Categoria: 2003
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Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 31 luglio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2005
Parti: Unione Costruttori Edili ed Affini, Ucea/Api e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I., Cremona
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1
Art. 2 Scuole edili - Formazione professionale
Art. 3 Comitato territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 4 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
1) Modalità di designazione
2) Gestione operativa
3) Oneri e finanziamenti
Art. 5 Sicurezza ed ambiente di lavoro
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Ferie
Art. 8 Cassa Edile
Art. 9 Anzianità professionale edile - APE
Art. 10 Anzianità professionale edile straordinaria- APES
Art. 11 Diritti sindacali
Art. 12 Categorie - Qualifiche
Art. 13 Lavoro temporaneo
Art. 14 Apprendistato
Art. 15 Trattamento economico per ferie gratifica natalizia, riposi annui
Art. 16 Sospensione o riduzione del lavoro
Art. 17 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 18 Trasferta
Art. 19 Indennità territoriale di settore e premio di produzione impiegati
Art. 20 Indennità sostitutiva di mensa
Art. 21 Premio di professionalità
Art. 22 Elemento Economico Territoriale
Art. 23 Indumenti di lavoro
Art. 24 Festività
Art. 25 Fondo fallimento
Art. 26 Previdenza integrativa
Art. 27 Controversie
Art. 28 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo di Lavoro

Il giorno 31 Luglio 2003 presso la sede dell'Associazione Piccole e medie Industrie della Provincia di Cremona, tra l'Unione Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Cremona, Ucea […], assistiti dal […] responsabile delle relazioni industriali di Api Cremona; la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal-Uil) della Provincia di Cremona […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca-Cisl) della Provincia di Cremona […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno Edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea-Cgil) della Provincia di Cremona […], viene stipulato il presente Contratto Integrativo di Lavoro a valere su tutto il territorio della Provincia di Cremona per i lavoratori dipendenti dalle imprese associate all'Ucea- Api Cremona che svolgano le lavorazioni previste dal CCNL 22.06.2000, sia che le stesse siano eseguite in conto proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse, comprese le imprese esercenti la produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.

Articolo 1
Le Parti contraenti in ottemperanza alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed al fine di una approfondita conoscenza del settore, dichiarano la propria disponibilità a dare concreta attuazione agli incontri periodici - con carattere semestrale - previsti in materia di informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione del settore stesso.
Nel Corso di tali incontri, ciascuna delle parti, nella sua autonomia e con distinte responsabilità, potrà contribuire alla ricerca dei dati e delle notizie ritenute più idonee per una equilibrata valutazione della situazione.
Resta inteso che i risultati di questo esame congiunto che riguarderà anche l'andamento degli appalti e dei subappalti saranno trasmessi alle rispettive Organizzazioni Regionali per gli incontri di tale livello.
Per quanto concerne gli appalti ed i subappalti si richiamano gli adempimenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici previsti dal 2° comma - lettera B - dell'art. 15 del CCNL relativi alle comunicazioni alla Cassa Edile ed agli Istituti assicurativi e previdenziali.

Articolo 2 Scuole edili - Formazione professionale
In relazione al rinnovamento del ruolo dell'edilizia nella provincia di Cremona, tenuto conto delle trasformazioni in atto nella sfera produttiva, si ritiene indispensabile avviare nuovi indirizzi di formazione professionale nell'edilizia, capaci di corrispondere all'esigenza di realizzare l'inserimento di manodopera giovanile, di riqualificare lavoratori già in produzione e, nell'ambito del miglioramento delle condizioni di lavoro, di consentire l'inserimento di manodopera femminile.
Le parti si impegnano a garantire incontri periodici e preventivi, in occasione della programmazione formativa, fra l'ente Scuola e Ucea.
La formazione professionale deve essere realizzata in relazione alle prospettive del settore, in rapporto al risanamento del territorio per ciò che riguarda il patrimonio edilizio esistente, i centri storici e l'edilizia prefabbricata.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
[…]
Ucea-Api Cremona conferma che le imprese edili associate provvederanno ad aderire al fondo paritetico nazionale PMI Confapi per la Formazione Continua dei dipendenti e che, nell'ambito delle indicazioni dello stesso, individuerà in accordo con le OO.SS. Cgil-Cisl-Uil gli interventi di formazione continua da realizzare sul territorio e le relative modalità di attuazione. Ciò potrebbe avere effetti sulla formazione nel settore e gli stessi saranno preventivamente esaminati fra le Organizzazione firmatarie.

Articolo 3 Comitato territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Le parti nell'intento di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 89 del vigente CCNL i cui scopi vengono assunti come valori irrinunciabili di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro individuano nel CPT l'Ente attraverso il quale contribuire alla crescita di una cultura della prevenzione nel settore.
Ucea - Api auspica di poter contribuire direttamente alla costruzione di detta cultura in collaborazione con tutte le Associazioni operanti nel settore.
A questo scopo le parti si impegnano ad intervenire nei confronti delle Organizzazioni Confederali Api-Cremona e Cgil-Cisl-Uil, firmatarie dell'Accordo Interconfederale 16 Aprile 1996 costituente l'Organismo Paritetico Provinciale al fine di far sì che le funzioni proprie dell'OPP vengano, per il settore edile, demandate al CTP, evitando dannosi conflitti di competenze, ribadendo così la piena validità dei contenuti dell'Art. 89 citato.
Le parti si incontreranno al fine di armonizzare le modalità operative.
Si conviene che le spese di funzionamento del CPT saranno garantite da un contributo a carico dei datori di lavoro, la cui riscossione è temporaneamente affidata alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, pari allo 0,30%sulla retribuzione globale corrisposta ai dipendenti operai.

Articolo 4 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Per le imprese o unità produttive iscritte operanti nell'ambito provinciale, all'interno delle quali non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si provvederà mediante la designazione di un incaricato che svolgerà le proprie funzioni esclusivamente con riferimento a dette imprese.
In relazione alla evoluzione del settore ed compatibilmente con l'entità delle risorse disponibili presso il fondo temporaneamente gestito presso la Cassa Edile con le modalità del successivo punto 3) il numero degli RLST verrà definito dalle OO.SS. dei lavoratori.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (di seguito denominato RLST) verrà eletto o designato dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori sulla base dei requisiti di competenza, affidabilità e professionalità. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano a fornire all'RLST designato od eletto tutti i necessari supporti formativi.
A questo scopo I'RLST dovrà obbligatoriamente partecipare almeno ad un corso formativo della durata dì 80 ore gestito da Ente idoneo. Le OO.SS. dei lavoratori definiranno, nella loro totale responsabilità, le modalità organizzative di tale corso.
L'RLST dovrà svolgere esclusivamente attività inerente la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e garantire la non interferenza con l'attività sindacale o con iniziative incompatibili con il proprio ruolo. Le parti verificheranno il rispetto di tali impegni.

1) Modalità di designazione
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, prima della designazione formale dell'RLST, consulteranno i lavoratori occupati nelle imprese, che risulteranno sprovviste di un rappresentante interno.
La designazione sarà formalizzata con lettera congiunta dei Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente accordo controfirmata dall'interessato per accettazione, indirizzata alle imprese interessate ed a Ucea-Api.
L'RLST resta in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca disposta dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, su sollecitazione dei lavoratori interessati.

2) Gestione operativa
L'RLST opererà sulla base degli orientamenti stabili dalle Organizzazioni Sindacali di categoria e informerà sistematicamente le parti stipulanti ed eventualmente gli organismi interessati mediante:
- relazioni sulle visite effettuate, anche con l'ausilio di apposite schede;
- resoconti sulle situazioni di rispetto generale delle norme e sulle difficoltà incontrate;
- illustrazione delle azioni sviluppate in autonomia e/in accordo con i tecnici degli organismi territoriali;
- elenco dei suggerimenti forniti ai responsabili di impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94

3) Oneri e finanziamenti
E' costituito un fondo specifico, temporaneamente presso la Cassa Edile finalizzato alla copertura dei costi per l'attività dell'RLST e per gli RLS.
Il fondo è alimentato mediante l'istituzione di un contributo dello 0,225% a carico delle imprese edili da calcolarsi sullo stesso imponibile contributivo previsto per la Cassa Edile.
Il fondo di cui sopra avrà le seguenti finalità:
- retribuire l'attività dell'RLST;
- pagare le spese collegate all'attività dell'RLST (materiale informativo, trasporto, rimborsi, coperture assicurative, ecc.);
- rimborsare le imprese, nelle quali sia eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) degli oneri derivanti dalle ore utilizzate dallo stesso, nell'ambito dei singoli dettati contrattuali, per l'espletamento dell'attività, purché le imprese stesse risultino in regola con i versamenti e gli accantonamenti presso la Cassa Edile e con quanto sia dovuto a norma di legge e di contratto per retribuzioni, contributi previdenziali, ecc.
La gestione amministrativa del fondo è temporaneamente affidata alla Cassa Edile che avrà anche il compito di verificare la correttezza contabile delle risorse impiegate.
Il contributo a carico delle imprese di cui sopra rimarrà fisso per tutta la durata del presente contratto.

Articolo 5 Sicurezza ed ambiente di lavoro
Le parti, nel ribadire quanto previsto dall'art. 88 del vigente CCNL, in merito al problema dell'ambiente di lavoro concordano quanto segue:
quando per comune previsione tra l'imprenditore e le RSU, i lavori del cantiere abbiano durata superiore a mesi 5 ( cinque ) l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:
- spogliatoio riscaldato durante i mesi invernali;
- refettorio riscaldato durante i mesi invernali;
I cantieri dovranno, comunque, essere dotati, indipendentemente dalla loro durata; delle strutture previste dal D.Lgs. 626/94.
Le parti ribadiscono l'importanza dell'obbligo al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, malattie professionali e igiene dell'ambiente.
Le parti ritengono che il CTP debba svolgere un azione di educazione alla sicurezza degli addetti a tutti i livelli, come base indispensabile per un reale progresso della prevenzione degli infortuni.
Le Aziende al fine di agevolare la partecipazione dei propri dipendenti alle attività di formazione che il CTP porrà in essere, concederanno ai dipendenti stessi, compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive di cantiere, permessi individuali concordandone le modalità con le RSU.

Articolo 6 Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall'Art. 5 del vigente CCNL la durata contrattuale dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 (quaranta) ore settimanali con esclusione del sabato.
Le parti si incontreranno al fine del recepimento, ove necessario, di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 66 del 14.4.2003.
Le parti concordano, inoltre, di demandare ad accordi tra a Direzione aziendale e la RSU l'eventuale fissazione di orari di lavoro elastici al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle condizioni ed alle esigenze del cantiere.

Articolo 11 Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto dall'Art. 101 del CCNL 22 Giugno 2000 circa il diritto degli operai alla partecipazione alle assemblee retribuite indette dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori, oltre al diritto di 10 ore all'anno per i dipendenti da imprese superiori alle 15 unità e di 8 ore annue per i dipendenti da aziende dalle 5 alle 15 unità, anche per i dipendenti da aziende inferiori ai 5 è previsto il diritto di 5 ore annue di assemblea retribuita.
[…]

Articolo 13 Lavoro temporaneo
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 96 del CCNL 22 Giugno 2000 ed in relazione alle previsioni dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/1997 e dell'art. 64, comma 1, lettera a) della legge n. 488/1999 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196/1997, è consentito nelle seguenti ipotesi:
- punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
- esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
- impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
- impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione.
Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4, della legge n. 196/1997, come modificato dall'art. 64, comma 1, lettera b) della legge n. 488/1999, nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
Dichiarazione a verbale
In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi n. 196/1997 e n. 488/1999 le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/1997, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.
Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto. Entro la data del 31 dicembre 2003 le parti incontreranno le imprese di lavoro temporaneo convenzionate con Api - Cremona per definire le modalità organizzative della sperimentazione.
Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di realizzare un accordo che stabilisca:
- le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5, legge n. 196/1997 e successive modificazioni;
- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.
Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.

Articolo 17 Indennità per lavori speciali disagiati
Con decorrenza dal 1 ° Luglio 1974 agli operai impiegati nei lavori di bitumazione (bitumatura) ed asfaltatura, intendendosi come tali gli addetti allo spandimento a spruzzo di materiali bitumosi o catramosi (spanditori, posatori ed asfaltisti) nonché agli addetti agli impianti di preparazione di conglomerati bitumosi, verrà corrisposta una indennità pari al 20% da calcolarsi sugli elementi della paga globale di fatto, escluso l'accantonamento delle percentuali per ferie, gratifica natalizia e riposi annui alla Cassa Edile.
L'indennità in oggetto verrà corrisposta soltanto per le ore effettivamente prestate per le attività sopraddette.
La stessa maggiorazione verrà corrisposta anche agli operai dipendenti da imprese che operano nel settore delle costruzioni, fuori dai centri abitati, di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Articolo 23 Indumenti di lavoro
Al fine di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza per i lavoratori, le parti concordano la distribuzione degli indumenti di lavoro, temporaneamente, da parte della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona compatibilmente con le disponibilità del Fondo costituito presso il medesimo Ente e sulla base di criteri ed indicazioni, temporaneamente, definiti dal Comitato di Gestione dell'Ente medesimo.
Il Fondo sarà alimentato mediante l'istituzione di un contributo massimo dello 0,50% a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile, con decorrenza 1° Gennaio 2003, da computarsi sulla retribuzione denunciata agli effetti del calcolo delle percentuali per gratifica natalizia e ferie.
Detto contributo deve essere, temporaneamente versato alla Cassa Edile unitamente agli altri contributi dovuti al medesimo Ente.
Il lavoratore in servizio è tenuto ad utilizzare gli indumenti i lavoro.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che, ai sensi del quinto comma, lettera d) del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 27 Controversie
Fermo restando la possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte, possibilmente in prima istanza, tra la Direzione e le rappresentanze aziendali e in difetto di accordo con le procedure previste dall'Accordo Cgil-Cisl-Uil e Api - Cremona del 18.02.2002 in materia di conciliazione e arbitrato. Le controversie collettive sulle applicazioni del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni Sindacali Territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni Sindacali congiuntamente stipulanti ed all'Aniem - Confapi.