Tipologia: Accordo provinciale
Data firma: 3 luglio 2003
Validità: 03.07.2003 - 31.12.2005
Parti: Confcooperative e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Latterie cooperative Cremona
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Informazioni
Relazioni industriali
Interventi di carattere sociale
Attività di patronato
Sicurezza ed ambiente di lavoro
Pari opportunità
Professionalità - Inquadramenti - Formazione
Orario di lavoro
Pause di riposo
Lavoratori studenti
Appalti e terziarizzazione
Visite mediche
Previdenza complementare
Prestiti ai dipendenti
Struttura del salario
Calcolo delle maggiorazioni
Lavoro notturno
Maggiorazione del lavoro domenicale
Maggiorazione per lavoro festivo
Indennità disagio
Riposo per i pasti
Indennità sostitutiva compensi in natura / acquisti di prodotti presso i negozi di minuta vendita
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Premio aziendale
Premio ad obiettivi
Obiettivo A
Obiettivo B
Clausola di salvaguardia
Durata
Clausola di salvaguardia
Malattie

Accordo provinciale

Addì 03 Luglio 2003, in Cremona, Piazza Marconi 3, tra la Confcooperative Cremona […], e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil […], con la partecipazione delle RSU delle Latterie cooperative della provincia di Cremona, si è stipulato il presente Accordo Provinciale Integrativo del CCNL 03 luglio 2001 per i lavoratori dipendenti da Aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, associate alla Confcooperative settore Lattiero - Caseario.

Informazioni
Confcooperative fornirà annualmente informazioni riguardanti: - il numero degli addetti globale suddiviso per azienda e per sesso;
- il numero dei contratti di formazione lavoro in corso e di quelli effettuati nella vigenza del contratto integrativo, nonché la percentuale di quelli trasformati a tempo indeterminato;
- il numero delle assunzioni a tempo determinato;
- l'eventuale presenza ed enti di aziende appaltatrici (sia produttive che di servizio) presenti nelle singole Latterie;
- il quantitativo globale di materia prima conferita e suddiviso per singola unità produttiva;
- quantitativo di materia prima trasformata rispetto a quella conferita suddivisa per singola azienda;
- politiche di potenziamento e sviluppo dell'intero comparto a livello provinciale.

Relazioni industriali
Le parti concordano sull'importanza di saper coniugare il concetto di sviluppo con quello di partecipazione per saper meglio affrontare le nuove sfide a partire da una qualità e da una sicurezza alimentare che diano credito al settore nei confronti dei consumatori. Tutto ciò è possibile, partendo dalla consapevolezza reciproca che il modello partecipativo dà queste opportunità le quali, opportunamente perseguite possono coniugare le esigenze del mercato e dell'azienda con quelle dei livelli occupazionali, con la loro crescita in quantità e professionalità, Si ritiene pertanto importante consolidare quanto già previsto dal CCNL rafforzato da un programmata modalità di interlocuzione a partire dagli andamenti generali del comparto, per arrivare alle specifiche questioni aziendali. Questo tramite una prassi di incontri che coinvolga le reciproche organizzazioni di rappresentanza e valorizzi il ruolo delle RSU aziendali.
In particolare si ribadisce e specifica la necessità di appositi appuntamenti per analizzare gli andamenti dei mercati di riferimento e quindi degli influssi sulle Aziende.
Questo al fine di coinvolgere le RSU in eventuali processi riorganizzativi e di riforma degli orari conseguenti a quanto appena detto, in modo che, le eventuali variazioni dovranno essere contrattate, per adeguarle alle reali esigenze delle parti.

Interventi di carattere sociale
Attività di patronato

In attuazione dell'art. 12 Legge 20.05.1970 n. 300, si conviene che le Latterie Sociali, mettano a disposizione degli incaricati dei patronati Inas-Inca-Ital unitamente intesi - un locale per lo svolgimento dell'attività di patronato, ove occorrente e a richiesta dei dipendenti.
Tale locale sarà disponibile settimanalmente alla fine dell'orario lavorativo di un giorno non festivo, preventivamente stabilito a livello di ogni singola Azienda.
Le modalità relative all'attuazione del servizio verranno definite in sede aziendale tra le RSU e le singole Direzioni.

Sicurezza ed ambiente di lavoro
In considerazione della rilevanza che il tema della sicurezza ha nella strategia delle imprese, occorre avere pie a consapevolezza che una corretta e attenta azione preventiva si ottiene nel dialogo tra impresa e lavoratori volta a ricercare le più efficienti ed efficaci strategie atte a migliorare l'ambiente di lavoro.
L'introduzione della legge [dlgs] 626 ha determinato un'attenzione maggiore da parte delle imprese e da parte dei lavoratori. Riteniamo indispensabile confermare ed aumentare il ruolo del delegato alla sicurezza favorendo, un aumento della sua professionalità, anche per un ostante coinvolgimento in tutti quel processi finalizzati a dare sicurezza al lavoro.

Pari opportunità
Le parti convengono sulla predisposizione di progetti d'intervento che consentano un percorso di accrescimento professionale per le donne impegnate su tutti i livelli del processo produttivo.
In questo ambito potrà anche essere prevista l'utilizzazione della manodopera femminile in orario notturno, fermo restando i limiti previsti dalle vigenti leggi in materia.

Orario di lavoro
In applicazione a quanto previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro, nonché in riferimento agli impegni assunti nei precedenti contratti integrativi, le parti concordano sulla necessità che negli anni di vigenza del presente accordo, nelle singole società cooperative, vengano promossi incontri tra Fai, Flai e Uila, le RSU, la Cofcooperative e le direzioni aziendali, con l'obiettivo di promuovere un'analisi della gestione degli orari di lavoro.
La verifica sarà estesa anche alla gestione dell'orario settimanale per garantire al singolo dipendente la preventiva conoscenza dell'orario che dovrà effettuare, con l'intesa che i lavoratori improvvisamente assenti per qualunque motivo devono comunque essere sostituiti con personale da attingere da altri turni o, in caso di necessità, anche dai turni di riposo.
Le parti concordano sulla opportunità di estendere anche ai turnisti la possibilità di effettuare un orario settimanale di 39 ore, fermo restando il divisore per la retribuzione oraria di cui all'art. 45 del vigente CCNL e con le modalità previste per gli altri lavoratori art. 27 vigente CCNL.
La 40° ora prestata in vigenza del regime di 39 ore settimanali, essendo aggiuntiva rispetto all'orario normale ma non rientrando tra le prestazioni rese a titolo di lavoro supplementare o straordinario - comporta quindi il diritto per il lavoratore alla percezione di una quota oraria di retribuzione ulteriore rispetto a quella mensile normale, senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Pause di riposo
Il personale addetto a specifiche lavorazioni, definite in sede aziendale, fruirà di una pausa giornaliera retribuita pari a 10 minuti in aggiunta a quanto stabilito per il riposo intermedi. La concessione della pausa sarà stabilita di concerto con la RSU Uguale procedura sarà seguita per l’impiego dei rimpiazzi.

Appalti e terziarizzazione
L'azienda deve valutare che n i processi d'appalto e terziarizzazione siano date garanzie (da parte dei soggetti terzi), anche tramite verifica di apposita documentazione, del rispetto: a) di tutte le normative contrattuali e previdenziali del settore merceologico d'appartenenza avvalendosi a che della facoltà di eccepire eventuali regolamenti interni consentiti o meno da normative e/o contratti; b) della normativa volta a tutelare la qualità e la sicurezza del lavoro e di una sua corretta applicazione; c) dei diritti sindacali dei la oratori coinvolti nel processi di lavoro esternalizzati;
Pur nel rispetto di evitare qualsiasi elemento che risulti di "turbativa" ai processi di eventuali esternalizzazioni, le parti si assumono l'impegno di una responsabile gestione delle relazioni industriali volte, in questi casi, ad essere informati e quindi poter conoscere i progetti in questione con le modalità e i tempi più opportuni. Questo dando in particolare la possibilità alle RSU di potersi relazionare opportunamente con i lavoratori.

Visite mediche
Per l'effettuazione di visite mediche specialistiche e di sedute fisioterapeutiche ed odontoiatriche ciascun lavoratore potrà usufruire di n. 8 ore annue di permessi retribuiti, da riconoscersi dietro presentazione di idonea documentazione.
Per quanto attiene alla visita sanitaria obbligatoria, per i lavoratori del settore, le aziende si faranno carico degli oneri dei ticket sanitari che sono previsti in proposito.

Indennità disagio
Agli operai occupati in casello verrà corrisposta una indennità di lavoro disagiato […]

Durata
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Qualora, durante la validità del presente accordo sorgessero controversie interpretative, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e Confcooperative, saranno garanti della corretta applicazione delle intese sottoscritte e daranno luogo a specifici incontri al fine di dirimere tali controversie.
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