Tipologia: Accordo
Data firma: 7 novembre 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Csp e Femca, Filtea, Uilta, RSU
Settori: Tessili, Csp Ceresara (Mn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1) Relazioni industriali
1.1 Informazioni

1.2 Rapporti RSU-Azienda
1.3 Trasferimenti interni
1.4 Decentramento
1.5 Mercato del lavoro
2) Ambiente di lavoro e sicurezza
3) Orario di lavoro
4) Contratti a tempo parziale
5) Salario
6) Decorrenza e durata
Allegati

Accordo aziendale Csp International Industria Calze spa Femca Filtea Uilta - RSU Csp

Premessa
Il presente accordo viene formulato in seguito all'illustrazione del Piano di Attività, previsto per il triennio 2004-2006, approvato dal CdA e riportato nell'ambito della Relazione di Bilancio, relativa al I semestre 2003, di cui all'allegato 2 e del quale le OO.SS. prendono atto.
Questo piano, ed in particolare il capitolo dedicato alle azioni in programma, costituirà il riferimento sul quale le Parti eserciteranno il monitoraggio in occasione dei futuri incontri periodici.
Sulla base di tale documento, si precisa che la diminuzione del personale avverrà mediante il fisiologico turn-over, in coerenza con le condizioni sulle quali il piano triennale è stato elaborato.

1) Relazioni industriali
1.1 Informazioni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, punto 5 del CCNL, le Parti si dichiarano d'accordo nel proseguire il metodo di confronto intrapreso con i precedenti accordi aziendali, confermandone la validità.

1.2 Rapporti RSU-Azienda
Con cadenza trimestrale, o comunque a richiesta delle RSU, l'Azienda fornirà alle stesse informazioni sulla situazione di mercato, sull'andamento economico e produttivo, su investimenti, acquisizioni, dismissioni e quant'altro di interesse reciproco al fine di un migliore sviluppo del metodo partecipativo.

1.3 Trasferimenti interni
L'azienda informerà preventivamente le RSU degli spostamenti temporanei e non temporanei, ma comunque superiore a due settimane, nell'ambito dello stesso stabilimento o degli stabilimenti del gruppo.
L'esame congiunto che seguirà, verificherà e valuterà le situazioni oggettive (esigenze tecniche-organizzative) e soggettive (lavoratrici e lavoratori interessati) al fine di agevolare e qualificare le proposte aziendali.

1.4 Decentramento
L'azienda si impegna, nel rispetto delle norme di legge sulla privacy, a fornire preventivamente informazioni su luoghi, quantità e qualità del decentramento produttivo.
L'azienda si impegna altresì a dare puntuale applicazione al codice di condotta di cui al protocollo 2 del CCNL. 19.5.2000.

1.5 Mercato del lavoro
L'azienda darà preventiva informazione dell'utilizzo di lavoro temporaneo o interinale, nonché dei contratti a termine. La mancata trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, sarà pure oggetto di comunicazione alla RSU.
Sia la cessazione del rapporto, che la trasformazione a tempo indeterminato, saranno comunicate agli interessati con congruo anticipo.

2) Ambiente di lavoro e sicurezza
Nel confermare il pieno rispetto delle norme contenute nella legge [dlgs] n. 626/1994 l'azienda dà atto di avere già provveduto ad installare, nel reparto tintoria di Ceresara, un sistema di climatizzazione, attualmente funzionante.
Conferma inoltre di aver già predisposto un ambiente idoneo per la mensa del Reparto Confezione, situato nel locale attiguo al reparto stesso.

3) Orario di lavoro
Vengono confermati gli orari di lavoro in atto, e precisamente:
• Stabilimento di Ceresara
8x5x2
Reparti: cucitura, confezione, magazzino, asciugatura, piegatura, preparazione bagni
8x5x3
Reparti: tessitura, tintoria
3x1
Reparto: torcitura
• Stabilimento di Rivarolo del Re
Giornaliero
Reparto: fissaggio
6x6x3
Reparto: cucitura
8x5x3
Reparto: tessitura
Ogni modifica dell’orario di lavoro verrà concordata con le RSU.

4) Contratti a tempo parziale
L'azienda conferma il rispetto di quanto previsto dall'art. 41 lettera A) del CCNL in materia di contratti di lavoro a tempo parziale, per ogni unità produttiva.
Dichiara altresì la propria disponibilità ad esaminare, oltre alla percentuale prevista dall'articolo suddetto, richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, di durata predefinita (di tipo orizzontale, verticale o misto).
L'Azienda prenderà in considerazione eventuali richieste di rinnovo di part-time fino a 18 mesi.