Tipologia: CCNL
Data firma: 17 aprile 2002
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Snebi e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Filbi-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi di bonifica
Fonte: mail.flai.it

Sommario:

Premessa
Parte I Disciplina comune
Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 Classificazione del personale
Art. 3 Piani di organizzazione variabile
Titolo II Rapporti sindacali
Capo I Sistema di informazioni sulle attività consortili Programmi di attività occupazione

Art. 4 Sistema di informazioni sulle attività consortili
Art. 5 Divieto del ricorso all'appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili
Art. 6 Contratto d’appalto
Art. 7 Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria
Art. 8 Mobilità
Capo II Diritti sindacali e controversie
Art. 9 Rappresentanza sindacale dei dipendenti nell'azienda
Art. 10 Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti nell’azienda
Art. 11 Locali delle RSA/RSU
Art. 12 Affissioni
Art. 13 Compiti dei dirigenti delle RSA/RSU
Art. 14 Espletamento delle funzioni di dirigenti delle RSA/RSU
Art. 15 Trasferimento dei dirigenti delle RSA/RSU
Art. 16 Tutela dei dirigenti delle RSA/RSU
Art. 17 Aspettativa e permessi dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 18 Permessi retribuiti e non retribuiti
Art. 19 Aspettativa dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
Art. 20 Lavoratori studenti
Art. 21 Diritto allo studio
Art. 22 Congedi per la formazione
Art. 23 Formazione professionale
Art. 24 Aggiornamento e formazione professionale dei quadri
Art. 25 Commissione nazionale per le pari opportunità
Art. 26 Ambiente di lavoro e nocività
Art. 27 Assemblea dei lavoratori
Art. 28 Referendum
Art. 29 Contributi sindacali
Art. 30 Contributo per assistenza contrattuale
Art. 31 Distacco sindacale retribuito
Art. 32 Controversie individuali
Art. 33 Controversie collettive
Art. 34 Commissione paritetica nazionale
Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro del personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 35 Requisiti per l'assunzione
Art. 36 Assunzione del personale
Art. 37 Diritti di precedenza
Art. 38 Contratti di formazione e lavoro
Art. 39 Promozione
Art. 40 Forme di concorso
Art. 41 Norme per l'espletamento del concorso
Art. 42 Periodo di prova
Art. 43 Costituzione del rapporto di lavoro
Capo II Doveri del personale
Art. 44 Doveri del personale
Art. 45 Orario di lavoro
Art. 46 Festività
Art. 47 Reperibilità
Capo III Provvedimenti disciplinari
Art. 48 Disposizioni generali
Art. 49 Sanzioni disciplinari
Art. 50 Censura scritta
Art. 51 Sospensione dal servizio
Art. 52 Licenziamento in tronco
Art. 53 Licenziamento di diritto
Art. 54 Sospensione cautelare obbligatoria
Art. 55 Sospensione cautelare facoltativa
Art. 56 Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale
Art. 57 Effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare
Art. 58 Assegno alimentare
Art. 59 Opposizione avverso il procedimento disciplinare
Art. 60 Premorienza del dipendente alla decisione del ricorso
Capo IV Diritti del personale
Art. 61 Elementi costitutivi della retribuzione mensile
Art. 62 Minimi di stipendio base
Art. 63 Cumulo di mansioni
Art. 64 Cambiamento di mansioni - effetti
Art. 65 Prestazioni del quadro a favore di più consorzi
Art. 66 Partecipazione dei quadri ad iniziative di carattere interconsortile
Art. 67 Aumenti periodici di anzianità
Art. 68 Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento economico
Art. 69 Anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici
Art. 70 Svolgimento della carriera economica
Art. 71 Effetti della promozione e dello svolgimento della carriera economica sugli aumenti periodici
Art. 72 Indennità integrativa
Art. 73 Retribuzione annua
Art. 74 Indennità di funzione per i quadri
Art. 75 Elemento distinto della retribuzione
Art. 76 Indennità per gli operai con incarico di capo degli operai avventizi
Art. 77 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Art. 78 Banca delle ore
Art. 79 Compenso per lavoro ordinario notturno
Art. 80 Compenso per lavoro prestato in turni
Art. 81 Trasferte e missioni
Art. 82 Rimborso danni all'automezzo di proprietà del dipendente
Art. 83 Indennità di trasferimento
Art. 84 Ritenute
Art. 85 Responsabilità civile verso terzi
Art. 86 Rimborso spese legali
Art. 87 Innovazioni ed invenzioni
Capo V Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 88 Ferie annuali
Art. 89 Permessi ordinari
Art. 90 Permessi straordinari
Art. 91 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 92 Congedo matrimoniale
Art. 93 Chiamata o richiamo alle armi
Art. 94 Infortunio e malattia extraprofessionali
Art. 95 Infortunio e malattia per cause di servizio
Art. 96 Accertamenti sanitari
Art. 97 Mantenimento dell'alloggio in caso di malattia o di infortunio
Art. 98 Anticipazione, cumulo e detrazione delle prestazioni assicurative e previdenziali
Art. 99 Gravidanza e puerperio
Art. 100 Aspettativa senza diritto a retribuzione
Capo VI Prestazioni sanitarie e previdenziali integrative
Art. 101 Prestazioni sanitarie integrative
Art. 102 Previdenza integrativa
Capo VII Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 103 Cause di cessazione del rapporto
Art. 104 Dispensa nell'interesse del servizio
Art. 105 Dimissioni volontarie
Art. 106 Dimissioni d'ufficio
Art. 107 Limiti di età
Art. 108 Divieto di contratti d'opera con ex dipendenti consorziali
Art. 109 Certificato di servizio
Art. 110 Consegne
Art. 111 Preavviso
Art. 112 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 113 Computo del periodo di preavviso
Capo VII Trattamento di fine rapporto
Art. 114 Diritto al trattamento di fine rapporto
Art. 115 Anzianità di servizio
Art. 116 Arrotondamento delle frazioni di mese
Art. 117 Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti dei consorzi di bonifica fino al 31-5-1982
Art. 118 Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti dei consorzi di miglioramento fondiario fino al 31-5-1982
Art. 119 Reversibilità dei trattamenti di pensione liquidati fino al 31.5.1982 o spettanti nei casi speciali di cui agli artt. 95 e 104
Titolo IV Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 120 Rapporti di lavoro a tempo parziale
Titolo V Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi
Art. 121 Classificazione degli operai
Art. 122 Requisiti per l'assunzione
Art. 123 Periodo di prova
Art. 124 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 125 Doveri degli operai
Art. 126 Orario di lavoro - Festività
Art. 127 Cambiamento di mansioni - effetti
Art. 128 Provvedimenti disciplinari
Art. 129 Retribuzione
Art. 130 Trattamento economico per ferie, 13ª mensilità, 14ª mensilità, festività e trattamento di fine rapporto (3° elemento)
Art. 131 Minimi di paga base
Art. 132 Cumulo di mansioni
Art. 133 Indennità integrativa
Art. 134 Elemento distinto della retribuzione
Art. 135 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Art. 136 Trasferte e missioni
Art. 137 Indennità di trasferimento
Art. 138 Ritenute
Art. 139 Impossibilità sopravvenuta della prestazione
Art. 140 Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti
Art. 141 Cause di cessazione del rapporto
Art. 142 Consegne
Art. 143 Preavviso
Art. 144 Riassunzione operai a tempo determinato
Art. 145 Trasformazione rapporto operai avventizi
Parte II Disciplina specifica
Titolo I Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai consorzi di bonifica

Art. 146 Estensione del fondo di previdenza
Titolo II Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai consorzi di miglioramento fondiario
Capo I Apprendistato

Art. 147 Apprendistato
Art. 148 Anticipazione dell’assegno per il nucleo familiare e delle indennità per cassa integrazione salari operai agricoli (Cisoa) agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Parte III Contrattazione integrativa aziendale
Art. 149 Contrattazione integrativa aziendale
Art. 150 Incentivi all’attività di progettazione
Parte IV Disposizioni transitorie e finali
Titolo I Disposizioni transitorie

Art. 151 Mantenimento a titolo personale della stabilità del rapporto di lavoro
Art. 152 Copertura automatica dei posti di ruolo vacanti al 1° agosto 1994
Art. 153 Accorpamenti o fusioni di più consorzi
Titolo II Disposizioni finali
Art. 154 Decorrenza e durata del contratto
Art. 155 Disposizioni irretroattive
Art. 156 Procedure di rinnovo del contratto collettivo di lavoro
Art. 15 Allegati
Allegati
A) Tabelle delle retribuzioni mensili dei dipendenti consortili distinte nei loro elementi costituivi.
B) Accordo nazionale trasferte e missioni.
C) Tabella delle mensilità di retribuzione spettanti a titolo di indennità di anzianità per servizio prestato fino al 31 maggio 1982.
D) Accordo 20-5-1977 sulle "Festività soppresse".
E) Regolamento delle trattenute per contributi sindacali.
F) Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale.
G) Tabelle delle quote Istat non conglobate relative al mese di gennaio 1977.
H) Indennità di contingenza maturata fino al 31.12.1991.
I) Accordi 20-9-1983 per l'attuazione della L. 31.3.1979, n. 92.
L) Accordo 30 marzo 1983, come modificato dall'accordo 24 aprile 1985, per la concessione delle anticipazioni sul TFR di cui all'art. 2120 cod. civ. nuovo testo.
M) Documento della commissione tecnica intersindacale in ordine all'attuazione della legge 29.5.1982, n. 297.
N) Accordo 24 aprile 1985 relativo all'applicazione sul TFR dei benefici di cui all'art. 2 della L. 24 maggio 1970 n. 336.
O) Accordo-quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro.
P) Fac-simile progetto e contratto di formazione e lavoro.
Q) Prestazioni sanitarie integrative.
R) Schema di autorizzazione e delega per la trattenuta ed il versamento al Fondo integrativo sanitario della quota a carico del lavoratore.
S) Accordo collettivo nazionale 22/1/96 recante norme per l'applicazione del nuovo regime in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 19/9/94, n. 626).
T) Accordo collettivo nazionale 29/7/1996 per la definizione degli indirizzi di attuazione della contrattazione integrativa aziendale.
U) Accordo collettivo nazionale 27/7/1999 per l’elezione della RSU.
V) Protocollo d’intesa 11/7/2000 sulla “previdenza integrativa”.
Z) Accordo collettivo nazionale 24/4/2001 sulla determinazione dei minimi di stipendio base spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto successivamente al 15/7/2000.
AA) Accordo 18/6/2001 per l’attuazione della legge 12/6/1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

Il giorno 17 aprile 2002, in Roma, tra lo Snebi […], la Flai-Cgil […], la Fisba-Cisl […], la Filbi-Uil […], si stipula il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Premessa
Lo Snebi e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Flai-Cgil, Fisba-Cisl e Filbi-Uil, a conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, durante le quali ha avuto luogo un ampio e approfondito dibattito in ordine ai problemi concernenti lo sviluppo delle attività di bonifica nell'ambito della politica territoriale del nostro Paese, convengono:
- che il quadro di riferimento legislativo nazionale in materia di difesa del suolo, di gestione delle risorse idriche e di tutela delle acque e del suolo dagli inquinamenti detta principi fondamentali sul nuovo ruolo della bonifica e dei Consorzi di bonifica, che devono trovare piena attuazione in sede regionale;
- che non tutte le Regioni hanno provveduto ad emanare una legge organica sulla bonifica e che appare quindi indispensabile che le Regioni interessate colmino tale vuoto legislativo, mentre in altre realtà regionali è necessaria una integrazione della legislazione vigente per l'adeguamento alle più recenti leggi-quadro sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche;
- che, secondo i richiamati principi fondamentali, ai Consorzi di bonifica, in ragione, non solo delle loro capacità operative, ma soprattutto per le fondamentali caratteristiche di enti di autogoverno e di partecipazione delle categorie interessate va riconosciuto il compito di realizzare e gestire, nell'ambito dei comprensori di bonifica, un insieme coordinato di azioni ed interventi finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, all'approvvigionamento ed alla utilizzazione delle acque a prevalente uso agricolo, alla tutela di tali risorse ed alla salvaguardia dell'ambiente, come risulta dalle leggi n. 183 del 18/5/1989, n. 36 del 5/1/1994 e dal D.Lgs. n. 152 dell’11/5/1999;
- che le su indicate azioni ed interventi devono svolgersi secondo un piano organico predisposto dai Consorzi di bonifica in armonia con la pianificazione territoriale ed in particolare con i piani di bacino previsti dalla legge n. 183 del 18/5/1989 e che a tali piani va riconosciuta adeguata efficacia rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale;
- che l'intersettorialità delle azioni è ormai regola costante di una valida azione programmata per il governo del territorio e che pertanto appare necessaria una più feconda e costante collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali a vario titolo competenti ed in particolare tra Consorzi di bonifica ed Enti locali, anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;
- che, per un più efficace adempimento del ruolo dei Consorzi nell'ambito dei bacini idrografici, è necessario in molte realtà un idoneo riordino territoriale attraverso accorpamenti e fusioni;
- che, per le finalità su esposte appare opportuno assumere congiuntamente iniziative volte a conseguire anche in sede legislativa il pieno ed integrale riconoscimento del ruolo della bonifica e della posizione istituzionale dei Consorzi;
prendono atto: che lo Snebi, con riferimento al conseguimento delle finalità su esposte ha ravvisato la necessità di un adeguamento del sistema organizzativo in atto allo scopo di perseguire l'obiettivo di una migliore efficienza organizzativa ed operativa dei Consorzi e di una gestione degli stessi più economica e che pertanto la scelta irreversibile dello Snebi è quella di sostituire le piante organiche e i regolamenti organici con un piano di organizzazione variabile che esalti la natura privatistica del rapporto di lavoro e migliori l'efficacia e l'efficienza dei servizi consortili.
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali
Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono la propria opzione per la natura pienamente privatistica del rapporto di lavoro nei Consorzi.
Qualora le soluzioni contrattuali concordate in tal senso dovessero incontrare difficoltà applicative, le Organizzazioni Sindacali invitano sin d'ora lo Snebi a collaborare per la soluzione dei problemi.

Parte I Disciplina comune
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli artt. 40 e 41, ai dipendenti dai Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.
Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti della L. 18-4-1962, n. 230 e successive modificazioni.
Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell'esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo Snebi e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 33.

Titolo II Rapporti sindacali
Capo I Sistema di informazioni sulle attività consortili Programmi di attività occupazione
Art. 4 Sistema di informazioni sulle attività consortili

In sede di predisposizione delle proposte di programmi d'esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi alla Regione o ad altri Enti locali competenti in materia di programmazione, l'Organizzazione regionale dei Consorzi e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto si incontreranno per discutere le proposte stesse, sia in relazione agli indirizzi programmati dalla stessa Regione, sia in riferimento agli effetti quantitativi e qualitativi sull'occupazione, sia allo scopo finale di conseguire l'inserimento dei predetti interventi nelle previsioni di programmi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento da parte della Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche.
Qualora la predisposizione dei programmi di cui al 1° comma interessi uno o più Consorzi di un'unica provincia, detti incontri preventivi si potranno realizzare a livello provinciale tra i singoli Consorzi e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le Organizzazioni sindacali di cui ai precedenti commi esprimeranno le loro valutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.
I Consorzi convocheranno perlomeno una volta l’anno le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, unitamente alle RSA o RSU, per un’informazione sulle previsioni inerenti l’attività che si propongono di svolgere nell’anno successivo. Detto incontro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun anno.
In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al 1° comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede nazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incontro volto a dibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di valorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell'ambiente, agli investimenti pubblici necessari per l'assolvimento di tali attività ed ai prevedibili effetti sull'occupazione.
A tal fine lo Snebi invierà preventivamente alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori una breve relazione sui temi su cui avrà luogo il dibattito.

Art. 5 Divieto del ricorso all'appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili
I Consorzi provvedono all'esercizio delle opere e degli impianti consortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far ricorso per tali attività ad appalti.

Art. 6 Contratto d’appalto
In caso di esecuzione di opere mediante ricorso all’appalto i Consorzi inseriranno nel contratto d’appalto e nel capitolato speciale apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi da esse derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di legge vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché al rispetto delle norme contrattuali collettive del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.

Capo II Diritti sindacali e controversie
Art. 9 Rappresentanza sindacale dei dipendenti nell'azienda

A iniziativa dei lavoratori possono essere costituite in ogni Consorzio, nell'ambito dei dipendenti del Consorzio stesso, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Ai fini dello svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Amministrazioni consortili viene riconosciuto alle RSA il seguente numero di dirigenti:
a) un dirigente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;
b) due dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 100;
c) tre dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100.
Le designazioni delle RSA e dei dirigenti delle stesse devono essere comunicate con lettera dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori alle Amministrazioni dei Consorzi.
Le RSA ed i loro dirigenti vengono riconosciuti dalla data in cui al Consorzio perviene la comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 10 Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti nell’azienda
In luogo delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui al precedente art. 9, possono essere costituite, presso ciascun Consorzio, rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ai sensi e nei limiti previsti nell’accordo collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1999 allegato U al presente contratto.
Le RSU, una volta costituite, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni contrattuali collettive.

Art. 11 Locali delle RSA/RSU
I Consorzi che occupino almeno 200 dipendenti pongono permanentemente a disposizione comune delle RSA o delle RSU, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I Consorzi che occupino più di 100 dipendenti pongono permanentemente a disposizione comune delle RSA o delle RSU un locale, sempre che ciò sia possibile in relazione alla disponibilità di locali nell'ambito delle strutture consorziali.
Nei Consorzi con un numero di dipendenti pari o inferiore a 100, nonché nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100, presso i quali le RSA o le RSU non abbiano ottenuto la disponibilità permanente di locali, le medesime Rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 12 Affissioni
Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipendenti all'interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabilimenti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 13 Compiti dei dirigenti delle RSA/RSU
Compito fondamentale dei dirigenti delle RSA/RSU è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
1) esaminare con l'Amministrazione consortile, ai fini di una valutazione globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito del comprensorio e l'attività di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;
2) intervenire per l'esatta applicazione delle norme di cui alla L.18/4/1962, n. 230 e successive modificazioni ed in particolare per i casi di assunzione a termine di personale di 5ª, 6ª e 7ª fascia funzionale, per i quali l'Amministrazione informerà preventivamente le RSA/RSU;
3) intervenire altresì per l'esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l'assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore, e dell'ambiente di lavoro;
4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di organizzazione variabile, esaminare con l'Amministrazione consortile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di organizzazione da questa predisposti ed esprimere un parere sulla rispondenza alle disposizioni del contratto collettivo di lavoro dell'inquadramento nelle varie fasce funzionali delle qualifiche previste.
I predetti schemi devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma almeno 20 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti.
Analoga procedura sarà seguita ogni qual volta il piano di organizzazione verrà variato.
All'inizio di ogni anno il Consorzio informerà le RSA/RSU sul prevedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzionamento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro;
5) esaminare con l'Amministrazione consortile entro il 30 aprile i programmi di massima per i turni delle ferie al fine di un'auspicabile soluzione di comune soddisfazione del Consorzio e del personale interessato;
6) intervenire per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro;
7) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese sui criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché intese sull'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi (v. art. 26, 2° e 3° comma);
8) incontrarsi con l'Amministrazione consortile ai fini di quanto previsto all'art. 64, comma 4;
9) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese in ordine all'individuazione e alla durata del periodo di applicazione ai dipendenti fissi e avventizi, addetti durante l'arco dell'anno per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per gli altri mesi a lavori continui, del diverso orario contrattuale previsto con riferimento ai due diversi tipi di lavoro considerato (v. art. 45, commi 10° e 12° e art. 126, comma 8°);
10) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese in ordine alla durata, alla distribuzione ed all'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per il personale fisso ed avventizio (art. 45, 5°, 6° e 14° comma ed art. 126, 8° e 9° comma) finalizzate al rispetto delle esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
11) raggiungere con l'Amministrazione consortile eventuali intese in ordine all'individuazione di percorrenze medie mensili del personale, di cui all'art. 2, lett. a) e b) dell'Accordo nazionale Trasferte e Missioni su cui determinare l'importo dell'indennità chilometrica (v. art. 9 Regolamento Trasferte e Missioni allegato B);
12) raggiungere intese con l'Amministrazione consortile in ordine all'individuazione del punto iniziale di computo della percorrenza chilometrica rimborsabile al personale addetto a compiti richiedenti istituzionalmente o per disposizioni regolamentari abituali spostamenti nell'ambito dalla zona o del reparto cui detto personale è destinato (v. art. 10 Regolamento Trasferte e Missioni allegato B al presente contratto);
13) assistere gli interessati nell'individuazione, d'intesa con il Consorzio, dei periodi di godimento dei riposi compensativi delle festività soppresse di cui all'art. 1 dell'Accordo collettivo nazionale allegato D al presente contratto;
14) concordare con il Consorzio, qualora alla concessione dei riposi compensativi ostino esigenze di produttività, funzionali ed organizzative, che in luogo dei riposi compensativi venga corrisposto ad alcune categorie di lavoratori o a tutti i dipendenti un trattamento economico, aggiuntivo alla retribuzione mensile, pari ad una giornata di retribuzione ordinaria per ogni riposo compensativo non goduto (v. art. 2 allegato D al presente contratto);
[…]
16) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte del dipendente interessato.
I Consorzi devono specificamente richiamare i pareri espressi dalle RSA/RSU nei provvedimenti relativi a materie per le quali il presente contratto richiede i predetti pareri.
Le richieste di parere ed i pareri espressi dalle RSA/RSU devono essere formulati per iscritto.
I Consorzi forniranno alle RSA/RSU, entro il termine statutariamente previsto per la pubblicazione delle delibere, copia dei provvedimenti, assunti dai competenti organi deliberanti, relativi alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente.

Art. 25 Commissione nazionale per le pari opportunità
Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le "pari opportunità" composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da 6 rappresentanti dello Snebi, con il compito di svolgere attività di studio e di ricerca finalizzate ad individuare gli ostacoli eventualmente esistenti nel settore consortile alla posizione di parità, nel lavoro, tra uomo e donna, con particolare riferimento ai corsi di formazione e ai contratti di formazione e lavoro.
Prima della data di scadenza del presente contratto, la Commissione presenterà una relazione sulla situazione emersa e valuterà l'esigenza di organizzare una conferenza sulle pari opportunità nel settore.

Art. 26 Ambiente di lavoro e nocività
Sono considerati lavori nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza delle sostanze classificate nocive per l'uomo dalla vigente legislazione.
I Consorzi, d'intesa con le RSA/RSU, stabiliscono criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
Allo scopo le Amministrazioni, d'intesa con le RSA/RSU, provvedono ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi.
I Consorzi sono tenuti a dotare gli operai addetti ai lavori di cui al precedente comma dei dispositivi di protezione individuale o collettiva necessari per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere, guanti, occhiali, ecc.).
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del rapporto di lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
Agli operai addetti ai lavori di cui al 1° comma viene concessa una giornata di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite mediche, mirate all'accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.

Art. 27 Assemblea dei lavoratori
I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nelle sedi in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, si svolgono in locali messi a disposizione dal Consorzio e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle Organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente contratto, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicato al Consorzio.
Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede di lavoro purché indette in ore corrispondenti alle ultime dell'orario giornaliero di lavoro.
Le ore annue di assemblea possono esser cumulate in un anno nel limite massimo di 2/3 del totale delle ore di assemblea spettanti per il triennio.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al Consorzio, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 32 Controversie individuali
Per l'esame e la risoluzione delle vertenze individuali che insorgano in sede di applicazione del presente contratto può essere esperito un tentativo di conciliazione, in sede sindacale, a livello regionale, tra l'Organizzazione sindacale dei Consorzi e l'Organizzazione regionale del Sindacato cui è iscritto o ha conferito mandato il dipendente interessato.
L'esperimento di tale tentativo non interrompe i termini per proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale, né, per quanto riguarda il caso dei Consorzi di bonifica, ai competenti organi di tutela e vigilanza previsti dalla legge.
La data e la sede della riunione per l'esperimento del tentativo di conciliazione vengono determinate d'accordo tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate.
La vertenza deve essere esaminata entro 45 giorni dalla data dell'istanza avanzata dall'Organizzazione sindacale che rappresenta il dipendente. Decorso infruttuosamente tale termine, la vertenza si considera conclusa negativamente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Art. 33 Controversie collettive
Per tutte le controversie collettive che insorgano fra le parti per l'applicazione del presente contratto, deve essere esperito, prima di ogni altra azione nella sede competente, un tentativo di conciliazione a mezzo dello Snebi e delle Organizzazioni regionali dei dipendenti consorziali, facenti capo alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, salva la facoltà di proporre il ricorso interruttivo eventualmente necessario.
Ove tale azione in sede regionale risultasse vana, le parti esperiranno il tentativo di conciliazione in sede nazionale.
I tentativi, tanto in sede regionale quanto in sede nazionale, si considerano in ogni caso conclusi negativamente ove le relative vertenze non risultino amichevolmente risolte entro 45 giorni.
Esauriti tali tentativi, le parti hanno la più ampia libertà d'azione.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Art. 34 Commissione paritetica nazionale
E' istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compito di esaminare le eventuali divergenze in ordine all'interpretazione delle norme del presente contratto.
La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo Snebi e 3 designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indicati al secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo Snebi.
La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 membri.
Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all'esame della Commissione verrà redatto un verbale.

Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro del personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 35 Requisiti per l'assunzione

Per l'assunzione del personale sono richiesti i seguenti requisiti:
[…]
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario;
[…]

Art. 38 Contratti di formazione e lavoro
L'assunzione di personale con contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della Legge 19-12-1984, n. 863 e successive modificazioni e la relativa disciplina del rapporto avvengono secondo le disposizioni contenute nell'accordo quadro allegato O) che, a tutti gli effetti, fa parte integrante del presente contratto.

Capo II Doveri del personale
Art. 44 Doveri del personale

I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dal piano di organizzazione variabile.
In particolare i dipendenti hanno l'obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l'intero orario d'ufficio e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l'impiego consortile;
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, […], usare con la dovuta cura oggetti e strumenti o macchine loro affidati;
[…]

Art. 45 Orario di lavoro
La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3ª fascia funzionale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici.
Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il personale inquadrato nella 1ª e nella 4ª fascia funzionale, l'orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua.
L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato.
Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d'intesa fra il Consorzio e le RSA/RSU, la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva.
La ripartizione dell'orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU.
Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15-3-1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6-12-1923, n. 2657 e 10-9-1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10.
L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all'anno, da 50 a 44 ore.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 10° comma, saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU.
I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di custodia.
La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti l'Ufficio Provinciale del lavoro.
Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione.
Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività.
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo.
Chiarimento a verbale
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 12° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui all'8° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente di casi per l'ipotesi contemplata al 10° comma.

Art. 47 Reperibilità
I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili fuori dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro.
I Consorzi informeranno le RSA/RSU dei turni di reperibilità di cui al precedente comma.
I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un recapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria.
La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un'indennità giornaliera […]
Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne).

Capo III Provvedimenti disciplinari
Art. 49 Sanzioni disciplinari

Il dipendente che non adempia ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura scritta;
b) sospensione dal servizio;
c) licenziamento in tronco;
d) licenziamento di diritto.

Art. 50 Censura scritta
La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi:
a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio;
b) per ingiustificato ritardo nell'inizio o per anticipazione nella cessazione del lavoro ovvero per allontanamento arbitrario dal lavoro;
[…]
e) in genere per lievi trasgressioni all'osservanza dei regolamenti, delle istruzioni particolari o degli ordini di servizio.

Art. 51 Sospensione dal servizio
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:
1) sino a tre giorni:
a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all'articolo precedente;
b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
[…]
d) per contegno scorretto verso l'Amministrazione consortile, i colleghi, i dipendenti, il pubblico;
e) per insubordinazione;
[…]
g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
[…]
2) da quattro a dieci giorni:
l) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad i);
m) per ripetizione entro l'anno della recidiva di cui alla lettera b);
[…]

Art. 52 Licenziamento in tronco
Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell'art. 51;
[…]
f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
[…]

Capo IV Diritti del personale
Art. 64 Cambiamento di mansioni - effetti

Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni diverse, ma equivalenti a quelle di assunzione o a quelle successivamente affidategli, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
[…]
In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per periodi limitati nell'arco dell'anno, è consentito richiedere al personale lo svolgimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente inferiori a quelle proprie della qualifica senza alcuna diminuzione della retribuzione, previo confronto con le RSA/RSU.

Art. 77 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, prestazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per ciascun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale da concordare con le RSA/RSU.
[…]
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l'ipotesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno.
[…]
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso.
[…]

Art. 78 Banca delle ore
I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasformazione, in tutto o in parte, delle prime 25 ore annue di lavoro straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario.
La richiesta di trasformazione delle prime 25 ore di lavoro straordinario in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.
I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo.
Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 3% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili
Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensativo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’anno.

Capo V Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 88 Ferie annuali

[…]
Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente.
[…]

Art. 96 Accertamenti sanitari
Il Consorzio ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 99 Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.
[…]

Capo VII Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 104 Dispensa nell'interesse del servizio

Il dipendente può essere dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute o per accertata incapacità all'adempimento delle sue funzioni.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute, è adottato dal Consorzio sulla base del parere espresso da un Collegio medico costituito nel modo previsto all'art. 94.
Acquisito il parere del Collegio medico e prima di adottare il relativo provvedimento, il Consorzio, su richiesta del lavoratore interessato, dovrà valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle in precedenza svolte e ad esse equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico in godimento, purché la prestazione da rendere nelle nuove mansioni sia proficuamente utilizzabile nell’ambito della struttura organizzativa consortile.
Il provvedimento di dispensa per incapacità deve essere preceduto dal conforme parere di una Commissione composta da cinque membri, nominati come segue:
- uno, con funzioni di Presidente, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori nel cui circondario ha sede la Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio;
- due dal Sindacato Nazionale dei Consorzi;
- due dal Sindacato al quale il dipendente è iscritto od ha conferito mandato nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i Sindacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro spettanza, queste sono devolute all'Assessorato regionale al lavoro o, in caso di mancata designazione di quest'ultimo nello stesso termine, all'Ufficio provinciale del lavoro competente per la provincia ove ha sede il Consorzio.
In caso di dispensa dal servizio al dipendente con almeno venti anni di anzianità effettiva di servizio, è corrisposto un trattamento annuo di pensione pari a tanti trentacinquesimi dei 9/10 dell'ultima retribuzione mensile, calcolata secondo quanto disposto al 3° comma della lett. b) del precedente articolo 95 moltiplicata per quattordici, quanti sono gli anni di anzianità di servizio effettiva e convenzionale, conseguita dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto, con il massimo di trentacinque trentacinquesimi, detratta la pensione previdenziale secondo quanto disposto ai commi 7 e 8 della lettera b) del precedente articolo 95.
Per gli impiegati con funzioni direttive e per i quadri, il calcolo di cui al precedente comma viene effettuato sulla base di trentesimi, con il massimo di trenta trentesimi.
L'ammontare del trattamento annuo di pensione è corrisposto in dodici o in quattordici rate mensili a seconda della richiesta del dipendente all'atto del collocamento a riposo; le due rate eccedenti le prime dodici vengono corrisposte una nel mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre.
L'ammontare della pensione come determinato ai sensi del presente articolo non è suscettibile di variazioni per adeguamento al costo della vita.
E' fatta comunque salva la facoltà di opzione per il trattamento di fine rapporto maturato alla data del provvedimento di dispensa dal servizio.

Titolo IV Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 120 Rapporti di lavoro a tempo parziale

I Consorzi, ove ritengano di avvalersi della facoltà di ricorrere a rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, con esclusione dei dipendenti con qualifica di quadro, si attengono alle seguenti modalità.
[…]
Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale vale il principio della parità di trattamento per cui tutti gli istituti del presente contratto applicabili ai lavoratori a tempo pieno devono essere applicati al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla minor durata dell’attività svolta, sempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto.
[…]
I Consorzi informeranno le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare richiesto nell’anno precedente.
[…]

Titolo V Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi
Art. 122 Requisiti per l'assunzione

Gli operai sono assunti in base alle norme di legge vigenti.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti requisiti:
[…]
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.
[…]

Art. 125 Doveri degli operai
Gli operai hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dalle norme regolamentari consortili.
In particolare gli operai hanno l'obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con il lavoro consortile;
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, […], usare con la dovuta cura oggetti o strumenti o macchine loro affidati;
[…]

Art. 126 Orario di lavoro - Festività
La durata dell'orario ordinario settimanale non può superare le 38 ore settimanali di media nell'arco della durata del rapporto.
La ripartizione dell'orario normale nei vari mesi in modo che sia rispettata la media, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU.
Nell'effettuare tale ripartizione le parti potranno fissare, per un periodo corrispondente alla metà della durata del rapporto, orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media, dei minori orari fissati per il restante periodo, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per le occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata massima del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata massima giornaliera di lavoro ordinario non può superare le 10 ore.
La durata dell'orario di lavoro dei dipendenti addetti alle occupazioni di cui al precedente comma è ridotta, per un periodo pari al 30% della durata dell'intero rapporto di lavoro, da 50 a 44 ore settimanali.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante il rapporto di lavoro per alcuni periodi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 6° comma saranno determinate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU.
La durata e la distribuzione dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU, al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti all'Ufficio Provinciale del lavoro.
Resta ferma, per gli operai avventizi dei Consorzi di miglioramento fondiario, l'eventuale diversa disciplina dell'orario di lavoro già concordata in sede locale, purché nel rispetto della media di orario annuo di cui ai precedenti commi.
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pubblici uffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località ove il dipendente presta servizio.
Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettuate nei giorni riconosciuti festivi prima dell'entrata in vigore della L. 5.3.1977, n. 54, trova applicazione la normativa di cui all'accordo 20.5.1977, Allegato D) al presente contratto.
Qualora gli operai siano addetti a lavori considerati pesanti o nocivi ai sensi del CCNL. 30.7.1970 e relativi accordi circoscrizionali, restano in vigore le riduzioni dell'orario ordinario di lavoro contemplate dai predetti accordi circoscrizionali in vigore al 31-12-1973. In mancanza di tali accordi trova applicazione la norma di cui al 16° comma dell'art. 45 del presente contratto.
Chiarimento a verbale
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore distribuite secondo le intese di cui al 9° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui al 4° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al 7° comma.

Art. 127 Cambiamento di mansioni - effetti
L'operaio deve essere adibito alle mansioni per le quali viene assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni diverse, ma equivalenti a quelle di assunzione o a quelle successivamente affidategli.
[…]

Art. 128 Provvedimenti disciplinari
Per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari trovano applicazione, in quanto compatibili con la natura dei rapporti di lavoro degli operai avventizi, le corrispondenti disposizioni dettate agli articoli dal 49 al 60 del presente contratto, fermo restando che relativamente ai termini per la contestazione degli addebiti e successive procedure, valgono le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 135 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, prestazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere le 250 ore annue, salvo caso eccezionali.
Non è ammesso riposo sostitutivo del lavoro straordinario prestato.
[…]
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso.
[…]

Art. 140 Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti
Per le assicurazioni sociali obbligatorie, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattie e per l’assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
[…]

Parte II Disciplina specifica
Titolo II Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai consorzi di miglioramento fondiario
Capo I Apprendistato
Art. 147 Apprendistato

E' ammesso - per il conseguimento delle qualifiche di addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici e di disegnatore, in ragione del 10 per cento del totale degli addetti aventi le predette qualifiche - l'apprendistato nei limiti di età previsti dalle leggi vigenti e per un periodo non superiore ad un anno, compreso il periodo di prova.
[…]