare l'inizio della flessibilità alle ore 8.00 secondo la seguente articolazione:
• Sino al 31 marzo 2002 l'orario di inizio della flessibilità rimarrà immutato;
• dal 1° aprile 2002 il dipendente adeguerà l'inizio della flessibilità alle ore 7.45.
• dal 1° gennaio 2003 l'inizio della flessibilità sarà per tutti alle ore 8.00
Chi richiederà, entro il 30 giugno 2001, di modificare da subito l'inizio della flessibilità alle ore 8.00 potrà usufruite di una delle seguenti opzioni:
Per i dipendenti fino alla 10^ classe - Passaggio, dal mese successivo, alla classe superiore conservando la data di scatto preesistente per gli ulteriori scatti, sino al massimo previsto dal CCNL.
Per i dipendenti già in 11^ classe sono previste le seguenti opzioni:
• l'equivalente economico di uno scatto virgola venticinque in forma di una tantum da erogarsi il mese successivo all'opzione;
• riconoscimento dell'anticipo di uno scatto così come per i dipendenti fino alla 10^ classe.
Il personale che ha la possibilità di entrata alle 7.40 e 7 .45 dal mese successivo alla sottoscrizione del presente CIA unificherà l'inizio della flessibilità alle 7.45.
Tale personale varierà l'orario di inizio della flessibilità alle ore 8.00 a far data dal 1° aprile 2002.
Chi richiederà, entro il 30 giugno 2001, di modificare da subito l'inizio della flessibilità alle ore 8.00 potrà usufruite di una delle seguenti alternative:
• l'equivalente economico di mezzo scatto in forma di una tantum da erogarsi il mese successivo all'opzione;
• riconoscimento dell'anticipo della decorrenza dello scatto in maturazione di mezzo scatto.

Art. 9 Lavoro a tempo parziale
In riferimento al D.L. n. 61 del 25/2/2000, le parti condividono l'importanza del principio di non discriminazione tra lavoratori ad orario full time e lavoratori ad orario part time su tutti gli aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro.
[…]

Art. 15 Lavoro straordinario
L'effettuazione di lavoro straordinario, previa autorizzazione dell'Azienda e fatte salve le norme di legge e di contratto che disciplinano la materia, è consentita unicamente in assenza di debiti di flessibilità nella prestazione lavorativa della giornata.
L'Azienda informerà le RSA nel caso che particolari esigenze tecniche - organizzative - produttive prevedano l'effettuazione di rilevanti quantità di lavoro straordinario per un intero servizio.
[…]
Per le modalità di fruizione si farà riferimento a quanto riportato nel predetto art. 110.
Le ore maturate nella Banca Ore dovranno essere fruite entro il 31 marzo dell'anno successivo alla maturazione. Nel caso che a tale data vi siano residui la fruizione dovrà avvenire tassativamente entro il 30 giugno.
Le ore di permesso (banca ore) saranno commisurate alle ore effettivamente lavorate.
Le ore accreditate potranno essere fruite con frazioni minime di 15 minuti dopo i primi 45 minuti.
Le ore di straordinario potranno essere effettuate con frazioni minime di 15 minuti dopo i primi 45 minuti.

Art. 17 Turni
Qualora fossero ripristinati i turni di lavoro, le Parti si incontreranno per definire le modalità.

Salute
Art. 18 Tutela della salute

Le Parti confermano di considerare prioritaria la piena e rapida attuazione della normativa prevista in materia dal Decreto legislativo 626/94 - Sicurezza e salute dei lavoratori e successive modifiche e convengono sulla fondamentale funzione della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute.

Art. 19 Medicina preventiva
L'Impresa e le RSA convengono sull'importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori: pertanto l'Impresa si attiverà per favorire l'effettuazione, da parte del personale dipendente ed in estensione al D.L. 626/94, di indagini diagnostiche atte a rilevare l'insorgenza di affezioni sin dalle primissime fasi e ciò nel rispetto del diritto alla privacy, come da legislazione vigente.
Comma 1 ("Check up")
In questa ottica saranno messe a disposizione, mediante convenzione che l'Azienda provvederà a stipulare con enti sulle principali piazze o mediante specifiche autorizzazioni che la Direzione Risorse Umane provvederà di volta in volta a rilasciare al personale esterno che non potrà usufruire di tali convenzioni, le seguenti visite/analisi di medicina preventiva:

DONNE:

Età del Dipendente

ESAMI

>45

45 - 31

< 30

Mammografia Blaterale

1

No

No

PAP test Vaginale

1

2

2

Ecografia Pelvica T.V.

2

No

No

Ematochimico ( * )

1

2

2

ECG

2

3

No

Ecocardiogramma M.B. + Color Doppler

3

No

No

EGD scopia + Ricerca H.P.

D i s c r e z i o n a l e

UOMINI:

Età del Dipendente

ESAMI

>45

45 - 31

< 30

Ematochimico ( * )

1

3

3

ECG

1

3

No

P.S.A.

1

No

No

Ecocardiogramma M.B. + Color Doppler

3

No

No

EGD scopia + Ricerca H.P.

D i s c r e z i o n a l e

Le visite/analisi soprariportate potranno essere effettuate durante l'orario di lavoro.
( * ) per Ematochimico si intende:
· VES
· Emocromo con formula
· Glicemia
· Creatininemia
· Colesterolo totale - HDl
· Trigliceridi
· AST - ALT
· Gamma G.T.
· Quadro proteico elettroforetico
· Uricemia
· Esame urine completo
· Esame feci per ricerca sangue occulto
Comma 2 (Altre visite preventive)
Saranno a carico dell'Azienda il costo ed il permesso per effettuare le seguenti visite una volta l'anno:
· Visita oculistica - una volta l'anno
· Analisi Audiometrica, per il personale addetto alla stamperia ed al centralino - una volta l'anno.
· Visita Ortopedica a richiesta del medico Aziendale - una volta l'anno.
· Spirometria, per il personale dislocato stabilmente in locali in assenza di aereazione esterna - una volta l'anno.
Comma 3 (Sala medica)
L'Impresa s'impegna a mantenere in funzione un locale attrezzato a sala medica ed infermeria e garantire la presenza di un medico di fiducia per tre ore a settimana per Milano (due sedi), Torino e Roma e 2 ore a settimana per la sede di Genova.
Comma 4 (Privacy)
Tutti gli esiti degli esami di cui al presente articolo saranno consegnati direttamente ai dipendenti interessati.
Comma 5 (Fumo passivo)
Ove fossero emanate norme legislative (nazionali e/o regionali) concernenti divieti o limitazioni relativamente al fumo nei luoghi di lavoro, l'Impresa s'impegna a darne rapida attuazione.

Art. 20 Tutela portatori di handicap
L'Impresa ricercherà all'interno dell'Azienda la mansione e la posizione del lavoro adatta ai lavoratori stessi, compatibilmente con le esigenza tecnico-organizzative.
L'Azienda si impegna ad effettuare tirocini professionalizzanti in Azienda da parte di soggetti portatori di handicap frequentanti centri di formazione professionali riconosciuti tali.
L'Azienda concederà permessi retribuiti (qualora se ne presentasse la necessità) a tutti i lavoratori che, affetti da nefropatie o altre patologie invalidanti, devono sottoporsi a continue terapie per la sopravvivenza.
Ai lavoratori con handicap e/o ai lavoratori che abbiano familiari a carico portatori di handicap e bisognosi di assistenza continua, saranno concessi permessi retribuiti per un massimo di 5 giorni all'anno oltre la normativa vigente.
L'handicap e la necessità delle cure dovranno essere documentate dalle competenti strutture pubbliche.

Parte economica
Art. 36 Indennità varie

Per il personale che svolge continuativamente la propria attività nei locali sotto il livello stradale (piano -1) è prevista l'erogazione di una indennità pari a 800.000 lire lorde (Euro 413,17) annue da erogarsi, in proporzione dei numero di mesi, a dicembre di ogni anno.
Tale indennità è totalmente riassorbibile nel caso di cambio della dislocazione della postazione di lavoro.
Al personale addetto continuativamente o in turno continuativo al Centralino verrà riconosciuta una indennità pari a 500.000 lire lorde (Euro 258,23) ripartita in quattordici mensilità.
[…]

Altri istituti
Art. 41 Mobbing

Nell'attesa di una disciplina legislativa specifica in materia di mobbing - attualmente in fase di discussione - le Parti riconoscono la rilevanza delle problematiche relative alle violenze morali ed alle persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa e l'opportunità di azioni volte all'informazione, alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori rispetto a tale fenomeno.
Le parti dichiarano che intraprenderanno tutte le iniziative che reputano necessarie per monitorare ed evitare l'insorgenza di tale fenomeno.

Art. 42 Rotazione delle mansioni
A. In relazione al III comma dell'art. 95 del CCNL il termine di otto anni di assegnazione alle medesime mansioni deve intendersi ridotto a sei.
B. Quanto previsto dall'art. 96 del CCNL, si prevede applicabile anche in caso di posizioni resesi vacanti per lo spostamento del personale.
C. L'Azienda si impegna, per posizioni ricopribili da personale interno già in possesso dei titoli e delle esperienze necessarie, ad informare i lavoratori dei posti di lavoro disponibili.