Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 24 dicembre 2002
Validità: 31.12.2003
Parti: Collegio dei Costruttori Edili ed Affini e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Pavia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Politiche del lavoro nel settore edile
Formazione professionale e fabbisogno di mano d’opera
Modelli di denuncia alla Cassa Edile - Verifica regolarità della contribuzione
Contributo Ape - Apes
Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali
Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
Previdenza complementare
Prestazioni extra contrattuali
Contributo per l'acquisto degli occhiali
Cure termali
Soggiorno curativo in località climatica
Protesi e presidi ortopedici e terapeutici
Assicurazione extra professionale
Sussidio in caso di morte
Indennità per gli apprendisti in caso di sosp. Dal lavoro
Sussidio straordinario per malattie oltre 270 giorni
Cure odontoiatriche
Assistenza per malattie inferiori a 7 giorni
Trattamento di mensa
Mensa
Elemento economico territoriale
Contributo Cassa Edile
Allegati
Allegato A Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
Allegato B Competitività
Allegato C Qualità
Allegato D Qualità 2
Allegato E Produttività

Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 13 luglio 1998

Il giorno di 24 dicembre 2002 presso la sede del Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia, tra il Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia […] e le Federazioni Provinciali e Territoriali di Pavia della Feneal Uil, della Filca Cisl e della Fillea Cgil […], viene stipulato il presente Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 13 luglio 1998

Politiche del lavoro nel settore edile
Assumendo l’obiettivo comune della regolarità contributiva, sia nel campo dei lavori pubblici che di quelli privati, le parti sottoscritte convengono sulla necessità di interventi mirati al contrasto della concorrenza sleale ed alla lotta al lavoro sommerso, da realizzarsi utilizzando tutte le potenzialità del sistema degli Organismi Paritetici di settore, coerentemente con quanto previsto dall’accordo sindacale nazionale del 29 gennaio 2002, perseguendo iniziative sottese a garantire ai medesimi il massimo di efficienza, efficacia ed economicità.
A tale scopo, sarà perseguito il coinvolgimento di tutte le componenti in cui, a livello provinciale, è articolato il settore delle costruzioni, attraverso l’applicazione dell’accordo sindacale nazionale del 18 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, e la conformazione del vigente Statuto della Cassa Edile ai contenuti dello “Statuto tipo” definito con l’accordo nazionale del 19 settembre 2002.
A tal fine si conviene quanto segue:
a) di attivare il Sistema di Informazione e Concertazione previsto dalla contrattazione nazionale ed il Comitato di Concertazione provinciale al fine di valutare i riflessi sull’occupazione nel settore dell’edilizia e delle attività affini, degli investimenti economici effettuati nell’ambito provinciale, in particolare dal settore pubblico, anche attraverso una stretta interazione con la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, finalizzato alla correlazione dei dati acquisiti dalla Cassa Edile circa la costituzione e la nascita di nuove imprese, i profili ed i livelli occupazionali e la corretta applicazione delle vigenti normative contrattuali e di legge.
b) di promuovere una capillare azione della Cassa Edile, supportata da un diretto coinvolgimento delle parti sottoscritte, nei confronti delle pubbliche stazioni appaltanti per conseguire, attraverso un monitoraggio dei pubblici appalti, una verifica della puntuale applicazione delle disposizioni contrattuali e di legge a tutela dei lavoratori utilizzati, che vede, come presupposto indispensabile, la segnalazione alla Cassa di tutte le gare aggiudicate e la relativa impresa esecutrice;
c) di esercitare analoga azione, motivata da esigenze di salvaguardia sociale, nei confronti dei Comuni, affinché prima dell’inizio dei lavori, per ogni concessione edilizia e/o dichiarazione di inizio attività, venga richiesta la segnalazione dell’impresa esecutrice dei lavori e siano trasmessi in tempo reale alla Cassa Edile gli elementi raccolti;
d) di supportare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti b) e c), la Cassa Edile ad esperire idonee iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei seguenti organismi: Prefettura, ASL, Associazione Nazionale Comuni di Italia (Anci);
e) di istituire, presso la Cassa Edile di Pavia, una banca dati del settore delle costruzioni che raccolga, elabori e renda fruibili, rapportandole alle proprie, l’insieme delle informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché quelle in possesso degli altri organismi paritetici di settore (Esedil e CPT) e quelle derivanti dall’autonomo accesso a banche dati nazionali sugli appalti.
f) di promuovere il necessario adeguamento organizzativo della Cassa Edile, teso a consentire alla stessa di sollecitare l’applicazione delle norme contrattuali e di legge attraverso un’azione di consulenza e controllo dei comportamenti dei diversi soggetti istituzionali ed imprenditoriali secondo modalità e procedure che dovranno essere definite dal Comitato di Gestione dell’Ente.
Le parti concordano che, in applicazione dell’accordo nazionale 29 gennaio 2002, sia necessario dare attuazione allo strumento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valorizzando la centralità di ruolo della locale Cassa Edile e a tal fine si attiveranno, nell’ambito delle rispettive autonomie, affinché trovino completa definizione gli indirizzi legislativi fissati dal Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra Inps, Inail, Cassa Edile per il rilascio alle imprese edili affidatarie di appalti di un unico documento attestante la regolarità contributiva delle stesse.

Formazione professionale e fabbisogno di mano d’opera
Le parti riconoscono un'importanza strategica alla formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, del loro miglioramento qualitativo, nonché del rafforzamento della competitività delle imprese.
L'Esedil, su questi presupposti è l’ente gestore delle azioni formative fondamentali, in relazione alle evoluzioni delle professionali in atto, sia per la valorizzazione delle risorse umane interne al settore, sia per dare risposta alle esigenze di manodopera, vista la difficoltà di rinvenire sul mercato figure professionali qualificate.
Inoltre, tenuto conto della scarsa considerazione da parte dei giovani per il lavoro edile, nelle sue diverse articolazioni, si ritiene indispensabile procedere ad un immediato ed incisivo lavoro di rivalutazione e valorizzazione del settore e dell'immagine che proietta all'esterno, in considerazione del suo ruolo strategico: nel dotare di infrastrutture il paese; nelle politiche dell'abitazione, con particolare attenzione alle attività di manutenzione recupero e riqualificazione; nelle attività di manutenzione e restauro dell'ingente patrimonio storico e architettonico del paese.
Le parti concordano di promuovere ed incrementare l’attività dell’Esedil nelle seguenti direzioni:
• orientamento professionale,
• formazione di primo ingresso,
• formazione continua,
• alfabetizzazione e formazione di settore per lavoratori extracomunitari,
e di realizzare in futuro azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• modello a rete che valorizzi la dimensione regionale;
• azione sinergica tra gli enti e i comitati bilaterali di categoria (Cassa Edile, Ente Scuola Edile, Comitato per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro);
• attivazione di un sistema qualificato, attraverso la certificazione ISO 9001, ed il mantenimento degli accreditamenti conseguiti da parte della Regione Lombardia e della Amministrazione Provinciale;
• collegamento del sistema di certificazione dei crediti formativi attivato dal Formedil con l’anagrafe nazionale dei lavoratori, in fase di sviluppo da parte della Commissione nazionale Casse Edili (codificazione qualifiche, gestione informatizzata dei libretti di formazione, monitoraggio delle politiche di carriera, gestione delle competenze professionali dei lavoratori, ecc.);
• sperimentazione da parte dell’Ente di formazione di meccanismi di interazione con la gestione del mercato del lavoro sulla base di indirizzi concordati tra le parti con conseguente rinvio al Comitato di gestione della individuazione delle modalità operative

Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
In assenza delle suddette rappresentanze, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno.
Il Rappresentante per la Sicurezza dura in carica tre anni e allo scadere di tale termine o nel caso di cessazione del suo rapporto di lavoro, verranno indette nuove elezioni.
La riunione dei lavoratori, nel corso della quale si procede alla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva che si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti, secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.
All’Assemblea parteciperanno tutti i lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva iscritti a libro matricola.
I lavoratori che intenderanno eleggere il rappresentante della sicurezza ne daranno comunicazione all’impresa e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Le parti potranno adottare una specifica modulistica da utilizzare per le procedure di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali
Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, oltre al monte ore di formazione di cui all’art. 88 del vigente CCNL potranno essere concesse ulteriori otto ore di permessi retribuiti per consentire la partecipazione a corsi finalizzati ad accrescere e ad aggiornare le conoscenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro la cui organizzazione è demandata al Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza in edilizia (CPT) che li proporranno agli RLS

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
• Visto il disposto del Dlg n. 626/94, che nel regolamentare alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, prevede che, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza, venga individuato per più aziende in ambito territoriale;
• visto, altresì, l’art. 88 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini,
• visto il documento sottoscritto dal Centredil e dalla Feneal-Uil Lombardia, Filca-Cisl Lombardia, Fillea-Cgil Lombardia in data 24 giugno 1996 sulla definizione delle misure applicative del Dlg n. 626/94;
• considerato che le Parti intendono dare attuazione alla definizione dei criteri e degli aspetti applicativi sopra richiamati;
• ravvisata l’opportunità di definire i criteri e le modalità di esercizio delle funzioni proprie del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
si conviene quanto segue per le imprese o unità produttive iscritte alla Cassa Edile di Pavia, o comunque operanti nel settore edile in ambito provinciale, nelle quali non sia stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di seguito nominato RLS, le parti convengono che, in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, a far data dal 1° gennaio 2003, siano istituiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito territoriale, di seguito denominati RLST, che, previo un adeguato iter formativo, opereranno con riferimento alle aree geografiche della zona pavese, di quella vigevanese e di quella vogherese.
Considerati i tempi tecnici necessari per la formazione, i RLST inizieranno la propria attività entro il 1° ottobre 2003
Il corso di formazione dovrà tener conto delle funzioni che i RLST dovranno svolgere in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle imprese con riguardo alle modalità di esercizio del proprio incarico.
La formazione dei RLST è affidata all’Ente Scuola per l’Edilizia sulla base della progettazione specifica del CPT che provvederà alle relative attestazioni.
Per i contenuti dei programmi formativi l’Esedil ed il CPT potranno far riferimento a quanto disposto in materia dal Formedil Nazionale e dal Formedil Regionale.
I RLST saranno designati pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori firmatarie del presente accordo Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil sulla base di criteri di professionalità ed affidabilità. I criteri di cui sopra saranno concertati con il Collegio Costruttori Edili della provincia di Pavia. Le designazioni saranno segnalate mediante comunicazione scritta allo stesso Collegio Costruttori Edili e all’impresa dalla quale eventualmente proviene il lavoratore.
La loro, nomina sarà ratificata dai lavoratori nel corso di apposite assemblee e verrà comunicata successivamente, con lettera a firma congiunta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, al CPT, all’Esedil e al Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Pavia.
I RLST rimarranno in carica tre anni, salva la facoltà delle Organizzazioni Sindacali che li hanno designati e dei lavoratori che li hanno nominati di revocare il mandato prima della scadenza. Nell’ipotesi di revoca dell’incarico, dovrà essere data comunicazione scritta al Collegio Costruttori ed agli Organismi Paritetici di settore.
Alla scadenza del triennio i singoli Rappresentanti potranno essere riconfermati con la medesima procedura prevista per la loro nomina e ratifica.
I RLST eserciteranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese nelle quali non sia stato eletto il RLS, nell’ambito della zona territoriale loro assegnata e nel rispetto di quanto previsto dai Dlg n. 626/94, 494/96, dal Dlgs 242/96, dal Dlgs 528/99 e dal vigente CCNL per l’industria edile.
L’attività dei RLST si svolgerà nei termini e con le modalità previste dal regolamento allegato al presente accordo.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni i RLST utilizzeranno i locali messi a disposizione dall’Esedil.
Per gli anni 2003, 2004 e 2005, a titolo sperimentale, a copertura degli oneri per la formazione e per l’attività degli RLS e RLST, saranno utilizzati i fondi di riserva del CPT per un importo che non potrà superare € 100.000,00 per ognuna delle annualità di cui sopra.
L’importo annuo sopra indicato nella misura di €. 100.000,00 sarà, pertanto, utilizzato per:
1. rimborsare le imprese, nelle quali sia presente ed operativo il RLS aziendale, degli oneri sostenuti per la formazione e l’attività dello stesso;
2. copertura dei costi complessivi inerenti l’attività dei RLST.
Con apposito accordo le parti stabiliranno l’entità dei rimborsi alle imprese di cui al punto 1) e dei costi complessivi inerenti l’attività dei RLST di cui al punto2) che precedono e le modalità di trasferimento dei fondi necessari dalle riserve del CPT.
Entro e non oltre il 30 settembre 2005, le parti sottoscritte, previa verifica dell’attività svolta, provvederanno a stabilire la misura del contributo a carico dei datori di lavoro, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del vigente CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, per la costituzione di un fondo denominato “Fondo per la sicurezza” da cui dovranno essere attinte le risorse destinate alla gestione operativa degli RLS e RLST a far tempo dal 1° gennaio 2006.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, nel riconoscere il ruolo fondamentale dei RLST, nel designarli, si impegnano affinché i medesimi operino nel pieno rispetto delle norme legislative e del regolamento operativo; si impegnano, pertanto, a che gli stessi, nell’esercizio della loro attività e nell’arco temporale a ciò destinato, non svolgano attività sindacale sino alla decadenza dell’incarico e ad operare per il pieno rispetto di tale impegno.

Allegato A Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
Regolamento operativo
A titolo di sperimentazione per il triennio 2003 – 2004 – 2005 l’attività dei RLST sarà disciplinata privilegiando rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da istaurarsi tra gli stessi e Esedil cui viene demandata la sola gestione amministrativa.
Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si andranno ad instaurare oltre alla data di inizio, e alla durata dovrà essere indicata la previsione che la revoca o la decadenza, nell’ipotesi contemplate dall’accordo, del mandato conferito agli RLST costituiranno giusta causa per la risoluzione del rapporto instaurato.
1) Ai sensi del Dlg n. 626/94 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
• È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
• È consultato sulla designazione degli addetti alla sicurezza;
• Riceve informazioni e documentazione aziendale circa la valutazione dei rischi e le misure preventive relative, nonché quelle inerenti le sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
• Promuove l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
• Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
• Partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11 del Dlg. 626/94;
• Propone soluzioni in merito all’attività di prevenzione degli infortuni;
• Avverte il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi individuati nel corso della sua attività;
• Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire sicurezza e salute, dopo aver espletato la procedura di cui al successivo punto 8.
2) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale svolge la propria attività nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza.
3) Per lo svolgimento delle sue funzioni il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e lo esercita con le seguenti modalità:
a) verifica, preventivamente, che nell’impresa non sia già stato eletto il rappresentante alla sicurezza,
b) prende preventivo contatto con il titolare o legale rappresentante per concordare il giorno e l’ora della visita,
c) può chiedere all’impresa che, in occasione della visita concordata, gli venga messa a disposizione la documentazione di cui al punto 1,
d) può richiedere la presenza, ove non sussistano motivi ostativi di carattere organizzativo, del Rappresentante per la sicurezza dell’impresa.
4) Nel caso in cui i lavoratori richiedano un intervento urgente al Rappresentante per la sicurezza territoriale, questi potrà effettuarla comunicando preventivamente all’azienda il giorno e l’ora.
5) Il RLST opera secondo un piano di lavoro stabilito sulla base delle richieste dei lavoratori, delle OO.SS. e delle imprese. Il piano di lavoro deve consentirgli di visitare le unità produttive ubicate nella zona di sua competenza nelle quali non sia operativa la figura del RLS. La richiesta di ulteriore visita presso la stessa unità produttiva deve essere giustificata da obiettive esigenze attinenti situazioni di emergenza o di pericolo e deve essere sempre e comunque preannunciata all’azienda. L’RLST ne riporterà l’esito nel rapporto mensile di cui al successivo punto 7.
6) Il RLST, per ogni visita effettuata, stenderà un verbale e ne consegnerà copia ai lavoratori ed alla impresa.
7) Il RLST alla fine di ogni mese redige un rapporto della propria attività che, corredato dalle copie dei verbali di cui al precedente punto 6, consegnerà al CPT.
8) Il RLST, in caso di divergenze sorte con l’impresa, segnalerà la situazione al CPT che cercherà di dirimere le controversie.
9) Qualsiasi ragione dovesse ostacolare lo svolgimento della sua mansione, il RLST informerà il CPT tramite le OO.SS.
Il presente regolamento potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni e modificazioni sulla base della verifica delle risultanze di un congruo periodo di operatività.