Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 aprile 2015, n. 6935 - Riconoscimento della rendita per malattia professionale

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI GUIDO - Presidente -
Dott. VENUTI PIETRO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



SENTENZA
sul ricorso 28216-2009 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 451/2008 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/03/2009 R.G.N. 552/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega ROMEO LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.


Fatto

 

La Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta nei confronti delllNAIL da S.C., il quale, premesso che quale Vigile Urbano era stato impiegato prevalentemente nel servizio di viabilità a piedi e che a causa dell'attività svolta all'aperto, in qualsiasi situazione climatica, ed alle posture assunte, aveva contratto "spondiloartrosi diffusa, lombalgia cronica, coxalgia, ernia discale e sindrome da insufficienza venosa", aveva chiesto il riconoscimento della rendita per malattia professionale ovvero il riconoscimento del danno biologico con la corresponsione dell'indennizzo in capitale.
La Corte di merito, sulla scorta della consulenza tecnica espletata in primo grado, ha escluso che vi fosse un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie denunziate, essendo queste riferibili a condizioni di salute pregresse ed essendo il quadro clinico dell'appellante configurabile non come malattia professionale ma, considerando l'età e l'attività svolta, come patologia comune.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso S.C.. L'INPS resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile, oltre che infondato.
1.1. Sotto il primo profilo, esso è privo di rubriche e non denuncia alcun vizio ex art. 360 cod. proc. civ., e cioè i motivi per i quali la sentenza viene impugnata.
In particolare non risulta se le censure attengono a violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 2 cod. proc. civ.) ovvero a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (n. 5 dello stesso comma, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83/12, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/12).
Né è consentito a questa Corte, attraverso l'esame dei motivi, individuare i vizi denunziata trattandosi di attività che esula dai compiti del giudice di legittimità, il quale deve valutare la conformità a legge della sentenza impugnata sulla base delle violazioni denunziate dalla parte. Spetta infatti a quest'ultima definire il contenuto e la portata del giudizio di cassazione, attraverso la denunzia specifica degli errori in cui è asseritamente incorsa la sentenza impugnata, potendo il giudice di legittimità considerare solo le statuizioni di tale sentenza nei limiti dei motivi e delle richieste formulate dalla parte.
2. Sotto il secondo profilo, il ricorso prospetta una sequela di censure, con le quali si lamenta la mancata rinnovazione della consulenza tecnica in appello; si criticano le conclusioni -condivise dalla Corte di merito - cui è pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado; si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione.
Ma tali rilievi sono del tutto infondati, atteso che alcun obbligo vi è per il giudice d'appello di rinnovare la consulenza tecnica, quando quella di primo grado offra rassicuranti elementi di giudizio e non contenga lacune o affermazioni illogiche; che, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte; (cfr. fra le tante, Cass. n. 9869/04; Cass. n. 9988/09; Cass. n. 18319/09; Cass. n. 568/11); che la sentenza impugnata dà adeguatamente conto delle ragioni della decisione, senza incorrere in contraddizioni o in vizi logico-giuridici.
Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore dell'INAIL, in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2014.