Tipologia: Accordo
Data firma: 18 luglio 2001
Validità: 10.08.2001 - 31.07.2004
Parti: Apam e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Alberghi, Milano
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 (validità e sfera di applicazione)
Art. 2 (contratti a tempo determinato e lavoro temporaneo)
Art. 3 (lavoro extra)
Art. 4 (nastro orario)
Art. 5 (apprendistato)
Art. 6 (rimborso libretto sanitario)
Art. 7 (premio di risultato)
Art. 8 (corresponsione e riproporzionamento)
Art. 9 (clausole di salvaguardia)
Art. 10 (congedi per motivi familiari)
Art. 11 (anticipazione indennità Inail)
Art. 12 (liquidazione competenze di fine rapporto)
Art. 13 (osservatorio)
Art. 14 (formazione professionale)
Art. 15 (percorsi formativi)
Art. 16 (sicurezza sul lavoro)
Art. 17 (procedure di conciliazione)
Art. 18 (assistenza contrattuale)
Art. 19 (inscindibilità)
Art. 20 (decorrenza e durata)
Allegati

Accordo integrativo per gli alberghi della provincia di Milano

Il giorno 18 luglio dell’anno 2001 si sono incontrati presso l’Apam, in corso Buenos Aires 77 - Milano, i Signori: *** in rappresentanza dell'Apam Associazione Provinciale Albergatori di Milano ed i Signori: *** in rappresentanza della Filcams-Cgil Milano e Provincia, *** in rappresentanza della Fisascat-Cisl Milano e Provincia, *** in rappresentanza della Uiltucs-Uil Milano e Provincia

Premesso che
lo sviluppo armonico del settore richiede anche il consolidamento di moderne relazioni sindacali, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
l’evoluzione della domanda, con le fluttuazioni tipiche della realtà milanese dovuta alla importanza dei periodi fieristici, rende necessaria una sempre maggiore efficienza per rispondere alle esigenze della clientela;
le caratteristiche strutturali delle attività alberghiere richiedono anche un mercato del lavoro flessibile, non esclusivamente basato sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
il comparto alberghiero della Provincia di Milano è caratterizzato da un’ampia mobilità territoriale dei lavoratori con il conseguente rischio di perdita di investimenti professionali;
visto il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da aziende del settore Turismo 6 ottobre 1994 come modificato dall’accordo del 22 gennaio 1999;
fatta salva la contrattazione di 2° livello pregressa;
fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti alla data del presente accordo,
si è stipulato il presente Contratto Integrativo per i dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Milano, composto da 20 articoli, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Articolo 1 (validità e sfera di applicazione)
Il presente contratto integrativo territoriale disciplina, per tutta la provincia di Milano, i rapporti di lavoro tra le aziende alberghiere di cui al Capitolo “2° livello di contrattazione” del CCNL 21 gennaio 1999, punti 8b) e 9) - allegato 1- ed il relativo personale dipendente.
Le parti, convenendo sulla necessità di mantenere nell’ambito provinciale la più opportuna e possibile omogeneità contrattuale, anche al fine di promuovere le condizioni per una più equa concorrenzialità di mercato, assumono il presente contratto integrativo quale punto di riferimento valido per le aziende alberghiere della provincia di Milano.

Articolo 2 (contratti a tempo determinato e lavoro temporaneo)
I valori previsti dall’articolo 62 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 come modificato dall’accordo del 22 gennaio 1999, sono modificati come segue:
TAB 1

Base di computo

Lavoratori assumibili

da 0 a 4

4 unità

da 5 a 9

5 unità

da 10 a 25

7 unità

da 26 a 35

8 unità

da 36 a 50

12 unità

Oltre 50

22% (max 17% per ciascuna fattispecie)


Articolo 3 (lavoro extra)
Oltre ai casi previsti dal CCNL Turismo, per le Aziende aderenti all’Apam Associazione Provinciale Albergatori di Milano. è consentita l’assunzione diretta di lavoratori extra e di rinforzo in sostituzione di assenze non previste o non programmabili di personale in organico (malattia, infortunio, congedi e permessi) per periodi non superiori ai primi tre giorni.
L’Azienda, dal giorno dopo, nel rispetto delle norme vigenti del CCNL Turismo, potrà assumere il lavoratore a tempo determinato, con diversa causale.
Al personale extra saranno applicate le tabelle salariali previste dal CCNL Turismo, con conseguente superamento dei valori retributivi previsti dai precedenti accordi territoriali in materia.
Le parti convengono di costituire presso l’Ente Bilaterale Territoriale Comparto Alberghi di Milano e Provincia una banca dati volontaria contenente le caratteristiche professionali dei lavoratori disponibili a prestare servizio come extra. Tale banca dati acquisirà anche le informazioni fornite dalle aziende in applicazione del vigente CCNL Turismo.
Le parti si faranno promotori verso l’Ente Bilaterale Territoriale Comparto Alberghi di Milano e Provincia per progettare corsi di formazione per i lavoratori extra, anche predisponendo un’offerta formativa mirata per gli studenti che abbiano assolto l’obbligo scolastico e, più in generale, ad altre categorie di disoccupati.

Articolo 4 (nastro orario)
Il nastro orario per il personale inquadrato come lavapiatti è fissato in quattordici ore.
Per detto personale è istituita una indennità di Lire 204.000 lorde annue (lire 17.000 mensili per 12 mesi all’anno)

Articolo 6 (rimborso libretto sanitario)
Al personale, che per lo svolgimento della propria mansione ha l’obbligo di essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria, verrà rimborsato l’importo speso per detto rinnovo. Detto rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa, rilasciati dalla ASL competente, al datore di lavoro.

Articolo 13 (osservatorio)
Le parti istituiscono presso l’Ente Bilaterale Territoriale Comparto Alberghi di Milano e Provincia l’Osservatorio Provinciale.
L’Osservatorio esaminerà in particolare i flussi turistici di Milano e Provincia con lo scopo di individuare la tipologia della clientela, la nazionalità, le finalità della presenza, la quantità degli arrivi e dei pernottamenti, nonché i periodi temporali degli stessi.
I lavori dell’Osservatorio dovranno evidenziare in particolare l’esigenza di modelli organizzativi in grado di garantire la necessaria efficienza e flessibilità al settore, esaminando l’occupazione nelle sue tipologie: a tempo indeterminato, determinato, dei lavoratori extra e delle altre forme, nonché le esigenze di formazione professionale e la sicurezza sul lavoro.
Alle attività dell’Osservatorio parteciperanno, pariteticamente, rappresentanti dell’Apam e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie. Le riunioni si svolgeranno su richiesta di una delle due Parti e comunque almeno due volte all’anno. Di comune accordo si potrà prevedere di volta in volta la presenza di esperti di fiducia delle parti.

Articolo 16 (sicurezza sul lavoro)
Le parti ribadiscono la validità degli accordi del 20 gennaio 1998 e successivi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (decreto legislativo n. 626 del 1994), che costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo territoriale.

Articolo 17 (procedure di conciliazione)
Le parti ribadiscono la validità dell’accordo del 15 settembre 1998 in materia di conciliazione che costituisce parte integrante del presente contratto integrativo territoriale.