Tipologia: Accordo
Data firma: 3 ottobre 2001
Parti: Uncem Lombardia, Azienda Regionale delle Foreste, Direzione all’Agricoltura della Regione Lombardia, Consorzi Forestali Lombardi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione Idraulica-forestale, Lombardia
Fonte: contrattazione.cgil.it


Verbale d’accordo

Il giorno 3 Ottobre 2001 in Milano, presso la sede della Regione Lombardia, tra l’Uncem Lombardia […], con la presenza dell’Azienda Regionale delle Foreste […] e dalla Direzione all’Agricoltura della Regione Lombardia […] e i Consorzi Forestali Lombardi […] e la Flai-Cgil regionale […], la Fai-Cisl regionale […], la Uila-Uil regionale […], in attuazione del Protocollo d’intesa per l’applicazione del decreto legislativo n. 626/94 allegato al CCNL in vigore, si è concordato quanto segue:
Nelle realtà aziendali forestali della regione Lombardia (Comunità Montane, Consorzi Forestali, Azienda Regionale Foreste, Cooperative e tutte le aziende che svolgono lavori forestali ecc), l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza avverrà per Unità Operativa.
S’intende per unità operativa, la singola struttura operativa sul territorio ove operano i lavoratori forestali.
Il numero complessivo delle RLS aziendale deriva dalla somma delle strutture operative esistenti.
Qualora la struttura operativa fosse costituita da più cantieri, l’RLS avrà esigibilità sindacale per svolgere la sua mansione nei diversi luoghi di lavoro (permessi retribuiti, rimborso chilometrico ecc.)
Al RLS eletto, sono riconosciute tutte le agibilità previste dalla legge e dal CCNL.