Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 aprile 2015, n. 7404 - Infortunio in itinere e assenza di postumi


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE PAOLO - Presidente -
Dott. BANDINI GIANFRANCO  - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA


sul ricorso 1487-2012 proposto da:
Omissis, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 739, presso lo studio dell'avvocato Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Omissis, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati Omissis, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10007/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/01/2011 R.G.N. 6464/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato Omissis per delega Omissis;
udito l'Avvocato Omissis per delega Omissis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto.

Fatto


Con sentenza del 2.12.2010-4.1.2011 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della pronuncia di prime cure, ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso a P. G. il 22.7.2009 e, ritenuto che il CTU di primo grado aveva escluso la sussistenza di postumi permanenti indennizzabili, riconoscendo la sola inabilità temporanea assoluta per giorni 65, ha condannato l'Inail al pagamento dell'indennità relativa a quest'ultima. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, P. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L'intimato Inail ha resistito con controricorso.

Diritto


1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente si duole:
della incompleta trascrizione nella sentenza impugnata delle sue conclusioni rese in sede di gravame, nell'ambito delle quali aveva chiesto anche la costituzione della rendita da inabilità permanente;
della mancata considerazione dei chiarimenti resi dal CTU di primo grado, in base ai quali era residuata a suo danno un'invalidità permanente nella misura dell'11%.
2. Il primo profilo di censura è infondato, poiché la sentenza impugnata ha comunque preso in esame, seppure al fine di escluderla, la sussistenza di postumi permanenti indennizzabili.
3. Il secondo profilo di doglianza, riconducibile al vizio di insufficiente motivazione, è invece fondato.
Deve rilevarsi che nel fascicolo d'ufficio pervenuto a questa Corte di legittimità (come tempestivamente richiesto dal ricorrente) non è rinvenibile la relazione a chiarimenti resa in prime cure dal CTU.
Tuttavia l'effettiva stesura e consegna di detta relazione è comprovata:
- dal verbale dell'udienza del 26.1.2008 ("... viene dato atto che il CTU è comparso e deposita chiarimenti e fascicoli di parte");
dal contenuto delle successive "brevi note conclusionali" depositate dal ricorrente, ove si fa espresso riferimento ai suddetti chiarimenti e all'avvenuto riconoscimento, da parte del CTU, di una invalidità globalmente valutabile nella misura dell'11%;
dai rilievi svolti dall'lnail all'udienza del 4.5.2009 sui criteri di valutazione seguiti dal CTU;
dall'avere l'Inail riportato nel controricorso un passo, asseritamente a sé favorevole, della suddetta relazione a chiarimenti.
Nell'indicato contesto processuale, la Corte territoriale, avendo affermato che il CTU aveva escluso la sussistenza di postumi permanenti indennizzabili, avrebbe dovuto altresì farsi carico della valutazione in ordine alla condivisibilità o meno dei chiarimenti forniti dall'ausiliario sulla misura del gradiente invalidante, se del caso previa ricostruzione del documento mancante, trattandosi di conclusioni difformi da quelle precedentemente assunte e astrattamente idonee all'accoglimento della domanda.
La sentenza impugnata non risulta pertanto sufficientemente motivata laddove, respingendo la domanda in dichiarata adesione alle risultanze della CTU, tuttavia non ha preso affatto in considerazione le diverse conclusioni dell'ausiliario rese in sede di chiarimenti.
4. In definitiva il ricorso va accolto nei termini testé indicati.
Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame, previa acquisizione o ricostruzione della relazione a chiarimenti presentata in prime cure, e provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma P11 febbraio 2015.