Tipologia: CCNL
Data firma: 15 giugno 1995
Validità: 01.06.1991 - 30.06.1995
Parti: Anci e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Calzaturifici, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Parte generale Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo Art. 1 - Disposizioni generali Art. 2 - Reclami e controversie Art. 3 - Distribuzione contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale Art. 4 - Esclusiva di stampa Art. 5 - Decorrenza e durata Capitolo II Relazioni industriali Art. 6 - Sistema di informazioni • A) Occupazione - Investimenti ◦ 1) Livello nazionale - Dichiarazione congiunta sul sistema di informazione a livello decentrato ◦ 2) Livello regionale ◦ 3) Livello territoriale ◦ 4) Livello aziendale • B) Commissione per l'inquadramento • C) Decentramento • D) Mobilità esterna della manodopera • E) Mobilità interna della manodopera • F) Contrazione temporanea dell'orario di lavoro • G) Lavoro esterno • H) Clausola di salvaguardia Art. 6- bis Azioni positive per le pari opportunità Art. 7 - Formazione professionale Capitolo III Istituti di carattere sindacale Art. 8 - Rappresentanze sindacali aziendali Art. 9 - Commissioni interne e Delegati dell'impresa Art. 10 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali Art. 11 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive Art. 12 - Permessi per cariche sindacali Art. 13 - Assemblee Art. 14 - Affissioni Art. 15 - Versamento dei contributi sindacali Art. 16 - Rapporti sindacali Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro Art. 17 - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio Art. 18 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori Art. 19 - Visita medica Art. 20 - Contratto a termine Art. 21 - Regime di orario a tempo parziale Art. 22 - Disciplina dell'apprendistato Art.23 - Lavoratori handicappati ed invalidi Art. 24 - Periodo di prova Art. 25 - Inquadramento unico dei lavoratori • Declaratorie ed esemplificazioni Art. 26 - Mutamento e cumulo di mansioni Art. 27 - Orario di lavoro • A) Orario normale • B) Riduzione dell'orario di lavoro Art. 28 - Lavoro a turni Art. 29 - Flessibilità dell'orario di lavoro Art. 30 - Andamento attività produttiva. Art. 31 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni Art. 32 - Recupero delle ore di lavoro perdute Art. 33 - Inizio e fine di lavoro Art. 34 - Permessi di entrata ed uscita Art. 35 - Riposo settimanale Art. 36 - Giorni festivi Art. 37 - Definizione ed elementi della retribuzione Art. 38 - Determinazione della retribuzione oraria Art. 39 - Corresponsione della retribuzione Art. 40 - Aumenti periodici di anzianità Art. 41 - Trasferte Art. 42 - Invenzioni Art. 43 - Visite di inventario e di controllo Art. 44 - Consegna, conservazione ed indennità d'uso degli utensili e materiali Art. 45 - Trattenute per risarcimento danni Art. 46 - Assenze Art. 47 - Servizio militare Art. 48 - Congedo matrimoniale Art. 49 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali Art. 50 - Aspettativa Art. 51 - Malattia Art. 52 - Anticipazioni del trattamento economico per malattia ed infortunio a carico degli istituti previdenziali Art. 53 - Lavoratori tossicodipendenti - conservazione del posto Art. 54 - Abiti di lavoro Art. 55 - Mense Art. 56 - Diritto allo studio Art. 57 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti Art. 58 - Ambiente di lavoro • Norme applicative Art. 59 - Disciplina aziendale Art. 60 - Regolamento interno Art. 61 - Procedura per i provvedimenti disciplinari Art. 62 - Provvedimenti disciplinari Art. 63 - Licenziamento per mancanze Art. 64 - Licenziamenti per riduzione del personale Art. 65 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda Art. 66 - Trattamento di fine rapporto (TFR) Art. 67 - Indennità in caso di morte Art. 68 - Fondo di solidarietà Art. 69 - Certificato di lavoro Capitolo V Lavoro a domicilio Art. 70 - Disciplina del lavoro a domicilio • a - Definizione di lavorante a domicilio • b - Limiti e divieti • c - Libretto personale di controllo • d - Responsabilità del lavorante a domicilio • e - Retribuzioni • f - Maggiorazioni della retribuzione • g - Verifiche - Comunicazioni e controversie • h - Lavoro notturno e festivo • i - Pagamento delle retribuzioni • l - Fornitura materiale • m - Norme generali • n - Attività sindacale | Parte operai Art. 71 - Modalità di corresponsione della retribuzione Art. 72 - Periodo di addestramento Art. 73 - Sospensione ed interruzioni di lavoro Art. 74 - Lavoro discontinuo Art. 75 - Lavoro a cottimo Art. 76 - Tredicesima mensilità Art. 77 - Ferie Art. 78 - Malattia ed infortunio non sul lavoro - Trattamento economico Art. 79 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 80 - Aumenti periodici di anzianità • Aumenti periodici di anzianità - Normativa del CCNL 28.3.1983 • Aumenti periodici di anzianità normativa del CCNL 2 Luglio 1976 ed in atto sino alla data del 31 Dicembre 1979. Art. 81 - Trasferimenti Art. 82 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Intermedi Art. 83 - Tecnici • Responsabilità civili e penali • Trasferimenti • Formazione professionale Art. 84 - Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica speciale Art. 85 - Aumenti periodici di anzianità • Aumenti periodici di anzianità - CCNL 28 Marzo 1983 • Norma transitoria • Aumenti periodici di anzianità CCNL 2 luglio 1976 • Norma transitoria Art. 86 Trattamento in Caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro Art. 87 - Tredicesima mensilità Art. 88 - Alloggio Art. 89 - Ferie Art. 90 - Trasferimenti Art. 91 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro Art. 92 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 93 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni • Norma transitoria Parte impiegati Art. 94 - Tecnici - Impiegati • Responsabilità civili e penali • Trasferimenti • Formazione professionale Art. 95 - Passaggio dalla qualifica di operaio o di intermedio a quella di impiegato. Art. 96 - Aumenti periodici di anzianità • Aumenti periodici di anzianità CCNL 28 marzo 1983 • Norma transitoria • Aumenti periodici di anzianità CCNL 3 Luglio 1976 • Norma transitoria Art. 97 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro Art. 98 - Tredicesima mensilità Art. 99 - Alloggio Art. 100 - Ferie Art. 101 - Trasferimenti Art. 102 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro Art. 103 - Tutela della maternità Art. 104 - Indennità maneggio denaro - Cauzioni Art. 105 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni • Norma transitoria Art. 106 - Previdenza Quadri Art. 107 - Norme particolari Protocolli Protocollo n. 1 Tabella dei minimi contrattuali di paga o stipendio Protocollo n. 2 Fondo di solidarietà per i dipendenti lavoranti ad orario ridotto Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori Protocollo n. 4 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati Protocollo n. 5 Processi di ristrutturazione Protocollo n. 6 Dichiarazione Filtea-Cgil - Filta-Cisl - Uilta-Uil Protocollo n. 7 Oneri sociali di struttura del costo del lavoro Protocollo n. 8 Interruzioni lavorative e ricorso alla CIG ordinaria Protocollo n. 9 Dichiarazione congiunta previdenza integrativa Protocollo n. 10 Fondo grandi interventi Indice allegati Allegato n. 1 Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto Allegato n. 2 Legge 20 Maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Allegato n. 3 Accordo Interconfederale 18 aprile 1966. "Costituzione e funzionamento" delle Commissioni Interne Allegato n. 4 Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali Allegato n. 5 Accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riduzione di personale Allegato n. 6 Accordo interconfederale 8 maggio 1986 per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro Allegato n. 7 Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro Allegato n. 8 Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri D.P.R. 25 Novembre 1976, n. 1026 Regolamento di esecuzione della legge 30 Dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri. Allegato n. 9 Legge 18 dicembre 1973, n. 877 Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio Allegato n. 10 Legge 18 dicembre 1984, n. 863 Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali Allegato n. 11 Legge 18 aprile 1962, n. 230 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato («Gazzetta Ufficiale» 17 maggio 1962, n. 125) Allegato n. 12 Legge 3 febbraio 1978, n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, Concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo Allegato n. 13 Legge 25 marzo 1983, n. 79 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 gennaio 1983, n. 17, Recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione («Gazzetta Ufficiale» 2 aprile 1983, n. 91) Allegato n. 14 Legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Art. 23) Allegato n. 15 Legge 17 ottobre 1967 n. 977 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti Allegato n. 16 Legge 27 dicembre 1985 n. 816 Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali Allegato n. 18 Art. 25 CCNL 28.3.1987 - Inquadramento unico dei lavoratori Art. 25 - Inquadramento unico dei lavoratori • Declaratorie ed esemplificazioni |
Addì 15 Giugno 1991, in Roma tra l'Associazione nazionale calzaturifici italiani (Anci) [...] con l'assistenza della Confindustria [...] e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta) [...] con l'assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl); la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) [...]; con l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil); l'Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta) [...]; con l'assistenza dell'Unione italiana del lavoro (Uil) è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere su tutto il territorio nazionale, per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo, prodotte a macchina, a mano o miste, dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma, nonché dalle fabbriche di parti staccate, per la confezione di calzature che non rientrino nella sfera di applicazione di altro contratto collettivo nazionale di lavoro.
Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Disposizioni generali
[...]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali, in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati dal presente contrario.
[...]
Capitolo II Relazioni industriali
Art. 6 - Sistema di informazioni
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono di porre in atto un sistema di informazioni articolato a vari livelli.
Ferme restando le attuali diverse autonome articolazioni organizzative, le pani stipulanti il presente CCNL si ritengono impegnate a promuovere tutti quei rapporti di collaborazione e di intesa ai vari livelli al fine di creare i presupposti operativi e di consenso necessari al pieno rispetto delle norme contrattuali.
A tal fine convengono quanto segue:
A) Occupazione - Investimenti
1) Livello nazionale
A livello nazionale, di norma annualmente, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei lavoratori, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore con particolare riferimento all'occupazione.
Tale confronto tende al consolidamento e alla qualificazione dell'occupazione, risultato della concretizzazione degli obiettivi di reindustrializzazione del settore, che contribuisca allo sviluppo della sua competitività internazionale.
Inoltre, a richiesta di una delle Organizzazioni firmatarie, si darà luogo ad incontri a livello nazionale finalizzati a prevenire l'insorgere di crisi settoriali con particolare riguardo al Mezzogiorno, nonché i progetti e le iniziative tese al risparmio energetico nel quadro delle finalità del relativo piano nazionale.
In presenza di punti di crisi che abbiano particolare rilevanza sociale, vengono stabilite le seguenti norme di comportamento.
Una delle parti firmatarie il presente contratto potrà chiedere un incontro al fine di una precisa cognizione della situazione.
Tale incontro dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data della richiesta.
Viene anche previsto un successivo incontro da effettuarsi a tempi brevi dopo che le Organizzazioni nazionali abbiano verificato con le rispettive Organizzazioni territoriali i reali termini del problema.
Nel corso di tale incontro verrà esaminata la possibilità di ricercare comportamenti tendenti ad agevolare soluzioni possibili al fine di risolvere la crisi segnalata.
Il lavoro di ricognizione e ricerca svolto nella loro autonoma attività, sia dall'Anci che da Filta-Filtea-Uilta, costituirà inoltre la base informativa per una valutazione ed esame di:
- prospettive produttive e commerciali con particolare riferimento ai problemi dell'importazione e dell'esportazione, posto in relazione anche ad accordi internazionali commerciali e tariffari a carattere bilaterale e multilaterale;
- processi di internazionalizzazione delle imprese;
- tendenza del decentramento internazionale e nel Mezzogiorno;
- fenomeni di accentramento produttivo e finanziario;
- tendenze degli investimenti e delle diversificazioni produttive, nonché i finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni e relative leggi di finanziamento utilizzate;
- possibili supporti, specie per le piccole e medie imprese, volti a realizzare politiche finalizzate e più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e di mercato anche attraverso la promozione di progetti di consorziazione e di servizi;
- prevedibili evoluzioni della struttura del settore e del numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica;
- andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'Accordo Interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione femminile, con particolare riferimento alle possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, la cui portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;
- struttura e andamento retributivo di fatto, anno su anno, per fasce di livello, esistenti nelle regioni calzaturiere; - problemi ambientali ed ecologici.
Le parti, fatto salvo l'autonomo ruolo negoziale e di rappresentanza dei distinti rispettivi interessi di Anci e delle Organizzazioni sindacali, potranno anche fornire una valutazione su quegli interventi e quei progetti di fonte comunitaria, governativa;
parlamentare e amministrativa suscettibili di influenzare l'andamento e le prospettive del settore.
L'attività così compiuta potrà costituire utile documentazione ai fini delle determinazioni delle parti in ordine alle autonome strategie da adottarsi nei confronti degli Enti esterni.
Fermo restando quanto sopra le parti convengono sull'effettuazione a cadenza semestrale, di specifico ed apposito incontro, le cui modalità verranno definite nel corso dell'incontro di cui al primo comma, allo scopo di fornire informazioni ed indicazioni sulla evoluzione del quadro congiunturale, anche col proposito di affinare il livello delle conoscenze sui dati del settore.
Le parti convengono inoltre di effettuare, con cadenza annuale, specifico ed apposito incontro sui problemi connessi alla evoluzione tecnologica del settore, anche nei suoi riflessi occupazionali e di fabbisogni di formazione professionale.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti non escludono, a fronte di particolari eccezionali situazioni che coinvolgessero il settore complessivamente inteso di dare vita a qualificate occasioni di approfondimento sulle linee di tendenza di medio e lungo periodo, sollecitando, ove occorra, la partecipazione di rappresentanti del Governo e delle Regioni.
Dichiarazione congiunta sul sistema di informazione a livello decentrato
Anci e Filtea-Filta-Uilta pur nella consapevolezza della diversità delle proprie articolazioni organizzative, si impegnano ad adoperarsi per la compiuta realizzazione del sistema di informazioni previste per il livello regionale e territoriale, nella convinzione che, soprattutto nelle aree maggiormente caratterizzate da una omogenea e consistente presenza di aziende del settore, efficienti relazioni industriali, possano costituire un importante contributo a politiche di consolidamento settoriale.
A questo scopo Anci e Filtea-Filta-Uilta potranno, nella loro autonomia, far pervenire alle rispettive articolazioni territoriali gli orientamenti e le risultanze emerse dagli incontri di cui al punto 1.
2) Livello regionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, le Associazioni territorialmente competenti che allo scopo si attiveranno per il necessario coordinamento nello spirito di cui alla premessa, si incontreranno con le OOSS regionali di categoria al fine di procedere all'esame congiunto dell'andamento del settore nell'area in esame con particolare riguardo a: occupazione, processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, qualificazione professionale, mobilità della manodopera, decentramento produttivo e lavoro a domicilio, risparmio energetico.
Le parti nell'ambito regionale, dovranno collegare l'esame di cui sopra al programmi e piani di settore sia per le iniziative nazionali che regionali in raccordo con le politiche dell'Ente Regione.
In particolare le parti forniranno all'Ente regionale tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della Formazione Professionale riferita anche all'area del lavoro precario, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Gli obiettivi imprenditoriali sono rivolti a favorire le iniziative per la promozione di strutture consortili di acquisto, ricerca, vendita, servizi promozionali particolarmente rivolti alle medie e piccole aziende;
alla normalizzazione di eventuali forme di lavoro non regolamentato, ivi compreso il decentramento produttivo, allo sviluppo della formazione professionale, al risanamento delle condizioni ecologiche ambientali.
Nei casi di crisi aziendali di particolare rilevanza sociale rispetto all'assetto economico della zona, si esamineranno le opportunità offerte anche dai programmi di sviluppo regionali, al fine di attivare l'Ente Regione allo scopo di cogliere tutte le opportunità di ricollocazione della manodopera.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per le formazioni professionali, da Enti pubblici, Nazionali e Regionali o della Cee, sia compreso il rispetto delle norme contrattuali e/o di legge in materia di lavoro, fatte salve le semplici divergenze interpretative.
Le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno, nel corso del suddetto incontro informazioni su: - programmi di formazione e riqualificazione professionale, con riferimento anche all'andamento della occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro.
In tale ambito, potranno essere congiuntamente individuate le esigenze formative ed elaborati i moduli di formazione professionale da proporre alle Regioni in raccordo con gli indirizzi emersi nella Commissione nazionale; - l'andamento della occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive, in linea con la Raccomandazione CEE 1984; - le condizioni ambientali ed ecologiche.
3) Livello territoriale
A livello territoriale le parti si danno reciprocamente atto delle diversità delle proprie articolazioni organizzative.
Tale eventuale diversità a livello territoriale, peraltro, non costituisce impedimento alla corretta attuazione degli adempimenti di cui ai successivi comma.
Eventuali punti di crisi aziendali costituiranno oggetto, ad iniziativa di una delle parti, di appositi ed autonomi incontri al fine di ricercare eventuali possibili soluzioni.
Ciò premesso, su richiesta di una delle parti, di norma annualmente le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno alle OO.SS. di categoria di pari livello elementi conoscitivi globali riguardanti:
- il numero degli addetti e la struttura dell'occupazione, distinta per quota percentuale di occupazione maschile e femminile;
- le prospettive produttive;
- i processi di internazionalizzazione delle imprese e del decentramento internazionale;
- i programmi di investimenti che comportino nuovi insediamenti industriali con i criteri generali della loro localizzazione e rilevanti ampliamenti;
- i programmi di investimenti fatta eccezione per quelli non programmabili o che non abbiano riflessi sull'occupazione;
- le innovazioni tecnologiche.
- lo stato di applicazione della legge 9 Dicembre 1977 n. 903 (parità uomo-donna) con le relative possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e delle leggi sulla occupazione giovanile nonché dell' Accordo Interconfederale 18-12-1988 sui contratti di formazione e lavoro;
- le prospettive di fabbisogno di formazione professionale;
- le condizioni ambientali ed ecologiche; Inoltre in apposito incontro cui seguirà un esame congiunto, verranno forniti elementi conoscitivi per permettere alle Organizzazioni sindacali, un'autonoma valutazione dei suddetti programmi;
in ordine alle implicazioni prevedibili:
- sulla occupazione;
- sulla mobilità nel territorio.
In tale sede:
- fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni territoriali potranno definire insieme tempi, modi e strumenti (es. osservatori, gruppi di lavoro, ecc.) delle rilevazioni concernenti i temi oggetto dell'informativa;
- per quanto concerne gli aspetti della formazione professionale, le iniziative propositive individuate di comune accordo saranno comunque raccordate con gli indirizzi emersi nella Commissione nazionale nonché nell'ambito degli organi previsti dall'accordo interconfederale 18 Dicembre 1988 e successive intese;
- per quanto riguarda le azioni positive per le pari opportunità di cui all'art. 6-bis, verranno costituiti gruppi di lavoro paritetici e le iniziative propositive individuate di comune accordi saranno comunque raccordate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale.
Esamineranno inoltre l'evoluzione del decentramento produttivo del lavoro esterno e del lavoro a domicilio.
Per quanto attiene al lavoro a domicilio entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL verranno definite le tariffe di cottimo pieno di cui all'art. 70 lettera e).
Trascorso tale periodo, ove non fossero definite lei tariffe, sarà investito il gruppo di lavoro di cui all'articolo 70 lettera e) (Lavoro a domicilio).
4) Livello aziendale
Su richiesta delle RSA, di norma annualmente tramite le Associazioni Territoriali competenti, le Aziende con più stabilimenti e le unità produttive in ambedue i casi occupanti più di 80 dipendenti, porteranno a conoscenza delle RSA e delle OO.SS. di categoria territoriali, elementi conoscitivi riguardanti:
- il numero degli addetti e la struttura dell'occupazione, distinta per sesso, classi d'età e qualifica professionale;
- le prospettive produttive occupazionali;
- i programmi di investimenti che comportino nuovi insediamenti industriali con i criteri della loro localizzazione o che comportino rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- i programmi di investimenti fatta eccezione per quelli che non abbiano riflessi sull'occupazione;
- le innovazioni tecnologiche;
- le richieste di concessione di finanziamenti pubblici agevolati e loro destinazione;
- l'elenco, a consuntivo, delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica;
- i programmi di formazione professionale;
- rilevanti strategie di diversificazioni commerciali.
Verranno inoltre forniti elementi conoscitivi per permettere una valutazione dei suddetti programmi, in ordine alle implicazioni prevedibili:
- sull'occupazione;
- sulla mobilità aziendale;
- sulle condizioni di posto di lavoro, ambientali ed ecologiche;
- sullo stato di applicazione della L. 9 Dicembre 1977 n. 903 (parità uomo donna) con le relative possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
- sulla situazione dell'occupazione giovanile in relazione all'accordo interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro;
Per le Aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse o per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione, pur rimanendo aziende con ragioni sociali diverse, l'informativa avverrà presso l'Associazione Territoriale nel cui ambito ha sede lo stabilimento con il maggior numero di addetti.
B) Commissione per l'inquadramento
Le parti istituiscono una Commissione paritetica, composta di 6 membri (3 di Anci e 3 di Filtea-Filta-Uilta) che, tenuto conto dei risultati emersi nel corso degli incontri per l'esame della evoluzione tecnologica di cui al punto 1) del presente articolo, nonché di specifica documentazione afferente all'impiego di nuova tecnologia, opererà per valutare le effettive necessità di integrazione nell'attuale sistema di inquadramento di nuovi profili professionali emergenti dall'introduzione significativa di nuove tecnologie.
La Commissione avrà inoltre il compito di realizzare uno studio su quei profili professionali effettivamente nuovi indotti da innovazioni tecnologiche che potranno essere concordemente proposti alle parti ai fini di una loro idonea collocazione nell'attuale sistema di inquadramento.
In ogni caso il lavoro di ricerca della Commissione sull'inquadramento, ferme ovviamente restando le autonome scelte negoziali delle parti, si muove nell'obiettivo di fornire contributi finalizzati ad adeguare il rapporto tra classificazione e professionalità dei lavoratori, in vista di una loro eventuale utilizzazione nelle future relazioni contrattuali tra le parti.
Prima della scadenza del contratto, le parti verificheranno il lavoro svolto dalla Commissione.
C) Decentramento
Le aziende informeranno preventivamente le RSA e, tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, il Sindacato territoriale di categoria, sulle operazioni di scorporo, di ristrutturazione e di decentramento al di fuori dello stabilimento, compreso aree del Mezzogiorno od internazionali, di importanti fasi della attività produttiva in atto nel caso in cui tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro che consenta alle RSA e alle OO.SS. territoriali di categoria di esprimere le loro autonome valutazioni.
E) Mobilità interna della manodopera
Le parti riconoscono nella mobilità interna un fattore importante per la produttività aziendale.
In coerenza con quanto sopra, nelle Aziende con più di 100 dipendenti, le Direzioni delle unità produttive informeranno preventivamente le RSA sugli spostamenti di durata non temporanea, riguardanti unicamente gruppi di lavoratori.
Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al miglior utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle Aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
G) Lavoro esterno
Le parti nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore calzaturiero a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni, a favorire l'instaurazione di un sistema di rapporti di committenza coerente con il rispetto della normativa contrattuale di cui il presente articolo.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese calzaturiere svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno dell'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali, facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzione del personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5 della legge 205-1975 n. 164 e 675 del 1977 e dell'accordo Interconfederale del 5-5-1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
3) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari.
4) Di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni Imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse, al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione Industriale Territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l'elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazione presenti nel ciclo produttivo aziendale o che siano state comunque presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 2 luglio 1976.
Per ciascuna delle aziende committenti sarà fornito l'elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l'indicazione della loro localizzazione(anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano ed il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale.
Entro 45 giorni dall'avvenuta richiesta, nel caso in cui le Associazioni competenti non realizzino tali adempimenti le RSA delle Aziende presenti nel territorio interessato avranno diritto ad avere tali elenchi direttamente dalle rispettive Direzioni aziendali.
5) Al termine di ogni stagione produttiva, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni Imprenditoriali territorialmente competenti invieranno alle stesse un documento contenente i dati, aggregati per territorio, della quantità di lavoro esterno commesso, al fine di consentire una cognizione costante dell'evolversi del fenomeno.
6) Qualora l'evoluzione del fenomeno presentasse un andamento anomalo, su richiesta del Sindacato territoriale di categoria;
le parti si incontreranno per accertarne le cause.
7) Qualora siano accertate eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro espletate le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolamentazione permanendo la disapplicazione contrattuale, fra Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni dei lavoratori verrà presa in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che analoga normativa, risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, con altre Organizzazioni imprenditoriali del settore calzaturiero.
H) Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "Sistema di informazione dell'industria calzaturiera".
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, regionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità agli impegni così come definiti dagli articoli "investimenti-occupazione", "lavoro esterno", "mobilità esterna della manodopera", "mobilità interna della manodopera", daranno facoltà alle Associazioni Industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni Sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve, sulle materie prese in considerazione, le pattuizioni preesistenti più favorevoli.
Art. 7 - Formazione professionale
Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale 18 dicembre 1988, Anci e Filtea-Filta-Uilta, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo della occupazione nonché dell'innalzamento dei livelli di efficienza delle aziende.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta.
Con queste finalità le parti si impegnano a realizzare una politica di formazione professionale che, previa una propedeutica necessaria analisi, studio e verifica della situazione di fatto esistente e degli strumenti disponibili, operando anche con indirizzi qualificati del criterio di alternanza tra interventi formativi teorici e partecipazione al processo produttivo, possa favorire iniziative appropriate nei confronti degli organismi istituzionali preposti in sede regionale, nazionale e comunitaria.
A tal fine Anci e Filtea-Filta-Uilta convengono di costituire entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto una Commissione paritetica formata da 3 rappresentanti di ciascuna parte stipulante, (3 Anci 3 Filtea-Filta-Uilta) con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore, con riferimento anche all'evoluzione, delle tecnologie impiegate e relative figure professionali, anche per offrire concreti sbocchi professionali ai giovani in cerca di prima occupazione;
b) operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a);
c) acquisire ogni utile indicazione da portare all'attenzione degli Enti pubblici preposti al fine di indirizzare la programmazione degli interventi di formazione e riqualificazione verso soluzioni che corrispondano alle esigenze delle aziende e dei lavoratori anche in raccordo con gli organismi previsti dall'accordo interconfederale 18.12.1988 e successive intese.
L'attività così compiuta potrà costituire utile documentazione e riferimento per esigenze ed iniziative intraprese territorialmente, rispetto alle quali le Organizzazioni stipulanti si impegnano ad attivarsi nelle proprie autonome articolazioni nell'ambito del ruolo di indirizzo e coordinamento di competenza della Commissione sopra indicata.
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 9 - Commissioni interne e Delegati dell'impresa
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
Art. 13 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[...]
Art. 14 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[...]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili e frequentati a tutti i lavoratori nell'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Art. 19 - Visita medica
Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica.
In adempimento alle vigenti norme di legge, i dipendenti addetti a lavorazioni che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive ivi compreso i collanti e solventi, ai sensi della tabella annessa al D.P.R. 303/1956, devono essere sottoposti a visite mediche preventive e periodiche.
Art. 22 - Disciplina dell'apprendistato
a) È apprendista chiunque sia assunto in un'azienda in età fra i 15 ed i 20 anni allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare operaio o impiegato di secondo, terzo o quarto livello mediante addestramento pratico.
[...]
g) Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale; le ore dedicate all'insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dell'azienda, sono fissate in 4 ore settimanali e vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
h) L'apprendista, durante il periodo di tirocinio, deve lavorare ad economia;
nel caso venga adibito a lavoro a cottimo per un periodo superiore ai 30 giorni egli acquisterà automaticamente la qualifica anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovrà avere il relativo trattamento retributivo e normativo.
[...]
Art. 23 - Lavoratori handicappati ed invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati e alla necessità del migliore inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, si impegnano a favorirne l'idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, sarà verificata tra la direzione aziendale e le RSA l'esistenza di concrete possibilità di inserimento non emarginate, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionali promossi o autorizzati dall'Ente regione al fine di agevolare il processo di recupero e di integrazione, avvalendosi anche degli eventuali suggerimenti e/o convenzioni con le Autorità sanitarie preposte, purché i relativi inserimenti risultino compatibili nella percentuale per le assunzioni obbligatorie prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso in cui vengano esaurite le possibilità di idonea occupazione offerte dalla struttura organizzativa aziendale senza utile risultato, le parti opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle iniziative propositive di cui all'art. 6, si valuteranno anche opportune azioni affinché gli Enti preposti alla formazione organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi ed handicappati allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
[...]
Art. 25 - Inquadramento unico dei lavoratori
[...]
Le parti ritengono che apprezzabili modifiche all'organizzazione del lavoro possano migliorare le opportunità di crescita professionale dei lavoratori e della loro partecipazione al processo produttivo, atteso che un ottimale utilizzo e valorizzazione delle capacità professionali, tenendo conto sia della pluralità delle mansioni sia della disponibilità alla mobilità interna, costituiscono elementi significativi anche ai fini del miglioramento dell'efficienza aziendale.
L'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro o di innovazioni tecnologiche verrà verificata con le RSA preventivamente all'introduzione stessa, anche al fine di esaminare gli eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati.
Le imprese calzaturiere dichiarano la loro disponibilità di favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, ricomporre le operazioni, ampliare le mansioni arricchendone il contenuto professionale.
Dichiarano inoltre la loro disponibilità a sperimentare forme di lavoro che consentano la responsabilità collettiva di gruppi di lavoratori, maggiore partecipazione ed autonomia nello svolgimento del lavoro.
Le parti dichiarano altresì quanto previsto alla lettera B) dell'art. 6 parte generale.
Art. 27 - Orario di lavoro
A) Orario normale
- La durata dell'orario normale contrattuale è di 39 ore settimanali;
- la durata dell'orario normale contrattuale può anche essere di 40 ore settimanali, previo accordo a livello aziendale;
- in ogni caso l'orario normale contrattuale non potrà superare le 8 ore giornaliere.
[...]
Per i minori valgono le disposizioni della legge 17.10.1977 n. 977.
Art. 28 - Lavoro a turni
È considerato lavoro a turni quello prestato da lavoratori che si avvicendano a una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore.
L'orario normale giornaliero del lavoro a turni è di 8 ore per turno, ragguagliato alle ore settimanali sulla base di quanto previsto all'art. 27, ivi compreso il riposo, la cui durata è di 1/2 ora giornaliera per turno.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, per ogni turno, un intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile medio di cottimo realizzato nelle ore effettive di lavoro.
Il riposo dei lavoratori turnisti deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro, o altrimenti a macchine ferme.
Il lavoratore a diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso affisso nell'albo aziendale, salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del presente articolo, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo, del lavoro a turni e, inoltre, il suo inizio o il termine coincidano con l'inizio o con il termine dell'orario di uno dei turni, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a turni verrà effettuato normalmente in 5 giorni in attuazione alla norma di cui all'art. 27 parte generale.
Per le ore di lavoro a turno, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari al 1,05% della retribuzione di fatto.
Detta percentuale si intende assorbita nelle percentuali previste dall'art. 30 - parte generale relativamente al lavoro notturno e festivo.
Altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le direzioni aziendali e le RSA.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro sui primi 6 giorni settimanali finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giorni settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).
Art. 29 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Le parti riconoscono che un complesso di elementi tipici del settore possono determinare la necessità di periodi di maggiore intensità produttiva e di particolare concentrazione delle consegne per le aziende.
Funzionale a questa esigenza è il ricorso a regimi di orario settimanale flessibili.
Le parti riconoscono che l'attuazione della flessibilità dell'orario è anche finalizzata ad un contenimento dell'utilizzo della cassa integrazione guadagni, del ricorso abnorme allo straordinario ed a consolidare l'occupazione.
La soddisfazione di tale esigenza è altresì valutata dalle parti, utile strumento per disincentivare fenomeni di anomalo decentramento produttivo.
Nei periodi di maggiore intensità produttiva (uno o più nell'anno) e per un massimo di 16 settimane esaminate tra la RSA e la Direzione aziendale le obiettive necessità derivanti da maggiori esigenze di produzione e/o di consegna, verranno attuati diversi regimi di orario settimanale ivi compresa la prestazione lavorativa nella giornata di sabato, comprovato che nel semestre precedente l'azienda non ha effettuato procedimenti di riduzione del personale e che comunque si è in presenza di un regolare andamento occupazionale (in relazione agli organici) e che sia stata data attuazione alla norma di cui all'art. 6 lettera G (lavoro esterno).
Le ore in questo modo prestate oltre l'orario settimanale, fino ad un massimo di 96 annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorate del 20%.
La retribuzione relativa alle ore così prestate verrà erogata a regime normale nel periodo di paga in cui verranno goduti i riposi compensativi.
Quanto sopra disciplinato potrà riguardare sia gruppi di lavoratori che l'intera maestranza.
Resta inteso che i riposi compensativi potranno essere utilizzati anche in anticipo rispetto alla effettuazione della maggior prestazione lavorativa.
Le modalità di effettuazione dei diversi regimi di orario sia superiore che inferiore all'orario settimanale contrattuale verranno concordemente definite a livello aziendale mediante apposito incontro da tenersi con sufficiente anticipo rispetto al periodo di prevedibile attuazione.
Nel caso in cui condizioni non previste impedissero l'intero recupero delle ore prestate oltre l'orario contrattuale, tra Direzione aziendale e RSA si svolgerà un incontro finalizzato alla ricerca di soluzioni adeguate che dovranno comunque essere attuate entro 4 mesi da detto incontro.
Qualora tale evento dovesse ricorrere in più stagioni produttive consecutive, obiettivo dell'incontro sarà anche la verifica dell'adeguatezza degli organici.
I riposi compensativi di cui al presente articolo saranno goduti nei periodi di minor intensità produttiva, anche con permessi individuali, sulla base di programmi preventivamente disposti a livello aziendale.
[...]
Annualmente, a livello nazionale, si effettuerà un esame congiunto per verificare il godimento della riduzione di orario legata alla flessibilità.
Art. 30 - Andamento attività produttiva.
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSA, annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e le relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSA.
[...]
Art. 31 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni
[...]
La prestazione di lavoro straordinaria di produzione, ha carattere volontario e potrà essere effettuata entro il limite individuale di 150 ore annue sino al raggiungimento di un monte ore annuo aziendale ragguagliato a 80 ore per dipendente.
A fronte di esigenze aziendali e/o aventi il carattere dell'eccezionalità (ad esempio: campionature, riparazioni significative di ordini, ritardo di consegne nelle materie prime e/ o semilavorati, ecc.) avrà luogo in sede aziendale un esame congiunto tra la Direzione aziendale e RSA sulle necessità manifestate e finalizzato ad individuare le modalità di attuazione utili a rispondere tempestivamente a tali esigenze.
Nel caso in cui per due stagioni produttive consecutive sia stato raggiunto il tetto prefissato, si verificherà l'adeguatezza dei livelli occupazionali con un incontro a livello territoriale.
[...]
Art. 32 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita in facoltà di recupero a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione; nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Art. 44 - Consegna, conservazione ed indennità d'uso degli utensili e materiali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti il lavoratore dovrà farne richiesta all'incaricato dell'azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
[...]
È preciso obbligo del lavoratore di consegnare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha il diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla azienda di rivalersi per i danni avuti.
[...]
Art. 49 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, ivi, compresa la polineurite tossica nei casi assistiti dall'Inail [...] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, previo esame con le RSA, a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[...]
Nota a verbale
Le parti congiuntamente si assumono l'impegno a svolgere una azione tendente al riconoscimento legislativo della polineurite tossica quale malattia professionale a tutti gli effetti.
Art. 54 - Abiti di lavoro
Qualora la ditta disponga per l'adozione di una speciale tenuta di lavoro, essa deve fornirla sostenendo a proprio carico le spese relative in ragione dell'80%.
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportino una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi.
Sarà in facoltà dell'azienda di richiedere ai lavoratori un concorso nelle spese nella misura del 20%.
L'obbligo del concorso dell'azienda verrà meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto entro tre mesi dalla data di assunzione.
Art. 58 - Ambiente di lavoro
Le parti riconoscono che la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
È compito del datore di lavoro:
a) adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la legislazione vigente;
b) informare i lavoratori e le RSA sui rischi e sulle misure di protezione adottate per il loro reparto e posto di lavoro;
c) assicurare la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e collettiva.
I lavoratori sono tenuti a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute in relazione a quanto previsto alla lettera b) del precedente comma;
- utilizzare gli strumenti di protezione individuale e collettiva di cui alla lettera c) del precedente comma.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali:
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'articolo 9 della Legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo sulla base delle Convenzioni tipo stabilite dalle USL.
I medici e i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico a loro affidato.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta, farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Per agevolare l'espletamento di codesti compiti relativi all'ambiente di lavoro, è riconosciuta alle RSA la facoltà di designare al proprio interno l'incaricato o gli incaricati alla sicurezza, delegati ad esaminare con l'azienda gli eventuali problemi dell'ambiente di lavoro.
Potranno essere designati a tale compito i dirigenti delle RSA, di cui alla regolamentazione dell'art. 8 del presente CCNL, nelle seguenti misure:
- un delegato per le unità produttive sino a 120 dipendenti;
- fino a 1/3 dei dirigenti complessivi nelle unità produttive sino a 400 dipendenti;
- sino a 1/4 dei dirigenti complessivi nelle unità produttive con più di 400 dipendenti.
I relativi nominativi saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale.
Gli incaricati alla sicurezza, nell'ambito della regolamentazione predetta, potranno sottoporre alla direzione aziendale, in appositi incontri, eventuali situazioni di probabile rischio ambientale e, qualora non sia possibile individuare all'interno dell'azienda una soluzione, di comune accordo con la direzione aziendale e di concerto con le RSA, concorderanno la chiamata di istituti, società od esperti di comprovata capacità professionale e scientifica, se necessario, individuare le più idonee ed adeguate soluzioni, avuto presente anche il costo dell'intervento stesso.
La direzione si farà carico di richiedere, a proprie spese, l'intervento di codesti esperti, il cui parere sarà sottoposto contestualmente agli incaricati alla sicurezza e alla direzione aziendale.
Preso atto della utilità della realizzazione di quanto previsto nel parere, e stabilite le modalità di intervento, avute presenti anche le necessità tecnico-produttive, la direzione provvederà all'esecuzione di quanto necessario, consentendo agli incaricati alla sicurezza la verifica della corretta esecuzione dei progetti, definiti dalle parti.
Detta procedura, qualora determini ad avviso di entrambe le parti il superamento del problema, assorbirà quanto previsto al 2° alinea del 4° comma del presente articolo ed eviterà unilaterali ricorsi agli Enti preposti.
Vengono istituiti:
a) Il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori:
microclima ed altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro es.: fumo, gas, vapori ecc.
b) il registro dei dati biostatici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri sono tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dati rilevati potranno essere oggetto di esame periodico fra aziende e Rappresentanze Sindacali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno, a richiesta, prendere visione delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli artt. 16 e 53 del T.U. 30 giugno I965,n. 1124.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno su richiesta, alle RSA copia delle comunicazioni che ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dovranno inviare alle Unità Sanitarie Locali con l'indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e dei materiali o delle sostanze che si intendono inserire nel ciclo produttivo aziendale.
Forniranno inoltre alle RSA informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Per quanto riguarda i valori limiti dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 4 ultimo comma e n. 24, n. 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico di cui al primo comma secondo alinea e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario e di rischio si rinvia all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nel libretto sanitario e di rischio verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate, le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'articolo 5,30 comma Legge 20.5.70 n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e i rischi derivanti dalla lavorazione in cui è attualmente adibito il lavoratore, nonché i dati relativi alla maternità.
Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia ed allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le parti concordano sulla esigenza che i dati scaturiti da indagini e ricerche effettuate dai servizi sanitari aziendali vengano messi a disposizione delle USL e delle RSA
Le parti si impegnano, relativamente al programma di ricerche dell'Anci finalizzate all'ambiente di lavoro, ad un confronto e ad una collaborazione sui progetti e sui risultati della ricerca.
Le parti inoltre concordano di verificare a livello territoriale i risultati di indagini di particolare rilievo per il settore.
I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del Lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento aziendale.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al 4° comma, le RSA potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3.
2)I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma saranno a cura dell'azienda riportati sui registri di cui al terzo comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della Sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al 15° comma, le RSA e l'Azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2.
La documentazione così formulata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra RSA ed Azienda.
4) Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del video terminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad assicurare: - una adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di una preventiva apposita visita oculistica;
eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di verifica in sede aziendale.
Dichiarazione a verbale
Restano salvi gli accordi aziendali in atto in quanto complessivamente più favorevoli.
Art. 60 - Regolamento interno
Laddove esista, o fosse in seguito redatto dall'Azienda, un regolamento interno, le norme dello stesso, sotto pena di nullità, non potranno essere in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti;
dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile e frequentato.
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza:
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere.
All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino a un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:
...
b) che senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni di sicurezza consiglino tale divieto;
...
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
...
i) che in qualche modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina.
[...]
Art. 63 - Licenziamento per mancanze
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, e successiva modifica integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) e l'art. 2119 del Codice Civile.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti a persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'Azienda;
...
f) insubordinazione verso i superiori;
...
h) recidiva nelle mancanze di cui all'articolo precedente (provvedimenti disciplinari);
i) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'Azienda;
l) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
m) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque al compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[...]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che, per la loro gravità, configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Capitolo V Lavoro a domicilio
Art. 70 - Disciplina del lavoro a domicilio
a - Definizione di lavorante a domicilio
È lavorante a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi ed a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite a terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 codice civile, ricorre quando il lavorante a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, ed il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavorante a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua nelle condizioni di cui ai comma precedenti, lavoro in locali di pertinenza dello stesso imprenditore. Anche se per l'uso di locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
b - Limiti e divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[...]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori odi intermediari comunque denominati i quali unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
c - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 Gennaio 1935 n. 112, deve essere munito a cura dell'imprenditore di uno speciale libretto di controllo conforme al modello ministeriale.
[...]
d - Responsabilità del lavorante a domicilio
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità alle istruzioni ricevute.
g - Verifiche - Comunicazioni e controversie
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dalla lettera a) della presente normativa, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA ed ai Sindacati territoriali, dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio, commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro, con relativo indirizzo.
Dati ed indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati.
Le aziende forniranno inoltre alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le RSA possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.
m - Norme generali
Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso i lavorante a domicilio per tutto quanto concerne l'applicazione delle leggi e dei contratti.
n - Attività sindacale
Uno o più lavoranti a domicilio, designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto fra quelli che prestano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata, parteciperanno ai lavori della Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Il numero di tali lavoranti sarà proporzionale al numero dei lavoranti a domicilio che prestano la loro attività totalmente o parzialmente per l'azienda interessata secondo il seguente rapporto:
- 1 lavorante per ciascuna organizzazione sindacale per aziende che occupano sino a 150 lavoranti a domicilio;
- 2 lavoranti per ciascuna organizzazione sindacale per aziende che occupano oltre 150 lavoranti a domicilio.
Il numero delle ore retribuite a favore di tali lavoranti è fissato nella misura di 1 ora e mezza all'anno per lavorante a domicilio.
Il monte ore annuo di cui sopra non potrà essere inferiore a 16 ore per lavorante designato e non superiore a 180 ore complessivamente per la totalità dei lavoranti designati.
Le ore suddette verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciprocamente comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.
Parte operai
Art. 72 - Periodo di addestramento
Riconosciuta per le particolari condizioni dell'industria calzaturiera italiana, l'opportunità di consentire in via eccezionale, l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore ai 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale classificato nel 1° livello.
Art. 74 - Lavoro discontinuo
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al R.D. 6.12.1923 n. 2627, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci che non svolgono altre mansioni.
Per i custodi e portieri fruenti di alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
[...]
Art. 75 - Lavoro a cottimo
[...]
i) È proibito alle Aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'Azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Art. 79 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del DPR 25 Novembre 1976 n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5 lettera c) della Legge 30 Dicembre 1971. n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
Art. 92 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza o puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
[...]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del DPR 25 novembre 1976 n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5 lettera c) della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
Parte impiegati
Art. 103 - Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica della maternità, nel caso di gravidanza, di puerperio e di necessità di provvedere alle cure dell'infante, l'impiegata potrà assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di mesi 11, osservati sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa.
[...]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del DPR 25 novembre 1976 n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5 lettera c) della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
Protocolli
Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in ambiente idoneo e con atteggiamenti confacenti al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine dovrà essere assicurato, a tutto il personale, il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quello sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti riferentesi alla condizione sessuale che determinino una comprovata situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro.
In caso di molestie sessuali, sul luogo di lavoro, le RSA o le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, viene inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al testo del presente contratto, la Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990.