Tipologia: Contratto integrativo regionale
Data firma: 15 novembre 2001
Validità: 01.11.2000 - 31.10.2004
Parti: Unione Regionale delle Associazioni Titolari di Farmacia delle Province Lombarde e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Farmacie private, Lombardia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Titolo I Relazioni sindacali
Art. 1
Titolo II Applicazione del D.lgs. 626/94
Art. 2
Art. 3
Titolo III Formazione professionale
Art. 4
Titolo IV Libretto sanitario
Art. 5
Titolo V Indennità
Art. 6
1. Reperibilità

2. Camici
3. Inventario
Titolo VI Una Tantum
Art. 7
Titolo VII Decorrenza e durata contrattuale
Art. 8

Contratto integrativo regionale dei dipendenti da farmacia privata della Lombardia

L’anno 2001, il giorno 15 novembre, presso la sede di Federfarma Lombardia a Milano, tra l’Unione Regionale delle Associazioni Titolari di Farmacia delle Province Lombarde […] con l’assistenza della delegazione trattante […] e la Filcams Cgil Lombardia […], la Fisascat Cisl Lombardia […], la Uiltucs Uil Lombardia […]
Viste le norme previste dal vigente CCNL, art. 109, del 27.07.1994 e dal nuovo CCNL in firma, art. 113, del 23.03.1999, in tema di contrattazione integrativa regionale, si conviene e stipula il presente Contratto Integrativo Regionale per i dipendenti da farmacia privata, composto da:
Þ Premessa;
Þ VII Titoli;
Þ una nota a verbale.

Premessa
Le parti si danno reciprocamente atto della funzione del Sistema Farmacia (professione – struttura – servizio) quale indispensabile presidio sanitario sul territorio per la preparazione e distribuzione dei farmaci e l’erogazione di servizi sanitari complementari, nonché dell’insostituibilità, nell’espletamento di questa funzione, dell’opera dei dipendenti.

Titolo I Relazioni sindacali
Art. 1

In attuazione a quanto previsto dall’art. 108 del vigente CCNL e dall’art. 112 del nuovo CCNL in firma, le parti si incontreranno all’inizio dell’anno oppure, a richiesta delle parti, in altro periodo, allo scopo di:
a) Confrontare e discutere le reciproche informazioni sullo stato della dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’utilizzo del CFL, part-time, apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale. In tale occasione, Federfarma Lombardia fornirà i dati disponibili del numero degli occupati articolati per provincia e divisi per tipologia di assunzione.
b) Avviare un confronto preventivo a livello regionale su specifici problemi ed argomenti di carattere locale e generale che abbiano ricadute sull’occupazione.
c) Avere adeguate informazioni rispetto ad iniziative che interessano i livelli occupazionali (ad es., in merito alla legge orari, turni e ferie).
In occasione dei rinnovi contrattuali nazionali e regionali o di loro modifiche, raggiunte fra le parti, l’Unione Regionale Titolari di Farmacia si impegna a favorire la diffusione alle farmacie di un notiziario riguardante i temi oggetto di negoziazione, redatto in forma congiunta.

Titolo II Applicazione del D.lgs. 626/94
Art. 2

Le parti, nel dare significativa importanza alla corretta applicazione del D.Lgs. 626/94 (riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), concordano sulla necessità di costituire una commissione paritetica di sei membri totali che elabori un progetto da sottoporre all’Ente Bilaterale Nazionale.
I lavori della commissione prenderanno l’avvio entro giugno 2002.

Art. 3
Le parti nel ritenere che la sicurezza nell’attività quotidiana delle farmacie interessa tutte le persone che vi operano, siano essi titolari o lavoratori dipendenti o cittadini che vi accedono, e verificato che in Lombardia le farmacie sono attività a rischio di rapina, si impegnano a realizzare le seguenti iniziative:
a) Agevolare le procedure per autorizzare l’installazione all’interno delle farmacie di adeguati sistemi di sicurezza ed impianti audiovisivi attraverso la definizione di un protocollo d’intesa regionale nel pieno rispetto della Legge 300/70, art. 4, e della legge 675/96 in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
b) Promuovere iniziative comuni, anche a livello di singola provincia, nei confronti delle istituzioni preposte all’ordine pubblico, per sollecitare l’individuazione e l’attuazione di norme di prevenzione e vigilanza contro il crimine.
c) Avviare un confronto con gli Enti Locali interessati per la definizione di adeguati incentivi, al fine di favorire l’installazione di sistemi di sicurezza.
d) In applicazione dell’art. 50 del vigente CCNL e dell’art. 54 del nuovo CCNL in firma, tutte le farmacie della Lombardia, singolarmente ovvero attraverso la propria Associazione Sindacale, devono stipulare, in favore di tutti i dipendenti, una polizza assicurativa a garanzia degli infortuni causati da atto doloso di terzi, con i seguenti massimali minimi:
• Lire 100 milioni in caso di morte;
• Lire 100 milioni in caso di invalidità permanente.

Titolo V Indennità
Art. 6
1. Reperibilità

Considerata la particolare articolazione dell’orario di lavoro in farmacia e la peculiare natura dell’attività farmaceutica svolta su turni, verrà attribuita a tutti i dipendenti delle farmacie private della Lombardia una nuova indennità denominata “reperibilità”, definita mensilmente in £ 70.000 e ridotta in proporzione per i Part time.
Detta indennità decorrerà dal 1° gennaio 2002, sarà riconosciuta per 14 mensilità e avrà incidenza sul TFR.