Tipologia: CIA
Data firma: 6 dicembre 2002
Validità: 06.12.2002 - 31.12.2005
Parti: Consorzio Latterie Sociali Mantovane/Confcooperative e RSU/Fai‑Cisl, Flai‑Cgil
Settori: Agroindustriale, Consorzio Latterie Sociali Mantovane
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1 ‑ Relazioni industriali
2 ‑ Investimenti
3 ‑ Ambiente e sicurezza
4 ‑ Occupazione
5 ‑ Professionalità ed inquadramento
6 ‑ Anticipo TFR
7 ‑ Orario settimanale
8 ‑ Organizzazione del lavoro ‑ Calendarizzazione
9 ‑ Salario
10 ‑ Anticipazione malattia (norma transitoria)
11 ‑ Note di rinvio
12 ‑ Contributi sindacali
13 ‑ Decorrenza e durata
Note integrative

Contratto Integrativo Aziendale Consorzio Latterie Sociali Mantovane (Settore carni)

Il giorno 06 Dicembre 2002, tra il Consorzio Latterie Sociali Mantovane, settore carni, stabilimento di Bagnolo San […]; assistiti da […] Confcooperative Unione provinciale di Mantova […] e la RSU […], assistiti da […] Fai‑Cisl e […] Flai‑Cgil. Dopo ampia ed approfondita discussione si è giunti al seguente accordo:

Premesso che
L'Azienda opera in un contesto Europeo che condiziona sempre di più i costi della materia prima ed i prezzi di vendita al consumo, in un ambito distributivo in continua evoluzione; le Parti concordano di conservare lo strategico obiettivo del miglioramento produttivo, attraverso eventuali nuove sistemazioni ambientali, innovazioni tecnologiche, reperimento e consolidamento di nuovi spazi commerciali.

1 ‑ Relazioni industriali
Si concorda di continuare il proficuo sviluppo delle relazioni industriali che hanno consentito nel corso degli anni di affrontare serenamente i molteplici problemi del settore avvalendosi, attraverso il comune impegno, di soluzioni atte a mantenere l'azienda sul mercato e conseguentemente a salvaguardare i livelli occupazionali.

3 ‑ Ambiente e sicurezza
In considerazione dell'esigenza di tutelare l'ambiente interno/estemo all'azienda e la salute dei lavoratori, sono prioritarie il rispetto e l'applicazione della normativa 626/94 e successive integrazioni in materia. Si conviene che debba continuare il rapporto di collaborazione tra l'azienda e RLS proseguendo nell'opera di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori.
In particolare l'Azienda si impegna: a dotare di tendaggi il locale sala sfascio entro metà del prossimo anno; a discutere con la RSU possibili soluzioni al problema del lavaggio del vestiario, nel corso della durata del contratto.

4 ‑ Occupazione
Le Parti prendono atto che il numero degli occupati al 3l ottobre 2002 è di n. 1 Dirigente, n. 16 Impiegati e n. 113 Operai/Apprendisti.
Il consistente incremento degli addetti attuato attraverso l'integrazione dell'organico, il ricorso alla terziarizzazione ed al lavoro interinale attuati nel pieno rispetto delle normative vigenti, ha permesso di raggiungere traguardi importanti e tra questi, il contenimento degli straordinari. Poiché gli obiettivi raggiunti, sono il risultato del proficuo rapporto instaurato e della disponibilità all'utilizzo di tutte le iniziative possibili volte a favorire la flessibilità attuata in tutte le forme previste; le Parti convengono di proseguire sulla strada del dialogo e della collaborazione.

7 ‑ Orario settimanale
Fermo restando l'orario settimanale medio di 36 ore, le Parti ravvisano la necessità di modificare, dal 09 Dicembre 2002, l'orario di lavoro standard settimanale adeguandosi alla tabella sotto riportata. In ogni caso, qualora sorgesse la necessità di introdurre ulteriori variazioni, le medesime si impegnano ad incontrarsi per valutare la contingenza occorsa.
[…]
L'orario degli altri reparti sarà gestito separatamente, sia in funzione di quello attuato in sala sfascio, sia per sopperire alle diverse esigenze tecnico‑produttive.
In sede tecnica verrà successivamente redatto un orario per le settimane particolari, quali quelle con festività infrasettimanali e quelle con orari ridotti e o maggiorati.
Si conviene che il servizio mensa, per le variazioni di orario sopra riportate, resterà in funzione per 4 (quattro) giorni: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. Eventuali aumenti di costo del servizio saranno oggetto di peculiari incontro tra/le Parti.

8 ‑ Organizzazione del lavoro ‑ Calendarizzazione
[…]
Le ferie residue saranno a disposizione dei lavoratori e dovranno essere godute in frazioni settimanali entro i termini stabiliti dalle disposizioni contrattuali e di legge vigenti

11 ‑ Note di rinvio
Tutto quanto non previsto in questo accordo farà riferimento agli accordi precedenti in quanto non modificato, nonché al vigente CCNL.