Categoria: 2002
Visite: 7621

Tipologia: Accordo
Data firma: 6 dicembre 2002
Validità: 01.12.2002 - 31.12.2005
Parti: Marsh/Unione del Commercio e Fisac-Cgil, Fisascat-Cisl, RSA
Settori: Credito e Assicurazioni, Marsh
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Sfera di applicazione
2. Diritti di informazione
3. Formazione e professionalità
4. Lavoratori studenti
5. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
6. Orario di lavoro
7. Ferie
8. Utilizzo ex festività per permessi retribuiti
9. Festività e semifestività
10. Ticket mensa/restaurant
11. Coperture assistenziali: infortuni, ip da malattia, vita caso morte
12. Copertura rsmo
13. Previdenza integrativa
14. Decimo anno in azienda
15. Piano azioni
16. Polizza assistenza sanitaria quadri
17. Assegno supplementare
18. Anticipazioni sul tfr (l. 297 del 29/05/82)
19. Malattia e maternità
20. Infortunio sul lavoro
21. Permessi
22. Part time
23. Diritti sindacali
24. Premio di risultato
25. Dichiarazione a verbale
26. Decorrenza e durata
Allegati

Accordo integrativo aziendale

Addì 6 dicembre 2002, presso la sede dell'Unione del Commercio, del turismo e dei Servizi della Provincia di Milano, si sono incontrati […] Marsh spa […], l'Unione del Commercio […], la Fisac-Cgil con delega Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la RSA, per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.
Dopo un'ampia ed articolata discussione le Parti hanno raggiunto il seguente accordo:

Premessa:
• è obiettivo comune delle parti, nell'ambito e nel rispetto dei reciproci ruoli, perseguire politiche di intervento a favore del personale che riconoscano il valore della persona nell'ambito lavorativo;
- è obiettivo condiviso dalle parti favorire la crescita professionale nonché individuare gli strumenti per riconoscere il contributo di tutti i lavoratori al raggiungimento di risultati positivi in termini di redditività e produttività secondo i criteri informatori del protocollo del 23 luglio 1993 e del vigente CCNL.

1. Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti delle Società del Gruppo (Marsh spa, Marsh & Co spa, Marsh Risk Consulting Services srl), esclusi i dirigenti.

2. Diritti di informazione
L'Azienda si impegna a fornire alle RSA/RSU in occasione di un incontro annuale da tenersi entro il mese di febbraio, quanto segue:
- i dati relativi al bilancio consuntivo;
- gli elementi di previsione dell'andamento economico dell'Azienda, utili anche per la determinazione dei parametri di base per il modello matematico connesso al premio di risultato di cui al successivo punto 24 ed allegato D;
- gli elementi sulla situazione dei clienti esistenti in portafoglio, acquisiti e persi;
- i dati occupazionali relativi alle diverse realtà operative;
- il numero dei Lavoratori a part-time, con contratto di formazione, con contratti a tempo determinato e interinali;
- l'informazione preventiva e relativa ad importanti progetti di riorganizzazione di ammodernamento dell'Azienda;
- i progetti e le prospettive di rilevanti acquisizioni future di nuovi clienti;
- i programmi formativi del personale.
Resta inteso che l'incontro informativo potrà avvenire, a richiesta di una delle Parti, ogni qualvolta si rendesse necessario.
Si conviene inoltre, ai sensi della legge del 10 aprile 1991 n. 125, che - con scadenza biennale - venga fornita alle RSA/RSU una copia del rapporto sulla situazione occupazionale del personale maschile e femminile.

5. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Ferma l'importanza primaria della tutela della salute psico-fisica e della sicurezza dei Lavoratori, la Società, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. 626/94 e successive modifiche, conferma il proprio impegno a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro del personale, prendendo in considerazione le indicazioni dei Rappresentanti della Sicurezza.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria si farà riferimento a quanto previsto dal Dlgs citato.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 9 del Dlgs 626/94, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione i permessi così come previsto dall'Accordo Interconfederale del Settore Terziario del 18.11.96 applicativo del Dlgs. 626/94.
In aggiunta ai permessi suddetti al Rappresentante per la Sicurezza verranno riconosciute ulteriori 20 ore annue per partecipare a corsi di formazione organizzati anche nell'ambito dell'Ente Bilaterale per lo Sviluppo dell'Occupazione, della Professionalità e della Tutela Sociale nel Settore Terziario.

6. Orario di lavoro
Per tutti gli uffici:
lunedì - giovedì: 8,15 - 12,30 / 13,30 - 17,15
venerdì: 8,15 - 12,45
L'orario flessibile è il seguente:
entrata dalle ore 8,15 alle ore 9,15
uscita dalle ore 17,15 alle ore 18,15
Intervallo per il pranzo:
lunedì - giovedì dalle ore 12,30 alle ore 13,30
venerdì dalle ore 12,45 alle ore 13,45
A partire dal 1 gennaio 2003 il saldo delle ore flessibili viene verificato alla fine di ogni mese; è ammesso un accumulo massimo di 6 ore in positivo e di 3 ore in negativo, che vengono riportate al mese successivo.
Le ore eventualmente in credito o in debito debbono essere recuperate nella fascia flessibile.
[…]
Nel periodo di maggior carico di lavoro (indicativamente da metà novembre a metà gennaio) l'Azienda fisserà dieci settimane lavorative, alle quali potrà essere aggiunta la settimana comprendente l'eventuale convegno annuo aziendale, della durata complessiva di 38,50 ore, con conseguente termine della giornata lavorativa del venerdì dalle ore 15,45 alle ore 16,45.
Durante il resto dell'anno la settimana lavorativa sarà ridotta ad ore 36,50 (con termine alle ore 12,45-13,45 del venerdì); si precisa inoltre che, se nell'anno avessero a verificarsi almeno cinque festività o semifestività cadenti di venerdì (compreso venerdì Santo), le settimane lavorative di ore 38,50 saranno nove, anziché dieci.
Allo scopo di garantire l'apertura degli uffici nel pomeriggio di venerdì, viene mantenuto il sistema di rotazione, che consiste, per il singolo lavoratore in un turno ogni sette settimane, pari, in linea di massima, a sei turni annui, oltre a quelli obbligatori, compatibilmente con la forza lavoro delle singole unità organizzative.
Per il lavoratore di turno, la giornata lavorativa del venerdì avrà inizio alle ore 8,15-9,15 e termine alle ore 15,45-16,45 (ore 6,50, per complessive ore 38,50 settimanali); il medesimo lavoratore il lunedì successivo al turno - o comunque il primo giorno di presenza successivo al turno - inizierà la giornata lavorativa alle ore 8,15-9,15 e la terminerà alle ore 15,15-16,15 (ore 6,00 per complessive ore 34,50 settimanali); in tal modo il lavoratore di turno effettuerà una media di 36,50 ore settimanali.
Si precisa che per la riduzione dell'orario settimanale di lavoro, fattispecie già realizzata con gli accordi aziendali, sono state utilizzate le 72 ore dell'art. 68 del CCNL nonché la festività del 4 novembre, oltre a quanto previsto nei successivi punti.
Il personale a " part time" - per il quale l'orario di lavoro settimanale è proporzionato sulla base di 37 ore settimanali - non è tenuto ad effettuare i turni del venerdì pomeriggio.
[…]

22. Part time
In ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro da Full Time a Part Time, fermo restando quanto stabilito dal CCNL e dalle norme vigenti, l'Azienda, anche su segnalazione delle RSA / RSU, esaminerà di volta in volta la compatibilità delle motivazioni addotte con le esigenze aziendali.

23. Diritti sindacali
[…]
Le ore di assemblea sono pari a 15 annue.
[…]
Nell'ambito delle agibilità sindacali, le RSA/RSU avranno accesso ai canali di comunicazione aziendale (telefono, fax,) per lo svolgimento delle loro funzioni.
Per quanto riguarda l'e-mail esso potrà essere utilizzato esclusivamente nei rapporti con le OO.SS. esterne e tra RSA/RSU.