Categoria: 2000
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Tipologia: Intesa
Data firma: 18 luglio 2000
Parti: OO.AA. e OO.SS.
Settori: Trasporti, Trasporto, spedizione e logistica
Fonte: filtcgilfoggia.it

Sommario:

Osservatori territoriali
Art. 2 Periodo di prova
Art. 4 Lavoro a tempo parziale
Nota a chiarimento della deroga 2) all’art. 10 (flessibilità) di cui alla preintesa del 13 giugno 2000
Nota a chiarimento del comma 13 dell’art.9, del comma 1 dell’art. 11 e del comma 1 dell’art.11 bis
Nota a chiarimento del art. 18 punto 6
Nota aggiuntiva a classificazione del personale di cui alla preintesa del 13 giugno 2000
Nota aggiuntiva su ammortizzatori sociali
Congedi parentali
Art. 40 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Contrattazione di 2° livello
Previdenza Integrativa
Art. 43 - Previdenza
Art. Lavoro temporaneo
Apprendistato
Art. 1
Art. 2 Assunzione/periodo di prova
Art. 3 Profili professionali - Durata dell’apprendistato
Art. 4 Retribuzione
Art. 5 Ferie
Art. 6 Malattia - Infortunio - Cure termali
Art. 7 Attività formativa
Art. 8 Clausola di salvaguardia
Cessione di ramo di azienda
Relazioni sindacali
Ambito aziendale
Art. 54 Utilizzo lavoro in appalto
Cambi di appalto
Contributi sindacali
Testo contrattuale
Nota a verbale delle OO.SS.

Verbale di intesa

Tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti da una parte e Confetra, Aite, Aiti, Ancotat-Agci, Ancst-Legacoop, Anita, Asstri, Ecotras, Fai, Federcorrieri, Federlavoro e Servizi-Cci, Federtarslochi, Fedespedi, Fiap/L, Fiap/M, Fisi, Fita-Cna, Unitai dall’altra, è stata sottoscritta l’allegata intesa che integra la preintesa raggiunta in data 13 giugno u.s. e definisce compiutamente il rinnovo del CCNL Trasporto, Spedizione e Logistica scaduto il 31/12/98, Roma 18/7/2000

Osservatori territoriali
Le modalità di finanziamento degli Osservatori potranno formare oggetto di confronto nell’ambito della contrattazione a livello territoriale.
Gli Osservatori una volta costituiti definiranno al proprio interno una apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.
Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla costituzione dell’Osservatorio nazionale.

Art. 4 Lavoro a tempo parziale
[...]
Alla lettera e) sono aggiunte la seguente frasi:
"la percentuale del 25% può essere derogata a livello aziendale attraverso accordo con la RSA, RSU o delegato di impresa unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti.
In tali accordi dovrà essere inoltre specificato il numero dei contratti per i quali dovrà essere aumentato l’orario settimanale di lavoro in misura non inferiore alle 5 ore. Per i nuovi contratti di cui sopra sarà data priorità al personale già in forza all’azienda.
Le parti provvederanno entro il 30/11/00 ad armonizzare la normativa contrattuale con la legislazione vigente.

Congedi parentali
Le parti definiranno, entro il 30/11/00 la normativa contrattuale inerente i congedi parentali, sulla base di quanto stabilito dalla legge 8 Marzo 2000, n. 53.

Contrattazione di 2° livello
Aggiungere al comma 8 dell’art. 47, la seguente frase:
"le Associazioni stipulanti il presente CCNL, nei limiti conferiti dai rispettivi Statuti, si impegnano a favorire il pieno svolgimento del secondo livello di contrattazione di cui al comma 1”.

Art. Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall’art. 1 lettera b) e c) della legge 196/97, può essere concluso anche per l’aumento delle attività nei seguenti casi:
- punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
- quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
- per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare per ciascun trimestre la media del 10 % dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
L’Azienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza alle OO.SS. Territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all’art. 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce il mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Apprendistato
Art. 1

L’apprendistato è un "Rapporto di lavoro speciale a causa mista il cui scopo è far acquisire al lavoratore una qualifica professionale. Per quanto non contemplato dalla legislazione vigente valgono le normative previste dal presente contratto di lavoro.

Art. 3 Profili professionali - Durata dell’apprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 4 e 5 nonché per gli autisti inquadrati nei livelli 3 e 3 sup.
36 mesi: per gli apprendisti non autisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3 e 3 super. 48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2
Per gli apprendisti in possesso di diploma conseguito presso istituto professionale ovvero di scuola media superiore o di qualifica professionale inerente la professionalità da acquisire, le durate dei contratti di apprendistato sono così ridotti:
24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3 e 3 super.
36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2.

Art. 7 Attività formativa
L’impegno formativo dell’apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell’apprendista secondo le seguenti modalità':
Durata

Titolo di studio

Ore di formazione Medie annue

- Scuola dell’obbligo

120

- Attestato di qualifica professionale

100

- Diploma di Scuola Media Superiore

80

- Diploma Universitario

60

- Diploma di laurea

60

Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali delle attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro
Contenuti
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del Decreto Ministeriale 20 maggio 1999, attuativo dell’art. 16 della legge 196/97, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale, sia quelli a carattere professionalizzante, andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all’art. 2 lett. A) del decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel Decreto ministeriale 20 maggio 1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
competenze relazionali
organizzazione ed economia
disciplina del rapporto di lavoro
sicurezza sul lavoro
I contenuti di cui all’art. 2 lett. B) del decreto del ministro del lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel Decreto ministeriale 20 maggio 1999:
conoscere i prodotti e i servizi di settore e contesto aziendale
conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità
conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
conoscere le innovazione di prodotto, di processo e di contesto
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/ matematiche sarà’ effettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

Art. 8 Clausola di salvaguardia
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente accordo trovano applicazione le norme contrattuali previste del presente CCNL.
Fatti salvi gli accordi interconfederali in vigore, gli Osservatori territoriali potranno stabilire modalità e percorsi formativi per l’apprendistato.
Sono inoltre fatti salvi eventuali accordi di miglior favore a livello aziendale e/o territoriale.

Relazioni sindacali
Ambito aziendale

Le parti concordano di sviluppare e migliorare l’attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturali in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono:
Le Aziende con più di 150 dipendenti, calcolata su base annuale come media, forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle RSA/RSU, unitamente alle OO.SS. territoriali, riguardanti i seguenti argomenti:
Andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali
Politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale.
Andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici.
Organizzazione del lavoro Applicazione Dlgs 626/94
Applicazione della legge sulle pari opportunità
Il numero degli addetti, distinti per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti.
I rapporti di lavoro atipici (P.T. tempo determinato, lavoro interinale, stage)
Informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile
Inquadramenti professionali.
Per le aziende o gruppi industriali articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno in organico più di 150 dipendenti, di media calcolato su base annua le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.

Art. 54 Utilizzo lavoro in appalto
Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della legge 342/94 sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.
In caso di necessità, le aziende potranno ricorrere all’utilizzo di facchini solamente nell’ambito delle cooperative e/o carovane che risultino iscritte nel registro depositato presso l’Ufficio Provinciale del lavoro
Modificare così: "con riferimento alle problematiche degli appalti, si dovrà definire tra le parti la necessità che da parte delle imprese sia verificata l’idoneità dei soggetti economici interessati da eventuali terziarizzazioni. In tali circostanze le imprese forniranno preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS., le informazioni necessarie circa l’applicazione dei contratti di lavoro (in caso di lavoratore dipendente) e/o delle normative previdenziali di legge, (in caso di socio di cooperativa) quanto sopra anche nei casi di cambio di appalto. Nel caso in cui su segnalazioni delle strutture sindacali di base o delle OO.SS. territoriali dei lavoratori, vengono accertati irregolarità nel trattamento economico e/o previdenziale che l’appaltatore è tenuto a riservare al singolo lavoratore facchino, l’azienda committente dovrà interrompere il rapporto con l’organismo economico inadempiente, garantendo l’occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra azienda o cooperativa che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.
Le Aziende non potranno utilizzare per le operazioni di facchinaggio il personale delle carovane e/o cooperative o comunque esterno in numero superiore al 50% rispetto al numero del personale operaio risultante in forza all’azienda nell’ambito regionale.
Nel caso in cui nell’unità produttiva di manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di personale di ribalta con mansioni di facchinaggio, la precedenza va attribuita al personale di carovana e/o cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell’unità produttiva stessa.
Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.

Cambi di appalto
In caso di cambio di gestione nell’appalto l’azienda o ente appaltatore darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 60 giorni.
La gestione subentrante, su richiesta delle OO.SS. competenti, informerà sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento di questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza.
L’azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l’impresa subentrante l’impegno di questa, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell’impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.