Categoria: 2003
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Tipologia: CIA
Data firma: 7 novembre 2003
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2006
Parti: Direct Line Insurance e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna
Settori: Credito e Assicurazioni, Direct Line Insurance
Fonte: www.contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Formazione e riqualificazione professionale
Art. 3 Le tutele
Art. 3.1 Tutela Della Privacy
Art. 3.2 Funzione dell'Automatic Call Distributor (ACD)
Art. 3.3 Tutela e agibilità Sindacale
Art. 3.4 Tutela Della Salute
Art. 3.5 Mobbing Lavorativo
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 4.1 Norma di applicazione e modifica dell'orario di lavoro
Art. 4.2 Rilevazione orario di entrata e di uscita
Art. 4.3 Personale soggetto a orario assicurativo, non soggetto a turni
Art. 4.3.1 Orario di lavoro

Art. 4.3.2 Flex Time
Art. 4.3.3 Banca Ore
Art. 4.4 Personale soggetto a turni
Art. 4.4.1 Norme generali

Art. 4.4.2 Indennità di Turno
Art. 4.4.3 I.T.: Lavoratori su turni
Art. 4.5 Reperibilità
Art. 4.6 Part time
Art. 4.7 Tolleranza ritardi
Art. 5 Permessi
Art. 5.1 Permessi retribuiti
Art. 5.2 Permessi Non Retribuiti
Art. 6 Lavoratori studenti
Art. 6.1 Permessi studio
Art. 6.2 Permessi esame
Art. 6.3 Concorso spese universitarie
Art. 6.4 Premio di laurea e laurea breve
Art. 6.5 Premio di maturità
Art. 7 Aspettative
Art. 8 Ferie
Art. 8.1 Ex Festività
Art. 9 Riepilogo situazione pregressa del lavoratore
Art. 10 Rimborso spese
Art. 10.1 Missioni per i dipendenti
Art. 10.2 Anticipo cassa
Art. 11 Assistenza
Art. 12 Previdenza
Art. 13 Premio aziendale di produttività
Art. 14 Agevolazioni
Art. 14.1 Ticket Restaurant
Art. 14.2 Sconti polizze varie stipulate dai dipendenti
Art. 14.3 Mutui e conti correnti
Art. 14.4 Asilo nido
Art. 15 Rotazione delle mansioni
Art. 16 Lavoro straordinario
Art. 17 Assunzioni
Art. 18 Interprete per dipendenti audiolesi
Art. 19 Decorrenza e scadenza
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 19 dicembre 2003 in Milano, tra la Direct Line Insurance spa […] e le Organizzazioni Sindacali così rappresentate: Fiba/Cisl: le Rappresentanze Sindacali Aziendali […], Fisac/Cgil: le Rappresentanze Sindacali Aziendali […], Fna: le Rappresentanze Sindacali Aziendali […], è stata raggiunta la seguente ipotesi di intesa per il Contratto Integrativo Aziendale, da sottoporre alla ratifica delle assemblee dei lavoratori.

Premessa
Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) costituisce contrattazione di secondo livello, di carattere integrativo rispetto alle previsioni del CCNL per il personale non dirigente dipendente, con il quale si intende regolamentare una serie di istituti di Direct Line Insurance spa.
A mezzo del CIA, le Parti stipulanti hanno inteso rendere ufficiali e verificabili, da tutti i lavoratori, tutte le norme contrattuali ulteriori al CCNL che entreranno in vigore nella Compagnia, e perciò fornire un notevole impulso alla chiarezza organizzativa, al livello di soddisfazione complessivo ed alla qualità dei rapporti di lavoro.
Per raggiungere questi obiettivi abbiamo ritenuto di costruire questo documento sulla base di 5 linee guida:
• l'armonizzazione delle norme preesistenti nelle due strutture
• la costante considerazione della qualità della vita dei lavoratori
• l'introduzione di istituti e benefici a favore dei lavoratori
• l'esigenza di contribuire a migliorare in azienda la professionalità e la cultura assicurativa
• il confronto rispetto alle diverse realtà del mercato assicurativo
Il presente CIA, il primo nella storia di Direct Line Insurance spa, intende tutelare in misura maggiore i rapporti di lavoro dando una forma strutturata e concreta alle relazioni sindacali.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale dipendente di Direct Line Insurance spa (di seguito denominata DL) regolato dal vigente CCNL, in servizio alla data di stipulazione, ed a quello assunto successivamente, che abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché a tempo determinato.

Art. 3 Le tutele
Art. 3.3 Tutela e agibilità Sindacale

Alle RSA verrà messa a disposizione una sala sindacale adeguata attrezzata con Personal Computer (accesso a Internet), telefono, fax, fotocopiatrice, armadi con chiusura a chiave per ciascuna delle sigle sindacali presenti (le chiavi di ingresso saranno in possesso delle RSA, della sicurezza, del personale addetto alle pulizie e di nessun altro). Verrà inoltre messa a disposizione una bacheca sindacale per la diffusione delle informative sindacali, impregiudicato il fatto di utilizzare sia la posta informatica interna sia la webmail su intranet per tale fine.
Inoltre, viene stabilito che il monte ore annuo relativo alle assemblee sindacali si intende aumentato di 2 ore rispetto a quanto già stabilito dallo Statuto dei Lavoratori (art. 20 Legge n. 300 20 Maggio 1970). Tale monte ore non comprende i tempi necessari ai lavoratori per gli spostamenti.

Art. 3.4 Tutela Della Salute
Le Parti confermano di considerare prioritaria la rapida attuazione della normativa prevista in materia dal D.Lgs. 626/94, e successivi aggiornamenti, Sicurezza e Salute dei Lavoratori e successive modifiche, convengono sulla fondamentale funzione della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute.
Sarà a carico della Compagnia il costo per effettuare le seguenti visite ogni due anni:
• analisi Audiometrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica o in luoghi rumorosi;
• visita Otorinolaringoiatrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica.
Eccezionalmente verranno soddisfatte richieste anche in tempi diversi.

Art. 3.5 Mobbing Lavorativo
In linea con la dichiarazione delle parti sul Mobbing Lavorativo espressa nel CCNL, la Compagnia e le Rappresentanze Sindacali Aziendali si impegnano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Le Parti - nel manifestare l'importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo e nell'attesa di una prossima disciplina legislativa specifica in materia di mobbing lavorativo - promuoveranno azioni di informazione, prevenzione e tutela al riguardo e, ove necessario, interverranno anche con iniziative mirate.

Art. 4 Orario di lavoro
La Compagnia resterà aperta secondo i seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 21,00
Il Sabato dalle ore 08,00 alle ore 17,00.

Art. 4.1 Norma di applicazione e modifica dell'orario di lavoro
Eventuali variazioni di orario rispetto a tutti i dipendenti saranno concordate e sottoscritte con le RSA e le OO.SS.

Art. 4.3 Personale soggetto a orario assicurativo, non soggetto a turni
Art. 4.3.1 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì. La Compagnia applicherà i seguenti orari:
dalle ore 08,30 alle ore 17,30 nei giorni dal lunedì al giovedì; dalle ore 08,30 alle ore 13,30 nella giornata di venerdì;
Pausa pranzo: 1 ora con uscita alle 12,30.

Art. 4.3.2 Flex Time
È prevista una possibilità di flessibilità negli orari d'ingresso e di uscita, come specificato più avanti, per le seguenti figure professionali:
Customer support sales
Customer support service
Claims (con esclusione delle figure professionali indicate nella griglia al punto 4.4.2) Customer care
Ufficio posta
Amministrativi / altri
Dal lunedì al giovedì:
Ingresso: dalle 08.00 alle 09.30
Uscita: dalle 17.00 alle 18.30
Il venerdì:
Ingresso: dalle 08.00 alle 09.30
Uscita: dalle 12.30 alle 16.00
Pausa pranzo:
Un'ora estendibile fino ad 1 ora e 30 minuti con intervallo di uscita compreso tra le 12.30 e le 14.30.
È facoltà del dipendente usufruire del flex time o dello straordinario (quando richiesto ed autorizzato). Resta inteso che in caso di flex-time negli orari sopra descritti non è richiesta giustificazione scritta.
Tale sistema è applicato sul periodo pari ad un mese con la possibilità di riportare al mese successivo un accumulo massimo di 6 ore in negativo e di 6 ore in positivo. Le ulteriori eccedenze positive verranno fatte confluire, se autorizzate, nel lavoro straordinario. Le ulteriori eccedenze negative, purché non frequenti, verranno eccezionalmente considerate alla stregua di permessi retribuiti e sottratte dal complessivo monte ore individuale.
Tale accumulo è utilizzabile anche per permessi retribuiti all'interno della fascia obbligatoria di presenza, in questo caso sarà necessaria l'autorizzazione scritta del responsabile.
I permessi indicati non possono essere fruiti nell'arco della giornata in misura superiore alle 4 ore. Resta inteso che qualora il dipendente volesse assentarsi senza rientrare dalla pausa pranzo o volesse rientrare in azienda dopo la pausa pranzo stessa il numero di ore da computare come permesso 'flex-time' è 4.
È prevista inoltre una flessibilità degli orari in coincidenza con la pausa pranzo. Sarà possibile effettuare tale pausa, della durata minima di 1 ora e massima di 1 ora e 30 minuti, nell'intervallo compreso tra le ore 12.30 e le ore 14.30.
Ai lavoratori sarà data la possibilità di verificare il cumulo in essere, anche rispetto alla situazione aggiornata alla giornata lavorativa precedente compatibilmente con il sistema informatico in essere. Ciò per meglio gestire la decisione del dipendente rispetto a 'flex-time' / straordinario e per consentirgli di rientrare da casi di negatività flex-time.
Potranno beneficiare del flex-time (all'ingresso, all'uscita ed in pausa pranzo) tutti i dipendenti, ad esclusione di coloro che lavorano su turni e in turno fisso.

Art. 4.3.3 Banca Ore
In questa "Banca" ogni dipendente accumula, come se si trattasse di un "conto corrente" individuale, le ore di lavoro svolte oltre l'orario giornaliero normale; per ogni ora di lavoro "accumulata" nella Banca delle ore, il dipendente ha diritto ad un'ora di permesso retribuito.
L'utilizzo di tali permessi sarà concordato fra la Compagnia e l'interessato. Tuttavia, qualora tale utilizzo non avvenga entro 5 mesi dalla maturazione del relativo diritto, esso avverrà nei seguenti casi:
• per recuperi orari, a scelta del lavoratore che ne darà preavviso alla Società almeno 2 giorni lavorativi prima;
• per recuperi pari a una o più giornate, secondo le norme valide per la fruizione delle ferie.
Le ore accumulate nella Banca delle ore costituiscono uno strumento di flessibilità dell'orario e quindi - come l'art. 106-bis CCNL prevede espressamente - non costituiscono lavoro straordinario.
Data la difficoltà di concedere un numero troppo elevato di permessi, il CCNL stabilisce che solo le prime 50 ore di lavoro autorizzate ed eccedenti l'orario normale giornaliero possano confluire nella Banca delle ore.
Oltre tale soglia, il dipendente svolgerà invece lavoro straordinario a tutti gli effetti, maturando il diritto a specifiche indennità in base alle norme vigenti ma non a riposi compensativi.

Art. 4.4 Personale soggetto a turni
Art. 4.4.1 Norme generali

Il concetto di "turnista" si applica a tutte le figure il cui orario di lavoro non è soggetto al flex­time integrale o non ha un orario fisso.
I turni non potranno avere inizio prima delle ore 8,00 e finire:
• dal lunedì al venerdì alle ore 21,00
• il sabato alle ore 17,00.
In allegato viene riportata la griglia degli orari dei turni.
…omissis…
La Compagnia provvederà a stabilire ed ad informare i singoli dipendenti con cadenza semestrale dei turni di lavoro assegnati.
La Compagnia provvederà ad informare i singoli dipendenti di eventuali modifiche al proprio turno secondo i tempi previsti da CCNL, ovvero 30 gg. prima del primo turno.
Per i dipendenti a tempo parziale non potrà essere utilizzata la fascia centrale dei turni, orario di inizio dalle ore 10 alle ore 12, se non previo accordo con le RSA, con esclusione delle richieste di turno fisso e dei turni cadenti nelle giornate di sabato.
I turni di lavoro con orario finale alle ore 20,00 o alle ore 21,00 non potranno essere assegnati a ciascun dipendente in misura superiore al 50% di tutti i turni di lavoro su base semestrale con non più di due settimane consecutive.
I turni limitatamente al sabato devono prevedere un intervallo di almeno due settimane consecutive con sabato libero.
In deroga a quanto sopra detto per gli addetti al service, in attesa di potenziare gli organici, e comunque non oltre il 30/09/04 saranno previsti turni anche consecutivi con un massimo di 10/11 sabati ogni 6 mesi come da griglia turni attualmente in essere.
I dipendenti dei reparti soggetti a turni potranno richiedere al loro responsabile un numero illimitato di cambi turno con almeno 1 giorno di preavviso purché sia garantita la stessa funzionalità del servizio e avvenga con altro personale del reparto, avente identiche mansioni e competenze.
Potrà inoltre essere richiesto il cambio turno senza sostituzione eccezionalmente e con almeno 1 giorno di preavviso; esso potrà essere approvato nel rispetto delle procedure interne, a condizione che si ritenga garantita la funzionalità del servizio nel turno di assenza.
La Compagnia accoglierà richieste di turni speciali di lavoro ai lavoratori invalidi assunti ai sensi della Legge 68/99 ed alle lavoratrici in gravidanza, oltre il terzo mese.
I dipendenti con figli fino a 10 anni di età potranno, su richiesta, essere esonerati dalla prestazione lavorativa oltre le ore 20, qualora forniscano idonea autocertificazione attestante l'impossibilità di far accudire i figli dopo le ore 20.
In ogni caso la Compagnia farà del proprio meglio per assegnare ai dipendenti, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, un ciclo di turni che comporti il minor impatto sulla vita di relazione dei dipendenti.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 98 del vigente CCNL, per il personale turnista full-time del reparto IT con turno fino alle ore 21,00, potrà essere previsto l'ingresso posticipato di 30 minuti rispetto all'inizio del turno, con la riduzione della pausa pranzo a 30 minuti.

Art. 4.4.3 I.T.: Lavoratori su turni
In questo caso l'orario è fissato in 37 ore settimanali, distribuite in 6 giorni la settimana compresi tra il lunedì ed il sabato di cui 5 giorni lavorativi ed un riposo settimanale, all'interno della fascia oraria d'apertura della Compagnia.
Per il personale interessato, è ammesso il flex-time con un monte ore ed una logica analoghi a quelli dei dipendenti con questa possibilità (vedi art. 5.1.2), con esclusione della possibilità di entrare dopo l'inizio del primo turno o uscire prima della fine dell'ultimo turno.
Anche in questo caso è prevista l'indennità di turno.

Art. 4.5 Reperibilità
Qualora ai dipendenti, in conformità delle leggi vigenti e del CCNL e relativi limiti, venga richiesta la disponibilità alla reperibilità questa dovrà essere oggetto di comunicazione preventiva alle RSA.
Le figure professionali alle quali può essere chiesta la reperibilità strutturale sono quelle individuabili nella sola area I.T./CED operante direttamente sui sistemi di produzione (Hardware e Software) laddove esse esercitino, già durante il normale orario di lavoro, prevalente attività di monitoraggio su procedure di elaborazione cicliche e periodiche, anche giornaliere, relative ad ambienti di reale produzione.
Sono pertanto esclusi dal concetto di reperibilità strutturale i programmatori, gli analisti, le figure di progettazione e di coordinamento nonché il personale di supporto al funzionamento di PC e reti locali e tutti coloro che gravitino attorno ad ambienti di sviluppo.
Inoltre l'effettiva prestazione della reperibilità strutturale si intende attivata dopo 30 giorni rispetto alla data di richiesta da parte della Compagnia.
La reperibilità strutturale è inoltre vincolata ai seguenti criteri:
non più di 5 giorni consecutivi di reperibilità
almeno due settimane di non reperibilità consecutive
[...]
Tutte le forme di reperibilità attualmente in essere dovranno essere allineate ai criteri del CCNL e del presente contratto integrativo aziendale.

Art. 4.6 Part time
In riferimento al D.L[gs]. n. 61 del 25/02/2000, le parti condividono l'importanza del principio di non discriminazione tra lavoratori ad orario full time e lavoratori ad orario part time su tutti gli aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro.
[…]
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è quella prevista per il personale a tempo pieno dal vigente CCNL applicandosi, ovviamente, una riduzione proporzionale del trattamento retributivo.

Art. 15 Rotazione delle mansioni
Si riconfermano i contenuti dell'art. 95 e 96 del CCNL, con le seguenti modifiche. Il periodo di 5 anni di cui al comma 1°art. 95 è ridotto a 3 anni.
Nel caso in cui si verificasse una situazione di parità fra lavoratori/trici richiedenti con riguardo alle condizioni di legge, avrà diritto di priorità il lavoratore/trice con i seguenti requisiti:
provenienza da un reparto di lavoratori/trici addetti al call center (front line) perché esposti ad uno stress maggiore;
anzianità di servizio aziendale.
A fronte del cambiamento di mansione farà seguito il corretto inquadramento previsto dal CCNL.

Art. 18 Interprete per dipendenti audiolesi
La Compagnia si impegna a fornire a proprie spese un interprete per i dipendenti audiolesi, in occasione di assemblee sindacali, incontri con i dipendenti, al fine di consentire agli stessi la fruizione di tali eventi in modo paritetico.