Tipologia: Avviso comune
Data firma: 10 marzo 2015
Parti: Federalberghi, Faita e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo
Fonte: confcommercio.it


Avviso comune in materia di contrasto all'abusivismo e di tutela della sicurezza nel settore turismo

Il giorno 10 del mese di marzo 2015, la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - Federalberghi; la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - Faita; e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams Cgil; la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat Cisl; la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs;

considerato che
- l'economia turistica italiana offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza nazionale, allo sviluppo dell'occupazione, all'attivo della bilancia valutaria; il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è pari a circa 83 miliardi di euro (6 per cento del totale dell'economia), il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui circa 1 milione di lavoratori dipendenti, gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno 375 milioni di pernottamenti, i consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, 30 dei quali è determinato dalle spese effettuate in Italia dai turisti stranieri;
- il settore turismo, nonostante il difficile momento che il mercato interno sta attraversando, costituisce dunque uno dei pilastri portanti dell'economia italiana;
- in presenza di adeguate politiche, la rilevanza del settore, la sua dimensione economica, il numero degli occupati, diretti ed indiretti, potrebbe aumentare sensibilmente;
- nel mondo, ogni anno più di un miliardo di persone viaggia al di fuori dei propri confini nazionali e si prevede che il loro numero raddoppierà entro i prossimi venti anni;
- l'Italia può candidarsi ad attrarre quote rilevanti di questo enorme mercato potenziale solo in presenza di adeguate condizioni di competitività, che comprendono anche la definizione ed il rispetto di un insieme di principi essenziali afferenti la concorrenza leale ed il contrasto all'esercizio abusivo delle attività ed al dumping contrattuale;
- dal l° maggio al 31 ottobre 2015 si svolgerà in Italia l'Esposizione universale, evento internazionale di maggiore rilievo ospitato dall'Italia nell'ultimo decennio; l'appuntamento, che ha una rilevanza strategica per l'intero Paese, coinvolgerà in modo diretto le imprese ed i lavoratori del settore turismo, che saranno chiamati ad organizzare e gestire al meglio l'accoglienza degli allestitori, degli espositori e dei visitatori, italiani ed internazionali; l'Esposizione non interesserà unicamente l'area di svolgimento della manifestazione e le regioni limitrofe, ma tutto il territorio nazionale;
- durante il periodo di svolgimento dell'Esposizione, così come durante le fasi preparatorie ed immediatamente successive, l'attenzione degli organi di informazione di tutto il mondo sarà rivolta verso l'Italia; è responsabilità di tutto il Paese presentarsi in modo adeguato a questo appuntamento, facendo sì che venga trasmessa all'estero l'immagine di un Paese moderno, efficiente ed ospitale, anche al fine di massimizzare il ritorno della comunicazione ai fini di promozione turistica;
- il settore turistico ha visto in tempi recenti sorgere forme di ricettività parallela, non rientranti nelle forme tradizionalmente conosciute, il cui quadro di riferimento normativo è incerto, lacunoso e permissivo;
- l'autorizzazione ad accogliere turisti in contesti atipici (case private, aziende agricole, famiglie di pescatori, etc.) è solitamente motivata con l'esigenza integrare il reddito di soggetti economicamente deboli, che dovrebbero poter svolgere le relative attività in via occasionale e comunque accessoria rispetto all'attività principale;
- il fenomeno è proliferato in modo indiscriminato, allontanandosi dall'originario principio ispiratore e dando luogo a fenomeni di concorrenza sleale, che danneggiano tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza;
- il mercato parallelo dell'ospitalità, che sfugge ai controlli previsti per lo svolgimento delle attività economiche, si sviluppa anche grazie alle opportunità fornite da portali di prenotazione e recensione che non forniscono garanzie circa il rispetto dei criteri minimi previsti dalla legislazione italiana per l'esercizio delle attività di ricettività e ospitalità;
- il tema della cosiddetta shadow hospitality trova riscontro in tutti i paesi dell'Unione europea e le ricadute in termini di disciplina e tutela dei rapporti di lavoro sono state affrontate da Hotrec ed Effat nel corso delle ultime sessioni del dialogo sociale settoriale europeo;
- la crescita di un mercato parallelo dell'ospitalità fuori dai controlli amministrativi, tributari, lavoristici e previdenziali comporta l'aumento del lavoro sommerso e la riduzione del livello di protezione sociale del settore;
- al fine di prevenire tale deriva le parti hanno modificato la sfera di applicazione del CCNL Turismo includendovi le attività di affittacamere e bed-and-breakfast al fine di estendere la tutela ai lavoratori ivi impiegati;
- il comitato antimafia di Milano, nel suo IV rapporto, ha evidenziato l'esistenza di infiltrazioni criminali nel settore della ricettività parallela, anche in ragione dei minori obblighi dì natura fiscale previsti dalla legge regionale per tali attività;
- sotto l'aspetto della tutela del consumatore, si susseguono gli episodi di mancata protezione del turista in balia di strutture prive di requisiti essenziali per ospitare; in alcuni casi la mancanza di sicurezza riguarda aspetti in grado di mettere a repentaglio l'incolumità dell'ospite;
visti
- il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale (Atto Camera 2893);
- il disegno di legge volto a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori;
- il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Turismo del 18 gennaio 2014;
- gli ordini del giorno G/1563/33/73 e G/15 63/34/73 del Senato della Repubblica accolti dal Governo il 22 luglio 2014;
- le disposizioni legislative che subordinano la fruizione di benefici previsti dalla legge al rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e, in particolare, l'articolo 36 della legge n. 300 del 1970 (obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato), le disposizioni che regolano l'individuazione della retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, l'articolo 10 della legge n. 30 del 2003, che dispone che il riconoscimento di benefìci normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'articolo 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014 riguardante la deducibilità dall'imponibile Irap del costo del lavoro relativo al personale assunto a tempo indeterminato;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 17399 del 2011, che sancisce l'applicazione delle previsioni del CCNL Turismo ai rapporti di lavoro instaurati da soggetti che esercitano attività ricettive non tradizionali;
considerati altresì
- il rischio che nelle maglie di una ricettività non regolata possano insinuarsi soggetti potenzialmente pericolosi anche in considerazione dell'afflusso turistico connesso con Expo2015;
- la necessità di assicurare che tutti i soggetti che operano sullo stesso mercato siano tenuti al rispetto delle medesime regole;
- l'esigenza di confermare una prassi di corretto e proficuo dialogo sociale basato sull'esercizio della contrattazione ai diversi livelli di competenza volta al raggiungimento dì obiettivi condivisi dì efficienza e equità nei rapporti dì lavoro instaurati nel settore turismo;
le organizzazioni in epigrafe rinnovano la censura dì ogni forma di attività ricettiva svolta senza il rispetto delle norme di legge e convengono dì stipulare il presente avviso comune con l'obiettivo di concorrere alla realizzazione di strumenti utili a garantire che l'economia turistica possa svilupparsi in un quadro di legalità, correttezza e trasparenza, evitando la diffusione di pratiche concorrenziali sleali che comportano la riduzione delle garanzie per i dipendenti, l'elusione e l'evasione delle disposizioni fiscali e previdenziali e l'impoverimento del tessuto economico del settore.

Parte I
È istituita la Commissione bilaterale nazionale per il contrasto all'abusivismo e all'illegalità nel settore turistico ricettivo.
Analoghe commissioni potranno essere costituite a livello territoriale tra le organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente Avviso comune.
Tra i compiti che le Parti affidano alle Commissioni, nazionale e territoriali, rientrano:
- il monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo e della ricettività parallela nelle diverse forme;
- il reperimento e l'elaborazione di dati, notizie ed informazioni anche avvalendosi di internet e di ogni altro eventuale strumento ritenuto idoneo;
- la segnalazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, agli organi di vigilanza di ogni elemento ritenuto rilevante;
- la realizzazione di studi ed indagini;
- la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche dell'abusivismo;
- l'elaborazione di proposte per combattere il fenomeno dell'abusivismo e diffondere la cultura della legalità, della concorrenza leale e del rispetto delle regole.
Le Commissioni, che operano senza formalità procedurali, sono composte pariteticamente da rappresentanti delle organizzazioni di categoria in epigrafe.
Ai lavori delle Commissioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni e di organismi di ricerca nonché delle confederazioni in epigrafe.
Le Commissioni possono avvalersi dell'assistenza tecnica degli Enti Bilaterali del settore Turismo.

Parte II
Alla luce delle considerazioni svolte e delle attività programmate, al fine di contribuire a una regolazione delle attività coerente con gli obiettivi condivisi di trasparenza, legalità, concorrenza leale, le Parti congiuntamente richiedono al Governo, al Parlamento, alle Regioni e agli Enti locali di porre in essere un insieme di interventi normativi ed amministrativi volti ad assicurare che:
- le attività ricettive, alberghiere e extralberghiere, debbano essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
- le forme di ricettività non tradizionale siano soggette ad un efficace sistema dì controlli e che la relativa disciplina ad ogni livello sia a tal fine modificata;
- i ricavi maturati dalle attività turistico ricettive non munite di partita Iva e non gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese siano soggetti a un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca;
- per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme online, la riscossione sia curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto d'imposta;
- per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive di bed-and-breakfast, case e appartamenti per vacanze e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, sia richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico;
- non venga ai fini di cui sopra considerata in ogni caso occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi;
- tutti i contratti di locazione di immobili, anche con finalità turistiche, in qualsiasi forma stipulati e anche se di durata inferiore a trenta giorni, siano soggetti a registrazione secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera sia rilasciata dai comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
- il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, sia subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
- le attività ricettive alberghiere e extralberghiere siano soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Autorità di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone ospitate si applichi effettivamente a tutti coloro che svolgono attività ricettive a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che siano esercite in forma imprenditoriale;
- il beneficio della deducibilità dall'imponibile Irap del costo del lavoro relativo al personale assunto a tempo indeterminato - previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014 - sia riconosciuto unicamente ai datori di lavoro che applicano integralmente i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- il beneficio di cui sopra si applichi anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato in cui sia prevista la possibilità per il lavoratore di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione;
- vengano implementati protocolli per il controllo dell'assegnazione degli appalti tali da comportare l'effettiva verifica dell'applicazione delle disposizioni di legge e contrattuali da parte dei soggetti assegnatari, con particolare riferimento alle attività connesse alla realizzazione dell'Esposizione universale.