Tipologia: CIA
Data firma: 17 gennaio 2002
Validità: 17.01.2002 - 31.12.2003
Parti: Credito Artigiano e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Sindirigenticredito
Settori: Credito e Assicurazioni, Credito Artigiano
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Verbale di accordo
Premessa
Contratto integrativo aziendale per il personale del Credito Artigiano spa
Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Premio Aziendale
Art. 3 - Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Art. 4 - Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
Art. 5 - Inquadramenti
Art. 6 - Destinatari, efficacia e durata
Allegato 1 - Esempio di calcolo del Premio Aziendale
Allegato 2 - Art. E del CIA del 28 maggio 1997 per il Personale delle Aree Professionali del Credito Artigiano
Trattamenti e condizioni varie per il Personale del Credito Artigiano spa
Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Modalità di partecipazione ai corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento
Art. 3 - Ex premio di rendimento
Art. 4 - Premio di fedeltà
Art. 5 - Riconoscimento ai lavoratori studenti
Art. 6 - Borse di studio ai figli dei dipendenti
Art. 7 - Missioni
Art. 8 - Accentramento della giornata lunga
Art. 9 - Sportelli turistici
Art. 10 - Comitato d'Azienda
Art. 11 - Part-time
Art. 12 - Rimborso spese auto
Art. 13 - Buono pasto
Art. 14 - Affidamenti per elasticità di cassa
Art. 15 - Affidamenti a rientro
Art. 16 - Mutuo ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo
Art. 17 - Destinatari, efficacia e durata
Dichiarazioni dell'Azienda
Allegato 1 - Artt. F1 e F2 del CIA del 28 maggio 1997 per il Personale delle Aree Professionali del Credito Artigiano

Normativa aziendale per il personale del Credito Artigiano spa per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), Milano, 17 gennaio 2002

Verbale di accordo
Il giorno 17 gennaio 2002, in Milano, tra il Credito Artigiano spa, Società appartenente al Gruppo bancario Credito Valtellinese […], e la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) […], la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], la Delegazione Sindacale Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […], la Delegazione Sindacale del Sindacato Nazionale del Personale Direttivo del Credito (Sindirigenticredito) […]

Premesso che:
a) in relazione a quanto previsto dal CCNL 11 luglio 1999 - testo coordinato (di seguito, per brevità, CCNL 11 luglio 1999), e nel rispetto dei demandi in esso stabiliti, si è dato formalmente corso al rinnovo della vigente Contrattazione Integrativa Aziendale (di seguito per brevità CIA);
b) si è ravvisata la necessità di disciplinare i restanti istituti economico-normativi - sottratti ai demandi di cui alla precedente lettera a) - in un unico e distinto articolato denominato "Trattamenti e condizioni varie per il Personale del Credito Artigiano spa";
c) le Parti hanno, successivamente, concordato sull'opportunità di raccogliere le nuove disposizioni integrative aziendali e i "Trattamenti e condizioni varie per il Personale del Credito Artigiano spa" di cui alle precedenti lettere in un unico testo normativo aziendale per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali, tenendo peraltro in considerazione l'esigenza di armonizzare le preesistenti specifiche norme riferite a dette categorie;
considerato che:
• le Parti hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2000 un verbale di accordo in materia di formazione in coerenza con le previsioni del vigente CCNL;
• con accordo collettivo aziendale del 23 marzo 2001 le Parti hanno concordato il metodo di calcolo del Premio Aziendale relativo agli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003;
• le Parti hanno sottoscritto in data 12 aprile 2001 il verbale di riunione "Convenzioni aziendali relative agli esercizi 2001-2003", ove, fra l'altro, è stato assunto l'impegno di concordare il testo della "normativa aziendale",
tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe indicate convengono che:
• la vigente normativa di cui al CIA per il Personale delle Aree Professionali dalla 1ª alla 4ª del 28 maggio 1997,
• nonché quella relativa agli accordi complementari, a latere o comunque connessa ai trattamenti e condizioni varie del Personale dipendente,
viene modificata, integrata, coordinata e sostituita come di seguito indicato.

Contratto integrativo aziendale per il personale del Credito Artigiano spa
Art. 1 (Premessa)

Le "premesse" e i "considerato" fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Art. 3 (Garanzie volte alla sicurezza del lavoro)
Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle leggi tempo per tempo vigenti, l'Azienda si impegna a valutare con le rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali l'individuazione delle più adeguate misure necessarie per garantire la sicurezza dei Lavoratori, ivi comprese quelle volte alla prevenzione degli atti criminosi. Detta valutazione sarà compiuta con cadenza annuale nell'ambito dell'apposito incontro di cui all'art. 10, lettera m) del vigente CCNL.
Con particolare riferimento alla materia della sicurezza fisica è prevista l'istituzione di un'apposita "Commissione paritetica per la sicurezza fisica " composta da:
• 1 (uno) rappresentante designato da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto;
• 3 (tre) rappresentanti aziendali cui sono, per competenza, attribuite le funzioni in materia di sicurezza.
La Commissione sarà investita di compiti informativi e consultivi a livello d'indirizzo generale in materia di sicurezza fisica.
La Commissione si riunirà nell'ambito di appositi incontri da tenersi ogni sei mesi su richiesta di una delle Parti. In tale ambito verranno fornite informative circa il monitoraggio sulle tematiche di sicurezza, con particolare riguardo a quelle attinenti a eventi criminosi.
Ferma restando la riunione con cadenza semestrale, i componenti di una delle due Parti della Commissione potranno richiedere l'attivazione di uno specifico incontro straordinario a motivo del verificarsi di eventi criminosi (in termini di gravità e/o di frequente ripetizione degli stessi).
Nel corso della prima riunione l'Azienda fornirà una apposita informativa circa le strategie aziendali sulla valutazione del rischio "sicurezza", con particolare riguardo agli standard minimi di sicurezza adottati e/o previsti dall'Azienda. La Commissione dovrà successivamente essere informata in merito ai piani di intervento previsti nel semestre successivo; tale informativa dovrà contenere l'indicazione delle dipendenze interessate agli interventi e dei sistemi di sicurezza di prossima introduzione.
L'Azienda darà tempestivamente notizia a un componente della Commissione relativamente ai fatti criminosi avvenuti.
Per quanto ovvio, l'accesso alle notizie e/o dati forniti all'uopo dall'Azienda è strettamente riservato ai soli componenti della Commissione che, pertanto, saranno tenuti a mantenere il necessario riserbo in merito a tutte le informazioni e/o notizie delle quali verranno a conoscenza in ragione del loro mandato.
Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro saranno attuati i seguenti provvedimenti a tutela del Lavoratore oggetto di violenza e/o minaccia in occasione di rapina:
a) visita medica a carico dell'Azienda presso organismi qualificati, per i Lavoratori che hanno subito violenza e, comunque, per gli altri che ne facciano specifica richiesta;
b) accoglimento di eventuale richiesta di trasferimento ad altro servizio, ufficio o filiale, tenuto conto delle necessità operative dell'Azienda.
Le decisioni assunte in materia di sicurezza saranno portate a conoscenza dei Dipendenti dell'unità produttiva interessata all'intervento con le modalità previste per la normativa interna.
Dichiarazione dell'azienda
L'Azienda si impegna affinché all'interno dei propri locali non siano presenti persone armate, salvo, per quanto ovvio, il Personale addetto al ritiro/recapito dei valori per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rispettivo servizio.
Infortunio o malattia conseguente ad atti dolosi
In caso di infortunio o malattia conseguente a tentativo di rapina o comunque di altro evento criminoso, il Lavoratore che superi il previsto periodo di comporto ha diritto alla conservazione del posto di lavoro sino a guarigione, e comunque per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, salvo verifica con le Rappresentanze Sindacali Aziendali di eventuali casi particolari.
L'Azienda concederà eventuali permessi retribuiti ai Dipendenti direttamente coinvolti da detti eventi criminosi sul posto di lavoro e comunque fino ad un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, in ogni caso da usufruirsi nei giorni immediatamente successivi a quello dell'evento.
Dichiarazioni delle parti
Le Parti evidenziano la necessità di dotare tutte le dipendenze - compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali - di un organico composto da almeno due risorse per motivi di sicurezza.
Dichiarazione dell'azienda
Nell'ambito dei previsti piani di formazione, l'Azienda individuerà appositi momenti formativi finalizzati a una profonda sensibilizzazione di tutto il Personale interessato in materia di sicurezza (comportamenti operativi, procedure, impianti).

Art. 4 (Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro).
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina legale tempo per tempo vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei Lavoratori sul luogo di lavoro, e conformemente all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e alle previsioni di cui al d.lgs. 626/94 e successive modificazioni, le Rappresentanze Sindacali Aziendali appartenenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo hanno facoltà di promuovere sopralluoghi presso l'unità produttiva di competenza per effettuare rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e controlli sull'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie professionali.
Detti sopralluoghi si effettuano secondo le modalità da concordarsi di volta in volta fra la Rappresentanza Sindacale Aziendale e l'Azienda, alla quale dovranno essere preventivamente comunicati i nominativi dei rappresentanti incaricati di effettuare i sopralluoghi di cui sopra.
L'Azienda si impegna ad accordare appositi permessi retribuiti ai Lavoratori che dovranno sottoporsi a visite mediche su richiesta della Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Accesso ai luoghi di lavoro da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
L'accesso dei RLS nei luoghi di lavoro potrà avvenire con un preavviso all'Azienda di almeno 48 ore, o secondo quanto previsto dal d.lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
L'Azienda, al fine di favorire l'accesso dei RLS ai luoghi di lavoro, concorre a sollevare i medesimi dalle maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell'abituale sede di lavoro ed effettivamente sopportate e documentate - attraverso il criterio del rimborso a piè di lista.
Addetti a videoterminali
Conformemente a quanto previsto in materia dalla vigente normativa legale e dall'art. 94 del CCNL 11 luglio 1999, l'Azienda si impegna a definire le modalità applicative della nuova normativa (visite periodiche, pause).
Calamità
In relazione a eventuali calamità, l'Azienda dovrà predisporre e comunicare alle OO.SS. modalità di comportamento del Personale delle sedi e delle filiali situate nelle zone di rischio.
Fumo passivo:
Nelle more che la materia trovi una specifica regolamentazione legislativa anche per quanto concerne i luoghi di lavoro privati, l'Azienda si impegna ad attivarsi per verificare se, in concreto, la salute dei Lavoratori sia all'uopo adeguatamente tutelata e per individuare i possibili e più adeguati interventi.

Art. 6 (Destinatari, efficacia e durata)
Il presente contratto integrativo aziendale si applica, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo, ai Quadri Direttivi e al Personale appartenente alle Aree Professionali dalla 1ª alla 3ª in servizio alla data di stipulazione o assunto successivamente.
Il presente contratto integrativo aziendale annulla e sostituisce integralmente quanto contenuto in tutti i contratti integrativi precedentemente sottoscritti dalle Parti interessate e scadrà il 31 dicembre 2003.

Trattamenti e condizioni varie per il Personale del Credito Artigiano spa
Art. 1 (Premessa)

Le "premesse" e i "considerato" fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Art. 8 (Accentramento della giornata lunga)
Presso i Comuni ove sono ubicati due o più sportelli - in luogo della effettuazione presso ciascuna unità dell'orario prolungato - è consentito l'accentramento degli orari della cosiddetta "giornata lunga" presso una o più unità dello stesso Comune che potrà prevedere il prolungamento anche della giornata di venerdì.
Tale accentramento dovrà avvenire, comunque, nel pieno rispetto dei limiti d'orario massimi previsti dal vigente CCNL per gli operatori coinvolti.
Il Personale che presterà servizio negli orari della "giornata lunga" accentrata percepirà una indennità giornaliera pari a Euro 15,5 (Lit. 30.000) o, in luogo della stessa, a scelta del collaboratore, potrà usufruire di un permesso di 30 minuti da fruire secondo le modalità di cui all'art. 91 del vigente CCNL.

Art. 9 (Sportelli turistici)
Conformemente alle previsioni del vigente CCNL è prevista la facoltà di offrire servizi di sportello nella giornata di sabato presso le unità operative situate in località turistiche.
Le Parti identificano le intere provincie di Milano, Roma e Firenze come zone a preminente vocazione turistica e quindi tutte le unità operative ivi operanti potenzialmente rientranti in tale ambito.
Ai Dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e con orario di lavoro settimanale distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì e che effettuano attività lavorativa nella giornata di sabato presso gli sportelli turistici verrà riconosciuto un compenso di Euro 46,5 (lit. 90.000) e un permesso aggiuntivo di 40 minuti - o in luogo dello stesso a scelta del collaboratore - un permesso complessivo di 60 minuti, da fruire secondo le modalità di cui all'art. 91 del vigente CCNL.
L'Azienda si impegna a utilizzare Personale in via prevalente volontario, rispettando gli orari massimi di adibizione allo sportello previsti dal vigente CCNL, e ricorrendo eventualmente all'utilizzo di Risorse part-time sia tra il Personale full-time che ne ha fatto richiesta, sia per il tramite di assunzioni dall'esterno.
L'Azienda si impegna, altresì, a predisporre le opportune turnazioni di Personale evitando, salvo la volontarietà e la disponibilità dei singoli lavoratori, di utilizzare lo stesso dipendente nella giornata di sabato più di 20 volte l'anno, a eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui l'orario settimanale è distribuito su sei giorni per sei ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.

Art. 10 (Comitato d'Azienda)
Dichiarazione delle parti
Anche alla luce di quanto previsto dalle normative e dagli accordi interconfederali in materia di Comitati Aziendali Europei, le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione del "Comitato d'Azienda"; a tal fine - in relazione alla complessità tecnica delle fasi preliminari alla costituzione del "Comitato d'Azienda" - potrà essere istituita una apposita Commissione Tecnica paritetica.

Art. 11 (Part-time)
Il rapporto di lavoro a part-time è disciplinato dall'art. 26 del CCNL. 11 luglio 1999, nonché dalla disciplina di legge tempo per tempo vigente in materia.
[…]

Art. 17 (Destinatari, efficacia e durata)
Le disposizioni relative ai Trattamenti e convenzioni varie al Personale del Credito Artigiano spa di cui al presente articolato si applicano, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo (salvo quanto stabilito in singole norme), ai Quadri Direttivi e al Personale appartenente alle Aree Professionali dalla 1ª alla 3ª in servizio alla data di stipulazione o assunto successivamente.
Dette disposizioni annullano e sostituiscono integralmente quanto contenuto nei precedenti accordi e/o convenzioni aziendali e scadranno il 31 dicembre 2003.