Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 2 aprile 2015
Validità: 01.01.2013 - 31.12.2015
Parti: Fise-Are e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Post
Settori: Servizi, Servizi postali privati
Fonte: slc-cgil.it

Sommario:

Premessa
[una tantum]
[minimo tabellare]
[elemento di garanzia]
[punto percentuale di riferimento]
[decorrenza]
Articolo nuovo - Lavoro a tempo determinato

Ipotesi di accordo 2 aprile 2015 per il rinnovo del CCNL 8 febbraio 2011 per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali

Addì 2 aprile 2015 in Roma, tra Fise-Are […] e Slc-Cgil […], Slp-Cisl […], Uil-Post […], è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, recapito e servizi postali 8 febbraio 2011.

Premessa
- che il CCNL 8 febbraio 2011, importante risultato per il settore, che ha visto la composizione del Tavolo ampliata anche alla componente imprenditoriale della CNA, è scaduto dal 31/12/2012;
- che le Parti stipulanti il CCNL 8 febbraio 2011 hanno convenuto, con dichiarazione allegata al contratto collettivo stesso, alla luce del processo di liberalizzazione del mercato postale, “di attivare ogni utile iniziativa per la definizione in tempo utile, insieme agli altri soggetti interessati, di un unico contratto di settore”, considerato come “strumento necessario per evitare fenomeni di dumping sociale”;
- che le Parti imprenditoriali stipulanti l’accordo dell’8 febbraio 2011 hanno comunque sottolineato la necessità della “previa definizione di un quadro normativo di regole omogeneo, in grado di garantire pari condizioni a tutti gli operatori del settore”;
- che la crisi economica nazionale perdura ormai da oltre sei anni, in maniera particolarmente accentuata nel comparto postale che ha visto una inarrestabile diminuzione dei volumi postali, anche in relazione alle mutate abitudini dei cittadini / utenti del servizio postale;
- che in tale quadro, non si sono ravvisate ad oggi le condizioni per avviare un percorso per la definizione di un contratto collettivo valido per tutti gli operatori del settore postale;
- che, pertanto, le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Post ritengono essenziale procedere al rinnovo dei singoli contratti collettivi applicati dalle imprese operanti nel settore postale,
le Parti come sopra rappresentate concordano quanto segue.

Per quanto non previsto nel presente accordo, restano valide le disposizioni di cui al vigente CCNL

Articolo nuovo - Lavoro a tempo determinato
1. È consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 368/2001, non trovano applicazione gli intervalli di legge nei seguenti casi di assunzione a tempo determinato:
• sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
• temporanei incrementi dell’attività, previa comunicazione alle RSA/RSU;
• copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività, considerate tali fino ad un massimo di dodici mesi;
• lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle presenti in azienda.
3. Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento, fatte salve le esclusioni di legge, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire fino a 10 contratti a tempo determinato.
I lavoratori a tempo parziale sono sempre computati ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 61/2000.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.