Tipologia: CCNL
Data firma: 11 luglio 1999
Validità: 11.07.1999 - 31.12.2001
Parti: Abi e Fabi, Falcri, Federdirigenticredito, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uilca
Settori: Credito e Assicurazioni, Aziende di credito
Fonte: fabilecce.it
Sommario:
Premessa Parte generale Capitolo I Area contrattuale Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto Art. 2 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni Art. 3 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili Art. 4 - Nozione di controllo Capitolo II Sistema di relazioni sindacali Art. 5 - Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze Art. 6 - Procedura di rinnovo Art. 7 - Indennità di vacanza contrattuale Art. 8 - Osservatorio nazionale Art. 9 - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato Art. 10 - Incontro annuale Art. 11 - Incontri semestrali Art. 12 - Pari opportunità Art. 13 - Organismo paritetico sulla formazione Art. 14 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni Art. 15 - Distacco del personale Art. 16 - Appalti Art. 17 - Occupazione Art. 18 - Confronto a livello di gruppo Art. 19 - Procedura in tema di orari di lavoro Art. 20 - Nozione di unità produttiva e organismi sindacali aziendali Art. 21 - Nuove flessibilità e normative obsolete Capitolo III Contrattazione integrativa aziendale Art. 22 - Decorrenza e procedura di rinnovo Art. 23 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti Capitolo IV Politiche attive per l’occupazione Art. 24 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro Art. 25 - Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo Art. 26 - Lavoro a tempo parziale Art. 27 - Telelavoro Art. 28 - Fasce deboli Art. 29 - Periodo di prova Capitolo V Doveri e diritti del personale - Provvedimenti disciplinari Art. 30 - Obblighi delle Parti Art. 31 - Servizio di cassa e gestione di valori Art. 32 - Reperibilità e indennità per intervento Art. 33 - Lavoratore/lavoratrice sottoposto a procedimento penale Art. 34 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni Art. 35 - Responsabilità civile verso terzi Art. 36 - Provvedimenti disciplinari Capitolo VI Anzianità convenzionali Art. 37 - Anzianità convenzionali Capitolo VII Trattamento economico Art. 38 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione Art. 39 - Tredicesima mensilità Art. 40 - Premio aziendale Art. 41 - Indennità modali Art. 42 - Buono pasto Art. 43 - Sistema incentivante Art. 44 - Distinzione delle "piazze" Capitolo VIII Art. 45 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività Art. 46 - Ferie Art. 47 - Permessi per ex festività Art. 48 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale |
Capitolo IX Malattie, infortuni e maternità Art. 49 - Malattie e infortuni Art. 50 - Maternità Capitolo x Servizio militare Art. 51 - Obblighi di leva Capitolo XI Missioni Art. 52 - Missioni (Italia ed Estero) Capitolo XII Addestramento - Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - Valutazione del lavoratore/lavoratrice Art. 53 - Addestramento Art. 54 - Formazione Art. 55 - Sviluppo professionale e di carriera Art. 56 - Criteri di valutazione professionale Art. 57 - Valutazione del lavoratore/lavoratrice Art. 58 - Coinvolgimento sindacale Capitolo XIII Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio Art. 59 - Lavoratori/lavoratrici studenti Art. 60 - Borse di studio Capitolo XIV Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 61 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio Art. 62 - Preavviso Art. 63 - Dimissioni Art. 64 - Contestazioni Art. 65 - Trattamento di fine rapporto Capitolo XV Quadri direttivi Art. 66 - Definizione e inquadramento Art. 67 - Fungibilità - Sostituzioni Art. 68 - Trattamento economico Art. 69 - Scatti di anzianità Art. 70 - Formazione e sviluppo professionale Art. 71 - Prestazione lavorativa Art. 72 - Trasferimenti Art. 73 - Legge n. 223/1991 Art. 74 - Assistenza sanitaria Capitolo XVI Aree professionali Art. 75 - Inquadramento del personale Art. 76 - 1ª Area professionale Art. 77 - 2ª Area professionale Art. 78 - 3ª Area professionale Art. 79 - Trattamento economico Art. 80 - Scatti di anzianità Art. 81 - Sviluppo professionale Art. 82 - Rotazioni Art. 83 - Sostituzioni Art. 84 - Retribuzione in caso di inquadramento superiore Art. 85 - Orario settimanale Art. 86 - Orario giornaliero Art. 87 - Turni Art. 88 - Orario di sportello Art. 89 - Intervallo Art. 90 - Orario multiperiodale Art. 91 - Banca delle ore - Lavoro straordinario Art. 92 - Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività Art. 93 - Flessibilità individuali Art. 94 - Videoterminali Art. 95 - Pausa per addetti ai centralini Art. 96 - Ausiliari - Vigilanza e custodia Art. 97 - Automatismi Art. 98 - Trasferimenti Allegati |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali
L’11 luglio 1999, in Roma, tra la Delegazione Abi per le trattative in tema di lavoro e occupazione […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri) […], la Federazione Nazionale del Personale dell’Area Direttiva del Credito (Federdirigenticredito) […], la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], il Sindacato Autonomo Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […]; si è convenuto di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro unico per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali, in sostituzione: dei CCNL 19 dicembre 1994 (Abi ed Acri) e, per le norme relative ai funzionari, dei CCNL 22 giugno 1995 (Abi) e 16 giugno 1995 (Acri), e in attuazione: del Protocollo d’intesa sul sistema bancario 4 giugno 1997 e dell’accordo quadro 28 febbraio 1998.
Premessa
Le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale viene stipulato al termine di un articolato e complesso iter negoziale avviato nella primavera del 1997 e che ha condotto, quale primo risultato, alla sottoscrizione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del "Protocollo d’intesa sul settore bancario" del 4 giugno 1997.
Nell’occasione le Parti, convenendo sulle difficoltà in atto nel sistema creditizio, anche nell’ottica dell’unificazione monetaria europea, ritennero inderogabile la ristrutturazione globale del sistema, in una logica di efficienza e competitività internazionale, anche relativamente alla struttura e ai contenuti della contrattazione collettiva di tutto il personale bancario, allo scopo di attuare congiuntamente quel complesso di azioni finalizzate a elevare le capacità di competizione del sistema.
In tale ambito si era, tra l’altro, preso atto che "l’evoluzione strutturale impone al sistema bancario profondi processi di riconversione e di riposizionamento strategico; ridefinizione delle aree di affari e dei baricentri reddituali; innovazione di prodotto ad alto valore aggiunto, sia sul lato del risparmio gestito che dei servizi alle imprese".
In attuazione degli impegni ivi assunti, le Parti stipulanti il presente contratto hanno sottoscritto l’accordo quadro 28 febbraio 1998 per i rinnovi contrattuali e definito l’accordo per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.
Nell’ambito della prima delle predette intese le medesime Parti hanno concordato sulla strumentazione più idonea al raggiungimento degli scopi individuati con il predetto Protocollo del 4 giugno 1997, ed in particolare dell’obiettivo di accrescere l’efficienza e la competitività complessiva del sistema e portare i costi dello stesso al livello medio degli altri principali Paesi europei e di mirare al raggiungimento di concreti risultati nel quadriennio di valenza contrattuale.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) - che costituisce una normazione unitaria e inscindibile - viene strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità.
Le aziende cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1).
L’Abi si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle aziende destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.
Parte generale
Capitolo I Area contrattuale
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende di credito, finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
2. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento (v. gli articoli che seguono).
3. Nell’attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l’eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all’articolo che segue, è garantita l’applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l’espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
4. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 14, che dovrà comunque coinvolgere sia l’azienda acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L’azienda alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l’acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo del credito con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.
6. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l’applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle Parti nazionali che l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 3.
Il presente contratto non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l’esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 2 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
1. Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma che seguono:
A) Intermediazione mobiliare.
B) Leasing e Factoring.
C) Credito al consumo.
D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
E) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
F) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
• nell’area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari;
• nell’area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;
• nell’area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
• nell’area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
• nell’area supporto: anagrafe; conti correnti;
• nell’area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.
G) Gestione amministrativa degli immobili d’uso.
2. Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Cap. XVI del presente contratto.
3. Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto si applica la seguente declaratoria di inquadramento:
• i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati dall’azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo.
4. Per i servizi di elaborazione dati:
• le Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l'impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito, ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche;
• in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa aziendale, si procederà ad un riesame delle discipline in atto in materia di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera.
Capitolo II Sistema di relazioni sindacali
Art. 5 - Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze
1. In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
• il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica;
• un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica - secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali - e materie del secondo livello.
[…]
Art. 8 - Osservatorio nazionale
1. All’Osservatorio nazionale - composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l’Abi - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;
situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile;
pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull’occupazione e sull’evoluzione delle figure professionali;
condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall’integrazione europea;
ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
assetto previdenziale del settore;
rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
trattamento dei dati personali "sensibili" ai fini della corretta applicazione della legge 675/1996 e delle disposizioni dell’Autorità garante.
2. L’Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso l’Abi.
3. I componenti dell’Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti.
4. Nell’ambito dei membri dell’Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall’Abi e viceversa.
5. Il Presidente e il Vice Presidente dell’Osservatorio nazionale costituiscono l’ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di coordinamento dell’attività dell’Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti.
6. Per il migliore funzionamento dell’Osservatorio viene attivata una "banca dati" gestita operativamente da Abi con accesso da parte di componenti l’Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.
7. Attraverso la "banca dati" si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da utilizzare per l’esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell’Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
8. L’Osservatorio sottopone, di volta in volta, all’approvazione delle Parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti medesime.
9. L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l’anno.
10. Nell’ambito dell’Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.
Art. 10 - Incontro annuale
1. Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l’azienda fornisce agli organismi sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di essi), una informativa sugli argomenti di seguito indicati:
numero dei lavoratori/lavoratrici in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive;
andamento dell’occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva;
programmi dei corsi di formazione professionale effettuati in base alle previsioni contrattuali;
trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell’ambito di quanto previsto dall’art. 82;
andamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo distinte per singole unità produttive;
previsioni sul numero percentuale dei contratti di formazione e lavoro che l’azienda prevede, nell’anno, di convertire in contratti a tempo indeterminato. Gli organismi sindacali in parola possono fare proprie osservazioni in argomento;
andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie dei lavoratori/lavoratrici a tempo parziale;
previsioni di massima sull’andamento occupazionale complessivo per l’anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l’incontro;
distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna;
interventi effettuati o previsti per l’eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all’attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l’accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi;
misure tecniche o organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (antiriciclaggio);
posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all’anno successivo;
processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
modalità attuative delle nuove flessibilità in tema di orari di lavoro, part time, mansioni del personale, telelavoro ai sensi dell’art. 27;
modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
2. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all’anno di calendario precedente; nei casi da a) a g) l’azienda suddivide le informazioni per categorie, aree professionali, livelli retributivi e sesso; le materie di cui alla lettera e), nonché da m) a t) possono essere oggetto di valutazione congiunta fra le Parti.
3. All’incontro previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
4. Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta degli organismi sindacali aziendali - un incontro di verifica relativamente ai temi dell’incontro annuale.
Art. 11 - Incontri semestrali
1. Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici le aziende danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori/lavoratrici per l’adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
2. Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale saranno inserite in apposito verbale.
3. Detti incontri hanno luogo presso la Direzione generale o centrale per le aziende che abbiano succursali dislocate in non più di 12 province. Per le altre aziende gli incontri hanno luogo presso le Direzioni locali secondo la competenza territoriale stabilita da ciascuna azienda in rapporto alla propria organizzazione interna.
4. Gli incontri in parola devono tenersi - unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse - entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All’inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali devono indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell’incontro medesimo.
5. Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici che intendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente all’azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni organizzazione, a seconda che i lavoratori/lavoratrici ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.
6. A detti dirigenti le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
Art. 12 - Pari opportunità
1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della l. n. 125 del 1991, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.
2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’ art. 9 della legge medesima, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.
3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.
4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio nazionale di cui all’ art. 8 del presente contratto.
5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri - anche ai fini dei permessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.
Art. 13 - Organismo paritetico sulla formazione
Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.
Art. 16 - Appalti
1. All’atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l’azienda committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l’impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
2. L’azienda committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli organismi sindacali aziendali la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
3. L’azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell’impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell’impegno di cui sopra.
4. L’azienda che decide un appalto che riguarda attività complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni all’area contrattuale, così come indicato all’art. 3, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).
5. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali nazionali possono chiedere all’Abi di esaminare la questione in sede nazionale. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l’azienda può rendere operativa la decisione.
Art. 18 - Confronto a livello di gruppo
1. In adempimento della previsione dell’accordo quadro - secondo la quale si deve "prevedere l’individuazione delle materie e delle modalità di attuazione del confronto a livello di gruppo che dovrà contenere momenti d’informazione, consultazione e momenti di negoziazione in relazione alle ricadute derivanti dai processi di ristrutturazione delle aziende del gruppo" - si è stabilito quanto segue.
2. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) - che prefigurino o meno tensioni occupazionali - che coinvolgano una pluralità di aziende facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all’art. 17 - in unico grado - direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 40 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le Parti.
3. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento; l’azienda ha facoltà di farsi assistere da Abi.
4. La negoziazione - che non riguarda gli assetti retributivi - può avere ad oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi di cui all’art. 15, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione.
5. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con l’azienda capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull’applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
Art. 19 - Procedura in tema di orari di lavoro
1. L’azienda, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell’ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l’indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all’utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
2. L’azienda - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa - avvia una procedura di confronto - finalizzata a ricercare soluzioni condivise - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa stessa, per quanto attiene all’utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
3. Al termine della procedura l’azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori/lavoratrici.
4. Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell’andamento della banca delle ore.
Art. 21 - Nuove flessibilità e normative obsolete
1. In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell’azienda interessata intese:
per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);
per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard di settore.
2. L’acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.
3. Le intese anzidette verranno realizzate fra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
4. Prima di dar luogo ai relativi incontri, l’azienda interessata provvederà ad informare le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l’Abi.
5. Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l’informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.
6. Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici di cui al quarto comma. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le Parti aziendali, con l’assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell’Abi, per una preliminare valutazione dell’argomento.
Capitolo III Contrattazione integrativa aziendale
Art. 22 - Decorrenza e procedura di rinnovo
- Materie demandate
[…]
9. Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:
premio aziendale;
garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro.
10. Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
[…]
Capitolo IV Politiche attive per l’occupazione
Art. 24 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro
Le Parti nazionali - nell’ambito delle iniziative finalizzate ad incentivare l’occupazione con particolare riferimento ai modelli contrattuali che prevedono momenti di alternanza tra attività lavorativa e formativa - si riservano di esaminare il tema dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro - ai fini dell’introduzione di una disciplina contrattuale nel settore del credito - in relazione all’evoluzione legislativa della relativa normativa, in una complessiva valutazione circa l’ambito di applicabilità e le connesse agevolazioni. A tal fine le Parti stesse si incontreranno entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi provvedimenti legislativi.
Art. 25 - Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo
1. Ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56/1987 e dell’art. 1 della legge n. 196/1997 si individuano le seguenti ipotesi, aggiuntive rispetto a quelle di legge, per le quali le aziende possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e/o contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo:
esecuzione di un’attività o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
incrementi di attività anche derivanti da sopravvenute esigenze del mercato o della clientela, ovvero collegati ad eventi e decisioni provenienti da altri settori, da Enti o da Autorità pubbliche;
attività che presentino carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo produttivo;
sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti per ferie, aspettativa o distacco anche presso altre aziende del gruppo;
sostituzione di lavoratori/lavoratrici che svolgono attività formativa ovvero prestano temporaneamente attività lavorativa al di fuori dell’unità produttiva di appartenenza;
esigenze di carattere transitorio di inserimento di figure professionali non esistenti nell’organico o nell’organizzazione aziendale o derivanti dal lancio di nuovi prodotti o servizi messi a disposizione delle imprese di settore;
inserimento di figure professionali non esistenti nell’organico aziendale di cui si voglia sperimentare l’utilità.
2. Restano escluse dalla fornitura di lavoro temporaneo le attività riconducibili alla 1ª area professionale.
3. Per le causali di cui sopra il numero dei rapporti non può superare, rispettivamente, il 10% per i contratti a tempo determinato ed il 5% per i contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, del personale dipendente dall’azienda utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato.
4. Tali percentuali sono riferite all’organico in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Fermo quanto previsto dall’art. 7, 4° comma, della legge n. 196/1997, in occasione dell’incontro annuale, le Parti aziendali procedono ad un esame congiunto dell’andamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
6. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 196/1997, le Parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori/lavoratrici temporanei di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all’andamento economico dell’impresa (premio aziendale).
7. Ai sensi dell’art. 7 della medesima legge, i prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore del credito, per favorire l’occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale.
Normativa applicabile
Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:
[…]
b) Addestramento per i neo assunti
Le aziende provvedono ad un addestramento dei lavoratori/lavoratrici, appartenenti alle 3 aree professionali, assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.
Nel caso in cui la durata giornaliera dell’addestramento superi il limite dell’orario ordinario dell’interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 92, del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti dal punto 5 che segue.
[…]
Rotazioni
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3a area professionale e nella 2a area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5 al presente contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.
La Direzione aziendale valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.
[…]
Assemblee
Qualora si presenti la necessità di indire assemblee fuori dei casi di cui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali aziendali cureranno di concordare con l’azienda le modalità, l’ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.
Intese aziendali
Fermo quant’altro previsto nel presente articolo, fra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale:
• superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale;
• fissazione della durata settimanale dell’orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate al punto 5 che precede;
• ulteriori specifiche esigenze organizzative per l’effettuazione di prestazioni supplementari.
La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed in particolare ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.
[…]
Art. 27 - Telelavoro
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire l’efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell’ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.
Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall’adozione di strumenti informatici e/o telematici.
Tipologie
Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
presso il domicilio del lavoratore/lavoratrice;
in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
sotto forma di telelavoro mobile.
Costituzione del rapporto di lavoro
Le aziende possono assumere lavoratori/lavoratrice con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere.
Nel primo caso l’azienda deve precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.
Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.
Prestazione lavorativa - Trattamento economico
La prestazione lavorativa del telelavoratore/lavoratrice si svolge nel rispetto dell’orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l’azienda è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d’intesa tra l’azienda e il lavoratore/lavoratrice interessato.
Il telelavoratore/lavoratrice ha l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall’azienda, d’intesa con l’interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore/lavoratrice è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’azienda.
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore/lavoratrice nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
L’azienda deve far conoscere al telelavoratore/lavoratrice le specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione. L’interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.
Il telelavoratore/lavoratrice ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali.
Rientri in azienda - Formazione
L’azienda, per esigenze di servizio, può chiamare il telelavoratore/lavoratrice presso l’unità produttiva di appartenenza per il tempo necessario.
Devono concordarsi fra l’azienda e il lavoratore/ lavoratrice rientri periodici in azienda.
L’azienda fornisce al telelavoratore/lavoratrice, una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori/lavoratrici.
Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l’azienda procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell’ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.
Diritti sindacali - Valutazioni e informative
I telelavoratori/lavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori/lavoratrici che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori/lavoratrici alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le aziende istituiscono un’apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell’art. 25 della l. n. 300 del 20 maggio 1970, che gli interessati possono consultare fuori dell’orario di lavoro prestabilito.
I dati raccolti dall’azienda per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore/lavoratrice e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della l. n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.
L’azienda deve informare preventivamente l’interessato circa i criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli.
Nel caso di telelavoro domiciliare, l’azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l’interessato.
Nell’ambito dell’incontro annuale l’azienda fornisce un’informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in azienda, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell’applicazione della presente disciplina.
Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro
Nel caso di telelavoro domiciliare, l’azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l’azienda provvede comunque a dotare il lavoratore/lavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell’installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in azienda del lavoratore/lavoratrice.
Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d’uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del d.lgs. n. 626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione.
Sperimentalità della disciplina
La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque in occasione dell’emanazione della prevista legge in materia, anche in vigenza del presente contratto.
Capitolo V Doveri e diritti del personale - Provvedimenti disciplinari
Art. 30 - Obblighi delle Parti
1. Il personale, nell’esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
2. Il personale ha il dovere di dare all’azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell’azienda stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto di ufficio.
3. L’azienda deve porre il lavoratore/lavoratrice in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dall’azienda stessa con riferimento specifico alle mansioni che il lavoratore/lavoratrice medesimo è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l’addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto.
4. Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l’orario di lavoro (con esclusione dell’orario di sportello) mediante apposite riunioni nell’ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.
5. Le assenze debbono essere giustificate all’azienda senza ritardo.
6. Il personale deve comunicare con sollecitudine all’azienda ogni mutamento di residenza e domicilio.
7. Al personale è vietato in particolare di:
[…]
allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
entrare o trattenersi nei locali dell’azienda fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.
[…]
Art. 32 - Reperibilità e indennità per intervento
1. Per il personale delle 3 aree professionali e per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi, l’azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, personale necessario per l’estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all’utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
[…]
3. L’azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell’ambito dei lavoratori/lavoratrici designati dall’azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.
4. I quadri direttivi di 3° e 4° livello la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione all’azienda, fornendo indicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità possono prescindere da tale preventiva segnalazione, dando all’azienda stessa, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.
5. Al personale di cui al comma che precede, cui l’azienda richieda di effettuare un intervento presso i centri elettronici ed i presidi di sicurezza per fronteggiare situazioni tecniche operative di emergenza in tempi nei quali non è prevista la sua presenza in servizio, spettano:
• il rimborso delle spese di trasporto sostenute per l’intervento;
• un’indennità […]
[…]
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono:
il rimprovero verbale;
il rimprovero scritto;
la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
2. Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’azienda - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.
3. Resta fermo quanto previsto dall’accordo sull’esercizio del diritto di sciopero.
Capitolo VII Trattamento economico
Art. 41 - Indennità modali
[…]
4. Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell’altezza) al di sotto del livello stradale spetta un’indennità nella misura indicata nell’allegato n. 3.
[…]
Capitolo VIII
Art. 45 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività
1. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.
[…]
Capitolo IX Malattie, infortuni e maternità
Art. 50 - Maternità
[…]
4. Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.
[…]
Capitolo XVI Aree professionali
Art. 82 - Rotazioni
1. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie), anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5 al presente contratto collettivo) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.
2. La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l’interessato anche nell’ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursale).
3. Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, l’interessato può chiedere alla Direzione aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
4. I lavoratori/lavoratrici di cui al 1° comma del presente articolo hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta.
5. L’azienda è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante.
6. Le domande sono accolte secondo l’ordine di presentazione.
Art. 85 - Orario settimanale
1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per:
• fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
• continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 1° comma, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2°alinea che precede non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. Quanto previsto al 2° comma che precede determina l’assorbimento delle due giornate di riduzione di orario di cui all’art. 56 del CCNL 19 dicembre 1994 (art. 53 per Acri).
5. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
• su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
• dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
• comprendente la domenica;
• in turni.
6. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
7. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
8. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al 3° comma dell’articolo che segue - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
Art. 86 - Orario giornaliero
1. L’azienda ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari:
• un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici;
• un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’azienda ed al 10% delle succursali (le eventuali frazioni di quest’ultima percentuale eccedenti lo 0,5 vengono arrotondate all’unità superiore con un minimo di una succursale per le aziende che ne abbiano almeno 5);
• articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende.
2. Per le attività di cui all’art. 2 del presente contratto - sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.
3. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità giornaliera di cui all. n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
4. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete la riduzione di un’ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di cui all’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
5. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’azienda, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali.
6. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal 1° comma, 2° alinea che precede.
7. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui alla presente norma restano, inoltre, escluse le succursali con orari speciali di cui all’art. 88, 2° comma, nn. da 2 a 6, ed i relativi addetti, nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’articolo che segue.
8. Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al 1° comma, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare "in flessibilità" più del 18% del personale dipendente dall’azienda.
9. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più aziende dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali banche specializzate in: "canali" telefonici o telematici, "canali" sportelli presso ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale e sulle succursali complessivi del gruppo medesimo ed il "risultato" utilizzato presso le predette aziende specializzate.
10. In tal caso la procedura di confronto di cui all’art. 19 si svolgerà, per questo specifico aspetto, presso l’azienda capogruppo.
Art. 87 - Turni
1. Per le attività appresso indicate l’azienda ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
1. distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza;
presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
gestione carte di credito e debito;
2. distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore:
operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
sistemi di pagamento;
3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:
autisti;
intermediazione mobiliare;
centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a "fusi orari";
banca telefonica;
servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.
2. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’azienda potrà adottare - informandone preventivamente gli organismi sindacali - l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.
4. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. e) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.
5. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), nonché il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c), d) ed e), possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio "stabile".
6. Al personale che effettua turni notturni - nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno per gli addetti alle attività di cui alla lett. e) del punto 3 - compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore.
7. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
8. L’eventuale effettuazione da parte dell’azienda di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’azienda stessa e gli organismi sindacali aziendali.
Art. 88 - Orario di sportello
1. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’azienda.
2. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
complessi industriali;
manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
sportelli cambio;
posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
3. Presso le succursali di cui al comma che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
4. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente 2° comma (esclusi i complessi industriali).
5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’azienda informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di "località turistica" della piazza o della zona interessata.
7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 86, 1° comma, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 86, 3° comma.
8. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
9. In caso di distribuzione settimanale "4 x 9", il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
10. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
11. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro straordinario.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti chiariscono che:
• nei casi di distribuzioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, non si applicano i nastri orari e le relative percentuali di cui all’art. 86 solo se trattasi di personale volontario;
• nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di cui all’alinea che precede, sarà data precedenza ai "volontari".
Art. 89 - Intervallo
1. Il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
2. La durata dell’intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz’ora e fino a 2 ore, con intesa fra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali.
3. Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all’orario di sportello - l’intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l’adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.
Art. 90 - Orario multiperiodale
1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
2. In ogni caso:
• l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;
• la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di "minor lavoro" a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;
• nei periodi di "maggior lavoro" - che non possono superare i 4 mesi nell’anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3. I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.
4. L’azienda deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’azienda d’intesa con l’interessato.
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’azienda deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’azienda.
7. L’azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/ lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto - per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento - un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’azienda, per il meccanismo della banca delle ore).
9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.
Art. 91 - Banca delle ore - Lavoro straordinario
1. L’azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/ lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
2. Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell’anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo che segue. Tale meccanismo opera - d’intesa fra l’azienda ed il lavoratore/lavoratrice - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato. Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore/lavoratrice, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.
3. Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore/lavoratrice. Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario appresso indicato. Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente. Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi, ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell’orario settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze.
4. Criteri di recupero. Nei primi 4 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore/lavoratrice. Trascorso tale termine, il lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’azienda di almeno:
• 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
• 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
• 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.
5. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 10 mesi dal predetto espletamento.
6. Nei casi di prolungate assenze - quali malattie, infortuni, maternità, servizio militare - che abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l’azienda, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.
7. Il lavoratore/lavoratrice può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite.
8. L’azienda deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate nell’ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori/lavoratrici che hanno effettuato dette prestazioni.
9. E’ in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo.
10. Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall’azienda e registrate nei modi prescritti dalla legge.
[…]
Norma transitoria
Gli accordi aziendali in atto alla data di stipulazione del presente contratto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dalla presente norma.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario.
Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell’anno, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.
Art. 92 - Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività
1. Al lavoratore/lavoratrice che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica od altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.
[…]
5. Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore/lavoratrice può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari alla paga oraria, calcolato come all’art. 91, maggiorata del 30%.
6. Nei giorni semifestivi - fermo quant’altro previsto dal presente contratto in materia di orari di lavoro e di sportello - la prestazione di lavoro non può superare le 5 ore ad eccezione del personale di custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni compiute oltre le 5 ore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.
7. Nei giorni semifestivi l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.
Art. 93 - Flessibilità individuali
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio l’azienda può accordare:
• al singolo lavoratore/lavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita;
ovvero,
• ai lavoratori/lavoratrici, con esclusione di quelli indicati all’alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti;
• ai lavoratori/lavoratrici a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita.
2. Nell’adottare l’orario di lavoro extra standard le aziende terranno conto dell’eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a "pendolarismo", a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari portatori di handicap, o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione - del lavoratore/lavoratrice interessato a:
non modificare il suo precedente orario di lavoro;
essere adibito alle prestazioni per le quali è stato adottato il predetto orario extra standard,
purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e sempreché l’interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l’inquadramento richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile.
3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e, limitatamente al primo comma, delle relative indennità.
Art. 94 - Videoterminali
1. Il lavoratore/lavoratrice addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d’ora.
2. I lavoratori/lavoratrici di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata - in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo - a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al 4° comma dell’art. 87.
3. In caso di accertata inidoneità del lavoratore/lavoratrice all’adibizione ai videoterminali, l’azienda adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.
4. Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. La predetta sostituzione non si opera nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali abbiano manifestato la volontà di mantenere immodificate le predette previsioni aziendali, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 83 del CCNL Abi 19 dicembre 1994. Presso le aziende già destinatarie del CCNL Acri 19 dicembre 1994, tale volontà potrà essere manifestata entro il 30 settembre 2001.
Nota a verbale
Ai fini dell’applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia affidato unicamente il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall’applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).
Art. 95 - Pausa per addetti ai centralini
1. A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa dall’azienda una pausa di mezz’ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.
2. Qualora al centralino siano contemporaneamente adibiti più operatori, la pausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio; se al centralino è adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell’interessato nelle anzidette mansioni.
3. Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.
Art. 96 - Ausiliari - Vigilanza e custodia
1. In deroga alle disposizioni che precedono in tema di orari di lavoro e relativi trattamenti indennitari, l’orario di lavoro giornaliero dei lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 1ª area professionale, nonché del personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale viene normalmente ripartito in due periodi determinati dall’azienda in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi, d’intesa con gli organismi sindacali aziendali, l’orario può essere suddiviso in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.
2. Tra la fine dell’ultimo periodo di lavoro e l’inizio del primo periodo del giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.
3. Il comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli.
4. Il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e i guardiani notturni - i quali osservano comunque l’orario di cui all’art. 85, 1° comma (fatte salve le riduzioni d’orario di cui all’art. 85, 2° e penultimo comma) - osserva un orario giornaliero massimo di ore 10.30.
5. Al personale inquadrato nella 1ª area professionale, nonché al personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno speciale compenso nelle misure indicate in allegato (all. n. 3).
6. Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia ed accessori dei quali può essere incaricato il guardiano.
7. Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell’orario di lavoro è regolata dalle stesse norme previste per il guardiano sostituito.
8. In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno - entro il limite delle ore 8.30 per notte - spetta il compenso indicato in allegato (all. n. 3).
9. Il personale addetto a mansioni operaie è, di norma, escluso dai predetti servizi.
10. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell’azienda.
11. Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella giornata di sabato - ovvero di lunedì, nei casi in cui l’orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato - è corrisposto, per tale servizio, che non può durare per più di ore 8.30, il compenso indicato in allegato (all. n. 3).
12. Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali dell’azienda in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all’art. 91.
13. Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell’azienda in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi 3 mesi di assenza.
14. Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte dei suddetti lavoratori/lavoratrici.
15. I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dai medesimi lavoratori/lavoratrici in base ai precedenti comma non devono in nessun caso superare le ore 8.30 per notte.
16. Per detti servizi vengono corrisposti per ciascuna notte i compensi indicati in allegato(all. n. 3).
17. Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.