Categoria: 2002
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Tipologia: CIA
Data firma: 18 luglio 2002
Validità: 18.07.2002 - 31.12.2003
Parti: UniCredit Servizi Informativi e Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sindirigenticredito, Uilca-Uil
Settori: Credito e Assicurazioni, UniCredit Servizi Informativi
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Articolo 1 Criteri di inquadramento nelle aree professionali e nei primi due livelli retributivi della categoria dei quadri direttivi per i lavoratori/lavoratrici che svolgono mansioni comportanti responsabilità gerarchiche.
Articolo 2 Criteri di inquadramento nelle aree professionali ovvero di riconoscimento di livelli retributivi superiori per i lavoratori/lavoratrici che abbiano maturato qualificazione professionale in particolari posizioni di lavoro.
Articolo 3 Premio Aziendale
Articolo 4 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
Articolo 5 Decorrenza - Durata
Dichiarazioni dell'azienda
Norma transitoria

Contratto integrativo aziendale per il personale delle aree professionali e per i quadri direttivi di Unicredit Servizi Informativi spa

Il giorno 18 luglio 2002 in Milano, tra UniCredit Servizi Informativi SpA, e la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio (Falcri), la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl), la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil), la Delegazione Sindacale dell'Associazione Sindacale Nazionale dell'Area direttiva e delle Alte Professionalità del Credito, della Finanza e delle attività similari e strumentali (Sindirigenticredito), la Delegazione Sindacale della Uil Credito e Assicurazioni (Uilca), in relazione a quanto previsto dall'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, si è stipulato il seguente contratto integrativo aziendale:

Articolo 4 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all'art. 9 della L. 20 maggio 1970.