Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 29 gennaio 2008
Parti: Ance Bergamo, Associazione Artigiani Bergamo, Cna Bergamo, Lia Bergamo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Fonte: CPT BERGAMO

Sommario:
Premessa
1. Procedura per la collaborazione in materia di formazione dei lavoratori tra imprese e Organismi Paritetici.
2. Modalità per ottenere la validazione del progetto formativo
3. Modalità per ottenere la validazione dell'esecuzione della formazione
4. Tavolo tecnico di omogeneizzazione dei progetti formativi


Protocollo d'intesa

Modalità d'adempimento all'obbligo previsto dall'art. 22 comma 6 del D. Lgs. 626/94 riguardante la collaborazione degli Organismi Paritetici nella formazione alla sicurezza per i lavoratori del settore costruzioni della provincia di Bergamo

Premesso che:
• L'art. 22 comma 1 del D.Lgs 626/94 richiede che il datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
• Il decreto 16 gennaio 1997 ha dettato i contenuti minimi della formazione prevista dall'art 22 del D.Lgs 626/94.
• L'art. 22 comma 6 del D.Lgs 626/94 richiede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20 del D.Lgs 626/94.
• Gli organismi paritetici per il settore delle costruzioni, previsti dall'art. 20 del D.Lgs 626/94, per la provincia di Bergamo sono identificati nei seguenti enti:
◦ Comitato Paritetico Territoriale (di seguito denominato CPT) per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo,
◦ Comitato Paritetico Territoriale Artigiano (di seguito denominato CPTA) per le imprese iscritte alla Edilcassa artigiana di Bergamo

Considerato che:
• Alcuni datori di lavoro possono essere intenzionati a procedere alla formazione dei propri lavoratori in prima persona, mediante propri collaboratori o con il supporto di consulenti esterni, o comunque appoggiandosi ad enti e/o società di formazione certificate e non, diverse da quelle previste contrattualmente quali CPT o CPTA.
• Occorre consentire ai datori di lavoro di cui sopra di dare attuazione all'obbligo previsto dall'art. 22 comma 6 del D.Lgs 626/94 ed effettuare la formazione in collaborazione con gli Organismi Paritetici
• Gli Enti attuatori della formazione non potranno subappaltare ad altri Enti e/o società di formazione, non dichiarati nel progetto, l'incarico della formazione dei lavoratori e degli RLS.

Si conviene che:
• Tutte le azioni formative realizzate al di fuori degli Organismi Paritetici di cui sopra, per ottenere e dimostrare il requisito di collaborazione di cui all'art. 22 comma 6 del d.lgs. 626/94 devono seguire la procedura riportata all’interno del presente protocollo.

1. Procedura per la collaborazione in materia di formazione dei lavoratori tra imprese e Organismi Paritetici.
Il titolare dell'obbligo formativo nei confronti dei propri lavoratori è il Datore di Lavoro dell'impresa.
Il Datore di Lavoro può erogare personalmente la formazione ai propri lavoratori o avvalersi per tutto o in parte di altre persone alle proprie dipendenze e/o di consulenti e società esterne.
La collaborazione dell'Impresa con gli Organismi Paritetici CPT e CPTA avverrà attraverso i due seguenti momenti fondamentali:
I. Validazione da parte dell' Organismo Paritetico di riferimento del progetto formativo presentato dal Datore di Lavoro od altro soggetto in caso di più imprese coinvolte.
II. Validazione da parte dell' Organismo Paritetico di riferimento della realizzazione della formazione.
La validazione del progetto e dell'esecuzione della formazione da parte dell'Organismo Paritetico di riferimento ha la finalità di verificare che:
• Il progetto formativo sia conforme con quanto previsto dalla normativa vigente, dai contratti collettivi (CCNL e integrativi provinciali, nonché da eventuali accordi tra le parti sociali), e da quanto definito dal tavolo tecnico provinciale di cui al punto 4., ivi inclusa la presenza di un tutor indicato dall'Organismo Paritetico di riferimento
• Esistano dei documenti validi che attestino che la formazione è effettivamente avvenuta.
I lavoratori formati attraverso gli interventi validati saranno inseriti all'interno di un archivio attivato presso l'Organismo Paritetico di riferimento a disposizione degli organismi di vigilanza.

2. Modalità per ottenere la validazione del progetto formativo
2.1. Il Datore di lavoro che intende procedere alla formazione dei propri lavoratori ai sensi dell' art. 22 del D.Lgs 626/94 anche quando si avvale di un soggetto diverso, deve presentare il progetto formativo all'Organismo Paritetico di riferimento con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data fissata per l’erogazione. Il progetto formativo potrà essere trasmesso anche via fax.

2.2. L'Organismo Paritetico di riferimento, dopo aver verificato la conformità del progetto formativo sulla base dei criteri sotto esposti comunicherà il proprio parere entro 15 giorni dalla data della richiesta.

2.3. Nel caso di parere positivo il progetto attraverso la sua validazione potrà essere realizzato; in caso contrario, il soggetto richiedente dovrà ripresentare o integrare un nuovo progetto formativo che tenga conto delle osservazioni proposte dall'Organismo Paritetico di riferimento.

2.4. La validazione del progetto formativo deve essere richiesta per ogni nuovo intervento. Il progetto validato avrà durata massima di tre anni, fermo restando nuove disposizioni di carattere legislativo o di CCNL o di accordi provinciali.

2.5. Il progetto formativo da presentare all' Organismo Paritetico di riferimento dovrà comprendere i seguenti punti:

2.5.1. Titolo dell’intervento formativo. Si dovrà dare un titolo che identifichi il progetto formativo in modo da essere facilmente individuabile durante la comunicazione tra l'Organismo Paritetico di riferimento e soggetto richiedente.

2.5.2. Anagrafica aziendale, specificare i dati aziendali (ragione sociale, indirizzo, telefono, ecc.) e il settore d'intervento dell'azienda ( es. opere stradali, impermeabilizzazioni, prefabbricazione, ecc.) il numero totale dei lavoratori dipendenti, ed il numero dei lavoratori da formare. Nel caso di soggetto richiedente diverso dall'impresa indicare i dati del richiedente.

2.5.3. Obiettivi della formazione. Specificare che tipo di formazione s'intende erogare:
• di base per nuova assunzione o per prima formazione (art. 22 c2 lett. A) del D.Lgs. 626/94.
• per lavoratori già presenti nell'impresa, per trasferimento o cambiamento di mansione (art. 22 c2 lett. b) del D.Lgs. 626/94
• per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
• per mansioni specifiche (ad esempio formazione e addestramento all’utilizzo di DPI di terza categoria ex art. 43 d.lgs. 626/94)

2.5.4. Lavoratori interessati all'iniziativa. Specificare le mansioni svolte dai lavoratori a cui l'intervento è destinato (es: muratori, carpentieri, capo cantieri / preposti)

2.5.5. Durata dell'intervento. Specificare la durata in ore rispetto allo standard. Nel caso in cui l'intervento sia erogato in più incontri o moduli specificare inoltre:
• la durata di ciascun incontro o modulo
• l'intervallo temporale in cui s'intende realizzare l’intero intervento formativo.
Si ricorda che la formazione di base per nuova assunzione o per prima formazione deve avvenire in orario di lavoro e dovrà avere durata minima pari almeno a quella prevista dai CCNL ed integrativi provinciali di riferimento.

2.5.6. Contenuti dell'intervento e metodologie didattiche utilizzate. Specificare per l'intervento se questo è suddiviso in più incontri o moduli. Per il singolo modulo i contenuti della formazione e le metodologie didattiche utilizzate per la formazione stessa.
Affinché la formazione sia validata occorre che all'interno di ogni intervento sia prevista almeno una parte dedicata a esercitazioni e/o verifiche di apprendimento.

2.5.7. I requisiti di Enti e/o dei formatori impegnati nell'intervento. Specificare qualifica e caratteristiche degli Enti e dei formatori impegnati nell'intervento e per ognuno di loro specificare gli argomenti trattati.
I formatori di materie tecniche operative dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Curriculum specifico con attestazione professionale e d'esperienza
• Abilitazione specifica per le singole azioni formative.

2.5.8. Materiali didattici distribuiti ai partecipanti. Descrivere brevemente il materiale che s'intende distribuire e consegnarne una copia all' Organismo Paritetico di riferimento

2.5.9. Firma del soggetto attuatore. Il progetto formativo dovrà essere siglato dal soggetto richiedente e riportare la data di realizzazione

3. Modalità per ottenere la validazione dell'esecuzione della formazione
3.1. Comunicazione. Prima di procedere alla realizzazione dell'intervento il soggetto attuatore comunicherà all' Organismo Paritetico di Riferimento anche tramite fax:
• Gli estremi del progetto formativo che s'intende realizzare (solo progetti già validati)
• I lavoratori che parteciperanno all'intervento. Per implementare l'archivio anagrafico dei soggetti formati di cui al punto 1 dovranno essere comunicati i seguenti dati (nel caso di lavoratori appartenenti a più imprese specificare le aziende d'appartenenza):
o Cognome e nome
o Luogo e data di nascita
o Indirizzo di residenza e recapito telefonico
o Qualifica e Codice fiscale
• Nominativo dei formatori
• Il calendario degli incontri con riportato la data, il luogo e l'ora in cui gli stessi si svolgeranno.
Questa comunicazione dovrà essere inviata con almeno due giorni d'anticipo rispetto all'inizio dell'attività formativa.

3.2. Registro. Ogni intervento formativo dovrà essere verbalizzato mediante la compilazione di un idoneo registro. Questo registro dovrà riportare:
• Il riferimento al progetto formativo (titolo e protocollo)
• L'elenco dei partecipanti (con il nominativo dell'azienda d'appartenenza)
• Il luogo, la data e l'ora in cui si svolge l'intervento
• Il nominativo del formatore
• La firma in entrata ed in uscita dei lavoratori che partecipano
• La firma del formatore
• La firma del Tutor
Il registro dovrà essere compilato contestualmente alla realizzazione del corso.
Al termine dell'intervento formativo copia completa del registro dovrà essere inviato all' Organismo Paritetico di riferimento.

3.3. Tutor. Per ogni intervento formativo dovrà essere garantita, a carico del soggetto attuatore, la presenza di un tutor indicato dall'Organismo Paritetico di riferimento durante tutto lo svolgimento dell'attività.

4. Tavolo tecnico di omogeneizzazione dei progetti formativi
Gli Organismi Paritetici riportati in premessa attiveranno un tavolo tecnico avente l'obiettivo di armonizzare i diversi progetti esistenti relativi alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Al tavolo tecnico, coordinato dagli stessi Organismi paritetici, saranno invitati a partecipare, allo scopo di apportare ciascuno il proprio contributo specialistico, anche altri soggetti aventi specifiche competenze in materia di formazione (ad esempio Scuola Edile, Asl, Inail, Università, RLST, Direzione Provinciale del Lavoro, Ospedali riuniti).
I progetti formativi licenziati dal tavolo tecnico, oltre ad essere erogati dagli stessi Organismi Paritetici, costituiranno il criterio per definire la conformità dei progetti presentati dai datori di lavoro che richiedano la collaborazione di cui all'art. 22 comma 6 del D. Lgs. 626/94.

Bergamo, 29 gennaio 2008
Letto, Firmato e sottoscritto:

Ance Bergamo
Associazione Artigiani Bergamo
Cna Bergamo
Lia Bergamo
Feneal-Uil
Filca-Cisl
Fillea-Cgil