Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 19 giugno 2002
Parti: BPL, Anca Lega e RSA/Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Sinfub, Sindirigenticredito
Settori: Credito e Assicurazioni, Banca Popolare di Lodi
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Inquadramenti
Ex premio di rendimento
Fusioni e incorporazioni
Premio aziendale
Igiene e sicurezza del lavoro
• Tutela delle condizioni igienico-sanitarie
• Sicurezza del lavoro
• Nota a verbale

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto di secondo livello della Banca Popolare di Lodi

Lodi, 19 giugno 2002, tra Banca Popolare di Lodi e le Rappresentanze Sindacali Aziendali Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Sinfub, Sindirigenticredito, ai fini del rinnovo del contratto aziendale di secondo livello del 20 febbraio 1997, le parti, con riferimento alle materie oggetto di demando ex art. 22 del CCNL 11 luglio 1999 (testo coordinato) per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali, convengono quanto segue.

Igiene e sicurezza del lavoro
(Ex artt. 14 e 15 CIA 1997)
Tutela delle condizioni igienico-sanitarie
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 300/70, le RAS firmatarie del presente contratto integrativo aziendale hanno facoltà di promuovere sopralluoghi durante l'orario di lavoro, sia attraverso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, di cui alla Legge 23.12.78 n. 833, sia con la eventuale partecipazione di tecnici qualificati di loro fiducia, facenti parte degli organismi pubblici specializzati, per rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro con riferimento anche all'eventuale nocività delle apparecchiature e controlli sull'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie professionali.
Il personale specializzato di cui al 1° comma potrà partecipare alle assemblee sindacali aventi per oggetto materie attinenti la salute e la sicurezza esclusivamente per illustrare i risultati dei sopralluoghi e delle rilevazioni anzidette. I nominativi dovranno essere segnalati alla al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
In relazione a situazioni di rischio e nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali di cui ai commi precedenti (e che l'Azienda si impegna a rimuovere sollecitamente) l'Azienda e le OO.SS firmatarie e i RLS concorderanno di sottoporre i lavoratori interessati, previo loro consenso, ad accertamenti medici specifici (il cui esito sarà consegnato privatamente), con oneri a carico dell'azienda.
Le OO.SS. oppure i RLS possono richiedere esami specifici per accertare l'eventuale nocività di materiali e/o attrezzature in uso nell'azienda.
La Banca si impegna nello sforzo di limitare la produzione dannosa di rifiuti tossici per i lavoratori e per l'ambiente in generale e di attivare quanto più possibile un riutilizzo/riciclo dei materiali impiegati nel processo produttivo al fine di:
- organizzare una raccolta differenziata della carta da destinare al macero
- utilizzare lampade a basso consumo energetico
- incaricare ditte specializzate per la reinchiostratura dei nastri per stampanti
- limitare allo stretto indispensabile l'uso di carte autocopianti o chimiche
- utilizzare ove possibile carta riciclata
- adottare ulteriori misure rispetto a quelle precedenti finalizzate al risparmio ambientale che si rivelassero di volta in volta praticabili.
Dichiarazione delle OO.SS.
Le OO.SS. ricordano che la lavoratrice in stato di gravidanza addetta in via continuativa ai videoterminali può, a sua richiesta, essere adibita ad altre mansioni.

Sicurezza del lavoro
Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza che consentono di tutelare l'incolumità del personale da attività criminose di terzi, l'azienda, oltre ad assicurare una costante manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di sicurezza per una loro perfetta efficienza, si impegna ad adottare le seguenti misure, rapportate alle effettive situazioni ambientali di ciascuna località:
- la eventuale adozione di allarmi silenziosi collegati, ove possibile, al più vicino posto delle forze dell'ordine;
- l'eventuale adozione di doppie porte con apertura alternata e comando di blocco-sblocco automatico e/o manuale (con vetri antisfondamento all'esterno e antiproiettile all'interno);
- l'eventuale adozione di porta in cristallo antiproiettile con apertura a comando elettrico;
- l'eventuale adozione di vetrate antisfondamento alle aperture esterne al piano strada, se non protette da grate fisse o da serrande a maglia metallica;
- la eventuale adozione di sistemi audiovisivi, con osservanza delle norme stabilite dall'art. 4 della legge 20.5.70 n. 300;
- la disattivazione di sistemi di allarme sonoro in uso.
- Sistema biometrico di rilevazione delle impronte digitali. Si conviene che gli accessi ai luoghi di lavoro dovranno essere dotati di sistemi di apertura e chiusura delle porte automatici alternati e/o a comando manuale.
Il suddetto "ventaglio" di interventi potrà essere riveduto dalle parti - anche in vigenza del presente Contratto Integrativo - in riferimento a strumenti innovativi rispetto a quelli offerti dall'attuale tecnologia. In caso di innovazioni riguardanti la sicurezza, così come in sede di apertura di nuovi sportelli o ristrutturazioni di quelli esistenti, l'azienda informerà le OO.SS. firmatarie delle soluzioni adottate in materia di sicurezza.
Le parti convengono che una buona formazione ed informazione del personale è indispensabile per la riuscita di un progetto di sicurezza globale. La Banca fornirà alle OO.SS. firmatarie con tempestività i dati inerenti i fatti criminosi avvenuti. L'azienda porterà a conoscenza delle medesime e del personale i termini e le modalità delle polizze assicurative che verranno stipulate in materia di infortuni subiti in servizio ed a causa dello stesso dal personale medesimo in conseguenza di attività criminose di terzi e si impegna ad un eventuale aggiornamento dei massimali.
L'azienda terrà altresì a proprio carico l'onere relativo alla visita medica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito in servizio da atto criminoso; procurerà di accogliere con spirito di particolare favore la eventuale domanda di trasferimento ad altra mansione; esaminerà caso per caso con particolare attenzione la possibilità di limitare la responsabilità del cassiere, il quale potrà farsi assistere dai rappresentanti delle OO.SS., qualora la somma sottratta superi i massimali stabiliti da norme interne di servizio.
L'azienda integrerà con una somma aggiuntiva, anche a mezzo di polizza assicurativa, il trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore che, a causa di evento criminoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle proprie mansioni, contragga una inabilità permanente totale al lavoro, riconosciuta dalle istituzioni pubbliche deputate all'accertamento, e cessi dal servizio. Tale somma aggiuntiva, calcolata con le modalità e le misure in atto alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, sarà pari alla differenza fra il trattamento di fine rapporto che il dipendente avrebbe maturato per cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 61 lettera B) vigente CCNL e quello dovutogli. Il medesimo trattamento è riservato agli aventi diritto ex art. 2122 CC in caso di morte.
L'azienda accoglierà l'eventuale richiesta di trasferimento ad altra dipendenza o Unità della Direzione di Gruppo avanzata dal lavoratore, nel caso di inabilità permanente parziale contratta come al precedente alinea e alle medesime condizioni.

Nota a verbale
L'azienda si impegna a esaminare con le OO.SS. firmatarie e gli RLS le iniziative anche diversificate rispetto a quelle sopra prospettate (al fine di stabilire gli interventi più opportuni) nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro costituito da:
1) per le OO.SS.: n. 2 componenti designati da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CIA, identificate secondo la dichiarazione del 16/3/2000 in calce al CCNL
2) i RLS tempo per tempo in carica
3) per l'Azienda: da esponenti delle funzioni competenti (Divisione Ispettorato, Divisione Sicurezza della Bipielle Real Estate e RSPP, Direzione di Gruppo Risorse)
Tale gruppo di lavoro si riunirà con cadenza almeno trimestrale, salva la necessità di incontri più ravvicinati legata a eventi criminosi di particolare gravità, ovvero a situazioni incombenti di nocività ambientale.
Le parti convengono che in base al presente accordo sarà formulato l'articolato completo del nuovo accordo di secondo livello della BPL, sia nella parte dei demandi da CCNL che in quella degli altri trattamenti normative aziendali, riservandosi conseguentemente in ordine al contenuto del presente accordo di apportare le modifiche necessarie in relazione ad eventuali imprecisioni o carenze, senza che ciò comporti alcuna variazione di oneri economici per l'Azienda.