Tipologia: Accordo
Data firma: 25 giugno 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Comer Industries/Associazione Industriali e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Comer Industries Moglia (Mn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Nuovi assunti
2. Formazione professionale
3. Igiene e sicurezza
4. Flessibilità
5. Sistema informativo
6. Rappresentanze Sindacali Unitarie
7. Premio di risultato
8. Armonizzazione trattamenti retributivi
9. Indennità di turno
10. Decorrenza e durata
Allegati

Verbale di accordo

Il giorno 25 giugno 2002 presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Mantova la ditta Comer Industries spa ‑Stabilimento di Moglia […], assistiti dal[…]l'Associazione Industriali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria […], assistiti dal[…]la Fiom Cgil provinciale, si sono incontrati per esaminare le richieste di rinnovo dell'accordo integrativo aziendale.
Dopo ampia discussione, è stato convenuto quanto segue:

1. Nuovi assunti
[…]
1.2. Il lavoratore riceverà la formazione base sulla sicurezza a partire dal primo giorno di presenza in azienda.
1.3. Ad ogni persona inserita verrà consegnata una copia dei manuale aziendale neo assunti e dei contratto aziendale vigente.

2. Formazione professionale
L'azienda e la RSU, ribadendo la loro attenzione per la formazione professionale, strumento importante per il miglioramento dell'efficienza globale, della produttività e della qualità, concordano sulla definizione di un percorso di formazione permanente per i quattro anni di vigenza dei presente accordo, con l'obiettivo di migliorare nel periodo di riferimento il livello di professionalità degli operatori ed al contempo di accrescere gli standards di efficienza e di qualità aziendali.
In attuazione di quanto precede viene predisposto un modello formativo, che potrà essere, se necessario annualmente rivalutato per renderlo di volta in volta più confacente alle evoluzioni organizzative, tecniche e strategiche dello stabilimento produttivo Comer Industries di Moglia.
Gli argomenti principali saranno l'organizzazione del lavoro, la normativa e le procedure antinfortunistiche, gli indicatori aziendali, la conoscenza dei prodotto e delle relative applicazioni, unitamente ad argomenti tecnici riferiti all'attività svolta all'interno dell'unità produttiva.
Alla fine di ciascun ciclo formativo sarà verificato, sia attraverso l'utilizzo di test che mediante affiancamento, il livello di effettivo apprendimento acquisito; tale verifica costituirà la base di accesso per la prosecuzione dell'attività formativa del singolo operatore.
La formazione verrà effettuata, di norma, all'interno dell'orario di lavoro, e solo eccezionalmente al di fuori dello stesso; in tal caso le ore verranno retribuite a regime normale, fermi restando casi particolari di alcune attività formative, riferite di massima al personale impiegatizio, che potranno non essere in parte retribuite.
Le parti effettueranno momenti di verifica sull'attività formativa svolta e su quella programmata; in occasione di alcuni di questi momenti, con cadenza di norma biennale, la RSU potrà farsi assistere da un esperto di sua fiducia.

3. Igiene e sicurezza
3.1. DPI ‑ Le parti concordano di adottare dispositivi di protezione individuale che siano adeguati alle singole mansioni da svolgere, ricercando sul mercato quelli più tecnologicamente avanzati.
3.2. Movimentazione manuale dei carichi ‑ L'azienda si doterà, ove occorre e ove possibile, di appositi paranchi per ridurre o eliminare la movimentazione manuale dei carichi.
3.3. Termoconvettori ‑ L'azienda effettuerà una manutenzione adeguata ai termoconvettori installati.
3.4. Vestiario ‑ Nell'ambito di un'omogeneizzazione degli indumenti forniti dall'azienda, a partire dal l° gennaio 2003 verranno forniti i seguenti capi:
un pantalone estivo senza pettorina;
due polo estive a maniche corte;
due pettorine invernali;
due camicie invernali a maniche lunghe.
L'ampliamento della dotazione, come sopra indicata, verrà attuato a condizione che si trovi un'analoga intesa nelle altre unità produttive del Gruppo.

4. Flessibilità
Si concorda che le ore di flessibilità verranno mantenute a 56 per i triplo turnisti, mentre saranno incrementate per i doppi turnisti e normalisti nel periodo novembre ‑ giugno di ogni stagione produttiva secondo le seguenti modalità:
da 56 a 64 ore a partire dalla stagione novembre 2002 ‑ giugno 2003;
da 64 a 68 ore a partire dalla stagione novembre 2003 ‑ giugno 2004.
Le parti potranno definire nel corso dei quattro anni di vigenza dell’accordo modalità di utilizzo delle ore in flessibilità diverse dalle attuali, che tengano conto dei carichi lavorativi complessivi.
A fronte di ulteriori esigenze, dovute a condizioni di mercato e/o picchi produttivi, le parti si incontreranno per definire l'utilizzo di ulteriori strumenti atti a dare risposta alle esigenze prospettate.
Restano peraltro in vigore le disposizioni dei precedenti accordi non modificate dal presente verbale.
Resta infine inteso che a partire dalla stagione novembre 2005 ‑ giugno 2006 le ore di flessibilità per i doppi turnisti ed i normalisti saranno ulteriormente incrementate da 68 a 72.

5. Sistema informativo
5.1. Occupazione ‑ L'azienda fornirà al 31 dicembre di ogni anno i dati relativi riferiti all’unità produttiva, precisando il numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato, di quelli con contratto a termine o cfl e indicando il saldo numerico tra assunti e dimessi.
5.2. Trasferte […]
5.3. Lavoro interinale ‑ L'azienda informerà la RSU sull'ingresso presso l'unità di Moglia di lavoratori interinali; al 31 dicembre di ogni anno verrà fornito il dato complessivo dei lavoratori interinali utilizzati.
5.4. Inquadramento ‑ L'azienda fornirà al 31 dicembre di ogni anno ad integrazione di quanto già previsto dalla L. 125 relativa all'occupazione femminile il numero complessivo dei passaggi dì categoria, verificatisi in corso d'anno ed il numero complessivo dei lavoratori per ogni livello dì inquadramento (al 31/12).

6. Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le parti concordano di innalzare il monte ore sindacale con decorrenza 1/1/2002 a due ore per dipendente.
Nel caso in cui si rendesse necessario modificare un accordo di fornitura bevande o mensa o siglarne uno nuovo, l'azienda provvederà in via preliminare ad informare la RSU.