Tipologia: CIA
Data firma: 31 marzo 2001
Validità: 01.04.2001 - 31.03.2005
Parti: Bertani Trasporti, Ferrarini Spedizioni e Trasporti, Faccendini Trasporti e RSU/Filt-Cgil
Settori: Trasporti, Bertani Trasporti, Ferrarini Spedizioni e Trasporti, Faccendini Trasporti
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Obbiettivi e Rapporti Sindacali
Art. 3 - Evoluzione delle normative nazionali e comunitarie.
Art. 4 - Informazioni
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Lavoro straordinario
Art. 7 - Lavoro di sabato e domenica
Art. 8 - Viaggi con partenza nella giornata di domenica, riposo festivo fuori sede e cabotaggi.
Art. 9 - Modalità di calcolo della retribuzione
9.1 Ore di guida
9.2 Ore di lavoro effettivo per il carico e lo scarico
9.3 Compenso per i tempi accessori al carico ed allo scarico
9.4 Compenso per gli altri tempi a disposizione
Art. 10 - Trasferte per assenza dalla sede come da CCNL
Art. 11 - Impegno di lavoro in Sede o a terra.
Art. 12 - Operazioni a Canguro
Art. 13 - Ritiro patente
Art. 14 - Lavoratori inidonei
Art. 15 - Indumenti di lavoro
Art. 16 - Maggiorazione di trasferta per indennità notturna
Art. 17
Art. 18 - Responsabilità dell'autista
Art. 18 bis
Art. 19 - Ricoveri ed ambulanze
Art. 20 - Equità di trattamento
Art. 21 - Trasferimenti
Art. 22 - Passaporto
Art. 23 - Premio di produttività
23.1 Personale viaggiante
23.2 Personale non viaggiante
Art. 24 - Indennità di mensa
Art. 25 - Controversie
Art. 26
Art. 27 - Durata Contrattuale
Allegato 1 Tempi di lavoro effettivo carico e scarico
Allegato 2
Nota a margine

Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti delle Aziende: Bertani Trasporti spa, Ferrarini Spedizioni e Trasporti srl, Faccendini Trasporti srl

In data 31 marzo 2001, presso la sede della Bertani Trasporti spa, si sono incontrate le aziende Bertani Trasporti spa - Ferrarini Spedizioni e Trasporti srl - Faccendini Trasporti srl […], e le RSU delle stesse aziende […], assistiti dalla Filt - Cgil di Mantova […], ed hanno stipulato il seguente accordo:

Premessa
È obbiettivo primario del presente accordo il rispetto delle norme sovrane imposte dalle leggi, dai regolamenti CEE e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato, per il settore trasporti, in data 18/07/2000.
In considerazione della specificità delle attività derivanti dal settore nel quale il gruppo Societario opera in via primaria ma non esclusiva, ovvero il trasporto di vetture e veicoli industriali, le parti concordano nella necessità di stabilire norme e trattamenti che vadano ad integrare le disposizioni a carattere nazionale che sono, necessariamente, generiche.
Il meccanismo retributivo che con il presente accordo viene sancito non modifica e non altera il sistema di pagamento orario per tutte le attività dei dipendenti che possano essere ricondotte nell'ambito dei tempi di "lavoro effettivo", così come definiti dagli specifici articoli del CCNL vigente e dalle leggi in materia.
Ogni altro importo riconosciuto dall'azienda in virtù del presente contratto, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro effettivo, deve intendersi riconosciuto quale istituto contrattuale che prevede emolumenti a vario titolo, astrattamente idonei ad essere contrattualmente dichiarati non computabili nella base di calcolo ai fini contributivi.
Le erogazioni derivanti dall'applicazione del presente accordo sono state concordate nel pieno rispetto delle norme in materia espresse con i capitoli del CCNL in vigore.
La finalità di questo contratto è basata sulla necessità di omogeneizzazione del trattamento economico e della gestione degli orari come in seguito articolato.

Art. 1 - Campo di applicazione.
La premessa forma parte integrante del presente accordo.
Il presente Contratto Integrativo si applica a tutto il personale dipendente delle società firmatarie del contratto, ovvero Bertani Trasporti spa, Ferrarini Spedizioni e Trasporti srl e Faccendini Trasporti srl.

Art. 2 - Obbiettivi e Rapporti Sindacali
Le Aziende firmatarie si prefiggono l'obbiettivo di pianificare, anche a seguito degli accordi raggiunti con il presente contratto, una maggior penetrazione del mercato europeo della logistica e del trasporto.
Per raggiungere questo scopo le aziende e le RSU convengono nella assoluta necessità che i servizi offerti dall'impresa possano risultare competitivi sia in termini qualitativi che economici.
È quindi finalità congiunta istituire proficui e costruttivi rapporti sindacali che escludano comportamenti scorretti da parte delle aziende nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori e prese di posizioni unilaterali da parte del sindacato.
Nell'ambito dei rapporti sindacali dovrà essere annoverata una sempre più intensa collaborazione che porti al coinvolgimento delle RSU in quelle decisioni che coinvolgano, in modo straordinario, i lavoratori.

Art. 3 - Evoluzione delle normative nazionali e comunitarie.
Le aziende hanno istituito un Interlocutore Aziendale (RSPP) che studia ed approfondisce le evoluzioni normative in atto in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro (Legge [dlgs] 626) e del Nuovo Codice della Strada.
Il suddetto interlocutore dovrà interagire con le RLS che verranno nominate dalla RSU.
In considerazione delle importanti innovazioni che il Nuovo Codice della Strada andrà ad introdurre e delle possibili conseguenze che esso potrà comportare sull'attività degli autisti, verrà indetta una apposita riunione con le RSU appena a conoscenza delle effettive disposizione dello stesso.

Art. 4 - Informazioni
L'azienda dovrà fornire entro i primi mesi di ogni anno, in appositi incontri, un esame congiunto della situazione aziendale, le informazioni dovranno essere fornite alle strutture sindacali territoriali ed aziendali.
L'azienda dovrà preventivamente e con cospicuo anticipo informare le OO.SS. territoriali ed aziendali per concordare ulteriori informazioni che in via straordinaria dovessero modificare l'organizzazione del lavoro ed orari.
Le informazioni dovranno essere date dai seguenti punti:
1. sull'andamento produttivo e sui piani aziendali di ristrutturazione;
2. sugli investimenti e sugli ampliamenti della base produttiva;
3. sulle implicazioni, sulla occupazione dei nuovi insediamenti;
4. sulla dinamica della occupazione della mobilità e professionalità;
5. sulle iniziative e problemi riguardante la Legge [dlgs] 626/94, in particolare l'ambiente, l'igiene e la sicurezza sul lavoro e l'idoneità/conformità degli autocarri;
6. sul numero complessivo dei dipendenti dell'azienda;
7. numero dei lavoratori assunti a termine;
8. numero dei lavoratori assunti con contratto formazione lavoro;
9. modalità e programmi per la formazione del personale neo assunto; in questo ambito dovrà essere inserito uno spazio per l'informazione sindacale per quanto riguarda i diritti e contratti aziendali in essere;
10. l'azienda si impegna, infine, a comunicare alle RSU l'eventuale acquisizione o costituzione di nuove organizzazioni, anche societarie, nell'ambito delle quali possa venire impiegato personale che vada ad interagire, in modo continuativo, con il personale delle aziende firmatarie del presente contratto ed ad aprire, sull'argomento, un confronto.

Art. 5 - Orario di lavoro
Per l'individuazione dell'orario di lavoro dei dipendenti delle imprese si fa specifico riferimento all'articolo 9 (personale non viaggiante) ed all'articolo 11 (personale viaggiante) del CCNL 18/07/2000 pur se, quest'ultimi, risultano inquadrati nel 3° livello e nel 3° livello Super il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione e sono in genere impegnati in trasporti di carattere extraurbano.
Per il personale non viaggiante, impegnato nei vari impianti fissi, verranno definite le singole fasce orarie adatte alle esigenze organizzative da concordare preventivamente con le RSU.
Per il personale viaggiante, vengono confermati i disposti del CCNL in materia di orario di lavoro giornaliero e settimanale.
Fermo restando che le aziende porranno in atto tutto quanto possibile per consentire all'autista il raggiungimento dell'orario di lavoro minimo, qualora il dipendente non raggiungesse le 7.48 ore giornaliere avrà la facoltà di chiedere all'azienda l'utilizzo di parte delle ore di riduzione d'orario a lui spettanti per il completamento dell'orario ordinario settimanale.

Art. 6 - Lavoro straordinario
Si considera lavoro straordinario tutto quello eseguito oltre le 39 ore settimanali.

Art. 7 - Lavoro di sabato e domenica
[…]
Del lavoro comandato nella giornata di sabato l'azienda darà comunicazione ai lavoratori interessati, nei limiti del possibile, con almeno 72 ore di preavviso.
Fermo restando il riposo obbligatorio previsto dalle norme CEE il lavoratore comandato nella giornata di sabato può richiedere il riposo compensativo anticipato o posticipato.

Art. 8 - Viaggi con partenza nella giornata di domenica, riposo festivo fuori sede e cabotaggi.
Fatta salva l'eventuale necessità aziendale di richiedere all'autista la partenza nella giornata di domenica, la stessa non può essere comandata in forma impositiva se non sono salvaguardati i tempi di riposo previsti dalla normativa CEE.
Qualora l'autista fosse, per motivi personali, impossibilitato a partire nella giornata di domenica, l'azienda si impegna a non assumere atteggiamenti unilaterali nei suoi confronti.
Nel caso, per esigenze di servizio, all'autista sia dato il riposo domenicale o festivo fuori sede, atteso che non svolgerà prestazioni di lavoro effettivo, ma che dovrà comunque essere compensato del disagio e del tempo a disposizione, allo stesso verrà riconosciuto un controvalore calcolato pari ad 8 ore di lavoro ordinario, più la trasferta di terzo livello (nazionale od estera) di spettanza.
Nei paesi nei quali è prevista la possibilità di viaggiare nei giorni festivi il lavoratore potrà scegliere se effettuare il riposo come sopra descritto o continuare il viaggio.
In quest'ultimo caso il lavoro effettivo ed i tempi di presenza a disposizione verranno calcolati ed erogati come stabilito nel successivo articolo 9, maggiorati come stabilito nel precedente articolo 7, del presente Contratto Integrativo.
[…]

Art. 9 - Modalità di calcolo della retribuzione
Fermi restando i disposti del CCNL, in particolare in materia di orario di lavoro, premesso che le imprese e le RSU si impegnano per la divulgazione di una cultura aziendale che consenta il pieno rispetto delle normative comunitarie in materia di velocità nella circolazione stradale e di tempi di guida e di riposo intermedi, si stabilisce quanto segue:
- È considerato tempo di lavoro effettivo quello durante il quale l'autista e impiegato alla guida dell'autocarro e nelle operazioni di carico e scarico delle vetture o veicoli industriali e commerciali, come in seguito determinati.
- È altresì tempo di lavoro effettivo quello durante il quale gli autisti del settore trasporto ricambi sono impegnati nelle operazioni di presa e consegna, come in seguito determinato.
- Non è tempo di lavoro effettivo ed è quindi escluso dalla base imponibile contributiva, tutto quello rilevabile nella stringa lavorativa ma non compreso nelle suddette casistiche ed in particolare, quello trascorso in attesa dei documenti, nella raccolta delle disposizioni di viaggio, nell'attesa delle vetture, dei veicoli industriali e commerciali o dei ricambi da caricare, ecc...
- Non è tempo di lavoro effettivo anche quello trascorso nell'attesa dell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico dagli autisti del settore trasporto merci generiche.
[…]

9.1 Ore di guida
Le ore trascorse alla guida del mezzo verranno identificate e quantificate mediante la lettura del disco cronotachigrafo.
L'azienda e le RSU definiscono che le suddette ore di guida, per essere validamente conteggiate ai fini della retribuzione dell'autista, dovranno essere eseguite nel pieno rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e dalle normative comunitarie in materia di velocità e turni di guida e riposo intermedio.
I tempi in eccesso o in difetto rispetto alle suddette normative verranno prontamente contestati all'autista che si rendesse ripetitivamente responsabile di una condotta di guida non corretta.

9.2 Ore di lavoro effettivo per il carico e lo scarico
I tempi necessari per l'effettivo scarico e carico dell'autocarro vengono stabiliti in base a valori oggettivi e uniformemente individuati sulla scorta dell'enorme esperienza acquisita in materia dall'azienda e dalle RSU.
I tempi vengono indicati nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente contratto.

Art. 11 - Impegno di lavoro in Sede o a terra.
L'impegno di lavoro e di non guida in piazzale o a terra, se comandato e supportato dall'autorizzazione scritta del Responsabile di settore, verrà regolamentato come da Art. 9 e 11 del CCNL.

Art. 12 - Operazioni a Canguro
Ai lavoratori che effettuano operazioni a canguro (carico del proprio automezzo su un altro mezzo dell'azienda) tutte le ore di guida e di attesa sedute al fianco del guidatore saranno pagate al 100%:
Inoltre le ore di attesa, pur se pagate, non concorrono al raggiungimento delle ore di guida e saranno retribuite come ore normali senza concorrere alla formazione dello straordinario; inoltre, nell'ambito delle 24 ore ciascun autista effettuerà un numero di ore di guida pari al massimo consentito delle vigenti normative CEE.
L'azienda fornirà agli autisti impegnati nei servizi in parola un ordine di servizio scritto ove possibile.
L'assistenza legale a questi lavoratori, per motivi inerenti al servizio dovrà essere fornita gratuitamente dall'azienda.

Art. 14 - Lavoratori inidonei
Proseguendo sull'impegno da sempre assunto, qualora per cause accidentali e o di servizio, certificate dalle competenti autorità, l'autista non risultasse idoneo all'espletamento della mansione per la quale era stato assunto, l'azienda si impegna a riutilizzare il lavoratore in attività diverse.

Art. 15 - Indumenti di lavoro
L'azienda fornirà a ciascun dipendente, alle scadenze fissate o all'inizio di ogni anno, gli indumenti così come segue:
15.1 - conducente e piazzalista:
- deve essere consegnato n. 1 spolverino all'atto dell'assunzione e n.1 spolverino con cadenza annuale o anticipata in base all'usura;
- deve essere consegnato n. 1 tuta da lavoro all'atto dell'assunzione e una tuta con cadenza annuale anticipata in base all'usura;
- deve essere consegnato n.1 giubbotto invernale all'atto dell'assunzione e n. 1 giubbotto invernale con cadenza biennale;
- deve essere consegnato un paio di stivali all'atto della assunzione ed una paio a cadenza triennale;
- deve essere consegnato un paio di guanti da lavoro all'atto dell'assunzione che saranno successivamente reintegrati su richiesta del dipendente ad usura.
15.2 - personale di officina:
devono essere consegnate n. 2 tute da lavoro all'atto dell'assunzione e una tuta con cadenza annuale o anticipato in base all'usura;
- deve essere consegnato n. 1 giubbotto invernale per personale impiegato in lavori esterni e uno ogni due anni;
- deve essere consegnato un paio di scarpe antinfortunistiche all'atto dell'assunzione e sostituite in base all'usura;
- deve essere consegnato un paio di guanti all'atto dell'assunzione e sostituiti in base all'usura;
- deve essere consegnato n. 1 grembiule protettivo antinfortunistico sostituibile solo ad usura (solo per fabbri);
- deve essere consegnato n. 1 paio di occhiali idonei per tagli con cannello e/o lavorazioni similari, per i lavoratori con problemi particolari di vista e/o portatori di lenti.
Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro e non oltre i primi tre mesi dall'assegnazione degli indumenti, gli stessi resteranno di proprietà del lavoratore previo rimborso del 50% del prezzo d'acquisto documentato.

Art. 17
L'azienda dà la propria disponibilità ad allestire il locale situato in prossimità della portineria ovest di Castiglione delle Stiviere affinché lo stesso possa essere utilizzato dai lavoratori come mensa con un sufficiente livello di pulizia e comfort.

Art. 19 - Ricoveri ed ambulanze
Le aziende firmatarie dovranno preoccuparsi di pagare i costi per eventuali ricoveri ospedalieri o trasferimenti in ambulanza che dovessero rendersi utili per il rientro a casa dei dipendenti che abbiano subito malattie od infortuni fuori sede nell'esecuzione del servizio.

Art. 20 - Equità di trattamento
L'azienda si impegna, per il personale avente le medesime qualifiche a curare nella determinazione dei turni di lavoro, di riposo, di trasferta, di effettuazione di lavoro straordinario e del riposo festivo fuori sede, che le condizioni di trattamento, le assegnazioni dei carichi di lavoro siano, compatibilmente con le esigenze aziendali, equamente ripartiti tra tutto il personale interessato.

Art. 25 - Controversie
Con il presente contratto vengono sostituite tutte le precedenti intese o disposizioni aventi per oggetto argomenti già trattati e definiti negli articoli del contratto stesso.

Art. 27 - Durata Contrattuale
[…]
Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto Integrativo si fa specifico riferimento alle norme previste dal Contratto Nazionale vigente.

Nota a margine
Al fine di rendere univoca l'interpretazione delle normative previste nell'Accordo Integrativo Aziendale si precisa quanto segue:
A. Riposi intermedi: Si intendono tempi di riposo intermedi, quelli usufruiti dall'autista in virtù di norme del CCNL o altre di maggior favore, per la sosta giornaliera per pasti o pausa di riposo personale, nell'ambito di quanto previsto dall'Art. 11 punto 6 del CCNL.
B. Riposo notturno: Si intende riposo notturno quello spettante all'autista per dormire. Il tempo di riposo notturno interrompe la stringa lavorativa. I suddetti tempi verranno individuati nell'ambito del disco cronotachigrafo o dal rapporto giornaliero.
C. Velocità da Codice della Strada: In riferimento a quanto previsto nell'Art. 9.1 in materia di rispetto dei limiti del Codice della Strada si specifica che la velocità massima in Italia sulle autostrade è fissata in KM/ORA 84 oltre i quali scatteranno le sanzioni amministrative o restrittive.