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Cassazione Penale, Sez. 3, 10 marzo 2015 n. 10023 - Obbligo di informazione, formazione e addestramento


 

"In materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all'art. 18, comma primo, lett. I), del dlgs n. 81 del 2008 - che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto - non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennai 2014, n. 3145).
La impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, limitatamente al riconoscimento della penale responsabilità del A.D. quanto alla imputazione di cui al capo c) della rubrica, in quanto il fatto ivi contestato non è previsto dalla legge come reato."


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa SQUASSONI CLAUDIA - Presidente -
Dott. GENTILI ANDREA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:
A.D. nato a Sanza (Sa) il 8 novembre 1960;
avverso la sentenza n. 77/13 del Tribunale di Lagonegro del 23 aprile 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aldo POLICASTRO, il quale ha concluso l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al capo e) della rubrica ed il rigetto del ricorso nel resto.
Sentito altresì l'avv. ... che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

Fatto


Il Tribunale di Sala Consilina, Sezione distaccata di Sapri, con sentenza del 23 aprile 2013, ha condannato A.D., nella qualità di legale rappresentante della C.C., alla pena di giustizia, previa concessione delle attenuanti generiche, avendolo ritenuto responsabile della violazione di talune prescrizioni contenute del dlgs n. 81 del 2008. La pena era stata sospesa
In particolare era risultato che l'A.D. avrebbe omesso di installare, nel cantiere che la predetta ditta aveva aperto in località Morigerati e dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un edificio, i servizi igienici, come invece prescritto dall'allegato XIII al ricordato dlgs; avrebbe omesso, altresì, di redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera I), dello stesso dlgs e di adempiere agli obblighi di formazione ed informazione di un suo dipendete.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'A., tramite il proprio difensore, deducendo: la inapplicabilità della normativa che si assume violata alla sua impresa, trattandosi di ditta che era stata chiamata unicamente a svolgere lavori di impiantistica elettrica; la irrilevanza penale della condotta di cui al capo c) della rubrica, non presidiata da alcuna norma che preveda la sanzione penale in caso di sua realizzazione; il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Diritto


Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere accolto per quanto di ragione.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, rileva il Collegio che le norme che si assumono essere state violate, cioè, l'art. 96, comma 1, lettere a) e g), del dlgs n. 81 del 2008 (disposizioni che prevedono appunto il precetto violato) ed il successivo art. 159, commi 1 e 2, lettera e), del medesimo dlgs (disposizione che prevedono la sanzione in caso di violazione del precetto), non contengono limitazioni da cui si possa desumere che le stesse, come invece sostenuto dal ricorrente, non siano applicabili nel caso di cantieri installati allo scopo di realizzare opere di impiantistica elettrica.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la determinazione della pena, osserva la Corte che la stessa, tenuto conto del fatto che i reati contestati sono stati avvinti dalla continuazione, è stata determinata, sia pure con sintetica motivazione in ordine al suo ammontare, in misura prossima al minimo edittale, di tal che non vi era la necessità da parte del giudice del merito di un particolare onere motivazionale, potendosi lo stesso considerare assolto già attraverso la indicazione della rispondenza a giustizia della sanzione irrogata, dovendosi intendere che tale è certamente la pena che sia stata commisurata alla gravità del caso avendo il giudicante a tal fine tenuto conto dei parametri offerti dall'art. 133 cod. pen. (in questo senso si veda: Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 luglio 2013, n. 28852).
Né vi è una qualche contraddittorietà nella motivazione della sentenza per essere state in essa concesse le attenuanti generiche ed essere stata determinata la pena in misura, sia pure di poco, superiore al minimo edittale; le due valutazioni, quella concernente la determinazione della pena e quella afferente alla concedibilità delle attenuanti generiche non sono fondate su parametri pienamente coincidenti e, pertanto, è del tutto legittima la concessione di queste ultime pur in presenza di una pena non contenuta nel minimo edittale.
Deve ritenersi inammissibile, per carenza di un valido interesse, la impugnazione avente ad oggetto l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, tale non potendo essere considerato l'interesse alla non realizzazione dei presupposti per la preclusione ad una ulteriore concessione del beneficio nel caso in cui la sanzione penale nuovamente irrogata fosse più afflittiva della presente; infatti, diversamente opinando, si , tenderebbe a tutelare, sia pure prò futuro ed in forma attualmente ipotetica, qui rursus in re illicita versatur.
Fondato è viceversa il secondo motivo di ricorso; sul punto, infatti, questa stessa Sezione della Corte già ha avuto modo di chiarire che in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all'art. 18, comma primo, lett. I), del dlgs n. 81 del 2008 - che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto - non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennai 2014, n. 3145).
La impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, limitatamente al riconoscimento della penale responsabilità del A.D. quanto alla imputazione di cui al capo c) della rubrica, in quanto il fatto ivi contestato non è previsto dalla legge come reato.
A tale pronunzia, ferma restando l'affermazione, invece, della penale responsabilità del prevenuto relativamente alle residue imputazioni, segue di necessità l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per tale incombente al Tribunale di Lagonegro, non potendosi in ciò la Corte sostituire al giudice del merito non avendo questo specificamente determinato in sede di computo della pena quanto di questa fosse ascrivibile all'aumento ex art. 81 cpv cod. pen. per il reato escluso con la presente sentenza; aumento che va, per quanto sopra riportato, eliminato.

PQM

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al capo e), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio al Tribunale di Lagonegro per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014