Tipologia: CIA
Data firma: 23 marzo 2001
Validità: dal 23.03.2001
Parti: Deutsche Bank e OO.SS*
Settori: Credito e Assicurazioni, Deutsche Bank
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Art. 1 Criteri di inquadramento nell'ambito della direzione generale e delle aree territoriali
Art. 2 Criteri di inquadramento nell'ambito del centro elaborazione dati
Art. 3 Criteri di inquadramento nell'ambito delle unità di rete
Art. 4 Effettiva adibizione
Art. 5 Inquadramento nella 3ª area professionale 1° livello retributivo
Art. 6 Inquadramento nella 2ª area professionale 3° livello retributivo
Art. 7 Inquadramento nella 2ª area professionale 1° e 2° livello retributivo
Art. 8 Adibizione prevalente e continuativa ad un servizio e/o ufficio
Art. 9 Inquadramento del personale
Art. 10 Attribuzione delle mansioni e rotazioni
Art. 11 Segnalazioni periodiche
Art. 12 Premio aziendale
Art. 13 Assegnazione di vestiario al personale appartenente alla 1ª e 2ª area professionale
Art. 14 Agevolazioni e provvidenze per i lavoratori/lavoratrici studenti
Art. 15 Borse di studio
Art. 16 Provvidenze per i familiari portatori di handicap
Art. 17 Addestramento e formazione
Art. 18 Valutazione delle prestazioni
Art. 19 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Art. 20 Assistenza sanitaria
Art. 21 Polizza assicurativa infortuni
Art. 22 Erogazione per morte o inabilità
Art. 23 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
Art. 24 Adibizione ai video terminali
Art. 25 Incontro annuale - Ristrutturazioni - Scorpori - Mobilità
Art. 26 Disposizione per il personale addetto alla cassa
Art. 27 Disposizione per il personale addetto ai centralini telefonici
Art. 28 Premi di anzianità
Art. 29 Assegno di permanenza nel 3° e 4° livello retributivo della 3ª area professionale
Art. 30 Situazioni più favorevoli in atto
Art. 31 Casi di dubbia applicazione
Art. 32 Validità e decorrenza del contratto
Dichiarazioni
Impegni assunti dall'Azienda
Accordi aziendali integranti il contratto integrativo aziendale 23.3.2001 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) della Deutsche Bank spa
• Anticipazione del trattamento di fine rapporto
• Flessibilità individuali
• Buoni pasto
• Part-time
• Appalti
• Permessi
• Indennità di funzione per i quadri direttivi di 1° e 2° livello
• Commissione azioni sociali
• Commissione per le azioni positive sulle pari opportunità
• Agibilità sindacali
• Accordi sindacali aziendali in materia di previdenza complementare 19.3.2001 e 27.3.2001

Contratto Integrativo Aziendale 23 marzo 2001 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali (dalla 1ª alla 3ª) della Deutsche Bank spa

Art. 10 Attribuzione delle mansioni e rotazioni
[…]
Ad ogni lavoratore/lavoratrice vengono attribuite mansioni certe e ben specificate nel quadro delle attività svolte nell'ambito dell'unità lavorativa di appartenenza, restando escluse frequenti e/o continue utilizzazioni in mansioni differenti; la temporanea adibizione a mansioni diverse può essere disposta unicamente per ragioni di carattere contingente.
Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 82 del CCNL 11.7.1999 in materia di rotazioni, i periodi di adibizione alle medesime mansioni, di cui al primo comma del citato art. 82, devono intendersi rispettivamente definiti in due e cinque anni.

Art. 19 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
L'Azienda è tenuta ad adottare gli accorgimenti tecnici più moderni volti a meglio salvaguardare l'incolumità dei lavoratori/lavoratrici sul posto di lavoro. Con riferimento agli accorgimenti tecnici da adottare, le RR.SS.AA. delle OO.SS. firmatarie del presente CIA potranno sottoporre all'Azienda gli opportuni suggerimenti che saranno tenuti in debito conto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 300 del 1970.
L'Azienda, ribadito che la sostanziale rilevanza e la peculiarità delle problematiche relative alla sicurezza postulano un necessario coinvolgimento ed una collaborazione fattiva delle OO.SS., conferma la propria disponibilità ad operare nell'ambito dei seguenti impegni:
• far rispettare il divieto allo svolgimento di operazioni allo sportello, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dello sportello medesimo;
• promuovere presso le competenti autorità interventi per la sorveglianza dall'esterno degli sportelli da parte della forze dell'ordine;
• per il trasporto valori si farà ricorso ad autofurgoni corazzati, compatibilmente con le obiettive possibilità ed opportunità pratiche;
• i trasporti valori affidati a personale della Banca dovranno, in ogni caso, essere effettuati da almeno due persone;
• dovrà essere evitato il ricorso a sistemi di allarme che consentano di percepire localmente, durante l'orario di lavoro, il funzionamento dell'allarme medesimo per mezzo di richiami acustici e/o luminosi;
• l'uso della divisa per i commessi addetti ai servizi esterni -eccettuati quelli di rappresentanza - non è obbligatorio;
• ai fini della sicurezza, ogni sportello non può funzionare senza la presenza di almeno due lavoratori/lavoratrici;
• assunzione da parte della Banca dell'onere per eventuali visite specialistiche cui il lavoratore/lavoratrice debba sottoporsi in conseguenza di eventi criminosi subiti durante l'attività lavorativa.
L'Azienda si impegna, inoltre, a garantire un sistema complessivo di sicurezza che, secondo le condizioni oggettive della piazza e le nuove tecnologie, risulti atto a salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori/lavoratrici.
A tal fine, l'Azienda e le OO.SS. si incontreranno almeno una volta all'anno per affrontare, e possibilmente risolvere in spirito di convergenza, i problemi inerenti la sicurezza degli sportelli, nonché per consentire all'Azienda di illustrare i piani programmati relativi alla sicurezza.
Le risultanze dell'incontro saranno sinteticamente riportate in apposito verbale redatto dall'Azienda entro 30 giorni dal termine dell'incontro stesso e trasmesso alle SS.OO.CC. interessate.
Inoltre, a livello di unità produttiva locale, la Direzione aziendale, previamente alla introduzione di nuove misure e/o alla modifica di misure già esistenti, convocherà le RR.SS.AA. per discutere con esse - nel corso di apposito incontro - su quanto l'Azienda si appresta a fare in materia, in uno spirito che favorisca - nella convergenza delle posizioni - la soluzione di eventuali problemi.
In caso di mancata intesa tra Direzione aziendale e RR.SS.AA. locali, queste ultime potranno richiedere, nel termine di 5 giorni dall'incontro, che l'argomento formi oggetto di ulteriore analisi, a livello centrale, con l'assistenza delle rispettive SS.OO.CC., da esperirsi in apposito incontro da tenersi nei successivi 10 giorni. L'Azienda non procederà ad alcuna modifica prima di aver effettuato tale ultimo incontro.
Le parti convengono che in caso di unità produttive ove non siano costituite RR.SS.AA., i programmi dell'Azienda relativi alle misure di sicurezza dello sportello saranno esaminate con le SS.OO.CC., previa informativa, nel corso di apposito incontro da tenersi entro 20 giorni dalla ricezione dell'informativa medesima.
L'Azienda, inoltre, procurerà di adottare gli accorgimenti tecnici ritenuti idonei alla tutela fisica dei lavoratori/lavoratrici che siano suggeriti dalle RR.SS.AA. locali, una volta verificatane la rispondenza.
Al verificarsi di un evento criminoso, l'Azienda provvederà a segnalarlo alle competenti RR.SS.AA. e, in loro mancanza, alle SS.OO.CC. delle OO.SS. firmatarie, e valuterà con immediatezza la situazione di quegli sportelli che dovessero risultare oggetto di atti criminosi ripetuti in un ristretto arco temporale, ricorrendo, se del caso, ad ulteriori presidi di sicurezza anche a carattere temporaneo.
Dichiarazioni delle parti
Le parti si danno reciprocamente atto che:
- con specifico riferimento a quanto previsto al co. 3 del presente articolo, il sistema televisivo antirapina time-lapse è elemento di sicura valenza nell'ambito di un complessivo sistema di sicurezza - che attualmente comprende almeno i vetri perimetrali antisfondamento e la bussola a doppio consenso - e rinviano, pertanto, alle RR.SS.AA. locali competenti il compito di definire con l'Azienda gli accordi relativi alla sua installazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 L. 20.5.1970, n. 300 nonché seguendo le indicazioni dettate nel Verbale del 13.11.1979 sottoscritto dalle SS.OO.CC. e dalla Banca;
- quanto previsto nel settimo alinea del co. 2 del presente articolo può non trovare applicazione con riguardo agli sportelli di solo recapito di tesoreria, con riferimento ai quali deve trovare comunque applicazione quanto previsto dal co. 2, 3° e 4° alinea.
Dichiarazioni dell'Azienda
- In relazione a quanto prospettato dalle delegazioni sindacali, l'Azienda si impegna a considerare con la massima comprensione e correntezza i casi di lavoratori/lavoratrici colpiti da atti criminosi accaduti durante il servizio, per i quali l'assenza dal servizio stesso dovesse protrarsi oltre il periodo di comporto e il periodo di aspettativa previsti dall'art. 49 del CCNL 11.7.99. Parimenti l'Azienda esaminerà con la massima comprensione le richieste di avvicendamento di quei dipendenti che risultassero colpiti, durante il servizio ed a causa dello stesso, dall'attività criminosa di terzi;
- in un'ottica di costante miglioramento del livello di sicurezza degli sportelli e di adeguamento dello stesso alla dinamica del fenomeno degli atti criminosi a danno degli sportelli bancari, sono state altresì introdotte o estese nel tempo ulteriori misure di sicurezza sia in modo generalizzato (casseforti temporizzate) che mirato (metal detector, servizio di piantonamento esterno o all'interno di box con vetri blindati, in quest'ultimo caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 300/1970).

Art. 21 Polizza assicurativa infortuni
In favore dei lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali dalla 1a alla 3a e alla categoria dei quadri direttivi, viene assicurata dalla Banca la stipulazione sia di una polizza di assicurazione contro gli infortuni di carattere professionale (ivi compresi quelli derivanti da fatti criminosi accaduti in corso di prestazione lavorativa e in dipendenza della stessa), sia di una polizza contro gli infortuni extra professionali, con una primaria compagnia di assicurazioni.
Il premio lordo complessivo annuale delle suddette polizze è stabilito in misura pari al 7,70 per mille del totale delle retribuzioni annue erogate al citato personale imponibile ai fini previdenziali.
Per il rinnovo delle suddette polizze verrà osservata la procedura di cui ai co. 6, 7 e 9 dell'art. 20 (assistenza sanitaria).

Art. 23 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 20.5.1970, n. 300, le rappresentanze sindacali aziendali delle OO.SS. firmatarie del contratto hanno facoltà di promuovere, unitariamente, sopralluoghi presso l'unità produttiva di appartenenza, con la partecipazione di tecnici qualificati di loro fiducia - facenti parte di organismi pubblici specializzati - per rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e controlli sull'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie professionali.
Tali sopralluoghi si effettueranno secondo le modalità da concordare di volta in volta fra le RR.SS.AA. e le Direzioni locali, alle quali dovranno essere preventivamente comunicati i nominativi degli anzidetti tecnici qualificati incaricati dei sopralluoghi medesimi.
La Banca provvederà perché venga tenuta ad effettiva disposizione del personale una cassetta di pronto soccorso con dotazione di medicinali di più ricorrente necessità, per il cui uso non sia necessaria la prescrizione medica, garantendone il costante rifornimento. Negli immobili dove sono dislocati più di 200 addetti è predisposto apposito locale da destinare ad uso infermeria, con l'assistenza di personale idoneo al primo soccorso infermieristico.
Fermi restando i locali refettorio attualmente in essere, la Banca procurerà di attrezzare, ove ciò si renda possibile, presso le unità produttive aventi oltre 100 dipendenti, un refettorio da destinare al personale con l'occorrente per il suo funzionamento. L'Azienda, a sua richiesta, avrà comunque la disponibilità, per comprovate esigenze di funzionamento aziendale, del locale che fosse stato destinato all'uso in argomento. Procurerà in tal caso, nei limiti del possibile, di sostituirlo con altro locale, anche fuori dello stabile, ma nelle vicinanze dello stesso.
L'Azienda, per ciascun tipo di carta utilizzato per la modulistica, nonché per altri materiali di cancelleria contenenti sostanze chimiche, fornirà annualmente alle SS.OO.CC. apposito certificato, rilasciato dalle ditte fornitrici sotto la responsabilità delle stesse, in ordine alla non pericolosità di detto materiale.
Ai fini del presente articolo, in caso di ristrutturazioni ambientali di notevole entità o di realizzazione di nuovi insediamenti, l'Azienda fornirà alle RR.SS.AA. dell'unità produttiva interessata specifica informativa sugli allestimenti previsti.
Annualmente entro il mese di novembre si terrà un incontro tra l'Azienda e le SS.OO.CC. delle OO.SS. firmatarie del presente CIA per l'esame della situazione igienico-ambientale dei vari stabilimenti adibiti ad uffici per verificarne la conformità rispetto alle normative vigenti e per illustrare i programmi dell'Azienda relativi all'anno successivo.
Sarà fatto divieto di fumare negli ambienti di lavoro collettivi, anche mediante l'affissione di appositi cartelli, presso gli stabili ove l'azienda possa individuare, al di fuori dei predetti ambienti di lavoro, appositi spazi ove potersi recare a fumare.
L'azienda si impegna altresì ad introdurre in tutti gli ambienti di lavoro appositi cartelli su cui siano riportati i rischi da fumo.
Dichiarazioni dell'Azienda
L'Azienda in caso di apertura di nuovi sportelli o di integrale ristrutturazione di quelli esistenti curerà, secondo le leggi e le disposizioni amministrative vigenti, di eliminare le barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso per i portatori di handicap.
L'Azienda dichiara inoltre che, in caso di trasferimento del Centro Servizi di viale Legioni Romane ad altro sito, verrà ricercata adeguata soluzione atta a garantire il servizio di mensa aziendale.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che negli stabili di cui al 3° comma il primo soccorso infermieristico verrà assicurato nel limite della mattinata, mentre presso lo stabile di viale Legioni Romane in Milano detto servizio sarà assicurato per l'intera giornata lavorativa.
Dichiarazione delle Parti
Con riferimento a quanto previsto al comma 8 della presente norma, qualora dovessero essere introdotte nuove disposizioni di legge in materia di divieto di fumare nei luoghi di lavoro, le parti si incontreranno per il riesame e l'eventuale adeguamento della suddetta previsione contrattuale.
Dichiarazione delle OO.SS. Fabi, Fiba-Cisl, Uilca e Sindirigenticredito
Con riferimento a quanto previsto nell'ipotesi di intesa del 24.2.2001 in materia di legge [dlgs] 626/94, le OO.SS. si impegnano a presentare all'azienda un regolamento aziendale per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in conformità alle previsioni della citata legge e dell'accordo nazionale di settore.

Art. 24 Adibizione ai video terminali
Con riferimento e a integrazione di quanto previsto in materia dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, si conviene che:
• a specifica richiesta del lavoratore/lavoratrice adibito a video terminale non soggetto a "sorveglianza sanitaria", suffragata da certificato medico che attesti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva dell'interessato tali da ritenere controindicante l'adibizione al video terminale stesso, l'Azienda sottoporrà il lavoratore/lavoratrice ad esame medico specialistico a cura del medico competente ovvero presso Istituti pubblici specializzati;
• con riferimento al solo personale adibito in via esclusiva ad attività di introduzione dati (data entry) l'Azienda provvederà a contenere il tempo globale di adibizione nel limite di 5 ore e 30 minuti giornaliero, con una pausa di 15 minuti dopo 2 ore e 30 minuti consecutivi.
Note a verbale
Su specifica richiesta delle lavoratrici gestanti l'Azienda provvederà ad adibirle a mansioni diverse più confacenti al loro stato, nella individuazione delle quali si dovrà peraltro anche tenere conto delle esigenze di servizio.
L'Azienda, inoltre, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, si impegna a valutare specifiche richieste dei lavoratori/lavoratrici di età superiore a 50 anni di essere adibiti a mansioni non comportanti l'utilizzo in via prevalente e continuativa di videoterminali.

Art. 27 Disposizione per il personale addetto ai centralini telefonici
Al personale addetto ai centralini telefonici vengono assicurati, nel corso della giornata, due periodi di riposo di 15 minuti ciascuno.
Per i centralinisti non vedenti, tenuto conto delle aspirazioni del lavoratore/lavoratrice, l'Azienda procurerà, per quanto possibile, di consentire agli stessi lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di centralinisti.

Art. 31 Casi di dubbia applicazione
Casi particolari per i quali le OO.SS. firmatarie del presente CIA ravvisino dubbi di applicazione in ordine alle norme del CIA saranno tempestivamente esaminati congiuntamente tra l'Azienda e le OO.SS. medesime - anche a richiesta di una sola di esse e con valore per tutte - nel corso di apposito incontro le cui risultanze saranno sinteticamente verbalizzate, a cura dell'Azienda, onde pervenire a sollecita soluzione delle questioni proposte.
Eventuali casi particolari di dubbia applicazione in ordine alle norme del CIA potranno essere esaminati anche in occasione degli incontri semestrali tenuti ai sensi dell'art. 11 del CCNL 11.7.1999. A richiesta delle OO.SS. l'Azienda fornirà risposta scritta in merito alla questione esaminata.

Appalti
Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del CCNL 11.7.99 e dall'art. 7 del Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626 (come modificato dal Decreto Legislativo 19.3.1996, n. 242), si conviene quanto segue:
l'Azienda, prima di procedere alla stipula di nuovi contratti di appalto di opere e/o servizi (con la sola esclusione di quelli riguardanti manutenzione di impianti, di macchine, di mobili ed immobili, lavori di facchinaggio o di trasporto, ed altri a questi assimilabili), ne informerà, con apposita comunicazione scritta, le RR.SS.AA. della unità produttiva interessata dall'appalto facenti parte delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, sia sulla tipologia dei servizi e/o opere richieste, sia sulle eventuali implicazioni sull'organizzazione del lavoro. Copia della comunicazione sarà inoltre indirizzata alle rispettive Segreterie dell'Organo di coordinamento.
Laddove si tratti di unità produttive presso le quali non è costituita alcuna RSA, ovvero qualora l'appalto riguardi più unità produttive, l'informativa di cui sopra sarà fornita unitariamente alle Segreterie di coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Le RR.SS.AA. di cui al 1° comma, ovvero le Segreterie di coordinamento nei casi di cui al 2° comma, potranno richiedere, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 1° o 2° comma, un apposito incontro ove potranno fornire il loro parere, non vincolante per l'Azienda.
Gli incontri di cui sopra si terranno unitariamente con le competenti strutture sindacali delle predette OO.SS. su richiesta anche di una sola di esse e sono indetti dall'Azienda, con effetto anche nei confronti degli organismi sindacali di pari livello delle altre OO.SS., entro 10 giorni dalla data della richiesta stessa.
Al termine di detto incontro, e comunque decorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui al 1° e 2° comma, l'Azienda potrà rendere operativo il conferimento dell'appalto.
Nel corso dell'incontro annuale previsto dall'art. 10 del CCNL 11.7.1999, l'Azienda fornirà alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo un prospetto riepilogativo degli appalti in essere al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'incontro stesso, nonché la copia delle dichiarazioni rese dalle aziende appaltatrici ex art. 16 CCNL 11.7.1999 relativa ai nuovi contratti di appalto.
Dichiarazione dell'Azienda
L'Azienda conferma che all'atto della stipula di un contratto di appalto viene inserita nell'articolato la dichiarazione prevista dall'art. 16, 1° comma, CCNL 11.7.1999, con la quale l'Azienda appaltatrice si impegna al rispetto delle norme contrattuali collettive previdenziali ed antinfortunistiche del settore di appartenenza.

Commissione azioni sociali
Tra la Deutsche Bank spa e le Delegazioni delle OO.SS. firmatarie viene istituita una Commissione paritetica per lo studio di progetti mirati e/o sperimentali finalizzati a favorire l'integrazione sociale dei portatori di handicap (stage, barriere architettoniche, ecc.), ovvero di soggetti in situazione di particolare disagio sociale da individuarsi tra le parti costituenti la Commissione stessa.
Detta commissione paritetica sarà costituita da un componente per ciascuna delle OO.SS. firmatarie, secondo le specifiche dichiarazioni in calce all'art. 32 del CIA 23.3.2001, e da rappresentanti dell'Azienda.
Tale Commissione si riunirà almeno tre volte l'anno.
Dichiarazione delle parti
Si conviene di dotare di supporti tecnologici adeguati non vedenti e sordomuti, laddove ne sia ravvisata l'opportunità, sentito anche il parere della Commissione Azioni Sociali.
Dichiarazione delle OO.SS.
Le OO.SS. dichiarano che si attiveranno nei confronti dell'Azienda per esaminare le possibilità di accesso ad asili nido, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, laddove siano presenti unità operative con un considerevole numero di lavoratori.

Commissione per le azioni positive sulle pari opportunità
Visto l'art. 12 del CCNL 11.7.99, tra la Deutsche Bank spa e le Delegazioni delle OO.SS. firmatarie viene costituita una Commissione paritetica per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità con l'obiettivo di esaminare la situazione aziendale in tema di pari opportunità uomo/donna, con particolare riguardo a:
• criteri di assunzione (anche per contratti di formazione-lavoro e contratti a tempo determinato);
• criteri di accesso ai corsi di formazione;
• presenza femminile nelle mansioni, uffici, etc.,
• requisiti e criteri relativi agli avanzamenti di carriera;
• mobilità e rotazioni;
• modalità e priorità di accesso al lavoro a tempo parziale.
anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della l. n. 125/1991.
Detta commissione paritetica sarà costituita da un componente per ciascuna delle OO.SS. firmatarie, secondo le specifiche dichiarazioni in calce all'art. 32 del CIA 23.3.2001, e da rappresentanti dell'Azienda. È inoltre consentita la partecipazione ai lavori della Commissione di un secondo rappresentante per ciascuna delle OO.SS. citate senza diritto a rimborsi.
Si è convenuto altresì sull'impegno di effettuare almeno tre riunioni all'anno, convocate dall'Azienda su richiesta anche di due delle componenti con validità anche nei confronti delle altre componenti.


*Il 22 aprile 2002, in Milano tra la Delegazione della Deutsche Bank spa […] e la Delegazione sindacale della Federazione Italiana Settore Assicurativi e Credito (Fisac-Cgil) […], si è convenuto che l'O.S. Fisac-Cgil sottoscrive per successiva adesione il presente contratto integrativo aziendale del 23 marzo 2001 unico per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) della Deutsche Bank spa -la cui redazione del testo dell'articolato è stata completata il 1° marzo 2002- e che ha sostituito il contratto integrativo aziendale 28 marzo 1997 per i quadri direttivi di 1° e 2° livello e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª).
Dichiarazioni a verbale
1. Ferma restando, per effetto dell'adesione così prestata, l'integrale accettazione di tutti gli articoli del presente CIA e degli Accordi aziendali integranti lo stesso, con l'eccezione degli accordi di cui alla dichiarazione in appresso, l'O.S. Fisac-Cgil dichiara di non aver a suo tempo sottoscritto il Verbale di Accordo 24.2.01 (premio aziendale esercizio 2000), l'Ipotesi di Intesa in pari data, nonché il Verbale d'Accordo 15.2.02 (premio aziendale 2001).
2. L'O.S. Fisac-Cgil dichiara, e la Deutsche Bank ne prende atto, di non aver sottoscritto, né intende aderire agli allegati accordi 19-27.3.2001, relativi alla previdenza complementare.