Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 11 dicembre 2002
Validità: 31.12.2005
Parti: Star-Mellin/Associazione degli Industriali e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Star-Mellin
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Prospettive aziendali
Relazioni industriali
Formazione - Inquadramento professionale
Orario di lavoro - Organizzazione del lavoro
Occupazione - Personale a tempo determinato
Organizzazione di vendita
Qualità
Sicurezza Ambiente di lavoro
Appalti - Lavoro interinale
Previdenza Complementare
Attività culturali - ricreative -assistenziali
Premio obiettivi
Presenza individuale
Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi di accordo

L'anno 2002 il giorno 11 del mese di Dicembre in Monza, tra la Star-Stabilimento Alimentare spa e la Mellin spa qui unitamente rappresentate, stante l'attuale comune assetto azionario […], assistita dall'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza […] e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil, la Uila-Uil […] e con la partecipazione delle relative Strutture Territoriali […], nonché delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di Agrate e Corcagnano

Premesso
che nel corso degli incontri svoltisi sono state ampiamente fornite le informative di cui al vigente CCNL di settore, sottolineando i contesti competitivi aziendali ed in particolare: la concorrenza di Paesi con costi di produzione notevolmente inferiori, il confronto con aziende medio-piccole a forte specializzazione produttiva, le riorganizzazioni e le concentrazioni del sistema distributivo, nonché l'accresciuta consapevolezza dei consumatori per la qualità e la sicurezza dei prodotti.
Tanto premesso le parti, richiamati i contenuti e le regole del Protocollo 23/7/1993, come recepite nella contrattazione nazionale di settore, hanno raggiunto il seguente accordo:

Relazioni industriali
Azienda e Organizzazioni Sindacali intendono affrontare le sfide competitive imposte dal mercato confermando il sistema di relazioni industriali costruito e collaudato positivamente negli ultimi anni sia come confronto politico, a livello di strutture sindacali nazionali, territoriali e RSU, che come approfondimento tecnico in sede di commissioni bilaterali.
In tale quadro le parti convengono la conferma dei momenti di confronto e di analisi tecnico-economiche già individuate nel capitolo "Relazioni Industriali" del precedente accordo del 6/10/1998 a cui si fa esplicito rinvio sia come modulazione organizzativa delle strutture bilaterali che come ambiti del confronto.
La parti convengono comunque circa la necessità di un sempre maggior coinvolgimento dei lavoratori per una migliore comprensione delle problematiche e delle conseguenti linee di azione aziendali con una più partecipata condivisione degli obiettivi, congiuntamente valutati, di competitività qualitativa e di costi.
Le parti individuano, in particolare, nella puntualità delle informative aziendali, nella ricerca della comune condivisione dei progetti aziendali e dei relativi stadi di "evoluzione", nell'arricchimento dei campi di approfondimento tecnico delle Commissioni bilaterali, nell'attivazione congiunta delle più opportune strumentazioni di comunicazione al personale, le indispensabili premesse per assicurare lo sviluppo di un più avanzato quadro di relazioni industriali.

Orario di lavoro - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono circa le positive valenze della programmazione degli orari di lavoro in un contesto aziendale che sappia coniugare l'organizzazione del lavoro e le esigenze dei lavoratori con le flessibilità richieste dal mercato con sviluppo di possibili opportunità occupazionali.
La definizione congiunta tra Azienda e RSU del "calendario annuo" viene qui ribadita come momento fondamentale di confronto per la pianificazione del tempo di lavoro in funzione delle necessità aziendali/di mercato e le esigenze individuali dei lavoratori; in tale sede il confronto tra le parti riguarderà:
- programmi produttivi annuali,
- articolazione della fruizione di ferie/Rol e degli eventuali residui,
- ricorsi alla flessibilità ex art. 30 CCNL,
- verifica dei livelli complessivi delle prestazioni straordinarie e delle azioni per il possibile contenimento,
- parametrazione fabbisogni produttivi con organici - manodopera, - previsione ricorso personale a tempo determinato,
- riduzioni orarie sostitutive festività (cadenti di domenica,4 novembre) che potranno essere convenute, a livello di singolo stabilimento, in presenza di ricorsi alla CIG o di radicali interventi organizzativi.
In tale quadro da parte aziendale si sottolinea come la competitività delle proprie produzioni presuppone una attenta verifica delle riduzioni di orario in atto e il superamento delle problematiche delle specifiche aree aziendali (start-up, orari di lavoro effettivi, ritardi, ecc.) nonché la piena esigibilità delle flessibilità organizzative richieste dal mercato nei termini delle vigenti intese contrattuali.
Per le riduzioni di orario dovrà, in particolare, farsi riferimento alle previsioni del CCNL e di legge, con la sola eccezione, per il personale a tempo indeterminato del comparto produttivo di Agrate, in forza alla data odierna, delle riduzioni orarie ex-pause di cui all'accordo sindacale 13/10/1984. Per il personale a tempo determinato le equivalenti quote orarie saranno destinate ad addestramento/formazione.

Occupazione - Personale a tempo determinato
Le parti intendono richiamare il capitolo "Osservatorio occupazionale" dell'accordo 6/10/1998 con i relativi allegati, confermando la validità di un processo di confronto sui temi occupazionali, su base trimestrale, così articolato:
- informative aziendali circa fabbisogni quantitativi e durata contrattuale nuove assunzioni,
- verifica opportunità inserimento lavorativo e sviluppo professionale personale femminile,
- programmazione interventi addestramento/formazione professionale anche in collegamento con le risorse provenienti dai percorsi di inserimento di cui all'allegato C), le cui dimensioni verranno quantificate in via congiunta,
- verifica delle opportunità di proroga e/o conferma in servizio dei contratti a termine a fronte del turn-over e/o delle evoluzioni dei programmi produttivi,
- analisi dei processi di crescita professionale nel quadro delle declaratorie contrattuali e dei percorsi già in atto a livello aziendale.
In tale quadro le parti valutano positivamente il ricorso a personale a tempo determinato (stagionali, punte produttive, sostituzioni assenze, ecc.), che oltre a permettere puntuali risposte alle esigenze di mercato, rappresenta un'importante opportunità di lavoro e formazione per tanti lavoratori soprattutto giovani e donne.
Coerentemente con tali premesse, in presenza di nuove necessità aziendali (campagne stagionali, punte produttive, ecc.), verranno assunti prioritariamente, a ,parità di professionalità, gli ex-dipendenti che abbiano operato con contratto a termine nei 12 mesi precedenti e che abbiano formalizzato, entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto, il proprio interesse a nuove prestazioni lavorative presso l'azienda con esclusione comunque di quanti siano stati oggetto di sanzioni disciplinari e/o abbiano interrotto il precedente rapporto prima della scadenza.
Tale disponibilità aziendale ha carattere sperimentale e sarà oggetto di valutazione congiunta, entro il primo semestre del 2004, nell'ambito del confronto sopra delineato.

Sicurezza Ambiente di lavoro
Da parte aziendale si è confermato il costante sforzo per migliorare l'ambiente di lavoro e la sicurezza dei lavoratori in piena coerenza con gli obblighi di legge; si sono in particolare sottolineati i recenti investimenti per la ristrutturazione della mensa di Agrate, degli spogliatoi di Corcagnano e dei radicali adeguamenti dei reparti, con una programmazione di interventi che coinvolgerà gradualmente tutte le strutture produttive.
In tale quadro le parti convengono circa la necessità di ottimizzare i confronti sulle tematiche in parola, sia a livello di RSU che a livello di RLS, con particolare riferimento a:
- problematiche interventi impiantistici,
- andamenti infortunistici,
- nuove normative e relative ricadute operative,
- percorsi formativi specifici, congiuntamente valutati, attingendo anche ai finanziamenti degli enti assicurativi.

Appalti - Lavoro interinale
Le parti hanno richiamato le previsioni di cui all'art. 4 CCNL nel cui quadro da parte aziendale si è espressa la disponibilità a una periodica informativa a livello di RSU e di Commissione bilaterale, fermo restando 1'attenzionalità a un puntuale rispetto da parte di tutte le aziende terze, che operano nei siti produttivi, delle normative di legge e di contratto in tema retributivo, previdenziale e di sicurezza.
Analoga attenzione verrà riservata al "lavoro interinale", in piena aderenza alle prescrizioni di legge.