Tipologia: Contratto integrativo regionale
Data firma: 21 marzo 2008
Validità: 01.03.2008 - 31.12.2010
Parti: Api-Edil Abruzzo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Abruzzo, P.M.I.
Fonte: FILLEA-CGIL
Note: Integrativo al CCNL 11 giugno 2004

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Diritti Sindacali
Art. 2 Informazioni Edilcassa
Art. 3 Bacheche sindacali
Art. 4 Appalto
Art. 5 Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese
Art. 6 Subappalto
Art. 7 Salario di accesso al lavoro per le donne in edilizia
Art. 8 Tossicodipendenze
Art. 9 Ente unificato Edilformas
Art. 10 Nuova Occupazione
Art. 11 Edilcassa
Art. 12 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 13 Quota di Adesione contrattuale
Art. 14 Orario di lavoro
Art. 15 Elemento economico territoriale
Art. 16 Indennità Territoriale di Settore
Art. 17 Anzianità professionale edile
Art. 18 Lavori in zone disagiate
Art. 19 Indennità trasporto casa - lavoro
Art. 20 Mensa
Art. 21 Ferie
Art. 22 Portatori Handicap
Art. 24 Indennità di alta montagna
Art. 24 Cantieri in estensione / tempi di percorrenza
 Art. 25 Qualifiche
Art. 26 Trasferta
Art. 27 Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 28 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 29 Indumenti di lavoro
Art. 30 Mutualizzazione degli oneri del datore di lavoro per Fondo Fondapi
Art. 31 Fondo per gli oneri mutualizzati
Art. 32 Mutualizzazione Fondo Previdenza e norma premiale
Art. 33 Cassa integrazione guadagni
Art. 34 Decorrenza e durata
Art. 35 Clausola di salvaguardia
Art. 36 (Importo forfetario)
Art. 37 Disposizioni generali
Art. 38 Esclusiva di stampa
Allegato B Regolamento ai sensi dell’articolo 28 del contratto integrativo provinciale
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Contratto di lavoro della regione Abruzzo 21 marzo 2008 - Integrativo al CCNL (11.06.2004) piccole e medie industrie edili Aniem-Confapi
Tabella Operai
Tabella Impiegati
Tabella riepilogativa dei contributi dovuti alla EA dal 01.10.2006

Contratto di lavoro della regione Abruzzo integrativo al contratto collettivo nazionale per le piccole e medie industrie edili ed affini 21 marzo 2008
In Teramo, il 21 marzo 2008, tra Api Edil Abruzzo [...]; e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno – Feneal-Uil-Abruzzo, [...]; la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca-Cisl-Abruzzo [...]; la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini - Fillea -Cgil-Abruzzo [...]; viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale, integrativo del Contratto Nazionale per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, stipulato in Roma in data 11/6/04, da valere per il territorio della regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL 11/6/04.

Premessa
[...]
Le parti inoltre esprimono soddisfazione per gli strumenti di prevenzione adottati per la lotta ai fenomeni del lavoro nero, tra i quali il DURC, documento unico di regolarità contributiva.
Le parti, allo scopo di favore la qualificazione del settore, la prevenzione di fenomeni di lavoro nero e di migliorare la prevenzione in materia di sicurezza, nonché limitare la conconcorrenza sleale di imprese non regolari, ritengono utile proporre iniziative atte ad istituire un sistema di regole per l'accesso al settore, anche tramite percorsi formativi obbligatori per chi intende diventare titolare di una impresa edile.
Le parti inoltre, attraverso la costituzione di Edilformas, intendono dare nuovo impulso all'attività di prevenzione nel campo della sicurezza, in linea con le normative vigenti e in fase di elaborazione (Testo Unico Sicurezza), inoltre favorisce percorsi formativi adeguati per la qualificazione dei lavoratori.

Art. 1 Diritti Sindacali
Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali, ai sensi dell'art. 103 del CCNL 11/6/04 e della L. 20/5/77 n. 300 “Statuto dei lavoratori", si procederà, a norma dell'accordo interconfederale 18/4/66, alla elezione del delegato di cantiere.

Art. 3 Bacheche sindacali
In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale.

Art. 4 Appalto
Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione dell'industria delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti del territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Stazioni appaltanti ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti all’Edilcassa Abruzzo; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio ed ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico. A tal fine le imprese assuntrici di appalti di grandi opere pubbliche ed infrastrutturali assumeranno localmente il 90% degli operai ed il 75% degli impiegati; per far ciò verranno prelevate le professionalità occorrenti prioritariamente dalla banca dati di Edilformas in fase di costituzione.

Art. 5 Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese
Laddove in un appalto pubblico o privato, interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, queste devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l'applicazione del CCNL e CCIRL e con la effettiva iscrizione ed i versamenti all’Edilcassa Abruzzo per tutti i lavoratori dipendenti. II consorzio o l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale, e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 6 Subappalto
L'impresa che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad imprese subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione ai delegati di cantiere o alla RSU/RSA e, in mancanza di dette rappresentanze, alle OO.SS. provinciali stipulanti il presente accordo per il tramite di API EDIL Abruzzo, comunicando altresì il nome e l'indirizzo dell'impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti all’Edilcassa Abruzzo nonché‚ le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Le stesse debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica. L'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno documentalmente provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l’Edilcassa Abruzzo e le norme antinfortunistiche.
Le parti identificano, nella formulazione che segue, la lettera che, le imprese sono tenute ad inviare all’Edilcassa Abruzzo, in applicazione del presente articolo, e che, allegate sub 4) e sub 5), formano parte integrante del presente accordo.

Art. 9 Ente unificato Edilformas
Le parti hanno istituito un ente paritetico regionale per la formazione e la sicurezza Edilformas Abruzzo, ai sensi dell’art. 89, lett. A e B del CCNL 11/6/2004. Per il funzionamento è stabilito un contributo a carico delle imprese di cui alla tabella allegata calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL del 11/06/2004. Entro il 30 aprile 2008 le parti si impegno ad effettuare tutti gli adempimenti necessari al fine di rendere operativo l'Ente per il 2008.

Art. 18 Lavori in zone disagiate
L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16%. sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 24 Indennità di alta montagna
Con riferimento all'art. 24 del CCNL 22/06/2000 l'indennità di alta montagna é cosi stabilita:
a) €. 0,77 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 Km di distanza dai medesimi;
b) €.. 0,88 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km. di distanza dai centri abitati;
c) €. 1,03 giornaliere quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.;
d) €. 0,83 giornaliere da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. [...]

Art. 27 Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale
Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dei precedenti Contratti Integrativi sono alimentati dal contributo a carico delle imprese, di cui alla tabella contribuzione Edilcassa allegata degli elementi della retribuzione, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro effettivamente previste e sul trattamento economico per le festività.
I tre RLST, uno per ogni O.S. Regionale (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) dovranno essere immediatamente operanti. Le modalità operative della gestione e delle attività sono disciplinate da apposito protocollo.

Art. 28 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Nelle aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell’art. 89 del CCNL 11/6/2004 e delle leggi vigenti, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all’azienda, il datore di lavoro ha diritto ad un rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti di legge connessi allo svolgimento delle sue funzioni, a carico dell’Ente Unico, la cui entità è disciplinata dal regolamento di cui all’allegato A. Allo scopo di favorire la diffusione della cultura della sicurezza alle maestranze del settore edile si procederà a percorsi formativi a cura di Edilformas dei RLS/RLST.

Art. 29 Indumenti di lavoro
Le parti convengono di mutualizzare la fornitura degli indumenti di lavoro ai dipendenti con un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 11/6/04 indicato nella tabella Edilcassa allegata.

Art. 37 Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Allegato B - Regolamento ai sensi dell’articolo 28 del contratto integrativo provinciale
Art. 1

Ai sensi degli Artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94 e dell’art. 89 deI CCNL 11/6/04 nelle aziende dove i lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno le imprese possono richiedere all’Edilcassa di cui all’art. 30 del presente Contratto Integrativo un rimborso pari a 0,30 punti da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 11/6/04, da prelevare dal fondo di cui all'art. 28 del presente contratto, a condizione che producano al medesimo Ente la seguente documentazione:
- dichiarazione attestante gli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 626/94 e s.m.i., del D.Lgs 494/96 e s.m.i. e dell’art. 89 del CCNL 11/6/04;
- comunicazione preventiva a Edilformas relativa allo svolgimento dell’assemblea dei lavoratori per l’elezione del RLS;
- copia del verbale di elezione del RLS aziendale;
- copia dell’attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi dell’art. 89 del CCNL 11/6/04, da svolgersi obbligatoriamente attraverso Edilformas;
- copia del verbale delle riunioni periodiche;
- copia dei permessi retribuiti spettanti ai sensi dell’art. 89 del CCNL 11/6/04.

Art. 2
Il costo complessivo del presente regolamento non potrà superare la quota del 50% del contributo previsto per la mutualizzazione dell’RLST .

Art. 3
Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accertato il funzionamento, l’efficacia e la sostenibilità economica entro il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 4
Le imprese per ottenere il rimborso di cui a l’art. 1 del presente regolamento dovranno effettuare apposita richiesta a Edilformas entro il 30 ottobre di ogni anno; le stesse verranno evase in relazione all’ordine di arrivo e fatta salva comunque la disponibilità finanziaria di cui all’articolo 2 del presente regolamento.