Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 26 maggio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.12.2005
Parti: Sezione Costruttori Edili-Unione Industriali, Sezione Anaepa-Unione Artigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Sondrio
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Sistema di informazione
Art. 2 - Elenco Cassa Edile lavoratori licenziati per ragioni congiunturali
Art. 3 - Monitoraggio appalti pubblici
Art. 4 - Lavoro irregolare
Art. 5 - Osservatorio
Art. 6 - Documento Unico di Regolarità Contributiva
Art. 7 - Unificazione CPT e CPIP
Art. 8 - Rapporti di tipo organizzativo Ente Unico con la Cassa Edile
Art. 9 - Lavoro a cottimo e subappalti
Art. 10 - Trasporti
Art. 11 - Mensa
Art. 12 - Trasferta
Art. 13 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 14 - Lavori speciali disagiati - Lavori in galleria
Art. 15 - Lavori in alta montagna
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Orario di lavoro
Art. 18 - Cassa Edile
Art. 19 - Anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria
Art. 20 - Previdenza complementare
Art. 21 - Verifica contribuzione a carico imprese.
Art. 22 - Ex indennità territoriale di settore
Art. 23 - Elemento Economico Territoriale
Art. 24 - Indumenti di lavoro
Art. 25 - Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale
Art. 26 - Impiegati - Premio di produzione
Art. 27 - Impiegati - Elemento economico territoriale
Art. 28 - Impiegati trasporti
Art. 29 - Impiegati mensa
Art. 30 - Validità, durata e deposito contratto
Allegati
Allegato 1 Protocollo d’intesa per gli appalti di lavori pubblici
Allegato 2 A Denuncia d’inizio lavori (L. 55/90, art. 18, comma 7)
Allegato 2B Comunicazione di subappalto (L. 55/90, art. 18, comma 7)

Contratto integrativo provinciale dell’edilizia 26 maggio 2003, integrativo del CCNL 29 gennaio 2000

Addì 26 maggio 2003, in Sondrio, tra la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Sondrio […], la Sezione Anaepa dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio […], e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno - Feneal - Uil - Sindacato Provinciale Lavoratori ed Affini […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Cisl - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - Fillea - Cgil - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini […], si è stipulato il presente Contratto Integrativo che sostituisce il precedente sottoscritto il 22 aprile 1998 e che vale per tutte le Imprese che svolgono, in Provincia di Sondrio, le lavorazioni elencate nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 29 gennaio 2000 per il settore industriale e 15 giugno 2000 per il settore artigianato e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse più volte menzionate.

Art. 1 - Sistema di informazione
Le parti contraenti, allo scopo di seguire nel comune interesse l’andamento produttivo del settore e, possibilmente, di favorirne lo sviluppo, si impegnano:
- al rispetto degli adempimenti previsti, per lo stesso titolo, alla normativa aziendale;
- ad adoperarsi fattivamente affinché il disposto contrattuale abbia a concretizzarsi anche mediante la ricerca di elementi idonei alla migliore valutazione della situazione del settore, reperibili presso gli Enti a gestione paritetica, ed in particolare presso la Cassa Edile, ovvero messi dai medesimi a disposizione delle Associazioni Territoriali su loro richiesta, con l’obiettivo di creare le condizioni ottimali in merito alla problematica occupazionale del settore;
- a favorire contatti congiunti con le pubbliche stazioni appaltanti di maggiore rilevanza al fine di acquisire dati e notizie per l’individuazione della strategia a difesa della occupazione e ad assicurare migliori opportunità e condizioni di lavoro per il settore.
Le parti, inoltre, qualora venga costituito, a livello regionale, un Osservatorio del Mercato del Lavoro nel settore delle costruzioni, si impegnano, se previsto, alla sua articolazione a livello territoriale.

Art. 3 - Monitoraggio appalti pubblici
In via sperimentale verrà attuato un collegamento fra le sottoscritte Associazioni datoriali e i sottoscritti Sindacati dei Lavoratori, teso alla comune conoscenza del programma degli appalti pubblici approvato dalle stazioni appaltanti più significative esistenti in provincia di Sondrio, nonché la situazione degli appalti banditi dalle predette.
La conoscenza di quanto sopra consentirà alle Parti sottoscritte valutazioni in ordine alla tempistica, alla quantità, alla qualità dei lavori, nonché ai relativi riflessi sulla forza occupazionale provinciale, anche al fine di creare un sistema di relazioni con la Pubblica Amministrazione e di definire azioni di stimolo verso la medesima in riferimento allo svolgimento delle attività istituzionali.
Ove le Parti sottoscritte ritenessero proficuo un approfondimento della materia in generale, o anche di aspetti particolari, verranno intrattenute le necessarie relazioni con le pubbliche stazioni appaltanti interessate.
A tale proposito verrà costituita una Commissione Paritetica, formata da tre rappresentanti di parte datoriale ed altrettanti di parte sindacale.
Questa intesa vale per gli anni 2002 – 2003 – 2004 - 2005 e potrà essere prorogata con accordo formale tra le Parti.

Art. 4 - Lavoro irregolare
Le Parti nella convinzione che il “lavoro irregolare” con i conseguenti riflessi di evasione contributiva e fiscale, mentre da un lato provoca effetti negativi per lo Stato in conseguenza dei relativi mancati introiti, dall’altro costituisce motivo di sleale concorrenza nei confronti della generalità delle imprese che ottemperano alla disposizioni di legge, ribadiscono la validità e l’attualità dei contenuti e degli intenti del Protocollo, allegato 1, sottoscritto in data 26.05.2003.
Si conviene la costituzione di una commissione paritetica, formata da tre rappresentanti di parte datoriale e altrettanti di parte sindacale, per valutare, in via sperimentale per gli anni 2002 – 2003 – 2004 - 2005, eventuali situazioni di manifesta irregolarità in atto presso i cantieri ubicati in provincia di Sondrio per lo studio di appropriate iniziative.

Art. 5 - Osservatorio
Le Parti sottoscritte confermano l’opportunità di mantenere con cadenza di norma annuale per gli anni 2002 – 2003 – 2004 - 2005, momenti di approfondimento sull’andamento del settore edile in provincia e ciò nell’intento di mettere a fuoco problematiche generali che possono interessare in modo significativo la situazione del comparto.
I relativi risultati potranno essere utilizzati per iniziative mirate alle aspettative della categoria, nonché per il reperimento degli indicatori da utilizzare ai fini della determinazione dell’elemento economico territoriale disciplinato dal Contratto integrativo Provinciale sottoscritto in data 26.05.2003.

Art. 6 - Documento Unico di Regolarità Contributiva
Le parti concordano che in applicazione degli Accordi Nazionali, sia necessario dare attuazione allo strumento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che valorizzi il ruolo delle Casse Edili.
A tal fine si attiveranno, nell’ambito delle rispettive autonomie, affinché a livello nazionale trovino completa definizione le previsioni legislative, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra Inps, Inail e le Casse Edili per il rilascio, alle imprese edili affidatarie di appalti, di un unico documento attestante la regolarità contributiva delle stesse.
Le parti territoriali, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia della regolarità contributiva, convengono che se non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative, di incontrarsi entro l’anno in corso, per verificare le disponibilità territoriali.

Art. 7 - Unificazione CPT e CPIP
Le Parti concordemente procederanno all’unificazione di CPIP e CPT in un unico ente, che assume anche i compiti e le funzioni assegnate dall’Art. 20 del D.Lgs. 626/1994 come Organismo Paritetico Provinciale (OPP) individuato dall’accordo 06.02.1998, in quanto considerano la formazione professionale una componente essenziale per contribuire a migliorare la professionalità dei lavoratori già occupati o da inserire nel settore edile.
Le parti, nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegnano a ricercare ed attuare le azioni e le iniziative possibili per garantire il pieno rispetto della tutela della salute dei lavoratori e per favorire la piena attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalle normative vigenti soprattutto al fine di ridurre il numero di infortuni nel settore a livello provinciale.
Le parti ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di un’adeguata e concreta cultura della prevenzione e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.
Al fine di dare piena attuazione a quanto concordato e sottoscritto, le parti si impegnano a dotare il nuovo ente entro il 30.06.2003 di proprio statuto.
Le parti si impegnano a dare piena autonomia al costituendo ente per valutare le esigenze logistiche ed organizzative per la piena riuscita degli obiettivi che verranno statutariamente individuati.
Per le attività istituzionali e per il funzionamento del nuovo ente, si conviene di far confluire l’originario contributo di CPT e CPIP, complessivamente inteso nella misura dello 0,40%, maggiorato dello 0,10%, calcolato sugli elementi della retribuzione individuati dai CCNL richiamati, e quindi globalmente dello 0,50%.
Resta inteso che la misura del contributo, sarà esatto dalla Cassa Edile sulla scorta delle tabelle dalla stessa gestite.
Al predetto ente vengono inoltre attribuiti i seguenti contributi:
- indumenti di lavoro nella misura dell’1,05% secondo quanto previsto nell’art. 24 del presente contratto;
- versamento RLST, pari allo 0,23% come previsto dal relativo vigente accordo provinciale del 06.02.1998.

Art. 9 - Lavoro a cottimo e subappalti
Le Parti contraenti ribadiscono l’opportunità di richiamare le imprese ad una scrupolosa osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa contrattuale in vigore per il lavoro a cottimo e per i subappalti.
Le Associazioni datoriali si impegnano ad operare affinché, da parte delle imprese interessate, venga data regolare e tempestiva attuazione alle disposizioni previste dai CCNL richiamati.
Nell’allegato 2 lettere a) e b), che forma parte integrante del presente contratto, si riportano lo schema di dichiarazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al CCNL ed ai contratti integrativi locali, nonché lo schema di lettera che l’impresa appaltante o subappaltante deve inviare alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti Previdenziali e Assicurativi e alle Sezioni Costruttori Edili nonché alla Rappresentanze Sindacali di cantiere o, in mancanza di queste, ai Sindacati competenti per il tramite delle Sezione dei Costruttori citate.
Le imprese provenienti da fuori Provincia, siano esse appaltatrici o subappaltatrici, sono tenute ad iscrivere alla Cassa Edile della Provincia di Sondrio gli operai assunti in loco o ivi trasferiti, per l’esecuzione di lavori sia pubblici che privati nel territorio cui si applicano le norme del presente contratto integrativo.

Art. 11 - Mensa
L’impresa in relazione all’ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all’allestimento di un servizio di mensa nel cantiere, comunque nelle concorrenze come di seguito specificate.
Ove non si renda oggettivamente possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, indipendentemente dal numero degli operai presenti in cantiere, dall’abituale dimora degli stessi, dall’ubicazione della sede del cantiere, l’impresa concorrerà al costo complessivo del pasto caldo consumato presso strutture esterne […]
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto ai commi 1° e 2°, è corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa [...]

Art. 14 - Lavori speciali disagiati - Lavori in galleria
Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dai vigenti articoli dei richiamati CCNL, fatta eccezione per i lavori in galleria per le quali concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addottovi:
a) fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio 46,00%;
b) lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione 26,00%;
c) riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18,00%.
Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui agli specifici articoli dei CCNL richiamati.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenze superiori al 60%; galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco), le Parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Art. 15 - Lavori in alta montagna
Con riferimento agli specifici articoli dei CCNL richiamati in premessa, l’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
§ da 1300 m. a 1600 m. s.l.m. 8%
§ da 1600 m. a 1900 m. s.l.m. 18%
§ oltre i 1900m. s.l.m. 28%
La predetta indennità va calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dai relativi articoli dei CCNL richiamati, e non compete agli operai che lavorano nel comune che costituisce la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a percorrere oltre 200 metri di dislivello per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Art. 17 - Orario di lavoro
Viene fatto salvo quanto disposto dai richiamati CCNL in materia.
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell’anno ed è ripartito su 5 gg. per settimana, di norma dal lunedì al venerdì.
Il predetto orario è uguale per tutti i lavoratori addetti al cantiere, sempreché non ostino motivi di ordine tecnico organizzativo.
Sono fatte salve le facoltà di effettuare, in determinati periodi dell’anno, il superamento dell’orario settimanale di lavoro.
[…]
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie, ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni, l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione […]
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia vale quanto disposto dai richiamati CCNL.
Per quanto si riferisce alla materia dei recuperi vale quanto disposto dai richiamati CCNL.
Per la regolamentazione dei riposi annui le Parti concordano di dare pratica applicazione alla norme contenute nei richiamati CCNL.

Art. 24 - Indumenti di lavoro
Le Parti sottoscritte convengono sulla necessità della dotazione degli indumenti da lavoro alle maestranze operaie.
[…]
Le parti sottoscritte redigeranno apposito regolamento per la fornitura e la dotazione degli indumenti da lavoro agli operai che dovrà necessariamente prevedere che:
§ la Cassa Edile, o l’Ente Unico previsto dal predetto Art. 7, provvederà all’acquisto ed alla fornitura a tutti gli operai iscritti e dipendenti da imprese in regola con il versamento delle contribuzioni a favore della Cassa Edile, di due tute e due paia di scarpe antinfortunistiche su base annua, nonché di un casco antinfortunistico per i neoassunti;
§ la fornitura dei predetti indumenti da lavoro solleva le singole imprese dal parallelo obbligo previsto dalla legge, fino a concorrenza del relativo quantitativo, fermo restando il reintegro a cura delle predette imprese in caso di anticipata usura o di inadeguatezza degli stessi;
§ i singoli lavoratori sono obbligati ad utilizzare durante il lavoro a rischio gli indumenti di cui trattasi;
§ la Cassa Edile, o l’Ente Unico previsto dal predetto Art. 7, stipulerà una convenzione con una ditta produttrice di caschi antinfortunistici e guanti da lavoro, al fine di offrire condizioni particolarmente vantaggiose per l’acquisto da parte delle imprese dei predetti dispositivi di protezione individuale;
§ la Cassa edile o l’Ente Unico comunicherà, di volta in volta, alle imprese i nominativi dei lavoratori a cui sono stati forniti i predetti indumenti di lavoro.

Allegati
Allegato 1 Protocollo d’intesa per gli appalti di lavori pubblici

Tra le Parti: Cassa Edile di Assistenza della Provincia di Sondrio e ____________
Premesso che
- Il settore delle costruzioni svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e per la ripresa dell’occupazione, per la difesa e la valorizzazione del territorio,
- Ritengono prioritario il rispetto dei contratti di lavoro da parte delle imprese a cui devono corrispondere procedure di pagamento alle medesime certe nei tempi e nelle modalità, per restituire trasparenza a questa fondamentale funzione della Pubblica Amministrazione, nonché maggiore efficienza degli Uffici nell’assolvimento di propri compiti istituzionali;
- Le organizzazioni datoriali e sindacali, che propongono la presente convenzione, sono convinte che il “lavoro irregolare” da un lato provoca effetti negativi per lo Stato in conseguenza dei relativi mancati introiti e dall’altro costituisce motivo di sleale concorrenza, nei confronti della generalità delle imprese che ottemperano alle disposizioni di legge, nonché genera problematiche connesse alla salvaguardia delle condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
Considerato che
- la legislazione vigente in materia di lavori pubblici, e specificatamente l’art. 18, comma 7, della Legge 55/90, l’art. 9 del D.P.C.M. 55/91, l’art. 10, comma 1-quater, della Legge 109/94, gli artt. 3 e 11 del Dlgs. 494/96, così come modificato dal Dlgs. 528/99, l’art. 17 punto d) del D.P.R. 34/2000, gli artt. 7 e 13 del D.M. 145/2000 nonché le circolari fin qui emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici, stabiliscono per la committenza e le imprese esecutrici il rispetto di norme aventi da una parte lo scopo di salvaguardare il diritto dei lavoratori alla corresponsione di una retribuzione commisurata a quanto previsto dai disposti contrattuali, dall’altra di assicurare l’osservanza degli obblighi contributivi nei confronti delle Casse Edili a garanzia di parità di costi per la manodopera impiegata ed, infine, di assicurare le condizioni di sicurezza necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori;
- sussiste la convinzione, tra gli enti firmatari il presente protocollo, dell’utilità di individuare e svolgere, nel rispetto e nell’applicazione di quanto previsto dal quadro normativo vigente, specifici interventi atti a garantire un più incisivo e puntuale controllo, anche a livello preventivo, sull’adempimento degli obblighi previsti per le imprese aggiudicatarie di lavori pubblici;
- nell’ambito di tali interventi è necessario assicurare un tempestivo e continuo flusso d’informazioni sull’avvio e prosecuzione di ogni cantiere verso la Cassa Edile, alla quale, per mandato legislativo e contrattuale, è attribuito il compito di verificare la regolarità contributiva delle imprese esecutrici in tutte le fasi di svolgimento dei lavori, con criteri di massima tempestività;
- l’Ente pubblico s’impegna ad applicare la normativa art. 31/2° comma della L. 109/94 in merito agli oneri per la sicurezza;
Si conviene quanto segue:
attesa la necessità di porre particolare attenzione all’osservanza da parte delle imprese delle norme in premessa citate, l’ente pubblico si impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nei contratti d’appalto e nei capitolati speciali d’appalto le seguenti clausole:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto e di eventuali subappalti il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e integrativo provinciale, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili competenti;
b) in caso di inadempimenti ed irregolarità accertate, l’Ente s’impegna a rispettare tutte le norme, i regolamenti e le circolari ministeriali in materia di appalti pubblici ed in particolare la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 880 del 13 maggio 1986 e circolare n. 26/2000;
c) allo scopo di evitare che l’ammissione in gara di imprese non aventi titolo a concorrere possa falsare l’esito delle gare di appalto, l’ente s‘impegna a verificare presso la Cassa Edile la veridicità delle dichiarazioni sottoscrittte dalle imprese stesse in merito all’effettiva iscrizione e correttezza contributiva;
1. prima della stipula del contratto, l’ente fa richiesta di regolarità contributiva per l’impresa aggiudicataria, indicando nella comunicazione: natura dei lavori, località in cui essi debbono svolgersi, impresa aggiudicataria, prezzo convenuto, termine fissato per l’ultimazione dei lavori, numero presumibile degli operai da impiegare per la realizzazione dei medesimi, importo globale approssimativo della spesa per manodopera da impiegare nei lavori;
2. nell’eventualità del subappalto, l’ente s’impegna a verificare che l’impresa aggiudicataria alleghi alla richiesta di autorizzazione al subappalto la certificazione d’iscrizione e regolarità nei versamenti alla Cassa Edile dell’impresa o delle imprese subappaltatrici, nei termini e nei modi di cui alla Legge 55/90; l’ente provvederà quindi alle opportune verifiche presso la Cassa Edile;
3. all’atto del rilascio di ogni certificato d’acconto, l’ente dà notizia alla Cassa Edile di tale provvedimento, indicando somma e periodo di maturazione della rata;
4. all’atto della chiusura della contabilità e prima che gli atti siano trasmessi al collaudatore, l’ente dà notizia alla Cassa Edile dell’avvenuta ultimazione dei lavori, indicando l’importo complessivo dei lavori eseguiti, l’aliquota corrispondente alla spesa sostenuta dall’impresa per la manodopera, la durata dei lavori e le eventuali sospensioni degli stessi;
5. la Cassa Edile, nella consapevolezza che la prevista azione di verifica ed informazione, deve essere gestita in modo tale da dare un valido ausilio ai tecnici delle stazioni appaltanti ed alle imprese regolari coinvolte nell’esecuzione di opere pubbliche, senza andare ad intralciare il normale svolgimento delle funzioni amministrative, si impegna a rilasciare, per quanto di propria competenza, le rispettive dichiarazioni liberatorie con la tempistica massima di circa 30 giorni:
a) dal momento della ricezione della comunicazione, per le richieste di regolarità contributiva relative a partecipazione e aggiudicazione di gara d’appalto;
b) dal momento della ricezione della comunicazione, per le richieste di regolarità contributiva relative alla liquidazione del saldo finale;
c) indipendentemente dai termini suddetti, ricevuta la comunicazione di emissione di stato d’avanzamento, la Cassa Edile comunicherà tempestivamente all’ente le situazioni contributive irregolari delle imprese interessate;
6. per le comunicazioni e le richieste di certificazione oggetto del presente protocollo, l’ente si impegna ad adottare la modulistica di seguito allegata.

Letto, confermato e sottoscritto.