Tipologia: Accordo
Data firma: 16 gennaio 2002
Validità: 01.01.2002 - 30.06.2004
Parti: Digital Multimedia Technologies e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, RSU
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Digital Multimedia Technologies Lissone (Mb)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Capitolo I Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Diritti sindacati.
Art. 3 - Assemblee.
Art. 4 - Sistema d'informazione.
Art. 5 - Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 6 - Ambiente e salute.
Art. 7 - Pari opportunità e azioni positive.
Art. 8 - Mobilità.
Art. 9 - Appalti e decentramento produttivo.
Capitolo II Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 10 - Periodo di prova.
Art. 11 - Passaggio di mansioni
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Permessi.
Art. 14 - Aspettativa.
Art. 15 - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 16 - Visite mediche specialistiche
Art. 17 - Malattia.
Art. 18 - Permessi individuali retribuiti
Art. 19 - Maternità.
Art. 20 - Part-Time.
Capitolo III Orario di lavoro
Art. 21 - Orario di lavoro
Art. 22 - Riduzione d'orario.
Art. 23 - Lavoro straordinario.
Capitolo IV Trattamento economico

Art. 24 - Elementi della retribuzione mensile.
Art. 25 - Compensi aggiuntivi.
Art. 26 - Maggiorazioni per lavoro ordinario, straordinario, notturni e festivo.
Art. 27 - Trasferta e missione.
Art. 28 - Mensa
Art. 29 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 30 - Tredicesima mensilità.
Art. 31 - Quattordicesima mensilità.
Art. 32 - Polizze assicurative.
Art. 33 - Premio risultato.
Art. 34 - Previdenza complementare.
Capitolo V Inquadramento
Art. 35 - Quadri.
Capitolo VI Parte conclusiva
Art. 36 - Abiti da lavoro.
Art. 37 - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 38 - Decorrenza e durata.
Art. 39 - Norma finale.
Allegati

Accordo Integrativo Digital Multimedia Technologies spa

Addì, 16 gennaio 2002, tra Digital Multimedia Technologies spa […] e Fistel-Cisl […], Slc-Cgil […], RSU aziendali […], si è stipulato il seguente accordo integrativo aziendale.

Capitolo I Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali

Le parti si danno atto che la titolarità delle trattative, della stipulazione, gestione ed interpretazione del presente accordo aziendale compete esclusivamente alle Organizzazioni Sindacali Cgil Cisl Uil e alle RSU che si riconoscono nei principi e nelle istanze proposte da dette organizzazioni.
Pertanto le rappresentanze, il potere di negoziazione e l'esercizio delle prerogative sindacali, ivi comprese quelle relative a permessi, assemblee, tutele e contributi sindacali, vengono attribuiti soltanto ai soggetti che aderiscono esplicitamente al sistema di Relazioni Industriali così come configurato dagli accordi interconfederali stipulati tra rappresentanze datoriali e Cgil Cisl Uil, nel CCNL Imprese Televisive Radio Private e nel presente accordo.

Art. 2 - Diritti sindacati.
Le parti riconfermano quanto previsto in materia da CCNL 9.7.99 per i dipendenti del Settore radio televisivo privato […]

Art. 3 - Assemblee.
I lavoratori hanno il diritto di riunirsi nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]

Art. 4 - Sistema d'informazione.
Nell'ambito del sistema di Relazioni Sindacali definito nei precedenti articoli il Sistema d'informazione per la Società di cui in premessa si articolerà come segue:
la società, di norma in una riunione annuale, fornirà alle RSU/OO.SS. firmatari del presente contratto, le seguenti informazioni in merito ai dati:
- sull'andamento economico dell'esercizio della' Società ivi compresi i dati relativi al premio di risultato;
- sul numero degli occupati al 31 Dicembre di ogni anno; questi dati saranno forniti anche disaggregati per:
- società/area, uomini e donne, personale a tempo indeterminato alle date sopra indicate, personale operante a tempo determinato (media annua) e personale con CFL;
- sull'organizzazione del lavoro e la sua evoluzione;
- sull'andamento anche quantitativo del lavoro straordinario con eventuali dati disaggregati ove opportuno;
- sulla mobilità;
- sulle attività di formazione e riqualificazione professionale;
- sulle azioni positive;
- su eventuali rilevanti fenomeni in tema di ambiente di lavoro;
- sull'evoluzione degli inquadramenti professionali
e quant'altro previsto all'Art. 4. CCNL 9.7.99.

Art. 6 - Ambiente e salute.
Le parti alla luce della normativa in materia di Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 242/96 confermano la validità dei principi fissati nell'accordo tra FRT e OO.SS.LL. nazionali del 25 ottobre 1995.
Pertanto le parti convengono che l'intera materia sarà gestita in conformità delle norme di legge e contrattuali sopra richiamate.

Art. 7 - Pari opportunità e azioni positive.
Le parti confermano quanto previsto in materia dalla contrattazione nazionale.

Art. 9 - Appalti e decentramento produttivo.
Le organizzazioni sindacali e 1'azienda riconfermano la necessità che le capacità produttive interne vengano utilizzate nell'ottica della migliore razionalizzazione ed ottimizzazione a che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando comunque, l'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, l'azienda si impegna ad attuare tutti i meccanismi perché le aziende appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e quelle alla tutela del lavoro non avvalendosi di quelle imprese che non ottemperino agli obblighi di legge.
Le parti riconfermano i contenuti di cui all'art. 7 del CCNL vigente nonché gli impegni assunti in materia dall'art. 4 del CCNL succitato in tema di "Diritto di Informazione a livello aziendale".

Capitolo II Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 11 - Passaggio di mansioni

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione
In relazione alle esigenze aziendali, il dipendente può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale nella sua posizione professionale o nel suo inquadramento
[…]

Art. 12 - Ferie
[…]
Non è consentita la rinuncia al riposo annuale né la sostituzione e di esso con compenso alcuno.
[…]

Art. 16 - Visite mediche specialistiche
Saranno concessi, su richiesta da rivolgere al proprio superiore almeno due giorni prima della prevista necessità, permessi retribuiti, fruibili di norma all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro giornaliero, per l'effettuazione di visite mediche specialistiche che non possano essere effettuate al di fuori dell'orario di lavoro.
L'assenza dovrà esse re giustificata da idonea certificazione medica con l'indicazione del giorno e dell'ora di effettuazione della visita.
I permessi non potranno superare la durata complessiva di 30 ore annue.

Art. 20 - Part-Time.
Le parti, alla luce delle recenti disposizioni volte a regolamentare il part-time, nel recepirne la disciplina vigente stabiliscono i seguenti criteri.
In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge e dal vigente CCNL in materia di lavoro a tempo parziale le parti, al fine di dare idonea risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, compatibilmente con l'organizzazione del processo produttivo, concordano sull'opportunità di introdurre forme di lavoro a tempo parziale che saranno disciplinate secondo i seguenti principi:
- Volontarietà di entrambe le parti
- Reversibilità delle prestazioni a tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con la mansione svolta e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti.
- Priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.
- Durata prestabilita per un periodo massimo di 18 mesi.
Resta inteso che, riconfermata la compatibilità con le esigenze organizzative, la percentuale dei lavoratori che utilizzano l'istituto non potrà essere superiore al 5% dell'organico effettivo della Società. Il lavoratore potrà chiedere di effettuare la prestazione a tempo parziale per una durata non inferiore al 50% dell'orario settimanale.
[…]

Capitolo III Orario di lavoro
Art. 21 - Orario di lavoro

Premessa
L'orario di lavoro è disciplinato dalle norme di legge e dagli artt. 37 e 38 e seguenti del CCNL 9.7.1999.
L'orario di lavoro contrattualmente è fissato in 40 ore settimanali effettive e la prestazione lavorativa sarà distribuita sui giorni della settimana di calendario secondo quanto disposto dal vigente CCNL. L'impiego del personale è di norma per 5 giorni nell'arco della settimana di calendario.
Tutto ciò premesso 1e parti individuano le seguenti tipologie di distribuzione dell'orario di lavoro, dandosi reciprocamente atto che esse rispondono ai criteri di flessibilità e di migliore utilizzo degli impianti.
A) Orario costante:
articolato su otto ore giornaliere con pausa. Per i settori amministrativi e assimilabili, individuati dalla Direzione aziendale, è consentito posticipare l'inizio dell'attività lavorativa giornaliera entro il massimo di mezz'ora con correlativa necessità di recuperare la prestazione al termine dell'orario della stessa giornata.
In via sperimentale, anche per verificarne la compatibilità con le esigenze organizzative e produttive, per un periodo di 3 mesi (febbraio - aprile 2002),verrà consentito anche al personale tecnico e di produzione, o comunque per il personale ad orario rigido, la posticipazione dell'orario di inizio attività entro il massimo di mezz'ora con correlativa necessità di recuperare la prestazione al termine dell'orario della stessa giornata
Al termine del periodo di sperimentazione le parti si incontreranno per valutare la situazione e le compatibilità organizzative relative all'orario flessibile ed alla sua introduzione stabile.
B) Orario a turni avvicendati:
articolato in 7 ore giornaliere con eventuale pausa e distribuito su due o più turni che coprono l'intero arco settimanale da lunedì a domenica con riconoscimento della relativa indennità […]
Stante la particolarità delle prestazioni rese nella fascia notturna tra le ore 22.00 e le ore 06.00, per i turni effettuati nell'ambito di tale orario verrà riconosciuta, anche a compensazione del relativo disagio, una indennità […]

Art. 23 - Lavoro straordinario.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario contrattuale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprevedibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non compromettere il dimensionamento degli organici.
[…] Il lavoratore potrà concordare in alternativa al pagamento dalle ore il recupero anche parziale delle prestazioni straordinarie con corrispondenti riposi compensativi con il riconoscimento delle sole maggiorazioni relative.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Capitolo IV Trattamento economico
Art. 28 - Mensa

L'azienda fornisce ai propri dipendenti il servizio sociale mensa […]

Capitolo VI Parte conclusiva
Art. 37 - Consegna e conservazione utensili e materiali.

Il lavoratore dovrà custodire con diligenza gli utensili ed i materiali che gli vengono consegnati per l'espletamento della sua attività.