Tipologia: CIA
Data firma: 6 settembre 2001
Validità: 06.09.2001 - 30.06.2003
Parti: Nuova Maa e Fisac-Cgil, Fna, Snifia
Settori: Credito e Assicurazioni, Nuova Maa
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Sfera di applicazione.
Art. 2 Diritto all'informazione.
• Bozza di lettera da indirizzare alle RSA
Art. 3 Pari opportunità legge 125.
Art. 4 Cambiamento e rotazione delle mansioni.
Art. 5 Orario di lavoro.
Art. 6 Part-time.
Art. 7 Permessi
Art. 8 Festività soppresse
Art. 9 Permessi e contributi per lavoratori studenti.
Art. 10 Corsi professionali.
Art. 11 Prestiti ai lavoratori.
Art. 12 Assegnazione alloggi in stabili di proprietà dell'Impresa
Art. 13 Aste per acquisto autovetture
Art. 14 Personale interno inviato in missione
Art. 15 Personale con mansioni esterne
Art. 16 Coperture assicurative.
Art. 17 Buono Pasto.
Art. 18 Premi integrativi aziendali.
Art. 19 Trattamento di fine rapporto.
Art. 20 Forme previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti.
Art. 21 Assunzione dei figli o coniuge dei dipendenti.
Art. 22 Accordo aziendale per interventi finanziari a favore dei dipendenti per l'acquisto di alloggi per propria abitazione.
Disposizioni specifiche per i funzionari
Art. 23 Ruolo del Funzionario.
Art. 24 Qualificazione professionale.
Art. 25 Assistenza integrativa di malattia.
Art. 26 Polizza collettiva temporanea per il caso morte
Art. 27 Allegati.
Art. 28 Decorrenza e durata dell'accordo integrativo aziendale.
Allegati

Contratto integrativo aziendale

Il giorno 6 settembre 2001 tra la Nuova Maa Ass.ni […], e la Fisac/Cgil […]; la Fna […]; lo Snifia […], si è convenuto di rinnovare il contratto integrativo aziendale 13 Giugno 1997 come segue:

Art. 1 Sfera di applicazione.
Il presente accordo si applica al personale non dirigente della Nuova Maa Assicurazioni e della Maa Vita Assicurazioni, in servizio alla data di stipula ed a quello assunto successivamente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova.
Ove non escluso, si applica altresì al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, apprendistato e a tempo determinato e ai lavoratori del "call center".

Art. 2 Diritto all'informazione.
L'Azienda s'impegna alla puntuale applicazione delle disposizioni del CCNL in materia di diritto all'informazione, laddove prevista in tutti gli istituti contrattuali.
L'azienda consegnerà altresì alle RSA elenchi semestrali sulle promozioni effettuate, impegnandosi ad emettere appositi comunicati per promozioni che comportino l'attribuzione di responsabilità.
Entro il primo trimestre di ogni anno, l'Impresa consegnerà alle RSA l'elenco dei chilometri percorsi dal personale con funzioni esterne, durante l'anno precedente.
Laddove, in singoli casi specifici, sia riscontrabile una percorrenza significativamente difforme rispetto alla media generale, le Parti si incontreranno per esaminare il singolo caso.
Su richiesta delle RSA, l'Impresa esaminerà le eventuali situazioni di non corretto inquadramento, anche per quanto riguarda l'art. 119 del CCNL, che venissero evidenziate e ciò allo scopo di sanarle.

Bozza di lettera da indirizzare alle RSA
L'Azienda, nel ribadire il proprio impegno all'informativa contrattualmente prevista, riconosce all'informazione un significato fondamentale nello sviluppo di corrette relazioni industriali con le RSA, nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità.
In tale ottica, l'Azienda, tenuto altresì conto di quanto disposto dall'art. 12 del CCNL, darà corso ad incontri periodici con le RSA per un confronto sui più rilevanti progetti ed eventi aziendali.

Art. 3 Pari opportunità legge 125.
La Commissione paritetica aziendale - confermando quanto espresso nella dichiarazione congiunta contenuta nel CCNL - s'impegnerà a promuovere e valorizzare la presenza femminile, per favorirne la riqualificazione e professionalizzazione.
La suddetta Commissione lavorerà in raccordo con la Commissione mista nazionale.

Art. 4 Cambiamento e rotazione delle mansioni.
L'Azienda comunicherà preventivamente alle RSA, le esigenze relative a posizioni vacanti che richiedano l'inserimento di uno o più lavoratori.
A seguito del relativo comunicato e degli incontri avuti tra i dipendenti interessati e l'Azienda, quest'ultima informerà le RSA sull'esito delle consultazioni.
Per quanto attiene in modo specifico l'art. 95 del CCNL, l'Azienda esaminerà le richieste dei lavoratori inquadrati nell'Area professionale B posizione organizzativa 1 e 2 e nell'Area professionale C, al fine di favorirne la riqualificazione professionale attraverso l'adibizione a mansioni superiori, tenendo in considerazione quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di formazione lavoro, apprendistato, a tempo determinato ed ai lavoratori del call center.

Art. 5 Orario di lavoro.
A) Orario flessibile.
A decorrere dal 1° ottobre c.a. l'orario flessibile, come sotto indicato, è applicato a tutto il personale dipendente della Sede, degli ispettorati sinistri di Milano e dell'unità produttiva di Genova.
Per le unità produttive di Roma e Napoli è stabilito dal 1° gennaio 2002.
Premesso che l'orario normale di lavoro è dalle ore 8.30 alle ore 17.30 da lunedì a giovedì e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì, è consentito ai lavoratori di usufruire dell'orario flessibile.
Esso consiste nella possibilità di scegliere l'ingresso e l'uscita entro i seguenti limiti:
- entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.30;
- uscita dalle ore 16.45 alle ore 18.30 da lunedì a giovedì, dalle ore 12.15 alle ore 14.30 il venerdì;
- intervallo:
riconfermato il principio che l'intervallo tra il turno del mattino e quello del pomeriggio deve avere, ai sensi del CCNL, la durata di un'ora, il dipendente potrà effettuare un intervallo, compreso tra le ore 12.30 e le ore 13,45 della durata minima di 45 minuti e massima di 75 minuti. Tale ritardo o anticipo rispetto all'ora, verrà assoggettato alle regole che disciplinano l'orario flessibile e dovrà quindi essere compensato secondo la normativa in vigore.
Dalle ore 9.30 alle ore 16.45 da lunedì a giovedì e dalle ore 9.30 alle ore 12.15 il venerdì, tutto il personale inquadrato nelle rispettive Aree professionali dovrà essere presente al lavoro.
Il tempo di lavoro decorre dalla rilevazione oraria.
La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire nell'ambito del mese, con la possibilità di riportare al mese successivo non più di sei ore, sia in difetto che in eccesso.
Le ore in eccesso rispetto alle sei, saranno riportate nel mese successivo entro il quale dovranno essere utilizzate.
Si intendono confermate le disposizioni del CCNL in materia di lavoro straordinario. Lo stesso dovrà essere autorizzato preventivamente ed in mancanza di tale autorizzazione non potrà esser considerato straordinario ad alcun effetto.
Il lavoro straordinario decorre fuori dell'orario normale di cui al punto A, 2° comma del presente articolo.
In caso di sciopero, permessi, ferie e missioni sarà ripristinato l'orario normale.
Essendo libera la scelta dell'orario di lavoro da parte del lavoratore entro le fasce di flessibilità previste, l'Azienda non potrà influenzare detta scelta né direttamente né attraverso la propria organizzazione.
B) Orario parziale.
[…]
C) Orario "Call Center"
L'orario di lavoro è il seguente:
dal lunedì al giovedì: dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
È consentito di usufruire del sotto specificato orario flessibile, fermo restando l'obbligo degli addetti di effettuare un velo di copertura, tale da consentire al call center il funzionamento nella fascia di flessibilità:
• entrata dalle ore 8,30 alle ore 9,00;
• uscita dalle ore 17,00 alle ore 17,30 dal lunedì al giovedì, dalle 16,30 alle 17,00 il venerdì.
La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire nell'ambito del mese, con la possibilità di riportare al mese successivo non più di tre ore, sia in difetto che in eccesso.