Categoria: 2002
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Tipologia: CIA
Data firma: 7 maggio 2002
Validità: 07.05.2002 - 31.12.2004
Parti: Meieaurora e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito e Assicurazioni, Meieaurora
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1) - Sfera di applicazione
Art. 2) - Informativa alle OO.SS.
Art. 3) - Ruolo dei funzionari
Art. 4) - Cambiamento di mansioni
Art. 5) - Corsi professionali
Art. 6) - Aggiornamento e formazione professionale dei funzionari
Art. 7) - Pari opportunità
Art. 8) - Locali disagiati
Art. 9) - Assegnazione alloggi in affitto
Art. 10) - Assunzione familiari
Art. 11) - Mobbing
Art. 12) - Orario di lavoro
Art. 13) - Lavoro straordinario
Art. 14) - Permessi
Art. 15) - Banca ore
Art. 16) - Ferie
Art. 17) - Festività abolite - Permessi straordinari retribuiti
Art. 18) - Aspettative
Art. 19) - Assemblee ex art. 20 legge 300/70
Art. 20) - Part-time
Art. 21) - Buono pasto
Art. 22) - Trattamento di trasferta
Art. 23) - Trattamento previdenziale
Art. 24) - Prestiti vari
Art. 25) - Mutui casa
Art. 26) - Anticipazioni TFR
Art. 27) - Coperture assicurative
Art. 28) - Indennità e concorsi spese
Art. 29) - Premio aziendale di produttività (PAP)
Art. 30) - Premio di produttività variabile
Art. 31) - Corresponsione stipendi
Art. 32) - Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 7 maggio 2002, sulla base di quanto previsto dall'art. 81 del vigente CCNL che disciplina i rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, tra Meieaurora spa […] e le organizzazioni sindacali aziendali rappresentate: Fiba-Cisl […], Fisac-Cgil […], Fna […], Snfia […], Uilca-Uil [...], in Milano, presso la Sede della Compagnia Meieaurora, è stato stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale

Art. 1) - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti di Meieaurora, regolati dal CCNL 18 dicembre 1999 per il personale non dirigente dipendente dalle Imprese di Assicurazione, in servizio alla data di stipulazione o assunto successivamente.

Art. 2) - Informativa alle OO.SS.
La Società riconosce nella partecipazione un valore fondamentale per la vita aziendale e, a tal fine, si impegna a trovare modalità e tempi di coinvolgimento di tutti i lavoratori per migliorare sempre più i risultati e la qualità del servizio aziendale, nonché la professionalità e le competenze del personale.
All'interno delle strutture aziendali vengono privilegiati sistemi di lavoro collegiali e vengono demandati all'interno delle singole Direzioni frequenti incontri fra Dirigenti e Funzionari, volti a favorire la circolazione dell'informazione sui programmi aziendali.
Per consentire una visione più organica alle RSA, nel corso dell'incontro previsto dall'art. 10) del CCNL, l'Azienda fornirà informazioni :
a) sulle condizioni dell'impresa e del lavoro, sulle sue prospettive di sviluppo, sull'andamento e sulle prospettive della competitività, sulle condizioni essenziali di redditività, nonché sui programmi di crescita e sviluppo delle strutture aziendali che si intendono rafforzare qualitativamente e quantitativamente;
b) sui livelli occupazionali, fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
c) sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con contratto di formazione e lavoro, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'Azienda;
d) sul costo del lavoro del personale amministrativo, comunicando l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
e) sulle retribuzioni medie per livello e per sesso;
f) sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale;
g) sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso. Per quanto riguarda i passaggi da una posizione organizzativa ad un'altra, superiore o inferiore, rientranti nell'area professionale B, sarà indicato il loro numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all'altra;
h) sulla distribuzione del personale esterno nelle singole strutture periferiche, suddivise per area commerciale e per area sinistri, con informazioni specifiche sulla organizzazione delle suddette attività e, in particolare, sulle linee di politica generale, sui processi di meccanizzazione programmati, sui sinistri denunciati, sulla rete agenziale, ecc.
i) sull'applicazione di quanto previsto in tema di formazione dall'art. 10 punto 4 del CCNL e dalla presente CIA, suddiviso per sesso;
j) sulle attività eventualmente date in appalto nell'ambito della L. 1369/60, con indicazione della durata dei relativi contratti;
k) sull'utilizzazione dei fondi di rotazione e sulle eventuali richieste di prestiti in sospeso;
l) sui part-time in corso, sulle richieste di part-time in sospeso e sulle eventuali assunzioni part-time avvenute.
L'Azienda si dichiara disponibile a fornire le medesime informazioni anche in un secondo incontro annuale, oltre a quello previsto dall'art. 10) del CCNL, su richiesta delle RSA stesse.
Inoltre, in applicazione di quanto previsto dal punto 12) del Protocollo d'Intesa 27-28 giugno 2001, nel periodo di vigenza dello stesso, verranno effettuati incontri di verifica con cadenza trimestrale.
Nota a verbale - L'Azienda, una volta terminato e posto a regime il processo di unificazione/migrazione informatica, si impegna, compatibilmente con le esigenze operative e gli eventuali costi, a valutare la possibilità di riassorbire al proprio interno le attività svolte in outsourcing, adottando soluzioni compatibili con le problematiche inerenti l'organizzazione del lavoro e la reperibilità di risorse interne idonee allo svolgimento delle mansioni richieste, anche attraverso il confronto con le RSA.

Art. 7) - Pari opportunità
L'Azienda dichiara di condividere lo spirito e le finalità di cui all'allegato16 del CCNL 18. 12. 1999.
In particolare, segnala di voler continuare a favorire la crescita professionale del personale femminile tramite adeguati processi formativi.
In relazione all'attività della Commissione Mista Nazionale prevista dal predetto allegato 16 al CCNL, le Parti concordano di istituire un Osservatorio Aziendale, formato da cinque dipendenti di nomina sindacale (uno per ciascuna delle RSA firmatarie) e da cinque dipendenti di nomina aziendale, che opererà secondo le indicazioni che la Commissione Mista Nazionale fornirà in base agli specifici studi attualmente condotti per conto della stessa.

Art. 8) - Locali disagiati
L'Azienda dichiara che allo stato non esistono nell'ambito aziendale locali di lavoro disagiati. Tuttavia, segnalazioni che dovessero pervenire in futuro, anche da parte delle RSA, in relazione a locali che possono obiettivamente configurarsi come disagiati, saranno tenute in debita considerazione, non escludendo la possibilità di verifica degli ambienti da parte di istituti specializzati.

Art. 11) - Mobbing
Le Parti riconoscono l'importanza del problema connesso alle violenze morali e psicologiche nell'ambiente di lavoro e l'opportunità di svolgere azioni di prevenzione e tutela dei lavoratori.
Pertanto, le Parti manifestano l'intenzione di svolgere attività atte a prevenire o rilevare il manifestarsi di fenomeni di mobbing.

Art. 12) - Orario di lavoro
A tutto il personale, salvo quanto previsto per orari particolari e part-time, si applica l'orario di lavoro previsto dall'art. 98) del CCNL.
Per il personale che effettua 37 ore settimanali, a decorrere dal 1° luglio 2002 l'orario di lavoro è così fissato:
• da lunedì a giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dalle ore 13.30 alle ore 17.30
• venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30
• giornate semifestive: dalle ore 8.30 alle ore 12.00
La flessibilità e l'elasticità di cui ai punti successivi non operano nei casi di:
• permessi, di qualsiasi tipo, in entrata o in uscita;
• ferie e giornate compensative di festività soppresse;
• malattie;
• scioperi in entrata o in uscita;
• riposi post-partum in entrata (per i riposi post-partum in uscita si applica sempre l'orario elastico, con recupero nella stessa giornata in base all'orario di ingresso mattutino). In detti casi viene ripristinato l'orario ufficiale convenzionale in entrata e/o in uscita.
L'ingresso dopo le ore 9,15 e dopo le ore 13,30 costituisce ritardo ad ogni effetto e non può essere in alcun modo recuperato, né possono essere richiesti permessi a posteriori.
Il personale soggetto all'obbligo di timbratura deve provvedervi sia all'ingresso che all'uscita di ciascun turno.
Il personale esentato dalla timbratura si uniforma alle disposizioni sull'orario di lavoro aziendale, in quanto applicabili. Nelle sedi ove è in vigore l'orario flessibile deve essere effettuata la rilevazione in entrata, per attestare la presenza in Azienda, ed in occasione dell'uscita definitiva giornaliera.
Qualora si dovessero rilevare motivi di carattere organizzativo o comportamenti non in linea con lo spirito del presente accordo, le Parti concordano di rivedere quanto in questa sede definito.
Le Parti concordano pure di ritrovarsi qualora dovessero insorgere problemi di interpretazioni del presente accordo o qualora in conseguenza di disposizioni contrattuali o di legge dovessero sorgere aspetti contrastanti con la presente regolamentazione.
[…]

Art. 13) - Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di contratto nazionale e/o aziendale che disciplinano la materia, nonché quanto previsto dall'istituto della "banca ore", sono effettuabili, previa autorizzazione scritta da parte del diretto superiore, a decorrere dalle ore 17.00 da lunedì a giovedì nelle sedi ove si effettua l'orario flessibile ed al completamento dell'orario giornaliero nelle sedi ove si effettua l'orario elastico. Dopo almeno mezz'ora dall'uscita, il venerdì.
Nelle sedi ove si applica l'orario flessibile, le ore di straordinario, come definite al punto precedente, non danno luogo ad accredito sul monte ore.
A fine mese esse vengono liquidate nel limite delle ore richieste, previo azzeramento di un eventuale monte ore negativo.
In occasione della consegna quadrimestrale del tabulato degli straordinari effettuati, l'Azienda, dietro richiesta delle RSA, manifesterà le condizioni che lo hanno determinato, dando indicazioni di massima su possibili future evoluzioni.

Art. 15) - Banca ore
In applicazione di quanto previsto all'art. 110 del CCNL, salvo successive modifiche, è istituita la Banca ore, in base alla quale le prime 50 ore di lavoro straordinario compiute nelle giornate feriali danno origine ad un particolare monte ore, senza alcuna maggiorazione monetaria o di tempo, da cui vengono detratti permessi retribuiti da fruire ad ore intere, a mezze giornate o a giornate intere.
Le modalità di attuazione sono le seguenti:
• L'istituto trova applicazione per il solo personale cui si applica la normativa in materia di lavoro straordinario e riguarda esclusivamente le ore di lavoro prestate nei giorni feriali, con esclusione di quelle effettuate il sabato che, unitamente alle ore festive e notturne, continueranno ad essere regolarmente liquidate mensilmente;
• Le ore che alimentano la banca ore devono essere preventivamente autorizzate, essendo normale lavoro straordinario, dal responsabile della struttura di appartenenza, utilizzando l'apposito modulo di richiesta di lavoro straordinario e mantenendo sempre la dicitura "lavoro straordinario";
• Anche le modalità di fruizione delle conseguenti ore di permesso devono essere concordate con lo stesso responsabile e richieste con anticipo di almeno un giorno, fermo restando che la fruizione stessa deve essere effettuata nell'ambito delle fasce rigide e comunque, essere compatibile con le esigenze di servizio.
Il modulo di permesso dovrà riportare la dicitura "recupero banca ore";
• L'utilizzazione è possibile:
• In ore - con il minimo di 1 ora e comunque ad ore intere.
• A mezze giornate - nei giorni da lunedì a giovedì con utilizzo di 4 ore;
• A giornate intere - con la fruizione di 8 ore, nei giorni da lunedì a giovedì, e di 5 ore, nella giornata di venerdì (sono fruibile al massimo 2 venerdì l'anno);
• E' esclusa l'utilizzazione della banca ore nelle giornate semifestive;
• Le ore eventualmente residue a fine anno saranno utilizzate in via prioritaria nel nuovo anno nei casi di necessità di permessi non retribuiti;
• Con la retribuzione del mese di dicembre di ogni anno, verranno liquidate, senza alcuna maggiorazione ed in base alla quota oraria allora in vigore, le ore accantonate nell'anno precedente e non fruite entro il mese di novembre dell'anno corrente.

Art. 19) - Assemblee ex art. 20 legge 300/70
Nelle città con più sedi di lavoro, per i soli casi di assemblee tenute nei locali della Società ai sensi dello Statuto dei lavoratori, fermo restando il limite di dieci ore di assemblea previsto dallo Statuto stesso, sono riconosciute ulteriori due ore annue per l'effettuazione degli spostamenti necessari per le relative partecipazioni.
Il medesimo trattamento viene riservato al personale operante nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti in aggiunta a quanto previsto dal secondo alinea dell'art. 11 dell'"Accordo in tema di tutele sindacali aziendali" di cui all'allegato 18 del CCNL.
L'orario di uscita e di rientro in ufficio verrà rilevato dalla timbratura o dalla segnalazione sul foglio presenze per il personale non timbrante. Nel caso in cui la durata dell'assemblea non consenta il rientro, il conteggio del tempo utilizzato per l'assemblea stessa viene determinato in base allo scadere dell'orario ufficiale, ove si applica l'orario flessibile, o fino allo scadere dell'orario elastico ove viene applicato questo tipo di orario.

Art. 20) - Part-time
[…]
Allo scopo di regolamentare l'accesso alla fruizione del part-time, l'Azienda registrerà le domande scritte pervenute dai singoli lavoratori e si impegna a dare risposta entro due mesi dalla loro presentazione.
L'accesso viene regolamentato sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di importanza:
• comprovati motivi di salute;
• comprovate e serie ragioni di carattere familiare;
• altre esigenze di ordine personale.
A parità di condizioni nei suddetti criteri, la precedenza sarà riservata, di norma, ai dipendenti con maggiore anzianità aziendale.
Non può essere concesso il part-time a dipendenti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro e/o di apprendistato, nonché ai lavoratori che svolgano mansioni uniche nell'ufficio o nell'unità produttiva di appartenenza, nonché ai turnisti e, di norma, al personale con meno di due anni di anzianità.
[…]