Categoria: 2002
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Tipologia: CIA
Data firma: 12 novembre 2002
Validità: 31.12.2006
Parti: Marcegaglia e Fiom, Fim, RSU
Settori: Metalmeccanici, Marcegaglia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
A) Relazioni sindacali / Sistema partecipativo
B) Orario di lavoro
1. Flessibilità
2. Calendario annuo
3. Part time e aspettativa
C) Formazione professionale
1. Professionalizzazione
2. Assunti con la legge 863
3. Lavoratori stranieri
4. Rotazione:
5. Spostamenti definitivi:
D) Inquadramento professionale
E) Ambiente e sicurezza
F) Diritti
G) Ditte esterne
H) Mense aziendali
I) Salario = premio di risultato
Progetto delegato sociale

CIA Marcegaglia spa

Il giorno 12 novembre 2002 si sono incontrati presso la sede della Marcegaglia spa di Gazoldo degli Ippoliti: la Direzione […], la Fiom […], la Fiom di Casalmaggiore […], la Fim […] per i lavoratori le RSU di Gazoldo degli Ippoliti, Contino di Volta Mantovana, Casalmaggiore, per esaminare il contenuto del Contratto Integrativo Aziendale.
Dopo attenta valutazione, concordemente si conviene di sottoscrivere l’allegato contratto.

Premessa
Il CCNL del giugno 1999 prevede il mantenimento e la continuità del sistema di contenuti e procedure per i rinnovi dei contratti aziendali ed è pertanto sulla base delle norme previste che viene rinnovato il Contratto Integrativo Aziendale, che interessa i lavoratori degli stabilimenti di Contino, Casalmaggiore e Gazoldo degli Ippoliti.

A) Relazioni sindacali / Sistema partecipativo
Il sistema di programmi concordati e definiti nella precedente tornata contrattuale aziendale hanno di fatto iniziato un percorso che porta anche ad una partecipazione più diretta dei lavoratori nel processo d’impresa. Tale sistema, basato su uno scambio periodico di informazioni su determinate scelte aziendali in materia di politiche industriali, di rilevanti progetti operativi e di sviluppo, nonché di politiche occupazionali, necessita oggi del consolidamento del dialogo costruito nel tempo fra le parti, ma anche di un balzo in avanti nella ricerca di nuovi strumenti aziendali che, mantenendo le proprie competenze e autonomie contrattuali, abbiano capacità propositiva di analisi, elaborazione e negoziazione in tema di sviluppo aziendale equilibrato e compatibile. A tale proposito si concordano incontri specifici a scadenza semestrale o ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, tra Azienda ed RSU e OO.SS. dei tre stabilimenti interessati, in cui si discuteranno le materie sopra esposte. L’azienda conferma comunque il mantenimento dei livelli e degli assetti occupazionali.

B) Orario di lavoro
Questo strumento è di grande importanza in rapporto sia al livello di competitività aziendale che alla condizione dei lavoratori; il suo utilizzo sarà quindi concordato con l'obiettivo di non appesantire e, ove possibile, ridurre i livelli di orario degli addetti pur nell'intento di migliorare i risultati produttivi.

1. Flessibilità
Tenendo conto di quanto premesso, le parti si impegnano a realizzare, in presenza di esigenze che le rendano necessarie, forme di flessibilità già in parte sperimentate in azienda:
- Utilizzo dell'orario di lavoro su più turni;
- mobilità concordata del personale tra i vari reparti e all’interno del proprio reparto in relazione ai carichi di lavoro, alle esigenze produttive ed alla richiesta del lavoratore (con salvaguardia del salario di fatto al momento del passaggio se la richiesta deriva da esigenze aziendali);
- prestazioni di lavoro straordinario concordato.
Si stabilisce inoltre che, qualsiasi modifica strutturale dell’orario di lavoro, anche relativo a singoli reparti, gruppi di lavoratori all’interno dello stesso reparto o a singoli lavoratori, dovrà essere concordato con la RSU, a salvaguardia delle finalità espresse dal presente capitolo e legate al non peggioramento delle condizioni nelle prestazioni lavorative individuali e collettive.

3. Part time e aspettativa
L'Azienda, a seguito di esame con la RSU, concederà ai richiedenti la possibilità di lavoro a tempo parziale nella misura massima del 3% degli occupati. L'esame delle richieste comprenderà anche la definizione di regole per un eventuale ritorno al tempo pieno.
[…]

C) Formazione professionale
3. Lavoratori stranieri

In presenza di assunzione o utilizzo di manodopera di lavoratori stranieri, l’Azienda si farà carico di tutte le misure necessarie per l’inserimento professionale dei suddetti lavoratori, con particolare attenzione all’aspetto linguistico.

4. Rotazione:
Si ribadisce l'importanza, ai fini della formazione professionale, della rotazione di mansioni sugli impianti.

E) Ambiente e sicurezza
- Ribadendo tutto quanto definito nel precedente Contratto Aziendale, si ritiene opportuno aggiungere che esiste la necessità di un più stretto rapporto tra Direzione, RSPP e RLS/RSU. Pertanto, si concorda che all’inizio di ogni anno avrà luogo un apposito incontro, in cui venga tracciato un bilancio degli interventi effettuati nell’anno precedente, con relativi costi, e nel contempo si definisca congiuntamente il piano di interventi da realizzare nell’anno in corso. La verifica della realizzazione di tali impegni avverrà nel corso di specifici incontri per singolo reparto, a scadenza trimestrale e con la presenza del RSPP, del Responsabile di reparto, del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dei RLS.
- Per l’adozione di efficaci rimedi, ogni infortunio sarà valutato con un team esperto che affronti anche il contesto lavorativo.
- La mappa dei rischi verrà integrata con un questionario che valuti la fatica psico-fisica presente nei reparti di lavoro.
- Si concorda che prima dell’avvio di nuovi impianti o impianti a cui siano state apportate modifiche tecniche o organizzative, si effettuerà una valutazione preventiva con gli RLS.
Per maggior puntualizzazione, si richiamano le linee guida del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 242/96:
"Art. 1.- Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e, nell'ambito delle rispettiva attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto."
"Art. 3.- Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché‚ l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori."
"Art. 18.- Rappresentante per la sicurezza."
"Art. 19.- Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza."
"Art. 21.- Informazione dei lavoratori."
"Art. 22.- Formazione dei lavoratori."

* Verrà ampliato il corredo individuale degli indumenti da lavoro, con l’aggiunta all’attuale dotazione di magliette a maniche corte e camicie leggere. L’Azienda si farà carico della lavatura degli indumenti di lavoro. L’eventuale partecipazione dei lavoratori alla spesa del servizio sarà definita successivamente.
* Al fine di garantire un livello ottimale di sicurezza in tutte le situazioni, è indispensabile precisare i livelli di organico di ogni singola realtà in relazione ai carichi di lavoro, ribadendo la necessità di costituire squadre di lavoro composte almeno da due operatori.

F) Diritti
[…]
8. Viene istituita la figura specifica del “delegato sociale”, al quale verranno riconosciute, in via sperimentale per l’anno 2002, 32 ore annue di permessi retribuiti per la formazione e l’accoglienza dei problemi in idoneo locale attrezzato (saletta RSU e/o infermeria). Entro i primi mesi del 2003 avrà luogo un esame congiunto, che permetta una più puntuale valutazione delle problematiche emerse. (Si allega il “Progetto Delegato Sociale).
9. Le parti concordano l’estensione applicativa della Legge 53/2000 (“Congedi Parentali”), con l’intento di renderla più consona alle specifiche situazioni aziendali:
- Art 3: Congedi dei genitori. Estensione della previsione per l’astensione dal lavoro durante la malattia del bambino, togliendo il limite restrittivo previsto per l’età (fra 3 e 8 anni).
- Art. 4: Congedi per eventi e cause particolari. I tre giorni retribuiti potranno essere utilizzati per due volte all’anno.
L’Azienda si impegna, previa valutazione congiunta con la RSU e il delegato sociale, a trovare strumenti idonei atti a dare una copertura economica ai lavoratori in aspettativa per particolari necessità di assistenza familiare (si indica la forma di un contributo per ogni dipendente la cui entità verrà definita al momento dell’utilizzo e sarà suddiviso per il 75 % a carico dell’azienda ed il 25 % a carico del lavoratore).
10. Le parti concordano la verifica periodica dell’applicazione della legge 68/1999 (“Inserimento lavorativo dei Disabili”), per individuare forme, modi e contenuti specifici, tali da contribuire efficacemente all’inserimento in Azienda di questi soggetti. Al di là del mero rispetto degli obblighi di legge, verrà valutato con particolare attenzione quanto previsto dalla suddetta legge nell’art. 11: “convenzioni di integrazione lavorativa”, che prevede percorsi e condizioni particolarmente favorevoli per l’inserimento dei disabili (anche in considerazione del dettato dell’art. 13: “Agevolazioni per le assunzioni”, che prevede fiscalizzazioni contributive, contributi spese per l’adeguamento del posto di lavoro, sostegni economici tramite il fondo istituito presso il Ministero e il fondo regionale).
11. Ogni qualvolta se ne individuerà la necessità, le parti valuteranno le problematiche, anche non strettamente legate all’attività lavorativa, per l’inserimento dei lavoratori stranieri nel contesto sociale e ambientale, in collaborazione con gli enti ed istituti preposti.
[…]

G) Ditte esterne
Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 disc. gen.. sez. 3° del CCNL e dalla Legge 23/10/1960 n. 1369, l'azienda si impegna a contenere il più possibile il ricorso ai lavori di manutenzione da parte di ditte esterne. Detto ricorso avrà pertanto carattere di straordinarietà e sarà sottoposto a verifiche trimestrali da parte delle RSU, in merito a:
- lavorazioni da concedere in appalto;
- durata prevista degli appalti stessi;
- ditte e lavoratori interessati a tale lavorazioni;
Si concorda che a partire dal 4° trimestre del 2002 l’Azienda procederà all’assunzione diretta di almeno un lavoratore a trimestre delle suddette ditte.
Va sottolineata la necessità del rispetto delle norme previste in materia di sicurezza.

H) Mense aziendali
1. Si ribadisce la necessità di mantenere il servizio mensa all’interno dell’Azienda e di puntare al suo miglioramento mediante l’ampliamento e la sistemazione dei locali mensa (sala e cucina) e la riqualificazione delle linee di distribuzione.
2. Ogni componente la “commissione mensa” dei vari stabilimenti avrà a disposizione 15 minuti all’interno dell’orario di lavoro giornaliero per espletare le proprie funzioni di controllo.
3. L'indennità mensa, così come definita dal contratto aziendale del 25/5/93, verrà corrisposta ai lavoratori in tutti i casi di non funzionamento (o assenza) della struttura;
4. Le parti si incontreranno per una verifica sull'andamento della gestione della mensa ogniqualvolta ne venga fatta richiesta.