Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 febbraio 2015, n. 2679 - Risarcimento per mancata fruizione delle pause al videoterminale


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 526-2012 proposto da:
F.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA SARRACINO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  POMPEO MAGNO 2B, presso lo studio dell'avvocato MONGILLO FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI SALLUSTRI giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6674/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2010 r.g.n. 8818/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. NOBILE VITTORIO;
udito l'Avvocato SARRACINO DANIELA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto


Con sentenza in data 19-10-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda proposta da F. N. nei confronti della Telecom Italia s.p.a., condannava quest'ultima al pagamento della somma di Euro 3.925,29 oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per la mancata fruizione delle pause al videoterminale, ex D.Lgs. n. 626 del 1994, per il periodo compreso tra l'assegnazione della F. al servizio 187 dall'1-9-1997 sino al 17-12-2000, data in cui era stata applicata la pausa di 15 minuti ogni 120 lavorati. La F. aveva anche chiesto, in via subordinata, l'accertamento del suo diritto a godere di ferie corrispondenti alle pause spettanti e non fruite.

Con ricorso del 17-10-2006 la Telecom proponeva appello avverso la citata sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La F. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza depositata il 21-12-2010, in accoglimento dell'appello rigettava la domanda della F..

In sintesi la Corte territoriale rilevava che, in base alle risultanze della prova testimoniale, era emerso che, nel periodo in esame, gli addetti al 187 svolgevano anche altre autonome mansioni amministrative (di back office) che non comportavano l'uso continuativo dei videoterminali, con conseguente cambiamento di attività, così realizzandosi la condizione prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 54, in alternativa alla regolamentazione disciplinata delle pause.

Per la cassazione di tale sentenza la F. ha proposto ricorso con sei motivi.

La Telecom Italia s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

I primi due motivi, strettamente connessi ed entrambi denuncianti violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 54, risultano infondati.

Premesso che (con riguardo alla disciplina, che va applicata nella fattispecie ratione temporis, anteriore al D.Lgs. n. 81 del 2008, v. art. 175), va rilevato che l'art. 53 del citato D.Lgs. stabiliva che "Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni", mentre il successivo art. 54 (nei primi tre commi), prescriveva testualmente: "1. Il lavoratore qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale".

La norma garantisce, quindi, in caso di "attività per almeno quattro ore consecutive" il diritto ad una "interruzione" mediante "pausa" o "cambiamento di attività", secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, in mancanza della quale è comunque stabilito il diritto ad una "pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale".

Orbene la Corte di merito, sulla base delle risultanze della prova testimoniale, ha accertato che nella fattispecie non sussisteva la continuità della applicazione al videoterminale e che, peraltro, lo svolgimento, seppur in misura minore, dell'attività amministrativa nella stessa giornata comportava un cambiamento di attività, idoneo ad integrare la prevista interruzione.

Tale accertamento è conforme al diritto, non essendo del resto rilevante (nè in discussione) il carattere prevalente, nella giornata, dell'adibizione al videoterminale, bensì soltanto la continuità della stessa.

In tali sensi vanno quindi respinti i primi due motivi non essendo incorsa la sentenza impugnata nelle denunciate violazioni di legge.

I successivi motivi, dal terzo al sesto, tutti incentrati su pretesi vizi di motivazione e rivolti contro l'accertamento di fatto operato dalla Corte territoriale, strettamente connessi fra loro ed in qualche modo ripetitivi, risultano in parte inammissibili ed in parte infondati.

In primo luogo, come è stato ripetutamente affermato e va qui ribadito, "il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa", (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7- 6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766, Cass. 28-3-2012 n. 5024, Cass. 7-1-2014 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766, Cass. 28-3-2012 n. 5024, Cass. 7-1-2014 n. 91).

In particolare, da ultimo, è stato anche precisato che "qualora le deposizioni testimoniali, ancorchè ritualmente portate all'esame del giudice di legittimità, affermino o neghino obiettivamente fatti costitutivi dei diritti controversi e non siano state esaminate dal giudice di merito, è configurabile il vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), mentre qualora comportino comunque valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ivi compresa la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 cod. civ., il motivo è inammissibile, soprattutto laddove si pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla S.C. di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa." (v. Cass. 3-7-2014 n. 15205).

Orbene nella fattispecie la Corte di merito ha esaminato tutte le risultanze testimoniali, in sintesi rilevando che, dall'esame specifico e complessivo delle stesse, l'attività degli addetti al 187, all'epoca, non comportava l'uso continuativo del videoterminale, in quanto, venendo svolte anche le mansioni di back office ("esame e risoluzione di pratiche e richieste che pervenivano in forma cartacea dalla clientela e che non comportavano dialogo diretto in linea con l'utente"), l'uso continuativo in linea del videoterminale copriva all'incirca il 60% dell'attività complessiva. La Corte ha poi, rilevato che anche la circostanza che l'attività amministrativa fosse "funzionalmente connessa all'uso dei videoterminali" non era tale da contrastare la discontinuità dell'uso dei videoterminali.

Tale accertamento, oltrechè conforme a diritto, risulta sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici.

Del resto le censure della ricorrente sono in gran parte incentrate su una diversa valutazione delle risultanze testimoniali, così in sostanza sollecitandosi, inammissibilmente, un riesame del merito in questa sede.

Ed invero, in particolare, sul terzo motivo va rilevato che la Corte di merito non ha affatto ignorato che anche per l'attività amministrativa si ricorresse all'uso del videoterminale, ma ha accertato, in sostanza, che il tutto avveniva in maniera discontinua.

Il quarto motivo, poi, ripropone una diversa valutazione delle risultanze probatorie ed in specie della attendibilità e della rilevanza della testimonianza B. (ritenuta dalla Corte di merito "certamente attendibile" stante la sua specifica posizione organizzativa generale "all'epoca dei fatti di causa", a prescindere, quindi, dal fatto che egli avesse prestato servizio in Benevento soltanto fino al 1988).

Parimenti il quinto motivo ripropone una diversa valutazione delle risultanze testimoniali lamentando, in sostanza, la mancata prova di una effettiva organizzazione, predisposta dalla società, che consentisse un reale cambiamento di attività, ed all'uopo in specie richiama la testimonianza C., dalla quale, però, la Corte di merito ha tratto la conferma che fino al 2000 l'uso "continuativo" in linea del videoterminale copriva all'incirca il 60% dell'attività complessiva, di guisa che per il restante 40% anche l'eventuale "ausilio del videoterminale per la visualizzazione della situazione del cliente" non aveva affatto carattere continuativo.

Ugualmente, infine, il sesto motivo offre una diversa lettura delle altre testimonianze, in merito alle quali la Corte di merito ha rilevato che le stesse "non hanno potuto negare" lo svolgimento dell'attività amministrativa di back office accanto a quella dell'uso dei videoterminali. In specie la ricorrente da un lato ribadisce la tesi della continuità complessiva di tale uso e dall'altro sostiene che in sostanza le mansioni sarebbero rimaste le stesse anche successivamente alla separazione dell'attività amministrativa (circostanze, queste, entrambe negate dalla Corte di merito con accertamento di fatto congruamente motivato).

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla società controricorrente le spese, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2015