Categoria: 2001
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Tipologia: CIA
Data firma: 22 ottobre 2001
Validità: 01.11.2001 - 31.10.2005
Parti: Holding dei giochi, Unione del Commercio di Milano e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio, Holding dei giochi
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Diritti di Informazione
Art. 2 - Modello e funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Pari Opportunità
Art. 5 - Organizzazione del lavoro
• Orario di lavoro
• Utilizzo part-time
• Riequilibrio degli organici
Art. 6 - Maggiorazioni per le domeniche e per le festività del periodo natalizio.
Art. 7 - Premio di risultato
Art. 8 - Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale Holding dei giochi spa

Il giorno 22 ottobre 2001 in Milano, presso la sede dell'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi si sono incontrati: […] la Holding dei Giochi spa […], l'Unione del Commercio di Milano […], la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], la RSA […], per la sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale.

Premessa
Le Parti, coerentemente con quanto stabilito dal protocollo del 23 luglio 1993 e dal CCNL di categoria e ferme restando le rispettive autonomie e prerogative proprie dell'Azienda e delle OO.SS., nello stipulare il primo Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti della Holding dei Giochi spa, concordano di instaurare un sistema di relazioni sindacali, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva U.E adottata dal Consiglio dei Ministri il 22.9.94, relativa alla costituzione dei CAE, basato sul confronto, col fine di favorire soluzioni condivise.
Le Parti convengono quindi che il sistema di relazioni sindacali sia strutturato come segue:

Art. 1 - Diritti di Informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dei bilanci, la direzione dell'Azienda, le OO.SS. Nazionali, le OO.SS. territoriali e il Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze Sindacali, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle tematiche previste dal CCNL.
Nel corso di tale incontro, o anche al di fuori della scadenza sopra indicata nel caso si presentassero fatti o eventi nuovi e rilevanti, l'Azienda fornirà le seguenti informazioni preventive e consuntive:
• andamento economico dell'azienda supportato dai dati di bilancio;
• prospettive di sviluppo, investimenti per nuove presenze, acquisizioni e/o diversificazioni sul mercato, investimenti per innovazioni tecnologiche, eventuali mutamenti dell'assetto organizzativo societario;
• progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazione, interventi di cessione, appalti, cogestione degli spazi commerciali e tutto quanto comporti modifiche inerenti l'organizzazione del lavoro che possa incidere sui livelli occupazionali;
• dati sugli organici, loro composizione quantitativa e qualitativa, inquadramenti professionali;
• mercato del lavoro tipologie contratti e loro utilizzo;
• ore di lavoro straordinario e supplementare;
• politiche degli orari;
• formazione e programmi formativi.
• applicazione delle norme relative, alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori anche in riferimento all'ambiente e sicurezza di cui alla legge [dlgs] 626/94.
• attuazione legge 125/91, politiche per le pari opportunità;
Con riferimento alle materie di cui sopra e su richiesta di una delle due parti, resta demandato a livello decentrato (territoriale e/o aziendale), il confronto sindacale inerente la gestione sul territorio e più specificatamente nelle singole aree aziendali degli impatti relativi alla informazione.
Sono demandate altresì alla contrattazione a livello decentrato le materie ed i problemi relativi alle tematiche connesse con l'organizzazione del lavoro in generale ad esempio quanto previsto ai punti a, b e c del successivo art. 5).
Le parti confermano che il sopracitato sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni condivise, atte a risolvere i problemi. Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare congiuntamente le soluzioni più idonee.

Art. 2 - Modello e funzionamento delle relazioni sindacali
Tenuto conto dell'articolata presenza organizzativa della Società sul territorio, nonché della particolare variabilità della consistenza numerica delle sue strutture territoriali, le Parti, al fine di avviare un compiuto sistema di relazioni sindacali funzionale alle esigenze, concordano che le Rappresentanze Sindacali vengano costituite, nell'ambito delle dieci aree commerciali definite dalla Società, nella misura di minimo 4 per area e comunque complessivamente fino ad un massimo di 40 delegati.
Ai fini della pratica gestione del modello di relazioni sindacali come sopra definito, viene costituito il Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze Sindacali composto da n. 10 delegati che saranno individuati tenendo conto delle aree geografiche coerenti con l'articolazione aziendale.
I componenti del Coordinamento Nazionale saranno designati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e scelti tra i Rappresentanti Sindacali delle rispettive aree. I loro nominativi saranno comunicati alla Direzione Aziendale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Due componenti del Coordinamento seguiranno le problematiche relative alle pari opportunità.
Per l'espletamento dell'attività sindacale del Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze Sindacali, ivi comprese le attività di cui all'art. 4, su richiesta delle OO.SS. Nazionali, verranno utilizzate 960 ore di permessi nell'arco di durata dell'accordo nazionale pari a 240 ore annue. Su richiesta delle OO.SS. nazionali, potranno essere utilizzate anticipatamente le ore di competenza dell'anno successivo. Durante l'ultimo anno di vigenza del CIA nel caso fosse stato esaurito l'intero ammontare, i componenti del coordinamento potranno utilizzare ulteriori 120 ore.

Art. 4 - Pari Opportunità
Nel riconfermare la piena applicazione della Legge 125/91, l'azienda favorirà lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici. Al momento si può confermare un trend estremamente favorevole allo sviluppo ed alla crescita delle lavoratrici in azienda; confermato dai valori percentuali di presenza nelle posizioni di responsabilità.
Su richiesta del Coordinamento Nazionale l'azienda si impegna a valutare specifiche iniziative in materia sia informativa che formativa sulle norme contrattuali e di legge (125/91 e 53/00).

Art. 5 - Organizzazione del lavoro
Tenuto conto della possibile diversa offerta commerciale nei vari punti vendita che potrà produrre una organizzazione del lavoro non omogena a livello nazionale, le Parti al fine di favorire la gestione a livello decentrato in tema di orario di lavoro, lavoro a tempo pieno e a tempo parziale e riequilibrio degli organici, convengono sui seguenti indirizzi/obiettivi:

Orario di lavoro
A partire dal 1° novembre 2001 l'orario di lavoro per il personale full-time addetto ai punti vendita sarà di 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato e 104 ore di permessi individuali. Per i lavoratori Part-time, ex dipendenti Toys Distribution, l'orario sarà riproporzionato alle 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato.

Utilizzo part-time
Considerata la specificità dell'attività svolta nei punti vendita , attività che vede un rapporto più orientato ad assistere la clientela e favorire la vendita , oltre alla normale attività di ordinazione e rotazione delle merci nello scaffale , le Parti concordano sull'opportunità di favorire un impiego di rapporti di lavoro full-time rispetto a quelli part- time specie a quelli orizzontali .Pertanto constatata allo stato attuale una presenza elevata di rapporti di lavoro part-time rispetto alla finalità sopra dichiarata, le parti concordano di privilegiare, in caso di aumento di organico o di sostituzione di personale per turn-over, ove possibile e coerentemente agli aspetti professionali, la trasformazione del rapporto di lavoro part-time a full-time.

Riequilibrio degli organici
Al fine di addivenire ad un corretto dimensionamento dell'organico in alcuni punti vendita rispetto ai parametri di fatturato metri quadri e regimi di orario, le parti convengono sull'opportunità di favorire, in materia di organici funzionali:
- la rimodulazione dell'orario di lavoro individuale, in applicazione degli artt. 35, 35 bis e 35 ter del CCNL;
- spostamenti presso altri punti vendita all'interno dello stesso Comune o hinterland.