Categoria: 2001
Visite: 8078

Tipologia: Accordo
Data firma: 20 luglio 2001
Validità: 20.07.2001 - 31.12.2004
Parti: Sea/Unione Industriali, Assolombarda e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil
Settori: Trasporti, Sea
Fonte: www.contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1.
2. Privatizzazione.
3. Societarizzazione.
3.1. Premessa.
3.2. Società di handling: prospettive industriali.
3.3. Società di handling: azioni.
4. Organizzazione del lavoro.
4.1. Modifiche.

4.2. Ridefinizione degli orari di lavoro.
4.3. Accordo 8/8/97: modifiche ed integrazioni.
4.4. Coordinamento attività di rampa.
4.5. Manutenzione mezzi rampa.
4.6. Logistica.
4.7. Polivalenza funzionale e corresponsabilizzazione ai risultati.
4.8. Formazione ed addestramento
5. Massimizzazione della presenza sul posto di lavoro.
5.1. Procedura comunicazione assenze.
5.2. Rilevazione presenza.
5.3. Ridotta capacità lavorativa.
5.4. Riposi aggiuntivi aziendali.
5.5. Istituti premianti e semplificazione busta paga.
6. Flessibilità della prestazione di lavoro.
6.1. Tipologie contrattuali.

6.2. Aree di ingresso.
7. Premio di risultato.
8. Premio semestrale e mensile fisso.
9. Relazioni industriali.
10. Clausola finale
Dichiarazione a verbale
Allegati

Verbale di accordo

Addì 20 luglio 2001, in Busto Arsizio, presso la sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, tra la società Sea spa […], assistita dall'Unione degli Industriali della Provincia di Varese […], e dall'Assolombarda […], e le Segreterie Regionali, Territoriali ed Aziendali di Filt-Cgil […], Fit-Cisl […], Uilt-Uil […]

Premesso che:
• il settore aeroportuale è tuttora caratterizzato da dinamiche di profondo cambiamento che delineano uno scenario di riferimento in rapida evoluzione e che impongono ai soggetti operanti nel mercato radicali trasformazioni, sia sul versante della formula imprenditoriale - e quindi di approccio al business - che della ridefinizione del business stesso;
• le linee evolutive del settore, interpretate attraverso la lettura di significative variabili di comparto, evidenziano un traffico in costante crescita nel medio periodo, con un tasso di sviluppo, per il nostro Paese, superiore alla media europea; un marcato aumento di competitività tra le compagnie aeree, anche per effetto dei processi di deregolamentazione, liberalizzazione delle rotte, privatizzazione e sviluppo di alleanze strategiche tra i vettori; l'evoluzione e la diversificazione dei ricavi, nella direzione di una maggiore incidenza di quelli commerciali rispetto a quelli aeronautici; un crescente livello di investimenti negli aeroporti sia sul versante infrastrutturale che su quello dei servizi di assistenza al passeggero, per fare fronte ad una domanda in costante ascesa;
• il mutato quadro di riferimento comporta una ridefinizione del concetto di aeroporto, da intendersi nella nuova accezione di centro di molteplici differenti servizi, e del concetto di cliente, parimenti imponendo la ricerca di alleanze strategiche, che consentano di competere a livello globale, nonché di espandersi verso nuove aree di business;
• la struttura della domanda di servizi aggiuntivi, a cui deve corrispondere la selettività qualitativa dell'offerta, impone una verticalizzazione dei processi di produzione, che; attraverso una specializzazione delle competenze, sia in grado di valorizzare il processo delle conoscenze e l'efficacia delle singole prestazioni;
• la strategia di approccio al nuovo contesto di mercato perseguita dalla Società, in un’ottica di gestione dei cambiamento e di massimizzazione delle opportunità che si presentano, si impernia sulle fondamentali azioni di privatizzazione delle attività, di scorporo e societarizzazione di aree di business compiutamente definite, di ricerca di partners commerciali, secondo modalità di conseguimento di questi imprescindibili obiettivi che privilegiano il coinvolgimento dei lavoratori e confermano il ruolo centrale delle loro Rappresentanze, quali interlocutori primari del processo e nel processo di cambiamento;
• le Organizzazioni Sindacali, sottoscrittrici la presente intesa, condividono le ragioni, le finalità e le azioni attuative di seguito descritte, rispetto alle quali si dichiarano promotrici e garanti nel processo di conseguimento degli obiettivi tutti, di cui al presente accordo,
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. La premessa costituisce parte integrante del presente contratto integrativo aziendale.

4. Organizzazione del lavoro.
4.1. Modifiche
.
Al fine dell'ottenimento di necessari effetti positivi sulla efficienza del servizio, viene introdotta una modificazione dell'organizzazione del lavoro che si concretizzerà nei seguenti interventi:
entro la data del 31/10/2001 l'Azienda presenterà un progetto per l'applicazione, ove necessario, di turni lineari in sostituzione di quelli a scalare. Tale progetto sarà fatto oggetto di confronto;
nuova composizione dei gruppo di lavoro, con esclusione dell'intervento della figura dei Coordinatore Polivalente s/b sugli aeromobili di terzo livello. Tale intervento comporterà l'ottimizzazione nell'utilizzo dei Coordinatori Polivalenti s/b sugli aeromobili complessi;
timbratura per punti pre-definiti in ingresso e c/o la postazione di lavoro in uscita, con riferimento all'intero ambito aziendale: A questo scopo verranno rivisitati e razionalizzati gli attuali punti di timbratura.

4.2. Ridefinizione degli orari di lavoro.
Le parti riconfermano espressamente l'impegno assunto in sede di CCNL (lett. A), "Regimi di orario di lavoro", lett. B) e C) ex CCNL 16/3/1999, come riconfermato in sede del recentissimo rinnovo, il cui contenuto tutto si assume a fondamento dei presente punto 4.2), circa la necessità di introdurre idonee articolazioni dell'orario di lavoro e della sua distribuzione, nella consapevolezza che la diversificazione della distribuzione temporale dell'attività lavorativa, attraverso l'introduzione di regimi di orario diversificati, costituisce la condizione essenziale per realizzare gli obiettivi di cui al condiviso quadro di riferimento esplicitato ai punti 3.1 e 3.2 della presente intesa, quale condizione fondante della medesima.
In particolare si ribadisce il valore altamente significativo da attribuirsi nell'articolazione dell'orario di lavoro a regimi (in particolare, punto c) - "orario di lavoro" - del vigente CCNL) che, mantenendo mediamente inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione dell'attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e giornaliere in un arco temporale non superiore ad un anno.
Conseguentemente le parti, a fronte di specifiche esigenze aziendali, si impegnano a valutare progetti - da sottoporsi a cura della società alle rappresentanze sindacati aziendali ed ai delegati di reparto - e, dunque, a concordare soluzioni adeguate.
Si conviene che il godimento della pausa mensa avvenga a completamento della eventuale missione/attività in corso, nel rispetto di fasce di break che verranno convenute.

4.7. Polivalenza funzionale e corresponsabilizzazione ai risultati.
Nella reciproca consapevolezza che la polivalenza delle funzioni è strumento idoneo ad assicurare gli standards di qualità ed efficienza nella erogazione del servizio, secondo quanto richiesto dall'attuale contesto di mercato, le parti manifestano fin d'ora l'impegno a sviluppare, nell'ambito di un confronto costruttivo, nuove soluzioni di polivalenza delle mansioni e corresponsabilizzazione all'ottenimento dei risultati, in grado di rispondere all'esigenza di cui sopra.

4.8. Formazione ed addestramento.
Al fine di dare attuazione alle azioni previste nei precedenti punti saranno predisposti, ove necessario, interventi formativi e di addestramento ricorrente, come previsto dalle JAR-OPS.

5. Massimizzazione della presenza sul posto di lavoro.
Le parti firmatarie riconoscono che livelli anomali di assenze sono tra le cause che incidono negativamente sull'organizzazione produttiva, sull'efficienza e sulla competitività dell'Azienda e di conseguenza sulla stessa occupazione, nonché sul risultato aziendale.
Le parti, all'esito di una approfondita ed esaustiva disamina dei dati relativi al fenomeno dell'assenteismo, disaggregati per tipologia, da cui si evince l'imprescindibile necessità di intraprendere opportune azioni correttive, confermano che la diminuzione del fenomeno in parola rientra fra gli obiettivi primari della loro azione e, pertanto, adottano, di comune accordo, meccanismi di governo dello stesso, con particolare riferimento alla morbilità ed all'infortunio sul lavoro.
A tal fine saranno assunte tutte le più adeguate iniziative di sensibilizzazione del personale, ad ogni livello, con una particolare attenzione all'andamento infortunistico ed al suo monitoraggio, al rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (con particolare riferimento al d.lgs n. 626/94), al corretto utilizzo dei dispositivi, di protezione individuale e, dunque, alla prevenzione del fenomeno medesimo.
Sulla base delle premesse sopra formulate, si conviene di intraprendere le seguenti iniziative:

5.3. Ridotta capacità lavorativa.
I lavoratori attualmente riconosciuti in possesso di ridotta capacità lavorativa saranno sottoposti a riverifica di idoneità, secondo la disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/1994, come successivamente modificato ed integrato, al fine di individuare collocazioni lavorative compatibili con lo stato di salute effettivo ed attuale e di accertare la sussistenza di eventuali condizioni migliorative delle limitazioni fisiche a suo tempo rilevate.

5.4. Riposi aggiuntivi aziendali.
I lavoratori assunti successivamente alla data dell' 8/8/97 potranno, con decorrenza 1/1/2002, richiedere la liquidazione con le competenze del mese di febbraio dell'anno successivo, di n. 2 riposi aggiuntivi aziendali.

6. Flessibilità della prestazione di lavoro.
6.1. Tipologie contrattuali.

Le parti riconfermano espressamente l'impegno assunto in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro ("Mercato del lavoro" ex CCNL 16/3/1999 - come confermato in sede del recente rinnovo contrattuale - il cui contenuto tutto si assume a fondamento dei presente punto 6), di procedere verso una maggiore flessibilità nell'impiego del personale, al fine di consentire alle Società dei settore, nell'attuale quadro di profonde trasformazioni in atto, la ricerca di adeguati livelli di produttività, efficienza, efficacia e competetitività.
L'impegno di cui sopra viene ulteriormente ribadito per Sea spa anche in considerazione del condiviso quadro di riferimento di cui ai punti 3.1 e 3.2 della presente intesa, quale condizione fondante della medesima.
Conseguentemente le parti convengono sulla necessità di utilizzare nel modo più efficace le tipologie contrattuali del lavoro a termine, dei contratti di formazione e lavoro, dell’apprendistato, dei lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, secondo la disciplina di legge e la normativa dei vigente CCNL.
Inoltre concordano circa il ricorso al part-time per figure professionali diverse da quelle previste dalle attuali aree di ingresso, per una percentuale non superiore al 10% dell'organico della relativa mansione (al netto dei personale che usufruisce dell'orario ridotto a 5 ore, ex accordo 11/4/1974).

9. Relazioni industriali.
Premesso che la rivisitazione dell'attuale sistema di relazioni industriali, nonché la tematica delle agibilità sindacali sono già state oggetto di una fase di confronto che vede ancora impegnate le parti firmatarie la presente intesa, si riconferma l'impegno a concludere il suddetto confronto entro la fine del mese di settembre 2001.