Tipologia: CCPL
Data firma: 30 settembre 2002
Validità: 01.09.2002 - 31.12.2003
Parti: Collegio Imprese Edili ed Affini, Associazione Provinciale Artigiani, Cna, Casa e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Como
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Parte generale
Art. 1 Sistema di informazioni e di monitoraggio del settore
Art. 2 Appalti, Subappalti e Iscrizione alla Cassa Edile
Art. 2 bis
Art. 2 ter
Art. 2 quater
Art. 3 Formazione professionale
Art. 4 Mercato del lavoro
Art. 5 Cariche sindacali
Art. 6 Norme di salvaguardia
Art. 7 Validità e durata
Parte I - Operai
Art. 8 Categorie e qualifiche minimi di paga base oraria
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Indennità territoriale di settore
Art. 11 Elemento economico territoriale
Art. 12 Indennità di trasferta fissa
Art. 13 Indennità di trasferta
Art. 14 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 15 Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Art. 16 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 17 Mensa
Art. 18 Ferie
Art. 19 Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Art. 20 Pagamento ferie, riposi annui e gratifica natalizia
Art. 21 Cassa edile di mutualità ed assistenza di Como Funzionamento ed assistenza collaterale
Art. 22 Multe e trattenute
Art. 23 Comitato territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Art. 24 Ambiente di lavoro
Art. 25 Indumenti di lavoro
Art. 26 Quota sindacale
Art. 27 Quota di servizio
Parte II - Impiegati
Art. 28 Premio di produzione
Art. 29 Elemento economico territoriale
Art. 30 Indennità sostitutiva di mensa
Art. 31 Indennità di trasporto

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori edili ed affini della provincia di Como integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 in vigore dal 1° gennaio 2000 (industria) ed al contratto collettivo nazionale di lavoro 15 giugno 2000 in vigore dal 1° giugno 2000 (artigianato).

Como, 30 settembre 2002, tra il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como […], l’Associazione Provinciale Artigiani di Como […], la Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Como […], la Casa di Como […] e le Organizzazioni Sindacali: Feneal-Uil di Como […], Filca-Cisl di Como […], Fillea-Cgil di Como […], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori […]
Visto l’art. 2, della legge 23 maggio 1997, n. 135
visti
• il CCNL industria del 29 gennaio 2000 e l’accordo collettivo dell’11 marzo 1998
• il CCNL artigiani del 15 giugno 2000 e l’accordo collettivo dell’11 marzo 1998
• la lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e le istruzioni contenute nella Circolare Inps del 6 novembre 1996, n. 213
Richiamate le premesse dei citati CCNL che si intendono qui integralmente riportate, si stipula il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro valido:
• per il territorio della Provincia di Como;
• per le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei CCNL sopra richiamati, siano tali lavori eseguiti in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi Privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigianale delle Imprese stesse;
• per tutti i lavoratori da esse dipendenti.
si conviene quanto segue:

Parte generale
Art. 1 Sistema di informazioni e di monitoraggio del settore

Le parti contraenti, nell’ottica ed in ottemperanza a quanto previsto dal “Sistema di concertazione e di informazioni”, così come disciplinato dai vigenti CCNL 29 gennaio 2000 (Industria) e 15 giugno 2000 (Artigianato), che impone rispetto dell’autonomia del ruolo imprenditoriale e distinzione delle specifiche responsabilità;
premesso
• che l’evoluzione e la trasformazione della domanda di esecuzione di opere sia pubbliche che private trovano una naturale corrispondenza in modificazioni della struttura produttiva;
• che tali mutamenti incidono sul dimensionamento, sullo sviluppo aziendale e sul rapporto Impresa-Società;
al fine di
• affinare sempre più la attuale metodologia conoscitiva dei flussi informativi sui principali avvenimenti, dati e notizie propri del settore edile;
• di fornire alle parti strumenti di intervento per realizzare politiche di sviluppo atte a rafforzare e qualificare lo stesso;
dichiarano
la propria disponibilità ad attuare ogni iniziativa reciprocamente utile che dia efficacia ad una approfondita conoscenza del settore, valorizzando e razionalizzando le potenzialità informative ed elaborative della Cassa Edile di Como, ed estendendo, ove possibile, il numero di dati aggregati disponibili.
In via esemplificativa, le parti indicano quali strumenti utili a tale scopo:
• dare concreta attuazione agli incontri nei mesi di giugno e dicembre previsti in materia di informazioni globali sullo stato del settore;
• annualmente approfondire e potenziare l’esame congiunto, con particolare riguardo alle prospettive emergenti, con verifica di eventuali conclusioni, proposte e/o suggerimenti di origine nazionale (Osservatorio Nazionale, ecc.) e conseguenti possibili determinazioni di carattere paritetico, anche attraverso un sistema di rilevazioni sulle opere pubbliche e private, al fine di sviluppare il sistema delle relazioni industriali;
• acquisire dati e notizie, dalle stazioni appaltanti, che soddisfino le menzionate necessità conoscitive, nonché informazioni sui flussi finanziari e degli stanziamenti, presupposto indispensabile per l’individuazione di strategie produttive atte anche a tutelare l’occupazione all’interno delle Imprese locali;
• rendere omogenei e ampliare i dati dei vari Organismi Paritetici (Cassa Edile, Ente Scuola, CPT), forniti con cadenza periodica, su indicazioni congiunte, per la loro rilevanza sotto il profilo occupazionale, la loro importanza e consistenza sul versante economico-finanziario;
• raccogliere i dati acquisiti ed elaborati da ciascuna Organizzazione.
Resta inteso che i risultati degli appalti e dei subappalti, saranno trasmessi alle rispettive Organizzazioni Regionali e Nazionali per gli incontri previsti a tale livello.
Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, le parti, nell’intento di individuare con il massimo anticipo possibile sia le occasioni di sviluppo che le condizioni atte a favorirle, affermano l’esigenza di definire, con cadenze di norma semestrali (giugno e dicembre), momenti di incontro su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali onde procedere congiuntamente ad esami e verifiche in ordine a problematiche generali suscettibili di avere influenza sulla situazione complessiva del settore.
A titolo esemplificativo potranno essere monitorati gli appalti e subappalti, l'orario di lavoro, l’ambiente, la sicurezza e gli adempimenti relativi alla formazione, in modo da contribuire alla regolarizzazione delle situazioni di abuso e di concorrenza sleale, eventualmente anche con segnalazione agli enti previdenziali delle Imprese inadempienti agli obblighi formativi anche per l'applicazione della normativa premiale.
A tal fine, anche in funzione della contrattazione territoriale, si utilizzeranno gli indicatori individuati all’art. 11, fruendo dell’attività e del ruolo della Cassa Edile.
Altri indicatori potranno essere individuati congiuntamente ed essere oggetto di monitoraggio.
Sulla base delle informazioni così ottenute, le parti firmatarie della presente intesa, potranno svolgere un ruolo propositivo ai programmi di sviluppo delle Imprese utili anche per i lavoratori, nonché essere di supporto alle richieste che in tal senso dovessero pervenire dall’Osservatorio Nazionale.

Art. 2 Appalti, Subappalti e Iscrizione alla Cassa Edile
Le parti contraenti confermano la validità e la piena applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di subappalto (art. 15 CCNL Industria e art. 18 CCNL Artigianato).
Inoltre, da parte del Collegio e delle Organizzazioni Artigiane, sarà effettuata costantemente una azione di stimolo alle Imprese Associate, al fine di garantire l’assolvimento agli obblighi aziendali in materia di segnalazione preventiva agli enti previdenziali, alla Cassa Edile al Collegio ed alle Organizzazioni Artigiane stesse, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti contributivi e previdenziali, compresa l’iscrizione alla Cassa Edile locale.
Le Imprese esterne al territorio comasco che acquisiranno lavori in tale zona dovranno dare comunicazione alla Cassa Edile della durata presumibile degli stessi ed il numero previsto di occupati.
Resta altresì inteso che tali Imprese, qualora assumano personale nella zona o operino con personale non in trasferta, hanno l’obbligo di iscrivere i predetti lavoratori operai alla locale Cassa Edile aprendo una specifica posizione, indipendentemente dalla sede di versamento dei contributi previdenziali.
Per le segnalazioni da parte delle Imprese al Collegio, alle Organizzazioni Artigiane ed alla Cassa Edile previste dall’art. 15 del vigente CCNL (Industria) e dall’art. 18 del vigente CCNL Artigianato), in materia di appalti e subappalti, nonché per le segnalazioni che il Collegio effettuerà alle Organizzazioni Sindacali, saranno utilizzati gli appositi schemi definiti di comune accordo fra le parti (allegati A e B).
Tali comunicazioni dovranno pervenire alle Organizzazioni Sindacali tempestivamente ed entro tempi tecnici, indicativamente 3 giorni lavorativi.
Inoltre, al fine di rendere più certa e tempestiva tale comunicazione, saranno attuate da parte delle Associazioni datoriali azioni atte a fornire alle aziende adeguata informazione sugli obblighi contrattuali.

Art. 2 bis
Le parti concordano che in applicazione dell’accordo nazionale 29 gennaio 2002, sia necessario dare attuazione allo strumento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che valorizzi il ruolo centrale della locale Cassa Edile.
A tal fine si attiveranno, nell’ambito delle rispettive autonomie, affinché a livello nazionale trovino completa definizione le previsioni legislative dettate dal Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra Inps, Inail e le Casse Edili per il rilascio, alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici, di un unico documento attestante la regolarità contributiva delle stesse.
Le parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia della regolarità contributiva, convengono che se non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni contenute nel provvedimento di legge più sopra richiamato, si impegnano entro il 30 settembre 2003 a verificare le condizioni per la stipula di una convenzione tra le locali sedi Inps, Inail e Cassa Edile al fine del rilascio alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici di un documento unico attestante la regolarità contributiva delle imprese stesse.
Nel corso dell'incontro semestrale di giugno 2003 le parti verificheranno lo stato di avanzamento della convenzione nazionale relativa al D.L. 210/02 e valuteranno le conseguenti azioni comuni finalizzate alla realizzazione del presente impegno.

Art. 2 quater
Le parti convengono che, in caso di utilizzo di lavoro interinale, le aziende, tramite le Associazioni datoriali comunicheranno preventivamente alle Organizzazioni Sindacali l'utilizzo di tale personale e la presumibile durata.

Art. 3 Formazione professionale
Le parti concordano che la formazione professionale è una componente essenziale per contribuire a migliorare la professionalità dei lavoratori già occupati o da inserire nel settore.
In tale senso l’Ente Scuola Professionale Edile rappresenta la struttura operativa a cui le parti affidano il compito di promuovere, programmare e gestire l’attività formativa nel settore.
Pertanto oltre che a confermare i programmi formativi già avviati, sia verso i giovani che, al termine della scuola dell’obbligo vogliono entrare nel mondo del lavoro, con adeguato programma tecnico-professionale; che verso le maestranze già inserite nel settore edile, con corsi di qualificazione e specializzazione; le parti ritengono di conferire all’Ente Scuola il compito di programmare nuove attività che amplino il campo dei soggetti interessati, anche sulla base di indicazioni ed esigenze espresse dalle Imprese.
In tal senso si condivide il programma triennale 2002/2004 già definito dall’Ente Scuola.
Il contributo per l’addestramento professionale, da versare all’Ente Scuola Professionale Edile, è confermato all’1% delle retribuzioni denunciate alla Cassa Edile.
Le parti firmatarie intendono avvalersi di ogni strumento previsto dalle disposizioni legislative Statali, Regionali e Provinciali, come pure dalla normativa della Comunità Europea, al fine di favorire l’ingresso e la permanenza nel settore delle nuove leve.
Per questo, a titolo sperimentale sarà dato incarico all’Espe di Como di attuare un corso di alfabetizzazione per lavoratori extracomunitari già inseriti nel settore, da tenersi nella giornata del sabato, con retribuzione ordinaria senza maggiorazione Cassa Edile.
Gli oneri di organizzazione del corso saranno posti a carico dell’Espe, mentre le Imprese potranno ricevere il rimborso dei 2/3 degli oneri retributivi tramite compensazione con la contribuzione dovuta alla Cassa Edile, ponendo 1/3 a carico di Espe ed 1/3 a carico del CPT, su attestazione dell'Espe.

Art. 6 Norme di salvaguardia
Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo integrativo, hanno provveduto a disciplinare compiutamente tutte le materie demandate dall’art. 39 del CCNL 29 gennaio 2000 (Industria) e dall’art. 43 del CCNL 15 giugno 2000 (Artigianato) alla loro competenza e che, pertanto, esse sono impegnate a rispettare ad a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, il vigente contratto nazionale di lavoro ed il presente accordo integrativo per tutto il periodo di loro validità.

Art. 7 Validità e durata
Per quanto non modificato dal presente accordo restano in vigore le norme del Contratto Integrativo Provinciale 11 marzo 1998 (Industria) e del Contratto Integrativo Provinciale 11 marzo 1998 (Artigianato).
[…]

Parte I - Operai
Art. 9 Orario di lavoro

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali (art. 5 CCNL 29 gennaio 2000 - Industria) (art. 6 CCNL 15 giugno 2000 - Artigianato), suddivise nei primi cinque giorni della settimana.
Ove l’Impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive, da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell’8% (otto per cento), calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 29 gennaio 2000 (Industria) e dell’art. 26 del CCNL 15 giugno 2000 (Artigianato).
Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 del CCNL 29 gennaio 2000 (Industria) e dall’art. 10 del CCNL 15 giugno 2000 (Artigianato) in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
L’orario normale contrattuale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (considerati tali quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi) non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, per i quali l’orario di lavoro normale non può superare le 60 ore settimanali.
Restano ferme le altre norme contemplate negli artt. 5 e 6 del CCNL 29 gennaio 2000 (Industria) e negli artt. 6 e 7 del CCNL 15 giugno 2000 (Artigianato).

Art. 16 Indennità per lavori speciali disagiati
Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dall’art. 21 del CCNL 29 gennaio 2000 (Industria) e dall’art. 24 del CCNL 15 giugno 2000 (Artigianato), fatta eccezione per i lavori in galleria per i quali le parti concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addettovi:
a) fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46%
b) lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione 26%
c) riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%
Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del CCNL 29 gennaio 2000 (Industria) e dell’art. 26 del CCNL 15 giugno 2000 (Artigianato) - (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale).

Art. 17 Mensa
L’Impresa, in relazione all’ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all’organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.
[…]
La realizzazione di detto servizio, date le particolari esigenze del settore, potrà aver luogo anche tramite una Società di Ticket Restaurant o convenzioni con ristoranti/trattorie, riconoscendo il valore del buono pasto nella misura dei commi precedenti.
[…]

Art. 23 Comitato territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Si conferma l’accordo del 20 marzo 2000 per la costituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro, quale Ente bilaterale paritetico, con carattere permanente, come da Statuto allegato all’accordo.
Detto Comitato è composto di 6 membri effettivi nominati pariteticamente dalle Associazioni Territoriali dei Datori di Lavoro e dalle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori di cui all’art. 1 dello Statuto.
Viene, altresì, confermato il contributo dello 0,21% (zero e ventuno per cento) da versare alla Cassa Edile per finanziare l’attività del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni di cui al presente articolo.
Resta inteso che eventuali adeguamenti di tale contributo alle esigenze ed ai programmi di sviluppo delle attività e delle iniziative in corso di svolgimento avranno decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003.
In tal senso il Comitato assumerà le necessarie decisioni, ivi compresa la definizione di forme di coordinamento interne tali da rendere maggiormente efficiente l’operatività dello stesso.
Inoltre, per cantieri di particolare tipologia e complessità, di rilevante valore, le parti si riservano di studiare ipotesi di piani di sicurezza da applicarsi ai fini orientativi delle misure prevenzionali più idonee.

Art. 24 Ambiente di lavoro
A) Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro e di dare completa realizzazione alla normativa di legge in proposito, si fa obbligo alle Imprese, qualora ne sussistano le necessità, di mettere a disposizione nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
b) un locale refettorio riscaldato durante i mesi invernali;
c) uso scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate o di legno, ovvero con altri elementi provvisionali e, per piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall’avvio lavorativo nel cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Nei casi di impedimento all’interno dei cantieri, l’Impresa provvederà affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui sopra nelle vicinanze del cantiere.
B) Alla concreta applicazione degli obblighi sopra descritti sovrintende, ai sensi dell’art. 23, il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro.
C) Nel caso di cantieri di eccezionale durata e complessità, di valore oltre i 10 milioni di Euro, caratterizzati dalla attività di un numero significativo di lavoratori, con la presenza di più imprese aventi ciascuna un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà individuato un RLS di riferimento che possa assicurare l’omogeneità dei comportamenti di tali figure professionali.
Gli oneri economici per tali permessi, di durata massima di 40 ore, saranno posti a carico del Fondo per il rimborso RLS presso la Cassa Edile.

Art. 25 Indumenti di lavoro
La distribuzione degli indumenti di lavoro (due tute oppure due giubbe e due paia di pantaloni o altre soluzioni equivalenti) ed un paio di scarpe antinfortunistiche, viene annualmente effettuata dalla Cassa Edile in base alle indicazioni di carattere tecnico che sono fornite dal Comitato Paritetico Antinfortunistico.
Le parti definiscono congiuntamente le modalità attuative dell’intesa e determinano l’onere a carico delle Imprese in relazione ai costi del servizio (attualmente pari allo 0,60% sull’imponibile Cassa Edile).
Il lavoratore in servizio è tenuto ad utilizzare gli indumenti di lavoro forniti.