Tipologia: CIA
Data firma: 23 aprile 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Alcor e RSU/Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, P.M.I., Alcor Viadana (Mn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Verbale di accordo
1) Relazioni industriali
2) Orario di lavoro
3) Organizzazione del lavoro
4) Gestione calendari orari di lavoro e modalità di godimento ferie
5) Sosta
6) Indennità disagio
7) Ambiente e sicurezza
8) Libretto sanitario
9) Premio di risultato
10) Premio aziendale fisso
11) Decorrenza e durata
Nota di riporto

Contratto Integrativo Aziendale Alcor srl

Verbale di accordo
Il giorno 23 aprile 2002 presso la sede aziendale della Alcor srl, sita in Viadana via Ottoponti Bragagnina, si sono riuniti […]l'Azienda […], la RSU aziendale […], assistito dal[...]la Flai Cgil di Mantova, dopo ampia e approfondita discussione, si è convenuto quanto segue.

1) Relazioni industriali
Considerando positiva l'esperienza ed il confronto, tra le partì a seguito della precedente contrattazione, sì conviene dì proseguire sul modello di relazioni intrapreso, con una costante e puntuale informazione ai lavoratori nella vita e nel modello aziendale al fine di un reciproco interesse per la salvaguardia dei propri diritti e per una continua ricerca dì miglior funzionamento dell'azienda e dell'armonia con le maestranze.

5) Sosta
Nell'ambito dei due turni giornalieri, si effettuerà una sosta di 15 minuti cadauna.

6) Indennità disagio
Si conviene di mantenere in essere e di erogare mensilmente l'attuale indennità di disagio a tutti i lavoratori.
[…]

7) Ambiente e sicurezza
Per una sensibile riduzione della possibilità di incappare in infortuni e per ridurre drasticamente il tasso di malattia, si conviene un periodico e puntuale confronto tra RLS e il responsabile aziendale per la sicurezza, come previsto dal D.lgs 626/94. Sì ritiene inoltre di operare in sinergia per arrivare in tempi rapidi alla risoluzione del problema della costruzione dei nuovi spogliatoi e della copertura dei posti auto.

8) Libretto sanitario
A tutti ì lavoratori obbligati ad essere muniti di certificato d’idoneità sanitaria (libretto sanitario) per l'espletamento delle proprie mansioni, l'azienda rimborserà le spese relative al ticket per il rinnovo di tale documento.
I lavoratori che, per propria negligenza non rinnovassero in tempo utile il libretto sanitario, saranno temporaneamente sospesi dall'attività lavorativa senza percepire retribuzione, sino alla regolarizzazione della posizione e ferma restando la possibilità dell'azienda di aprire procedimento disciplinare dopo 5 giorni dalla scadenza, come da CCNL.

Nota di riporto
Per tutto quanto non specificato dal presente accordo e dai precedenti accordi aziendali negli articoli non modificati da quest'ultima contrattazione, si fa riferimento al CCNL Unionialimentari Confapi.