Categoria: 2001
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Tipologia: CIA
Data firma: 29 maggio 2001
Validità: 31.12.2003
Parti: Credito Italiano e Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sindirigenticredito, Sinfub, Uilca-Uil
Settori: Credito e Assicurazioni, Credito Italiano
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Criteri di inquadramento nelle aree professionali e nei primi due livelli retributivi della categoria dei quadri direttivi per i lavoratori/lavoratrici che svolgono mansioni comportanti responsabilità gerarchiche.
Art. 2 Criteri di inquadramento nelle aree professionali e nei primi due livelli retributivi dei quadri direttivi per i lavoratori/lavoratrici che abbiano maturato qualificazione professionale in particolari posizioni di lavoro.
Art. 3 Inquadramento nella II area professionale
Articolo 4 Riconoscimento del II livello retributivo della II area professionale
Art. 5 Premio aziendale
Art. 6 Divise ai lavoratori adibiti a mansioni di commesso
Art. 7 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Art. 8 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
Art. 9 Decorrenza - Durata
Dichiarazioni

Contratto integrativo aziendale per il personale delle aree professionali e per i quadri direttivi di 1° e di 2° livello retributivo Credito Italiano

Il giorno 29 maggio 2001 in Milano, tra il Credito Italiano […], e la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […] costituita dai Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale […], la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri), costituita dai Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale […], la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl), costituita dai Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale […], la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil), costituita dai Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale […], la Delegazione Sindacale dell' Associazione Sindacale Nazionale dell'Area direttiva e delle Alte Professionalità del Credito, della Finanza e delle attività similari e strumentali (Sindirigenticredito), costituita dai Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale […], la Delegazione Sindacale del Sindacato Autonomo Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub), costituita dai Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale […], la Delegazione Sindacale della Uil Credito e Assicurazioni (Uilca-Uil), costituita dai Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale […], in relazione a quanto previsto dall'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale 22 gennaio 1997:

L'articolo 10 del CIA 22/1/1997 è sostituito dal seguente:
Articolo 7 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro l'azienda adotterà presso gli sportelli aperti al pubblico - tenendo conto delle diversificate situazioni ambientali, in relazione anche ad eventuali vincoli edilizi, condominiali, ecc. - i provvedimenti concordati tra le parti ed indicati in apposito verbale riservato.
L'azienda porterà a conoscenza delle segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali il programma di applicazione ai singoli sportelli dei provvedimenti prescelti. Le competenti direzioni aziendali, a loro volta, porteranno a tempestiva conoscenza delle locali rappresentanze sindacali aziendali l'intendimento di dare avvio all'applicazione, presso ogni singolo sportello, dei provvedimenti prescelti; le rappresentanze sindacali aziendali - ciascuna mediante un proprio componente - potranno effettuare un sopralluogo presso lo sportello interessato e, conseguentemente, formulare eventuali osservazioni.
Oltre a quanto sopra esposto ed a quant'altro forma oggetto del citato verbale riservato, è comunque previsto quanto segue:
• l'azienda si impegna ad estendere quanto più possibile il ricorso a società specializzate per il trasporto di valori su tutte le piazze ove tale provvedimento sia concretamente ed obiettivamente attuabile;
• l'operatore di sportello al quale, in caso di rapina, venissero rivolte contestazioni per eccedenze di giacenze di numerario rispetto alle previsioni delle norme interne, può farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;
• l'azienda terrà a proprio carico l'onere relativo alla visita medica specialistica eventualmente richiesta dal lavoratore/lavoratrice colpito da eventi criminosi.
Dichiarazioni a verbale
L'azienda porterà a conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali - nonché, all'atto dell'assunzione, dei singoli lavoratori/lavoratrici - le condizioni generali e particolari di assicurazione della vigente polizza cumulativa contro gli infortuni del personale e prenderà in esame, nei limiti delle possibilità ammesse dal tipo di contratto, le proposte che dette rappresentanze avessero ad avanzare al riguardo.
L'azienda, nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro, conferma l'impegno a far rispettare il divieto allo svolgimento di operazioni allo sportello al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dello sportello medesimo.
L'azienda concederà un breve periodo di riposo ai lavoratori/lavoratrici che, a seguito di rapine sul lavoro, ne facciano richiesta e si impegna ad accogliere le domande di avvicendamento eventualmente formulate dagli interessati.
Qualora presso le Filiali vengano predisposte strutture protettive interne con accesso senza identificazione, l'azienda ne darà preventiva informazione alle rappresentanze sindacali aziendali, le quali potranno - entro i successivi quindici giorni - formulare eventuali osservazioni.
L'azienda porterà a conoscenza delle segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali la normativa vigente in materia di trasporto valori nonché, in via preventiva, le eventuali successive variazioni.

L'articolo 11 del CIA 22/1/1997 è sostituito dal seguente:
Articolo 8 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all'art. 9 della L. 20 maggio 1970.
Dichiarazione a verbale
L'azienda dichiara che, presso le Filiali ove prestino servizio almeno duecento dipendenti, verranno mantenuti, laddove esistenti, i locali con attrezzatura di pronto soccorso.

Gli articoli 6, 8, e 12 del CIA 22/1/97 sono eliminati.