Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2015, n. 14158 - Cofano di un mezzo escavatore cingolato che si richiude improvvisamente. Responsabilità di un datore di lavoro


 

 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA Data Udienza: 06/03/2015

 

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:
M.MG. N. IL Omissis
avverso la sentenza n. 6009/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Omissis che ha concluso per annullamento con rinvio.

Fatto


l. La corte d'appello di Milano, con sentenza in data 12 dicembre 2013, confermava la sentenza del tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, del 15 maggio 2013 con cui MG.M. era stata condannata alla pena di un mese di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena della non menzione della condanna, per il reato di cui all'articolo 590, commi 1,2 e 3, in relazione all'articolo 583, comma 1 numero 1, cod. pen. perché, in qualità di socio accomandatario della ditta impresa Fratelli B. s.a.s. di MG.M. e C, aveva cagionato lesioni personali, consistite in frattura diafisaria composta terzo e quarto metacarpo della mano sinistra, al dipendente C.G.. Secondo l'imputazione, in data 6 marzo 2009 il dipendente C.G., dovendo rifornire di carburante un mezzo escavatore cingolato, apriva il cofano dello stesso tenendo la mano sinistra appoggiata sul mezzo sotto il cofano aperto; il cofano si era richiuso improvvisamente e con violenza urtando la mano del lavoratore e causandogli le lesioni. All'imputata era ascritto di non aver adottato le misure necessarie affinché la macchina fosse oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo all'efficienza del dispositivo di sicurezza installato sul pistoncino di apertura del cofano laterale della macchina stessa che aveva la funzione di evitarne la chiusura improvvisa. Inoltre era ascritto all'imputata di avere messo a disposizione del lavoratore la macchina non idonea ai fini della sicurezza in quanto, in particolare, il dispositivo di sicurezza installato sul pistoncino di apertura del cofano laterale della macchina non assicurava la posizione di apertura dello stesso.
Il tribunale aveva rilevato che doveva escludersi la responsabilità dell'imputata sotto il profilo della carenza di manutenzione in quanto il teste M., manutentore esterno specializzato, aveva confermato di aver svolto periodicamente le manutenzioni più rilevanti mentre quelle più minute erano state svolte dalla stessa Fratelli B. s.a.s..
Invece sussisteva la responsabilità del datore di lavoro sotto altro profilo, poiché dalle fotografie era emersa la differenza tra il meccanismo di blocco di sicurezza originale del macchinario ed il sistema di blocco che era alterato da una riparazione posticcia e tutt'altro che regolare; si trattava, infatti, di una saldatura e dell'inserimento di un perno filettato con due bulloni alle estremità. Tale riparazione artigianale non era idonea a svolgere la funzione di blocco di sicurezza del meccanismo di tenuta in apertura del cofano. Il manutentore specializzato M. aveva escluso di aver effettuato tale riparazione in quanto egli operava solo sostituzioni con pezzi originali. Peraltro l'imputata aveva prospettato l'ipotesi che la riparazione posticcia fosse stata fatta dopo la caduta violenta del cofano che aveva causato l'infortunio ma non aveva provato in alcun modo di avere effettuato tale intervento dopo il verificarsi dell'infortunio e, dato che era provata l'alterazione del macchinario, sarebbe stato suo onere dimostrare l'assunto della posteriorità dell'intervento rispetto all'infortunio.
2. Nel giudizio d'appello l'appellante aveva sostenuto che non vi era correlazione tra accusa e sentenza in quanto nel capo d'imputazione la causa dell'infortunio era stata indicata nel fatto che il dispositivo di sicurezza installato sul pistoncino di apertura del cofano laterale della macchina non assicurava la posizione di apertura dello stesso mentre il tribunale aveva ricondotto l'infortunio al sistema di blocco alterato con una riparazione posticcia e irregolare ovvero alla realizzazione di una saldatura ed all'inserimento di un perno filettato con due bulloni alle estremità. Ed il teste M.G. della Asl aveva spiegato che ciò che aveva determinato la caduta del cofano non era stata la mancata assicurazione della posizione di apertura favorita dal dispositivo indicato nel capo di imputazione bensì la rottura del perno di sostegno alla base dell'asta che sosteneva il cofano. Aveva chiesto l'appellante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di provare che la manutenzione irregolare riscontrata sul sistema di blocco in questione era stata effettuata dopo l'infortunio. Invero la modifica avrebbe potuto essere ritenuta causa dell'evento solo se essa fosse stata ad esso antecedente mentre sarebbe stata irrilevante se effettuata dopo. Ne derivava che l'originale sistema di blocco avrebbe potuto essersi rotto naturalmente per caso fortuito, così escludendosi ogni responsabilità del datore di lavoro, essendosi trattato di una rottura del perno fisiologica e non prevedibile.
La corte d'appello rilevava che dalla lettera della ditta produttrice Komatsu del 23 giugno 2009 risultava che il sistema presente sull'escavatore rilevato al momento del sopralluogo presentava molteplici difformità rispetto a quello originale, ovvero: a)la saldatura del bullone della staffa era diversa da quella originale; b)all'estremità inferiore dell'asta mancava il dado orizzontale; c)l'asta oleodinamica era diversa da quella originale;
d)al termine del bullone, al posto della coppiglia, vi erano due dadi accoppiati; e)il pulsante di sicurezza posto sull'asta era diverso da quello originale.
Quindi non si trattava soltanto di singoli pezzi diversi da quelli originali ma di un intero sistema di apertura difforme e tale da non garantire la sicurezza del lavoratore; inoltre il funzionario M. aveva dichiarato che solo per una parte del percorso il pistone riusciva a reggere impedendo al cofano di abbassarsi; oltre tale punto, in prossimità della massima apertura del cofano, il sistema non funzionava più. Ciò induceva a ritenere che, quand'anche le riparazioni posticce - effettuate con la saldatura del bullone della staffa, con la mancanza del dato orizzontale all'estremità inferiore dell'asta e con la sostituzione della cupidigia con due dadi accoppiati - fossero state effettuate dopo l'infortunio, tuttavia era certo che il mancato funzionamento del sistema di sicurezza nel momento in cui l'apertura del cofano era massima aveva provocato la brusca caduta e lo schiacciamento della mano. Dunque nessuna rinnovazione dell'istruttoria era necessaria in quanto il profilo di colpa del datore di lavoro era proprio quello contestato, ovvero l'aver messo a disposizione del lavoratore un apparecchio privo di un efficace sistema di sicurezza nella posizione di apertura ed il mancato funzionamento di esso, constatato ancora dopo l'infortunio, era un grave difetto che preesisteva.
3. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione MG.M., a mezzo del suo difensore, svolgendo due motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione derivante da travisamento della prova. Ciò in quanto la corte d'appello aveva ritenuto che, quand'anche la riparazione posticcia -
consistita nella saldatura e nell'inserimento di un perno filettato con due bulloni all'estremità dell'asta - fosse stata effettuata dopo l'infortunio e, dunque, non si fosse posta in rapporto causale con esso, era l'intero sistema di apertura che non era funzionante poiché, oltre alla saldatura del bullone alla staffa diversa da quella originale, alla mancanza del dado orizzontale all'estremità inferiore dell'asta ed ai due dadi accoppiati al posto della coppiglia, sarebbe stato riscontrato, altresì, che l'asta oleodinamica ed il pulsante di sicurezza posto su di essa erano diversi da quelli originali. Sosteneva il ricorrente che, nell'affermare ciò, la corte d'appello aveva travisato la prova dato che il teste M. aveva riferito che l'escavatore presentava un pistone di sollevamento del cofano che era ancorato ad una staffa posta alla base del pistone nella quale era stato inserito di recente un nuovo perno. Inoltre nella parte opposta alla saldatura, invece di inserire la coppiglia originale, erano stati messi due bulloni accoppiati per evitare che il perno uscisse dalla sua sede e che, quindi, il pistone non rimanesse in posizione.
Il funzionario della AsI aveva, dunque, attribuito la caduta del cofano alla rottura del perno, da cui era derivato il distacco del pistone e nulla aveva detto sulla diversità dell'asta oleodinamica da quella originale né sul pulsante di sicurezza posto sull'asta stessa.
Inoltre non rispondeva alla realtà che la lettera inviata dalla Komatsu il 23 giugno 2009 facesse riferimento all'asta oleodinamica ed al pulsante di sicurezza indicandoli come diversi dall'originale in quanto nella missiva era stato fatto generico riferimento alle modifiche che non corrispondevano all'impianto originale. Quindi la lettera del costruttore Komatsu non dimostrava la difformità di tutto il sistema di sicurezza ma confermava che l'unica difformità rilevata riguardava proprio la cosiddetta riparazione posticcia posta alla base dell'asta che la corte d'appello aveva riconosciuto essere stata realizzata dopo l'evento. Inoltre la corte stessa aveva affermato che il pistone non riusciva a reggere nella sua massima estensione, ovvero quando il cofano era aperto, ma ciò era contrario a quanto affermato dal teste M., il quale aveva dichiarato che, provando a chiudere il cofano, fino ad un certo punto il pistone aveva tenuto abbastanza bene sicché, se fosse sceso d'improvviso da tale punto, non avrebbe provocato danni di quel tipo. Dunque il teste aveva detto l'esatto contrario di quanto affermato dalla corte d'appello poiché aveva verificato che il pistone non cedeva nella sua massima estensione ma che per una parte di discesa teneva adeguatamente.
3.2. Con il secondo motivo deduceva la ricorrente illogicità della motivazione perché non si comprendeva come il pistone potesse non tenere nella prima fase di chiusura e tenere nella seconda parte, dato che la brusca caduta iniziale non avrebbe potuto arrestarsi.
Inoltre la sostituzione dell'intero sistema di sicurezza ipotizzata dalla corte d'appello e costituita, anche, dalla sostituzione dell'asta oleodinamica e dalla modifica del pulsante di sicurezza posto su di essa costituiva un'affermazione illogica poiché era risultato pacificamente che l'impresa B. s.a.s. provvedeva ad effettuare regolare manutenzione dei suoi mezzi facendo ricorso al supporto del meccanico autorizzato M., tanto che il giudice di prime cure aveva assolto l'imputato dal contestato profilo di colpa specifica. Invero l'intera sostituzione dell'asta e di tutto il sistema di sicurezza aveva caratteristiche di straordinarietà e di specificità tali da considerarsi incompatibili logicamente con la comprovata regolare manutenzione ordinaria e straordinaria ricevuta dalla macchina.

Diritto


4. Osserva la corte che, in tema di travisamento della prova, si è imposto nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui il relativo vizio può essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837 ). Tale orientamento ha superato quello più restrittivo, già espresso dalla corte di legittimità ( cfr. ex pluribus, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636 ), secondo cui il vizio derivante da travisamento della prova, per l'utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per l'omessa valutazione di una prova decisiva, poteva essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata avesse riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, avesse richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice.
Nel caso che occupa, peraltro, la questione involge il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la corte d'appello per aver posto alla base della conferma della sentenza di primo grado nuovi elementi di prova rispetto a quelli esaminati dal tribunale. Invero il tribunale ha ritenuto che la causa della caduta del cofano andava ravvisata nelle riparazioni che avevano riguardato l'asta ed, in particolare, la saldatura del bullone della staffa, il dado orizzontale all'estremità inferiore dell'asta ed i due dadi accoppiati al termine del bullone al posto della coppiglia. L'imputata aveva asserito che tali riparazioni erano intervenute dopo l'infortunio sicché non erano in rapporto causale con esso, ma non aveva fornito la prova dell'assunto.
La corte d'appello, invece, prescindendo dal fatto che le menzionate riparazioni potessero essere state fatte dopo l'infortunio, ha ravvisato che sussisteva comunque la colpa del datore di lavoro perché anche altre parti del sistema di chiusura non funzionavano e tali parti erano l'asta oleodinamica ed il pulsante di sicurezza posto su essa.
La ricorrente ha dedotto che, nell'affermare ciò, la corte è incorsa in travisamento della prova, il che impone a questa corte di legittimità di analizzare gli atti processuali che asseritamente si pongono in contrasto con quanto affermato e che la ricorrente ha indicato: a) nel confronto tra la fotografia n. 3 ed il disegno riportato sul manuale d'uso e manutenzione; b) nella missiva del costruttore della macchina Komatsu del 23.6.2009; e) nella deposizione del teste M., funzionario della Asl.
Orbene, dalla deposizione del teste M. si evince che egli ebbe ad inviare al produttore Komatsu la fotografia n. 3 che raffigura il sistema di apertura e bloccaggio del cofano all'atto dell'ispezione effettuata a distanza di alcuni giorni rispetto all'infortunio ed il produttore stesso ha risposto con la lettera del 23.6.2009 affermando che la modifica effettuata sulla macchina non corrispondeva al progetto originale. Il progetto originale ricavato dal manuale d'uso è ben raffigurato nella foto n. 2 e le differenze riscontrate corrispondono a quelle rilevate dalla corte d'appello, ovvero la saldatura del bullone della staffa diversa da quella originale, la mancanza del dado orizzontale all'estremità inferiore dell'asta, la diversità dell'asta oleodinamica rispetto a quella originale, i due dadi accoppiati al termine del bullone al posto della coppiglia e la diversità del pulsante di sicurezza posto sull'asta era diverso da quello originale. Dunque il dedotto travisamento della prova non sussiste, avendo correttamente la corte d'appello rilevato che, a prescindere dalle modifiche riguardanti la coppiglia ed il dado orizzontale, il sistema di apertura del cofano presentava pezzi non originali, ovvero il pistone ed il pulsante di sicurezza; inoltre ha rilevato la corte territoriale l'inefficacia del sistema di sicurezza nella posizione di apertura ed il mancato funzionamento di esso, avendo costatato il teste M. che il difetto persisteva anche dopo l'infortunio dato che il pistone teneva abbastanza bene fino ad un certo punto mentre dopo tale punto non teneva più e, dunque, non poteva assolvere la funzione di rallentare la chiusura del cofano.
Infine non si ravvisa illogicità alcuna nella motivazione della sentenza impugnata - laddove la corte territoriale ha rilevato che era stata effettuata la sostituzione dell'intero sistema di sicurezza ovvero anche dell'asta oleodinamica e del pulsante di sicurezza posto su di essa -considerato che il fatto che l'impresa B. s.a.s. provvedesse ad effettuare regolare manutenzione dei suoi mezzi facendo ricorso al supporto del meccanico autorizzato M., tanto che il giudice di prime cure aveva assolto l'imputato dal contestato profilo di colpa specifica, non escludeva che la sostituzione dei pezzi di cui si tratta fosse stata effettuata da persona diversa e non abilitata.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6.3.2015.