Tipologia: CIA
Data firma: 10 aprile 2002
Validità: 31.12.2004
Parti: A&T Europe e RSU, OO.SS.
Settori: Metalmeccanici, A&T Europe
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Premio di risultato
1.1 Premio base
1.2 Integrazione per variazioni dell'indice "costo dello spedito/costo del lavoro"
1.3 Attribuzione del premio ai nuovi assunti
1.4 Pagamento del premio
1.5 Premio di risultato per il 2001
1.6 Condizioni generali
2. Relazioni industriali
3. Orario di lavoro
3.1 Orario di lavoro uffici
3.2 Orario di lavoro uffici e reparti di produzione e magazzino/spedizioni e reparto controllo qualità
4. Banca ore
5. Smaltimento ferie
6. Permessi retribuiti per visite mediche specialistiche
7. Indennità giornaliera per personale del Servizio Installazioni in trasferta in Italia
8. Impianto riscaldamento officina
9. Sala pausa pranzo
10. Durata

Contratto Integrativo Aziendale

Tra la Direzione Aziendale di A&T Europe spa […], la RSU aziendale […], le Organizzazioni Sindacali [...], è stato stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale, composto da 8 fogli numerati da 1 a 8 e siglati dalle parti.

2. Relazioni industriali
Vengono concordate due riunioni semestrali di aggiornamento:
‑ indicativamente a fine febbraio per definizione calendario ferie e comunicazioni sull'andamento dell'azienda
‑ indicativamente a fine settembre per aggiornamento sull'andamento dell'azienda.
La revisione delle segnalazioni RSU su eventuali aspetti di inquadramento personale, non relative a obblighi di legge, avverrà una volta l'anno a dicembre.
A causa delle peculiarità dell'attività aziendale, in particolare degli aspetti legati alla stagionalità, si concorda che l'Ufficio Personale provvederà a fornire quadrimestralmente alla RSU il totale generale aziendale delle ore di straordinario che superino per ciascuno la quota comandata dall'azienda, in sostituzione della procedura di notifica preventiva delle stesse ore prevista dagli art. 8 parte 1° ed art. 7 parte terza del CCNL.

3. Orario di lavoro
3.1 Orario di lavoro uffici

Per gli uffici viene adottato il seguente orario flessibile:
entrata 8:30 ‑ 9:00 uscita 12:30 ‑ 13:00
entrata 13:30 ‑ 14:30 uscita 17:30 ‑ 19:00
L'orario di ciascuno deve essere possibilmente stabile su periodi omogenei. La pausa minima è fissata in mezz'ora. Eventuali deroghe alla pausa minima di mezz'ora dovranno essere concordate con i. responsabili di settore. Restano confermate le condizioni già in vigore per la gestione della flessibilità (recupero nello stesso giorno per periodi minimi di 5 min., ecc.).
L'applicazione del nuovo orario avverrà per un periodo di prova di un anno.
Sono esclusi dall'applicazione dell'orario flessibile l'Ufficio Centralino ed un addetto del Servizio Ced.

3.2 Orario di lavoro uffici e reparti di produzione e magazzino/spedizioni e reparto controllo qualità
Viene confermato l'orario attuale:
mattino 8:00 ‑ 12:30 pomeriggio 14:00 ‑ 17:30

4. Banca ore
La banca ore di cui all'art. 7 parte terza del CCNL, verrà attuata su richiesta individuale anticipata, in ogni periodo dell'anno, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla richiesta e con effetto almeno per tre mesi, sin dalla prima ora e con indicazione da parte dell'interessato del limite di ore coinvolto (es. le prime x ore di straordinario")
Verrà erogata la maggiorazione contrattuale intera (senza la penalizzazione del 50% prevista dal sopraddetto art. 7) nel mese in cui viene effettuata l'ora straordinaria, con accantonamento dell'ora stessa.
Il godimento delle ore accantonate avverrà a richiesta individuale, con preavviso di almeno sette giorni ai rispettivi responsabili, nel periodo dal 1° luglio di ogni anno al 28 febbraio dell'anno successivo. Nel solo mese di febbraio di ciascun anno, in concomitanza con il termine di smaltimento delle ferie arretrate, è prevista un'assenza totale massima di cinque giorni per le due motivazioni "godimento banca ore" e "smaltimento ferie arretrate", vedasi punto 5.

5. Smaltimento ferie
Il termine per lo smaltimento delle ferie arretrate di ciascun anno viene fissato alla fine di febbraio dell'anno seguente. Viene altresì confermato il limite dell'assenza totale massima di cinque giorni in febbraio per le due motivazioni "smaltimento ferie arretrate" e "godimento banca ore", vedasi punto 4.

6. Permessi retribuiti per visite mediche specialistiche
Il monte ore di permesso per visite mediche specialistiche stabilito nel precedente Contratto Integrativo Aziendale viene elevato da sei ad otto ore annue per anno solare e viene confermata la fruizione anche frazionata delle stesse.

8. Impianto riscaldamento officina
Si dà atto che nelle more della discussione di rinnovo del Contratto Integrativo l'azienda ha provveduto alla realizzazione ed alla messa in funzione del nuovo impianto di riscaldamento per le zone officina. Per le zone magazzino già identificate l'impianto di riscaldamento verrà realizzato dopo l'adozione del lay out definitivo conseguente alla realizzazione del nuovo capannone.

9. Sala pausa pranzo
A conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo capannone e della nuova palazzina uffici, ed a conseguente completamento delle relative attività di trasferimento di taluni uffici e servizi, l'azienda provvederà a destinare un locale adeguato, opportunamente attrezzato, alla fruizione della pausa pranzo da parte di quanti durante tale pausa rimangono all'interno dello stabilimento.