Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 aprile 2015, n. 7142 - Pagamento dei premi assicurativi. Accertamenti eseguiti dalllNAIL e dalla CONTARP. Esposizione al rumore


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI GUIDO - Presidente -
Dott. VENUTI PIETRO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA


sul ricorso 29009-2013 proposto da:
F.LLI M. & C S.R.L. P.I.Omissis, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato Omissis, rappresentata e difesa dall'avvocato Omissis, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. Omissis, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati Omissis, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1108/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/12/2012 R.G.N. 1525/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato Omissis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

 

La Corte d'appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta dalla società F.lli M. & C. s.r.l. avverso la cartella esattoriale con la quale le era stato richiesto il pagamento, a favore dell'INAIL, della somma di € 63.815,86 a titolo di premi assicurativi.
La Corte anzidetta, per quanto ancora rileva in questa sede, premesso che la società esercitava un'attività articolata in più lavorazioni e che, a norma dell'art. 6 D.M. del 12 dicembre 2000, la classificazione delle diverse attività doveva essere effettuata applicando per ciascuna di esse la corrispondente tariffa ai fini del pagamento dei premi assicurativi, ha osservato che dagli accertamenti eseguiti dalllNAIL e dalla CONTARP - Organo tecnico dell'Istituto era emerso che nei reparti fotocomposizione, ufficio tecnico offset, stampa offset, stampa flessografica e clichè, venivano effettuate lavorazioni di tipografia classificabili nella tariffa 2231 e che viceversa nei reparti affinatrìce, difenile, accoppiatrici, bollini, allestimento e cartone ondulato (quest'ultimo dismesso nel luglio 1998), venivano effettuate lavorazioni di cartotecnica, classificabili nella tariffa 2221.
Aggiungeva che, tenuto conto di tali accertamenti e dello studio condotto per conto della società appellata da una ditta specializzata in ordine al numero dei dipendenti addetti ai singoli reparti e alla esposizione dei lavoratori al rumore, le rettifiche operate dall'Istituto sulle tariffe applicate dalla società e sul pagamento dei premi assicurativi erano da ritenere corrette, tenuto anche conto di quanto riferito da uno dei soci (sig. P. M.) all'Organo tecnico dell'INAIL.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la società sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. L'INAIL ha rilasciato procura al difensore, il quale ha discusso oralmente la causa.


Diritto

1. Con l'unico motivo del ricorso la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 6 D.M. 12 dicembre 2000 e degli artt. 2697 e 2700 cod. civ.
Deduce che gli accertamenti compiuti dagli ispettori dell'INAIL, la relazione redatta dall'Organo tecnico dell'Istituto (CONTRAP) e lo studio sulla esposizione dei lavoratori al rumore effettuato dalla ditta specializzata "A.'' per conto della società non potevano ritenersi prove sufficienti "a fondare le rivendicazioni dell'Istituto, anche nella considerazione che i detti verbali contengono solo ed esclusivamente valutazioni di natura tecnica del tutto sindacabili e sforniti di validi elementi di fatto a supporto".
Aggiunge la ricorrente che anche il numero dei dipendenti addetti ai singoli reparti era diverso da quello indicato dall'Istituto.
Inoltre, le violazioni contestate dagli Ispettori verbalizzanti, oltre che essere frutto di valutazioni personali, non avevano trovato alcun riscontro in sede giudiziale.
In definitiva, ad avviso della ricorrente, tutte le attività esercitate dalla società erano da ricondurre a quella tipografica di natura nettamente prevalente.
2. Il ricorso, oltre ad essere per taluni aspetti improcedibile, è infondato.
E' improcedibile nella parte in cui la ricorrente, contestando l'efficacia probatoria dei verbali ispettivi dei funzioni dell'INAIL e degli accertamenti eseguiti dalla CONTARP non produce, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i suddetti documenti unitamente al ricorso (v. art. 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.), limitandosi a produrre i "fascicoli dei gradi di merito".
Infondato, in quanto la decisione della Corte di merito, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, si basa non già sulle valutazioni personali dei verbalizzanti e dei funzionari della CONTARP, bensì, come risulta dalla sentenza impugnata, su dati di fatto accertati, in sede di sopralluogo, dagli uni e dagli altri, dai quali è stato desunto che le voci della tariffa applicate dalla società non erano corrette, in relazione alle lavorazioni svolte nei singoli reparti e al numero dei lavoratori addetti agli stessi.
E' appena il caso di rilevare che la CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) è l'organo tecnico dell'INAIL che si occupa della valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro per il riconoscimento di benefici assicurativi e previdenziali. Inoltre emette pareri tecnici sulla base dei sopralluoghi effettuati sui luoghi di lavoro.
Quanto ai verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, è errato il principio da cui muove la ricorrente, e cioè che non può essere attribuito agli stessi alcun valore probatorio.
Essi infatti, da un lato, fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251; Cass. 22 febbraio 2005 n. 3525).
Nella specie la Corte territoriale ha accertato che non solo le risultanze degli accertamenti eseguiti dai funzionari dell'INAIL e della CONTARP erano sufficienti a fondare le pretese creditorie dell'Istituto, ma che esse avevano trovato riscontro sia nella "valutazione dell'esposizione quotidiana al rumore" operata, su richiesta della società, dalla ditta specializzata "A." che, per taluni aspetti, nelle dichiarazioni rese da uno dei soci in sede di accertamenti eseguiti dalla CONTARP.
Appaiono pertanto privi di efficacia i rilievi mossi dalla ricorrente all'impugnata sentenza, i quali sostanzialmente si risolvono in un mero dissenso verso le affermazioni contenute nella sentenza impugnata e nella contestazione della valutazione degli elementi di fatto utilizzati dal quel giudice ai fini della decisione, valutazione non sindacabile in questa sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo.
3. Per effetto di questa decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115 del 2002, comma inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso medesimo a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore dell'INAIL, in € 50,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ai sensi all'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115 del 2002, comma inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso medesimo a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
Così deciso in Roma in data 18 novembre 2014.