Tipologia: CIA
Data firma: 21 novembre 2001
Validità: 01.11.2001 - 31.03.2004
Parti: Nationale Suisse e RSA/Fisac-Cgil, Fna
Settori: Credito e Assicurazioni, Nationale Suisse
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e scadenza
Art. 3 - Informazione
Art. 4 - Corsi di qualificazione professionale
Art. 5 - Rotazione delle mansioni
Art. 6 - Videoterminali
Art. 6 - Bis
Art. 6 - Ter
Art. 7 - Orario di lavoro
• Regolamentazione orario in presenza di sciopero:
Art. 7 bis - Banca delle ore
Art. 7 ter - Art. 38 CCNL
Art. 8 - Part-time
Art. 9 - Diritto allo studio
Art. 10 - Forme assicurative per il personale

Art. 11 - Assistenza sanitaria
Art. 12 - Trattamento di trasferta
Art. 13 - Prestiti auto al personale
Art. 14 - Trattamento di fine rapporto
Art. 15 - Indennità locali disagiati
Art. 16 - Prestiti
Art. 17 - Tutela della salute
• Mobbing
Art. 18 - Premio aziendale di produttività
Art. 19 - Previdenza integrativa
Art. 20 - Importo una tantum
Art. 21 - Buoni pasto e sala ristoro
Art. 22 - Pari opportunità (Legge 125/1991)
Art. 23 - Chiusure aziendali


Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 21 novembre 2001 in San Donato Milanese, tra la Nationale Suisse spa e Nationale Suisse Vita spa […], e la RSA della Fisac/Cgil […], la RSA della Fna […], in relazione a quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del CCNL 18/12/1999, si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale amministrativo dipendente dalla Nationale Suisse spa e Nationale Suisse Vita spa il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL 18/12/1999, purché in effettivo servizio alla data di stipula dello stesso.

Art. 5 - Rotazione delle mansioni
Il termine di 8 anni di cui il III comma dell'art. 95 CCNL è ridotto a 5 anni.
Le disposizioni di cui al predetto III comma dell'art. 95 CCNL riguarda anche gli archivisti ed i centralinisti.
L'Azienda si impegna ad informare i Lavoratori, nel caso di nuove assunzioni o posti di lavoro disponibili da coprire con la mobilità interna, mediante affissione in bacheca.

Art. 6 - Videoterminali
L'Azienda adotterà tutti gli accorgimenti necessari affinché l'installazione dei videoterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto.
In ottemperanza a quanto espresso in materia dall'Art. 55 della Legge [dlgs] 626/94, che prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano il videoterminale in modo sistematico ed abituale per almeno 20 ore settimanali, l'Azienda ha nominato il Medico Competente che effettuerà gli accertamenti periodici previsti dalla legge quali:
• esame clinico (visita medica di Medicina del Lavoro)
• indagini diagnostiche (visita specialistica oculistica per videoterminalisti)
Dette prestazioni saranno interamente a carico dell'Azienda e si svolgeranno presso un istituto convenzionato con la stessa.

Art. 6 - Bis
La visita oculistica annuale viene estesa, su richiesta, ai lavoratori che utilizzano il videoterminale in misura inferiore a quella prevista dall'art. 55 della legge [dlgs] 626/94.
Detta prestazione sarà interamente a carico dell'Azienda e si svolgerà presso un istituto convenzionato con la stessa.

Art. 6 - Ter
Qualora, a seguito di queste visite, venisse accertata una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, la spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione (lenti e lenti a contatto), sarà a totale carico dell'Azienda, entro il limite massimo annuo di L. 360.000.= (euro 185,92).
Viene inoltre riconosciuto, se prescritto dal medico, il rimborso del primo paio d'occhiali o lenti a contatto (sempreché si tratti di prime lenti a contatto), entro il limite massimo di lire 360.000.=.
In ottemperanza all'art. 54 della Legge [dlgs] 626/94 nonché all'art. 100 del vigente CCNL si conviene di concedere un intervallo di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Art. 7 - Orario di lavoro
1 - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del vigente CCNL si conferma l'istituto dell'orario flessibile, avente le seguenti caratteristiche:
• dal lunedì al giovedì: inizio dalle ore 8,00 alle ore 9,15
termine dalle ore 17,00 alle ore 18,15
• il venerdì inizio dalle ore 8,00 alle ore 9,15
termine dalle ore 12,30 alle ore 15,30
• giorni semifestivi inizio dalle ore 8,00 alle ore 9,15
termine ore 12,00
2 - Fermo restando l'intervallo di un'ora previsto dall'art. 98 del CCNL del 18/12/99, viene concessa la possibilità di posticipare l'ingresso in azienda, per un periodo massimo di 15 minuti oltre le ore 13,00, da recuperarsi nell'ambito della flessibilità e che non sarà, a nessun effetto, considerato ritardo. Pertanto, l'intervallo di mensa di un'ora viene suddiviso in due fasce: la prima (dalle ore 12.00 alle 12.30) rigida; la seconda (dalle 12.31 alle 13.15) flessibile da uno a quarantacinque minuti.
3 - Esistono pertanto delle fasce di rigidità in cui tutti i dipendenti devono essere presenti al lavoro.
Queste fasce sono comprese tra le ore 9,15 e le ore 17, dal lunedì al giovedì; tra le 9,15 e le ore 12,30 il venerdì e tra le 9,15 e le 12 nei giorni semifestivi.
4 - La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire nell'ambito del mese, con la possibilità di riportare al mese successivo non più di 10 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale del singolo lavoratore.
Il lavoro straordinario e la banca delle ore potranno essere autorizzati soltanto quanto i periodi negativi siano stati esauriti.
Entro il 10 di ogni mese l'Azienda comunicherà a tutti i lavoratori il saldo positivo o negativo maturato nel mese precedente.
In caso di concessione di permessi con recupero, gli stessi potranno essere recuperati nell'ambito della fascia di flessibilità.
5 - In caso di permessi retribuiti, giornate di sciopero, malattie e ferie, si intende convenzionalmente ripristinato l'orario normale di lavoro (dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle17,00; il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e nei giorni semifestivi dalle ore 8,00 alle ore 12,00).
6 - L'entrata in Azienda oltre le ore 9,15 del mattino ed oltre le ore 13,15 del pomeriggio, salvo i casi di forza maggiore, se ed in quanto vengano idoneamente giustificati, costituisce ritardo.
7 - Non verrà calcolato nessun ritardo o recupero al lavoratore che, nel corso della giornata, venga colpito da malore (sia in mattinata che nel pomeriggio).
8 - Viene consentita la possibilità di utilizzare ½ giornata di ferie a copertura dei saldi negativi di orario.

Art. 7 bis - Banca delle ore
L'art. 110 del CCNL 18.12.1999 ha disciplinato l'istituto della "banca ore", per effetto del quale le prime 50 ore annue di cui al primo comma dell'art. 105 saranno compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione, e non costituiscono pertanto lavoro straordinario.
Ambito di applicazione
• l'istituto della banca ore trova applicazione per il personale al quale si applica la normativa in materia di lavoro straordinario
• l'istituto si applica con riferimento alle ore di lavoro eccedenti prestate nei giorni feriali, con esclusione, pertanto, dei casi di lavoro straordinario compiuto in giorno festivo, di domenica e dello straordinario notturno.
Modalità di accumulo delle ore - autorizzazione
• la prestazione di lavoro eccedente, che alimenta la banca delle ore, deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile di Servizio/Divisione; la certificazione di tale lavoro eccedente segue le stesse modalità in atto per il lavoro straordinario.
Modalità di utilizzo della banca ore
• l'utilizzazione delle ore di permesso in argomento deve essere concordata tra il dipendente ed il Responsabile di Servizio/Divisione con un ragionevole anticipo, fermo restando che la fruizione di tali permessi deve comunque avvenire compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa
• la fruizione di tali permessi potrà avvenire:
1. ad ore
2. a mezze giornate
3. a giornate intere
Nel caso di residuo di ore di permesso maturate nell'anno precedente, i permessi utilizzati saranno prioritariamente computati a valere su tale residuo
• qualora, decorsi dodici mesi successivi all'anno di maturazione, risultino ore di permesso non ancora fruite, le stesse verranno retribuite nel mese successivo riconoscendo, per ogni ora di permesso non utilizzata, la sola paga oraria di cui al secondo comma dell'art. 105 del vigente CCNL, calcolata avendo a base la retribuzione spettante all'interessato al momento della "monetizzazione";
• la compensazione tramite permessi potrà avvenire - sempre previo accordo tra il dipendente e l'Azienda e comunque compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali - anche anticipatamente rispetto all'effettiva prestazione di ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale. Tali ore di permesso "anticipato" dovranno essere "recuperate" con altrettante ore di lavoro entro il 31 dicembre dell'anno di fruizione; qualora al 31 marzo dell'anno successivo risultino ore di permesso non ancora recuperate, le stesse verranno addebitate con trattenuta nel mese successivo ( i criteri di monetizzazione saranno i medesimi di cui al punto precedente).

Art. 8 - Part-time
[…]
Viene concordata la seguente disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale:
1. è ammesso un orario di lavoro a tempo ridotto:
[…]
2. Le richieste di passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale potranno essere presentate solo da quei lavoratori cui si applichi la distribuzione di orario di lavoro prevista alla lettera a) punto 1) dell'art. 98 CCNL 18 dicembre 1999, e per i quali sussistano:
A. la necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli ed altri familiari conviventi gravemente ammalati o handicappati;
B. la necessità di accudire i figli di età scolare (scuola d'obbligo).
C. fondati e accertati motivi personali.
E' preclusa, di norma, la possibilità di richiedere il "part-time" ai lavoratori con grado (Funzionari, nonché lavoratori di 6° livello incaricati di svolgere le mansioni indicate dalla prima declaratoria dei rispettivi livelli), a quelli con mansioni esterne (nota a verbale art. 98 CCNL) e con orario di lavoro a turni (art. 103 CCNL).
3. L'accoglimento delle richieste, come sopra motivate ed adeguatamente comprovate, sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, avuto riguardo anche alle mansioni svolte dai lavoratori.
Il passaggio al rapporto a part-time avverrà quanto prima possibile e comunque entro 60 giorni dalla richiesta per i casi di cui alla lettera a) del precedente punto 2 ed entro sei mesi per i casi di cui alla lettera b) e c), purché il richiedente dichiari per iscritto la propria disponibilità alla eventuale assegnazione a diversa unità produttiva nell'ambito della stessa sede e/o a diverse mansioni equivalenti, sia al momento dell'accesso al tempo parziale sia al momento dell'eventuale rientro a tempo pieno.
4. La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dovrà essere definita, all'atto della presentazione della richiesta e non potrà essere inferiore a 24 mesi (escluso lettera a) punto 2)
5. Il lavoratore a tempo parziale dovrà confermare la data di rientro dando un preavviso di tre mesi.
Qualora la data di rientro originaria resti confermata, l'Azienda si impegna a reinserire il lavoratore ad orario pieno prima possibile e comunque entro i sei mesi successivi a tale data.
Qualora il lavoratore richieda di posticipare la data del rientro a tempo pieno il preavviso di tre mesi dovrà essere dato con riferimento alla originaria data di rientro.
Il ritorno al rapporto a tempo pieno avverrà entro sei mesi dalla nuova data.
Le richieste di proroga delle originarie date di rientro a tempo pieno presuppongono il permanere delle motivazioni di cui al punto 2).
6. Il numero complessivo dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale non potrà essere superiore al 12% dei dipendenti, e comunque non più di due persone svolgenti le stesse mansioni nell'ambito dell'Ufficio.
7. Ai lavoratori ammessi al part-time è prevista soltanto la flessibilità di 1/4 d'ora in entrata con recupero nell'arco della settimana.
[…]
10. Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la disciplina prevista, per il personale a tempo pieno, al vigente CCNL, con le seguenti specificazioni:
[…]
E. potranno essere prese in considerazione, in via eccezionale, le richieste da parte dei lavoratori ai quali è precluso l'accesso al part-time in base al punto 2, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell'Azienda.

Art. 15 - Indennità locali disagiati
Al personale che svolge abitualmente la propria attività nei locali attualmente adibiti ad archivio si riconosce un'indennità annua lorda di L. 600.000.= (euro 309,88).
Qualora l'archivio dovesse essere spostato altrove o comunque qualora gli addetti non dovessero più operare nell'archivio, tale indennità verrà trasformata in un assegno ad personam non assorbibile in caso di aumenti derivanti dal CCNL.

Art. 17 - Tutela della salute
Ferma l'importanza primaria della tutela della salute psico fisica dei lavoratori e confermato l'impegno aziendale ad intervenire, ove necessario, per migliorare le condizioni di lavoro, le Parti concordano sul fatto che le tematiche connesse alle condizioni ed ambienti di lavoro richiedano costante attenzione specie in periodi - come l'attuale -caratterizzati dal rapido evolversi delle strutture e del modo di lavorare.
E' in questo spirito che verranno affrontati gli incontri previsti dal CCNL nella dichiarazione in calce all'art. 48 del CCNL 12/99 e dalla Legge [dlgs] 626; incontri che consentiranno alle Parti di approfondire e ricercare soluzioni rispetto agli effetti del fumo passivo e alle problematiche di cui sopra, a fronte anche delle novità tecnologiche e normative eventualmente intervenute nel frattempo.
Il diritto alla visita audiometrica prevista dall'art. 49 del CCNL 12/99 viene estesa anche ai centralinisti.

Mobbing
In linea con la dichiarazione delle parti sul Mobbing espressa nell'ultimo rinnovo del CCNL, l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali Aziendali si impegnano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Inoltre si impegnano a promuovere azioni miranti all'informazione nonché alla prevenzioni in materia di molestie morali e/o azioni mobbizzanti.
Le RSA e le RLS, potranno attivarsi comunque autonomamente per quanto concerne i problemi della tutela della salute e sicurezza in azienda.

Art. 21 - Buoni pasto e sala ristoro
L'Azienda si impegna a mantenere in funzione il servizio di sala ristoro aziendale.
[…]

Art. 22 - Pari opportunità (Legge 125/1991)
In ottemperanza all'allegato 16 CCNL 18/12/99, le parti concordano di costituire una Commissione Paritetica per le pari opportunità.
La suddetta commissione opererà in collegamento con l'analoga commissione nazionale.