Categoria: 2001
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Tipologia: CIA
Data firma: 19 dicembre 2001
Validità: 01.10.2001 - 31.05.2004
Parti: Fiera di Milano e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio, Fiera di Milano
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Prima Parte
Titolo I - Norme di carattere generale

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Lavoro temporaneo
Art. 4 - Posizioni lavorative disponibili
Art. 5 - Distacchi
Art. 6 - Iniziative di solidarietà
Art. 7 - Decorrenza e durata
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 8 - Diritti sindacali
Art. 9 - Diritti di informazione
Titolo III - Organizzazione del lavoro e orario
Art. 10 - Orario di lavoro
• Orario normale

• Elasticità
• Ritardi
• Orari differenziati di lavoro
• Personale non soggetto al limite dell'orario di lavoro
• Lavoro fuori sede
• Permessi individuali per riduzione d'orario
Art. 11 - Turni
Art. 12 - Prestazioni di lavoro straordinario
Art. 13 - Reperibilità
Art. 14 - Prestazioni di sabato del personale non soggetto al limite dell'orario di lavoro
Art. 15 - Riposo settimanale e festività
Norma transitoria - Commissione sull'organizzazione del lavoro
Titolo IV - Trattamento economico
Art. 16 - Elementi della retribuzione
Art. 17 - Superminimo collettivo aziendale
Art. 18 - Premio personale di anzianità
Art. 19 - Premio feriale
Art. 20 - Integrazione per lavoro prestato oltre l'orario nei giorni feriali da quadri e primi livelli
Art. 21 - Mensilità supplementari
Art. 22 - Premio di risultato
Seconda parte
Titolo V - Normativa

Art. 23 - Scorrimento automatico
Art. 24 - Contratti di lavoro a tempo parziale
Art. 25 - Ferie
A) Ferie ordinarie per il personale in servizio continuativo
B) Ferie ordinarie per il personale con contratto a termine
C) Criteri di computo e formazione dei turni di ferie
D) Irrinunciabilità delle ferie
Art. 26 - Vacanze compensative
Art. 27 - Assenze, congedi, permessi e aspettativa
Art. 28 - Diritto allo studio
Art. 29 - Congedo matrimoniale
Art. 30 - Missioni e trasferte
Art. 31 - Malattia
Art. 32 - Infortunio
Art. 33 - Congedi parentali
Art. 34 - Anzianità convenzionale
Art. 35 - Indennità di cassa e portavalori
Art. 36 - Tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori
Art. 37 - Quadri
Art. 38 - Fondo "Luigi Gasparotto"
Art. 39 - Cassa aziendale di previdenza
Art. 40 - Contributo Tommaso Pini
Art. 41 - Polizza assicurativa per invalidità permanente/morte
Art. 42 - Prestiti ai dipendenti
Art. 43 - Conciliazione delle controversie
Nota generale a verbale

Contratto Integrativo Aziendale

L'anno 2001, il giorno 19 del mese di dicembre, in Milano, presso la sede di Fiera Milano spa, tra: Fiera Milano spa […], da una parte; la Federazione Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil di Milano […], congiuntamente alla RSU unica […], dall'altra parte, vista l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 26 settembre 2001 per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, si è stipulato il presente contratto integrativo aziendale composto di:
- premessa;
- cinque titoli, quarantatre articoli, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle parti stipulanti come in epigrafe indicati.

Premessa
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Integrativo Aziendale in materia di rapporti di lavoro trovano piena applicazione le Leggi dello Stato, gli Accordi Interconfederali inerenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e i contratti collettivi a livello territoriale.

Prima Parte
Titolo I - Norme di carattere generale
Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale disciplina in maniera unitaria, e per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge e della contrattazione di superiore livello tutti i rapporti di lavoro dipendente, esclusi quelli dei soli dirigenti, costituiti presso Fiera Milano spa.

Art. 3 - Lavoro temporaneo
Date le peculiari attività del settore fieristico, riferite all'organizzazione delle attinenti manifestazioni e allo svolgimento delle funzioni direttamente connesse, che comportano frequenti e importanti variazioni nella quantità dell'organico dedicato, in parziale deroga e a integrazione di quanto stabilito nel protocollo 3 novembre 1994, integrativo del CCNL, in materia di lavoro temporaneo, i soli prestatori di lavoro temporaneo impiegati durante i periodi di manifestazioni fieristiche, in quanto addetti ai servizi continuativi di supporto alle manifestazioni stesse e figure non strutturali nell'organizzazione, non potranno superare il 25% mensile dei lavoratori occupati, conteggiati secondo i criteri indicati all'art. 3 del summenzionato protocollo, fermo restando il limite del 13% per ogni altra fattispecie consentita di ricorso ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, e salvo diverse più estensive previsioni di Legge.
Fermo restando gli obblighi informativi previsti di Legge in materia, una verifica su base semestrale delle singole funzioni lavorative rese oggetto della disposta deroga è demandata alla commissione sull'organizzazione del lavoro istituita con apposita norma transitoria del presente contratto.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 8 - Diritti sindacali

Fermo restando ogni altra previsione di Legge e di CCNL in materia:
- I lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro, durante l'orario di lavoro, nel limite massimo di ventiquattro ore annue per le quali sarà corrisposta la normale retribuzione.
- I permessi retribuiti di cui cumulativamente possono usufruire i componenti della RSU per l'espletamento del proprio mandato sono pari a un'ora e mezzo all'anno per dipendente.

Art. 9 - Diritti di informazione
Fermo restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive, distinte responsabilità dell'imprenditore e delle organizzazioni e rappresentanze sindacali dei lavoratori, i diritti di informazione riconosciuti a queste ultime saranno realizzati secondo le modalità di seguito indicate.
A. Le parti si incontreranno una volta all'anno, indicativamente entro il mese di dicembre. In tale sede l'azienda fornirà notizie e dati, per quanto opportuno anche in forma scritta, relativamente a:
- piani di sviluppo in essere e investimenti previsti;
- previsioni di rilevanti innovazioni tecnologiche che abbiano riflessi sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla qualità professionale degli addetti;
- numero degli occupati al 31 dicembre del precedente anno, suddivisi per sesso e per tempo di lavoro (tempo pieno/tempo parziale);
- impiego delle risorse stanziate dall'azienda per adeguate iniziative di sostegno e sviluppo della professionalità dei lavoratori (corsi di formazione, di addestramento e di aggiornamento professionale).
B. Qualora ne ravvisasse la fondata necessità e in relazione alle sopraindicate materie, la parte sindacale potrà richiedere all'azienda un incontro aggiuntivo nell'anno, nel secondo semestre dello stesso, specificando, con sufficiente preavviso, gli specifici oggetti proposti per la trattazione.
C. L'azienda fornirà preventiva informazione alla RSU, e nei casi più importanti anche alle Organizzazioni Sindacali, con sufficiente anticipo, di eventuali riorganizzazioni e ristrutturazioni che importino significative modificazioni dell'organizzazione del lavoro.
D. Ove per esigenze di ordine organizzativo e funzionale si determinassero modificazioni eventualmente riguardanti l'inquadramento dei lavoratori in relazione ai rispettivi profili professionali, ciò formerà oggetto di esame congiunto tra le parti.

Titolo III - Organizzazione del lavoro e orario
Art. 10 - Orario di lavoro
Orario normale

L'orario normale di lavoro a tempo pieno è di 36 ore settimanali distribuito in cinque giorni dal lunedì al venerdì.
L'orario giornaliero dal lunedì al giovedì è dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 17.30.
L'orario giornaliero il venerdì è dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.
Come di prassi, nei contratti a tempo determinato di breve durata, non superiore comunque a sei giorni, l'orario di lavoro, nell'ambito delle 36 ore settimanali e nei limiti dell'orario giornaliero consentito, può essere distribuito diversamente da come sopra indicato.

Elasticità
L'ingresso del mattino o del pomeriggio può essere effettuato con 30 minuti di elasticità, il relativo recupero dovrà avvenire al termine dell'orario normale di lavoro del giorno stesso.
Il recupero nell'orario di pausa è ammesso solo se espressamente autorizzato dal diretto responsabile e debitamente controfirmato dal dirigente di competenza.

Ritardi
Eventuali ritardi oltre l'elasticità prevista nella misura sopraindicata, nel limite di sessanta minuti mensili, dovranno essere comunque recuperati al termine del normale orario di lavoro della giornata.
Fermo restando tale obbligo, e le previsioni disciplinari in materia di osservanza dell'orario di lavoro, i ritardi in supero al limite sopraindicato daranno luogo a trattenuta sulla retribuzione.

Orari differenziati di lavoro
Con programmazione su base mensile da effettuare e comunicare entro la fine del mese precedente l'azienda può fissare orari differenziati di lavoro, secondo i seguenti standard:
- ingresso alle ore 8.00, pausa dalle ore 12.00 alle ore 13.00, uscita alle ore 16.15 (venerdì alle ore 16.00);
- ingresso alle ore 9.00, pausa dalle ore 13.15 alle ore 14.30, uscita alle ore 17.30 (venerdì alle ore 17.15).
Nell'ambito degli standard sopraindicati, ai dipendenti è accordata la facoltà di potere effettuare il primo ingresso con una oscillazione di 15 minuti in più o in meno rispetto all'orario fissato e recupero al termine della giornata stessa.

Personale non soggetto al limite dell'orario di lavoro
In considerazione delle responsabilità affidate al personale non soggetto al limite dell'orario di lavoro (primi livelli e quadri), non valutabili in termini meramente quantitativi, allo stesso è consentita una diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale previsto dal presente articolo, secondo i seguenti parametri:
1. non applicabilità delle disposizioni relative ai ritardi, fermo restando il rispetto delle esigenze di servizio;
2. prestazione minima giornaliera di 6 ore (effettuando comunque le 36 ore in 5 giorni);
3. obbligo di effettuazione delle 4 registrazioni giornaliere di entrata e uscita (salvo esigenze di servizio);
4. possibilità di ingresso entro le ore 11,30 e di uscita anticipata non prima delle 15,00 (fermo restando la prestazione giornaliera minima di cui al precedente punto 2. Oltre tali limiti, per equità di trattamento con il personale soggetto al limite dell'orario di lavoro, l'orario contrattuale dovrà essere completato con l'utilizzo di ferie, permessi a recupero, permessi per riduzione d'orario ovvero altri istituti previsti nel presente contratto integrativo aziendale.
Fermo restando la facoltà dell'azienda di richiedere prestazioni giornaliere eccedenti il normale orario di lavoro.

Lavoro fuori sede
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove normalmente presta servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli. In tal caso, e ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro effettivo terminerà anticipatamente, rispetto a quanto normalmente avviene, per consentire al lavoratore stesso, in relazione alla distanza ed al mezzo di locomozione utilizzato, di potere raggiungere la sede. Le spese di trasporto, di vitto ed eventualmente di pernottamento saranno rimborsate dall'azienda secondo quanto stabilito dal CCNL.

Art. 11 - Turni
Ai fini del presente contratto è considerato lavoro in turno quello effettuato, previa programmazione, con orario continuato giornaliero, nell'ambito delle 36 ore settimanali.
Il turno ha durata di 7 ore e 15 minuti, inclusa mezz'ora di pausa retribuita, nelle giornate dal lunedì al giovedì e di 7 ore nella giornata di venerdì, inclusa mezz'ora di pausa retribuita.
Con programmazione su base mensile da effettuare e comunicare entro la fine del mese precedente, l'azienda può stabilire turni di lavoro, di norma nei limiti massimo di dieci per ogni mese e minimo di tre giornate consecutive (comprese eventuali giornate non in regime di turno lavorate di sabato e/o di domenica), secondo i seguenti orari:
a) dalle 7.00 alle 14.15 e il venerdì dalle 7.00 alle 14.00;
b) dalle 8.00 alle 15.15 e il venerdì dalle 8.00 alle 15.00;
c) dalle 12.45 alle 20.00 e il venerdì dalle 13.00 alle 20.00;
d) dalle 14.45 alle 22.00 e il venerdì dalle 15.00 alle 22.00;
e) nell'ambito della fascia notturna 22.00-7.00.
In deroga al limite minimo stabilito di tre giornate consecutive, i turni di lavoro, di cui alla soprastante lettera e), data la particolarità della loro funzione, potranno essere programmati anche come giornate singole, fermo restando la relativa comunicazione nei termini di cui sopra.
[…]
Ai dipendenti chiamati a svolgere turni di servizio di cui alle lettere c), d) ed e), ove impossibilitati a fruire del servizio della mensa aziendale, sarà attribuito un buono pasto del valore di 4,65 euro (lire 9.000).
L'effettuazione di lavoro in turno esclude l'utilizzo dell'elasticità di cui all'art. 10 del presente contratto nella medesima giornata.
La regolamentazione del lavoro in turno si applica anche ai lavoratori quadri e di primo livello, tranne che per la corresponsione della relativa indennità […]

Art. 12 - Prestazioni di lavoro straordinario
[...]
Fermo restando che le eventuali prestazioni di lavoro effettuate nella giornata del riposo settimanale di Legge, nei limiti del normale orario di lavoro giornaliero, saranno retribuite con la sola maggiorazione dovuta e daranno obbligatoriamente luogo a riposo compensativo, per un pari numero di ore, nella giornata lavorativa immediatamente successiva e comunque non oltre la successiva settimana lavorativa.
[…]
Ove siano effettuati turni di lavoro di cui all'art. 11 del presente contratto prestazioni di lavoro straordinario sono consentite in casi particolari e giustificati (per esempio ritardato arrivo del lavoratore del turno successivo, guasto tecnico rilevante, causa di forza maggiore imprevedibile, etc.) senza venire meno ai criteri di programmazione generale.
Nel conteggio dell'orario settimanale di lavoro, ai fini di cui sopra, si considerano come prestate le ore di lavoro normalmente previste nei giorni di assenza giustificata, e non invece quelle relative a pause retribuite durante i turni regolamentate all'art. 11 del presente contratto.
[…]
Le prestazioni lavorative a carattere straordinario dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzate dal diretto responsabile e debitamente controfirmate dal dirigente di competenza.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che potrà essere sostituito da altro idoneo supporto nel caso la contabilità sia tenuta con mezzi elettronici. A richiesta della RSU, da presentare con sufficiente anticipo, l'azienda fornirà i dati relativi alle ore di lavoro straordinario effettuate, in forma anonima aggregata per tutela della riservatezza personale, sulla base di criteri specifici che ne consentano comunque una efficace lettura e comprensione.
[…]
L'azienda si impegna a contenere ed eventualmente a ridurre, nel limite delle esigenze organizzative, il numero delle ore di lavoro straordinario trasferendole in occupazione con contratti a tempo indeterminato o in seconda istanza con contratti a termine, sia a tempo pieno che a tempo parziale nelle diverse forme possibili.
Qualora nel corso dell'anno venisse superato il previsto limite individuale di 200 ore, le ore in eccedenza saranno retribuite con le sole maggiorazioni di cui al presente articolo e daranno luogo all'effettuazione di corrispondenti ore di recupero, da usufruire di norma entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 13 - Reperibilità
L'istituto della reperibilità ha lo scopo di contenere l'utilizzo di prestazioni di lavoro straordinario, introducendo forme alternative di presidio delle attività lavorative.
La reperibilità riguarderà unicamente i lavoratori inquadrati come quadri e al primo livello.
Attraverso una precisa programmazione effettuata dai responsabili ai diversi livelli, verranno determinate per ciascun servizio che ne abbisogni, le giornate di sabato e/o domenica (ed eventuali festività) per le quali il personale dovrà essere in reperibilità. Copia della documentazione relativa alla programmazione sarà trasmessa alla direzione del personale, e potrà essere consultata, a richiesta, dalla RSU.
L'obbligo di reperibilità potrà riguardare, alternativamente e a seconda delle esigenze di servizio, due fasce orarie:
1) dalle 8.00 alle 20.00;
2) dalle 9.00 alle 18.00.
La reperibilità comporterà l'obbligo per il personale individuato a tale scopo di rimanere a disposizione dell'azienda per tutta la durata delle suddette fasce orarie, per eventuali necessità. Il personale in reperibilità sarà munito di idoneo strumento di comunicazione e dovrà garantire la propria presenza in azienda, ove strettamente indispensabile, entro un'ora dall'eventuale chiamata.
Al personale in reperibilità spetta una indennità giornaliera […]
In ogni caso l'istituto della reperibilità non potrà essere utilizzato, per lo stesso lavoratore, per più di una domenica e due sabati al mese.
Resta inteso inoltre che le disposizioni sulla reperibilità non possono essere applicate sino a quando non siano state interamente effettuate le 30 ore complementari di cui all'art. 14 del presente contratto.
L'istituto in oggetto riguarderà le seguenti aree operative:
Aps: Sate - Ambi - Log - Spazi - Segn - Acc - Se - Catering - Sicu - Ms - Spp - Pm - Manu;
Afge
Nota a verbale
La soprastante normativa s'intende riconfermata con riserva, in attesa che la costituita commissione congiunta sull'organizzazione del lavoro proceda al suo esame e all'eventuale ridefinizione.

Art. 14 - Prestazioni di sabato del personale non soggetto al limite dell'orario di lavoro
Oltre al normale orario di lavoro settimanale di 36 ore il personale non soggetto al limite dell'orario di lavoro (quadri e primi livelli) per esigenze di servizio è tenuto a svolgere prestazioni complementari nella misura di 30 ore annue, da effettuarsi nelle giornate di sabato.
[…]

Art. 15 - Riposo settimanale e festività
Ai lavoratori spetta per Legge un giorno di riposo settimanale, di norma la domenica.
Il riposo settimanale è fruibile anche in giorno diverso dalla domenica (si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità).
Il riposo settimanale è irrinunciabile ed è pertanto esclusa ogni indennità sostitutiva.
Nota a verbale
Entro un anno dall'entrata in vigenza del presente contratto le parti sono impegnate a verificare le modalità di pratica applicazione delle norme di cui sopra.
I lavoratori non dovranno prestare servizio per due domeniche consecutive e per più di dodici domeniche all'anno. Eventuali deroghe in casi di necessità sono possibili in accordo tra azienda e RSU.
Le prestazioni di lavoro effettuate nel giorno del riposo settimanale di Legge debbono obbligatoriamente essere recuperate mediante corrispondenti ore di riposo compensativo da fruire nel giorno feriale immediatamente successivo e comunque non oltre la successiva settimana lavorativa.
[…]

Norma transitoria - Commissione sull'organizzazione del lavoro
È costituita tra le parti una commissione tecnica sull'organizzazione e gli orari di lavoro, con durata di un anno (fino al 30 settembre 2002 salvo proroga motivata) e facoltà di proporre forme nuove, a carattere sperimentale, dell'organizzazione stessa.
A tale commissione è anche demandata la verifica della distribuzione del normale orario di lavoro giornaliero per quegli uffici e servizi che presentassero particolari esigenze di carattere organizzativo o tecnico, e che non rientrino nella gestione di cui sopra.
Detta commissione svolgerà anche il compito demandatole secondo la previsione del soprastante art. 3 e si occuperà inoltre di esaminare ed eventualmente ridefinire la normativa riguardante l'istituto della "reperibilità".

Seconda parte
Titolo V - Normativa
Art. 24 - Contratti di lavoro a tempo parziale

Nell'ambito delle azioni positive per la flessibilità dell'orario di lavoro per lavoratrici madri e lavoratori padri, uno speciale orario di lavoro ridotto concentrato, a tempo parziale reversibile nella misura di 30 ore settimanali, può essere richiesto da genitori di figli fino a 8 anni di età o fino a 12 anni se adottanti o affidatari.
La modificazione dell'orario di lavoro come sopra indicato sarà accordata, previa verifica tecnico- organizzativa, col consenso del responsabile diretto e su autorizzazione del superiore responsabile.
Data la particolarità nell'ambito dell'organizzazione del lavoro che caratterizza il personale non soggetto alla disciplina limitativa dell'orario di lavoro (quadri e primi livelli), eventuali richieste di modificazione dell'orario, come sopra indicato, provenienti da esso personale, dovranno essere esaminate con speciale attenzione, di volta in volta, con specifico riferimento a detta particolarità.
Nota a verbale
La soprastante normativa è introdotta a titolo sperimentale fino al 31/5/2002.
Le parti sono impegnate a effettuarne la verifica, sulla scorta delle risultanze applicative, non oltre il 15/5/2002.
Per effetto di tale verifica, la normativa stessa, per accordo tra le parti, potrà essere eventualmente prorogata ovvero riconfermata.

Art. 25 - Ferie
C) Criteri di computo e formazione dei turni di ferie

Le ferie annuali retribuite sono costituzionalmente irrinunciabili in quanto consentono con un adeguato periodo di riposo il recupero delle energie psicofisiche profuse nell'attività lavorativa. Esse saranno pertanto usufruite mediante una opportuna programmazione che preveda un periodo continuativo di almeno 15 giorni nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto
[…]
Le ferie saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che potrà essere sostituito da altro idoneo supporto nel caso la contabilità sia tenuta con mezzi elettronici. A richiesta della RSU, da presentare con sufficiente anticipo, l'azienda fornirà i dati relativi alle situazione delle ferie, in forma anonima aggregata per tutela della riservatezza personale, sulla base di criteri specifici che ne consentano comunque una efficace lettura e comprensione.
Nei casi di eventuali contestazioni l'azienda dovrà decidere in accordo con la RSU.
[…]
Le ferie eventualmente non godute per causa di forza maggiore nell'anno di maturazione dovranno essere godute nei primi sei mesi dell'anno successivo e comunque non oltre i primi otto.

D) Irrinunciabilità delle ferie
Per il personale assunto a tempo indeterminato le ferie sono irrinunciabili ed è pertanto esclusa ogni indennità sostitutiva.

Art. 36 - Tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori
Data il particolare rilievo morale e sociale delle problematiche in titolo, l'azienda si ritiene specialmente impegnata a un'applicazione sollecita, rigorosa e attenta di tutte le correlate previsioni di Legge e di CCNL.

Art. 43 - Conciliazione delle controversie
Di ogni eventuale controversia individuale relativa al rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore interessato l'azienda e la RSU esperiranno congiuntamente, in presenza del medesimo, un bonario tentativo di conciliazione.