Categoria: 2002
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Tipologia: CIRL
Data firma: 5 febbraio 2002
Validità: 01.03.2002 - 28.02.2006
Parti: Unione Regionale dei Panificatori e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificatori Lombardia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Ambiente e sicurezza
Orario di lavoro
Formazione e professionalità
Salario
Decorrenza e durata

Oggi 5 Febbraio 2002, in Milano presso la sede dell’Unione del Commercio, tra l’Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia […] e la Fai-Cisl della Lombardia […], la Flai-Cgil della Lombardia […], la Uila-Uil della Lombardia […]

Premesso che
• l’attuale situazione del settore è influenzata dal ruolo che la grande distribuzione esercita sui clienti e sui consumi del pane che penalizza le caratteristiche artigianali,
• l’intera categoria è impegnata ad adeguarsi in modo rapido alle disposizioni legislative in materia igenico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro anche attraverso la diffusione delle linee guida sulla prevenzione concordate con le OO.SS e la Regione Lombardia,
• l’intera categoria è da sempre impegnata ad offrire al cliente una gamma più varia di prodotti qualificati ed un più efficace servizio di vendita;
• il ricorso consistente al lavoro sommerso, senza diritti, tutele e regole minime, oltre a non garantire i diritti ai lavoratori, danneggia le imprese che esercitano l’attività in modo corretto rispettando le disposizioni legislative esistenti; le parti sono determinate a contrastare e a superare tale fenomeno,
• il lavoro domenicale di panificazione deve rientrare nella casistica di evento eccezionale (normato dalle disposizioni legislative in vigore) e non strutturale dell’agire economico della categoria e che le parti contrasteranno, a qualsiasi livello, il mancato rispetto delle leggi in materia e delle norme contrattuali definite,
• che l’orario di lavoro prestato dai lavoratori deve essere correlato con la tipologia e le caratteristiche della produzione del pane senza superare i limiti definiti contrattualmente,
• le parti sono convinte che interloquendo nel merito dei problemi del settore a livello contrattuale ed istituzionale (province e regioni), l’intero mondo della panificazione tragga benefici e una maggiore regolamentazione delle prestazioni,
si è firmato il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro della Lombardia per i lavoratori panettieri dipendenti da panifici aderenti a Federpanificatori.
Pertanto si concorda che:

Ambiente e sicurezza
• saranno attivate delle iniziative, di competenza delle parti, nei confronti del settore per garantire, come elemento di pre-requisito, la sicurezza alimentare, del pane e dei prodotti da forno al consumatore, per valorizzare la qualità del prodotto e per promuoverlo nella forma corretta. Il futuro quadro legislativo regionale in materia, sarà uno degli oggetti di riferimento,
• qualora non avvenga l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) nelle aziende con meno di 15 dipendenti, si procederà all’elezione del Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori a livello Territoriale (RLST). Le parti provvederanno a formare, informare e aggiornare le RLS e gli RLST, attraverso le strutture di formazione territoriali e le ASL, a partire dalla stesura dalle linee guida sulla prevenzione degli infortuni definite congiuntamente a livello regionale con la direzione generale della sanità. I nominativi delle RLS e RLST saranno comunicati alle OO.SS regionali e all’Unione Regionale Panificatori che, con apposito regolamento, provvederanno al funzionamento dell’attività. A tale scopo le parti si ritroveranno per definire le modalità operative. Le ore impiegate dai RLS e/o gli RLST per l’attività di formazione e informazione definita nei relativi programmi, saranno retribuite.

Orario di lavoro
• A livello aziendale, i panifici definiranno rapporti di lavoro a Part Time pluriaziendali o aziendali (verticali od orizzontali) in base alle esigenze specifiche, dove sono presenti condizioni di lavoro che necessitano di un orario annuo inferiore a quello stabilito dal CCNL per diversi motivi (stagionalità lavorativa, sostituzione ferie e permessi vari, ecc,), salvaguardando la stabilità, la professionalità e il corretto utilizzo contrattuale della manodopera.
• Per far fronte alla sostituzione immediata dei lavoratori e delle lavoratrici dovuta alle varie cause (malattia, infortunio ecc.) l’Unione Regionale dei Panificatori attiverà una convenzione regionale con delle agenzie di lavoro interinale, riconosciute tali dalla legge 196/97, per garantire alle aziende di panificazione, la sostituzione dei lavoratori come previsto dall’art. 15 bis del CCNL vigente, con rapporti di lavoro temporaneo. I lavoratori interessati dovranno avere ricevuto apposita formazione professionale da parte dell’agenzia.
• I lavoratori possono alimentare una Banca Ore individuale con le ore di lavoro straordinario. Nel mese di competenza è retribuita solo la maggiorazione salariale relativa, mentre il godimento delle ore accantonate sarà usufruito a discrezione del lavoratore per impegni personali. Le modalità d’attivazione della banca ore saranno definite congiuntamente tra i lavoratori che possono richiedere l’assistenza delle OO.SS e l’impresa che può richiedere l’assistenza dell’associazione panificatori.

Formazione e professionalità
• Le parti concorderanno, con il contributo della direzione generale della formazione della regione, la programmazione nei vari territori, corsi di formazione continua e permanente per i lavoratori rispetto ai fabbisogni formativi dei panifici (es. prodotti nuovi, prodotti dolciari, addetti alla vendita, lievitazione in freddo, ecc). I corsi saranno tenuti dagli enti autorizzati dalla Regione Lombardia. Alla positiva frequenza del corso e alla conseguente acquisizione di professionalità, il lavoratore sarà oggetto di una valutazione professionale (in base agli art. 22 e 23 del CCNL vigente). Le parti si attiveranno in quelle province ove alla data attuale, non si svolgono corsi professionali d’addestramento per i lavoratori della panificazione (formazione in entrata) interloquendo con le amministrazioni competenti. Riconoscendo positiva l’esperienza della presenza delle OO.SS che illustrano ai lavoratori, nelle scuole di panificazione di alcune province, alcuni elementi del lavoro (il contratto nazionale e regionale, la busta paga, ecc) le parti concordano di estendere quest’esperienza a tutti i corsi che si terranno nelle singole province della regione.
[…]